Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 30861 dell'anno 2023, vertente
TRA
Arch. con l'Avv.to Roberto Pierluigi per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t con l'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale CP_1
alle liti in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito per contribuzione su redditi da lavoro autonomo anni 2013-2014
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 ottobre 2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00046760 07 000, notificatale in data 25 agosto 2023 ( doc. 1 fascicolo di parte ) con il quale le era stato richiesto il pagamento della somma pari ad euro 4.198,36 a titolo di omessi contributi da versare nella gestione previdenziale separata Liberi professionisti per il periodo 1 gennaio
2013-dicembre 2014 in relazione ai redditi percepiti da lavoro autonomo per
Col ricorso per cui è giudizio, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 3 comma 9 L.335/95, dovendosi prendere in considerazione come dies a quo, il 7 luglio 2014 per i redditi percepiti nell'anno 2013 ed il 6 luglio 2015 per i redditi percepiti nell'anno 2014 alla luce, rispettivamente del DPCM del 13 giugno 2014 e del
DPCM del 9 giugno 2015, che aveva fissato alle date sopra indicate il termine per il pagamento delle imposte e dei contributi dovuti sui redditi percepiti nell'anno 2013 e 2014.
Ha in particolare esposto che, il primo atto interruttivo notificato dall' CP_1
del 18 settembre 2020, era tardivo e privo di effetti, perché successivo ai cinque anni decorrenti dalle date sopra indicate.
Parte ricorrente ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di : “ Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato per i motivi di cui in premessa, atteso il verificarsi del termine di prescrizione quinquennale, e pertanto dichiarare non dovute le somme pretese dall' di cui all'avviso di CP_1
addebito n. 397 2023 00046760 07 000 per l'importo di € 4.198,36, con conseguente annullamento del provvedimento stesso.”
Si è tempestivamente costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_1
eccependo che, con comunicazione datata 21 giugno 2019 ( doc. 1 ) e ricevuta dal ricorrente in data 12 luglio 2019 ( doc. 1 bis) , aveva richiesto al ricorrente il pagamento della contribuzione dovuta sui redditi dichiarati nell'anno 2013 con relative sanzioni per evasione contributiva, nella misura calcolata di ufficio, in assenza di soggezione dei redditi percepiti per l'anno 2013 a contribuzione obbligatoria in favore di altri enti o Casse previdenziali e che, in data 10 settembre 2020, aveva inviato comunicazione del medesimo tenore per i redditi
Pag. 2 di 9 percepiti nel 2014, comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 18 settembre
2020. ( docv. 2 e 2bis fascicolo di parte ).
Ha altresì eccepito che l'eccezione di prescrizione svolta dal ricorrente non poteva essere accolta, tenuto conto che lo stesso ricorrente aveva depositato le dichiarazioni dei redditi per l'anno 2013, in data 30 settembre 2014 e per l'anno
2014, in data 29 settembre 2015 e che quindi, solo dalle date suddette aveva iniziato a decorrere la prescrizione del credito contributivo vantato, in applicazione dell'art. 2935 c.c.
Parte ha inoltre evidenziato che il ricorrente non risultava iscritto alla CP_1
gestione Separata per i redditi percepiti da lavoro autonomo percepiti negli CP_1
anni 2013 e 2014 e che, l'indirizzo più recente espresso dalla Suprema Corte con le pronunce n. 27950/18 e 12532/19 secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento delle imposte, non poteva operare nel caso concreto, atteso che il ricorrente, prima della comunicazione delle dichiarazioni fiscali era sconosciuto all'Ente previdenziale stesso e che pertanto si configurava per l' una impossibilità giuridica di esercitare il diritto alla CP_1
riscossione dei contributi dovuti dal ricorrente.
Parte resistente ha inoltre eccepito che l'omessa compilazione del riquadro RR contenuto nella dichiarazione dei redditi per gli anni 2013 e 2014, pertinente ai contributi dovuti sui redditi percepiti dal ricorrente da libera professione, costituiva condotta di doloso occultamento del debito e, perciò causa di sospensione della prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 2941 n.
8. c.c. fino alle date di comunicazione delle dichiarazioni dei redditi da lavoro autonomo percepiti.
Infine per la contribuzione dovuta per l'anno 2014 , parte ha richiamato la CP_1
normativa emergenziale, segnatamente le disposizioni contenute nel DL18/2020 ( art. 37 ) e nel DL 31 dicembre 2020 ( art. 11 comma 9 ) sulla sospensione della
Pag. 3 di 9 prescrizione per tutti i crediti contributivi e fatto rilevare che, per effetto del termine di sospensione della prescrizione, pari a giorni 129 giorni, l'originario termine di prescrizione scadente il 6 luglio 2020 era rimasto sospeso fino al 12 novembre 2020 ed era pertanto tempestiva la comunicazione ricevuta dallo stesso ricorrente dall' in data 18 settembre 2020 di corresponsione dei CP_1
contributi per l'anno 2014.
Autorizzato termine a parte ricorrente per la produzione di prova del pagamento di contributi dovuti per i redditi da lavoro autonomo prodotti per gli anni 2013 e
2014 nonché termine all' per la produzione delle dichiarazioni dei redditi CP_1
complete del ricorrente per gli anni 2013 e 2014 e discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la causa è stata decisa all'odierna udienza, con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Alla luce delle difese svolte e delle produzioni documentali offerte dall' le domanda non meritano di essere accolte. CP_1
Ed invero, si premette che parte ricorrente non ha contestato in ricorso l'obbligo di iscriversi alla gestione separata per gli anni 2013 e 2014 e che CP_1
lo stesso deve ritenersi pertanto pacifico, in applicazione dell'art. 26 comma 2
L.335 del 1995. In particolare con la pronuncia del 18 febbraio 2021 n. 4419 la
Corte di Cassazione si è così espressa;
“ In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l.
n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività
professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco
(tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di
Pag. 4 di 9 scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione.
In argomento è anche intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.
104/2022 che ha così precisato;
“Inizialmente la giurisprudenza (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 febbraio 2010, n. 3240) aveva incluso anche la Gestione separata tra le diverse forme di assicurazione CP_1 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per le quali operava il criterio speciale derogatorio dell'iscrizione nell'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sancito dall'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Ma il legislatore, interpretando autenticamente questa disposizione (art. 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»), ha stabilito, al contrario, che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti nelle corrispondenti gestioni dell' , mentre CP_1
restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del
1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, così ripristinandosi la regola generale della duplicità di iscrizione e accentuando
Pag. 5 di 9 la funzione specifica della Gestione separata di completamento del sistema previdenziale (in tal senso, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 agosto 2011, n. 17076).
In particolare, l'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 realizza la finalità di estensione (soggettiva ed oggettiva) della tutela previdenziale non attraverso la definizione delle attività professionali destinate ad essere assoggettate alla
Gestione separata, ma mediante riferimento eteronomo a norme fiscali: i soggetti tenuti, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, ad iscriversi a tale forma di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono, infatti:
a) coloro che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 (ora art. 53) t.u. imposte redditi e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i titolari di rapporti di collaborazione, coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dello stesso art. 49 (ora, dopo la riforma del 2004: art. 53). L'obbligo di iscrizione non dipende, dunque, dalle caratteristiche della specifica attività esercitata (come nelle gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e in quelle dei lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, coltivatori diretti), ma esclusivamente dal reddito tratto dal lavoro autonomo svolto che può essere di due tipologie: a) reddito derivante dall'esercizio, abituale ancorché non esclusivo, di arti e professioni (art. 49, comma 1, t.u. imposte redditi); b) reddito tratto dall'ufficio di amministratore e sindaco di società, nonché dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 49, comma 2, lettera a,
t.u. imposte redditi).
La circostanza che il presupposto dell'obbligazione contributiva sia costituito dalla mera percezione di un reddito, differenzia la Gestione separata dalle altre forme di assicurazione obbligatoria: mentre per queste ultime sussiste un minimale contributivo (sicché la contribuzione non può scendere al disotto di una
Pag. 6 di 9 certa soglia), lo stesso non è previsto per la prima, in cui la contribuzione si commisura esclusivamente al compenso percepito per l'attività svolta.
L'individuazione eteronoma, attraverso il riferimento alle norme fiscali, dei presupposti dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, ha consentito la progressiva realizzazione della vocazione universalistica del sistema di tutela previdenziale, in quanto il rilievo dato dalle norme predette alla natura autonoma dell'attività, nonché la perimetrazione di tale obbligo in ragione del carattere abituale del suo svolgimento, hanno attratto a tale sistema di protezione l'esercizio di lavori altrimenti privi di protezione assicurativa”.
Ciò premesso si rileva che dalla prodotta dichiarazione dichiarazioni redditi del ricorrente per l'anno 2013, risulta l'avvenuta percezione di redditi da lavoro autonomo per detto anno pari ad euro 15.065 e non risulta compilato il riquadro
RP 21 pertinente alla contribuzione dovuta su detta somma;
parte ricorrente, non ha inoltre documentato, pur nel termine concesso in coso di causa, il versamento dei contributi dovuti ad altra Cassa o gestione previdenziale per l'anno 2013.
Su tali premesse, si rileva che la mancata compilazione del riquadro RP 21 della dichiarazione fiscale pertinente ai contributi versati e la mancata prova offerta da parte ricorrente di pagamento dei contributi sui redditi da lavoro autonomo percepiti nell'anno 2013 ad altro Ente previdenziale o Cassa, costituiscono entrambi elementi idonei a dimostrare una condotta di doloso occultamento del debito posta in essere dal ricorrente, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per detto anno avvenuta il 30 settembre 2014.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente per l'anno 2013 non merita pertanto di essere condivisa, essendo stata interrotto il termine con
Pag. 7 di 9 comunicazione inviata dall' al ricorrente, prima dei 5 anni successivi alla CP_1
trasmissione della dichiarazione dei redditi, in data cioè 21 giugno 2019, comunicazione ricevuta dal ricorrente il 12 luglio 2019.
Al fine inoltre di disattendere l'eccepita prescrizione quinquennale del credito, sollevata da parte ricorrente, per l'anno 2014, si richiama l'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che al comma 2 dispone : “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni e pertanto il termine originariamente scadente il 6 luglio 2020 è stato prorogato all' 11 novembre 2020 e tempestiva è la comunicazione ricevuta dal ricorrente il 18 settembre 2020, anche avuto riguardo alla prospettazione offerta da parte ricorrente.
In difetto di specifiche contestazioni svolte dal ricorrente in ricorso sul quantum del debito contributivo e sulle sanzioni applicate, l'opposizione non si prospetta pertanto suscettibile di accoglimento.
Al rigetto delle domande segue condanna del ricorrente alle spese di lite in favore dell' con liquidazione come in dispositivo, in applicazione del DM CP_1
147/22.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 5 ottobre 2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1. Respinge le domande;
2. Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 1017 .
Roma il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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