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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 591 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 4.6.2025 (tenuta nelle forme della trattazione scritta), vertente
TRA
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Andrea Mantovani (c.f.:
), domiciliatario in Trento, alla via Grazioli n. 63; C.F._1 appellante
E
titolare della omonima ditta individuale (p.i.: ), CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonello Aucelli (c.f.:
), domiciliatario in VO RP (AV), al C.so Vittorio C.F._2
Emanuele n. 16 appellato
Oggetto: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito di cassazione (ord. n. 31667 del
14.11.2023) della sentenza n. 3676/2020 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il
1 28.10.2020, resa nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.
2696/2016, pubblicata il 17.11.2016.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. titolare di un'azienda agricola specializzata nella coltivazione e CP_1 trasformazione di uve destinate alla produzione di vino d.o.c.g., convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la chiedendone la condanna Parte_1 al risarcimento dei danni patiti per vizi della cosa compravenduta (barbatelle) ex art. 1490 c.c.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 2696 del 2016, pubblicata il 17.11.2016, rigettò la domanda per difetto di legittimazione attiva (il contratto era stato stipulato dalla madre dell'attore) e per intervenuta prescrizione ex art. 1495 co. 3 c.c.; compensò integralmente le spese di lite tra le parti (invocando la particolarità della fattispecie,
l'accertato vizio delle barbatelle emerso dalla c.t.u., la complessità delle questioni trattate in tema di prescrizione) e pose a carico di tutte le parti, in misura uguale, le spese delle due consulenze tecniche (una svolta in sede di A.T.P. e l'altra nel corso del giudizio di merito) per le medesime ragioni.
Proposto appello dalla VA coop., l'appellante, con un unico motivo, lamentò la illegittima integrale compensazione delle spese di lite e censurò la sentenza nella parte in cui aveva posto a carico di entrambe le parti, in pari misura, le spese di consulenza, in violazione delle regole della soccombenza e della compensazione dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, difettando sia la reciproca soccombenza sia le gravi ed eccezionali ragioni a sostegno di tale decisione.
La Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento del motivo, con la sentenza n.
3676/2020, pubblicata il 28.10.2020, compensò le spese di lite per la metà e confermò la ripartizione tra le parti in misura uguale delle spese di consulenza svolte sia in corso di a.t.p. che nel giudizio di merito;
argomentò che consentiva di sostenere la compensazione delle spese per la metà, sia del primo che del secondo grado di giudizio, l'evenienza che la decisione del tribunale era stata resa accogliendo una questione “di carattere procedurale”; aggiunse il tribunale che lo scaglione di riferimento doveva essere quello ricompreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00, dando prevalenza al “valore effettivo della controversia”, rispetto al valore della domanda.
La pronuncia è stata gravata, dall'odierno istante in riassunzione, innanzi alla Corte di
Cassazione con due motivi:
1. violazione degli artt. 92 co. 2 e 91 c.p.c., per avere la Corte di appello compensato per metà le spese del giudizio per a.t.p., oltre che quelle del primo e del
2 secondo grado, in assenza delle ragioni gravi ed eccezionali richieste dalla disciplina della soccombenza applicabile ratione temporis, e per aver posto a carico di tutte le parti le spese delle consulenze;
2. erronea individuazione dello scaglione di riferimento, dovendo avere riguardo al valore della domanda, di € 238.235,00 (scaglione 52.000,01 – 260.000,00).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31667 del 14.11.2023, ritenuto fondato il primo motivo (assorbito il secondo), posto che la domanda attorea era stata rigettata per due ragioni concorrenti (difetto di legittimazione attiva e prescrizione); che il convenuto era totalmente soccombente;
che le risultanze della c.t.u. non avevano alcuna rilevanza nel riparto delle spese;
che il richiamo a non meglio specificate ragioni procedurali non mutava il quadro di totale soccombenza, ha cassato la sentenza con rinvio a questa Corte territoriale per l'ulteriore corso, fissando il principio di diritto in base al quale nel caso di specie pienamente da applicare è il principio che le spese seguono la soccombenza.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto da VA coop. ed ha resistito in riassunzione . All'udienza del 4.6.2025 di rimessione della causa in decisione con CP_1 la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., tenuta dinanzi al consigliere istruttore nominato, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
2. In osservanza del principio di diritto contenuto nella ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, occorre liquidare le spese del doppio grado, oltre che del giudizio di legittimità, in applicazione delle regole della soccombenza, senza tenere conto degli esiti della c.t.u. e della natura della decisione, e tenendo in considerazione la pacifica totale soccombenza di . CP_1
La Corte di Cassazione, partendo dal presupposto che è risultato totalmente CP_1 soccombente rispetto alla domanda attorea, ha sostanzialmente ritenuto il difetto dei presupposti per l'operare della compensazione, anche parziale, delle spese di lite.
Si ricorda che la compensazione, anche parziale, delle spese di lite è possibile solo in caso di reciproca soccombenza (pacificamente insussistente) o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni (nel testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis).
La Corte di Cassazione ha ritenuto che non integrassero gravi ed eccezionali ragioni quelle addotte dai giudici di merito e sopra riportate;
in particolare, ha esposto che gli esiti della c.t.u. non avevano alcuna rilevanza e che il rigetto della domanda in accoglimento di una eccezione di prescrizione non sortiva alcun effetto ai fini della soccombenza.
Non sono, peraltro, rinvenibili, ulteriori gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione, sia pur parziale;
si ricorda che anche il richiamo alla complessità della lite è considerato del tutto insufficiente ai fini della compensazione (Cass. n. 22598/2018).
3 3.La Corte ha dichiarato assorbito il secondo motivo riferibile alla individuazione del corretto scaglione dei compensi.
Non vi è, dunque, un vincolo da rispettare sul punto;
la Corte di appello ha considerato il valore “effettivo” della controversia”, laddove l'appellante chiede di individuare il corretto scaglione di riferimento in base alle regole generali (valore della domanda).
Il motivo è fondato. La Corte di Cassazione, nella sentenza del 2019 n. 15857, ha chiarito che solo in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata;
laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (vedi anche Cass.
2023, n. 32550; Cass. 2021 n. 10984).
Tale principio è applicazione del duplice rinvio fatto dall'art. 5 del tariffario forense: disputatum (il valore della causa determinato in base alle disposizioni del c.p.c.), decisum (si ha riguardo, «nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata»).
Nel nostro caso, la domanda attorea è stata integralmente rigettata.
In definitiva, allora, «in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum» (di talché, il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore; v. anche Cass. n. 28417/2018; Cass. n.
25553/2011).
Nel caso in esame la domanda introduttiva era volta ad ottenere il pagamento di un danno quantificato in € 238.233,61: lo scaglione di riferimento è, dunque, 52.000,01 –
260.000,00.
Vero è che in citazione, nelle conclusioni, è aggiunta la formula volta ad ottenere comunque la condanna nella diversa somma eventualmente accertata dal c.t.u.; tuttavia, nel corso del giudizio la domanda è stata dal medesimo attore precisata in dettaglio, poiché ha chiesto, in ogni caso, la condanna al pagamento di una somma non inferiore ad € 191.000,00
(vedi note dell'istante di precisazione della domanda depositate in data 29.1.2015, in cui, superando ogni incertezza, l'attore ha chiesto il pagamento della somma di € 255.506,10….e, comunque…non meno di € 191.615,00…).
4 Si vuol dire cioè che, nota essendo quella giurisprudenza in base alla quale la formula accennata («somma maggiore o minore ritenuta dovuta» o altra equivalente), che accompagni le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata come una clausola meramente di stile tutte le volte che sussista una ragionevole incertezza (in precipua considerazione della natura della controversia) sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (Cfr. Cass. n.
15306/2019; Cass. n. 19455/2018), nel caso specifico non vi è incertezza tale da ricorrere al valore “effettivo” della controversia, come sostenuto nella sentenza cassata, essendo stata fornita una indicazione precisa dell'importo al di sotto del quale non poteva scendersi, importo che mantiene fermo lo scaglione indicato.
Peraltro, la Corte nel caso in esame, nel fissare il principio di diritto, ha espressamente escluso ogni rilevanza degli esiti della c.t.u. sul valore della causa.
4. Non resta che liquidare le spese di lite, tenendo conto della soccombenza di CP_1 in tutti i gradi di giudizio, compresa la fase di a.t.p. (a carico del richiedente solo nella
[...] fase iniziale, mentre, nel successivo giudizio di merito, se l'ATP viene utilizzato ed acquisito agli atti, come è accaduto, le spese vengono considerate come giudiziali e si regolano in base al principio della soccombenza;
Cass. 2019, n. 15492). Tali spese sono liquidate in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr.
147/2022, in ragione dell'impegno difensivo prestato e del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 – 260.000,00), nei valori medi:
-procedimento per a.t.p., r.g. 4280/09, Trib. Avellino: importo di € 1.134,00 per la fase di studio, di € 992,00 per la fase introduttiva e di € 1.701,00 per la fase istruttoria: totale €
3.827,00;
- giudizio dinanzi al Tribunale, r.g. n.2142/2005: importo di € 1.772,00 per la fase di studio, di € 1.169,00 per la fase introduttiva, di € 2.603,00 per la trattazione (€ 5.206,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 3.082,00 per la fase decisoria: totale € 8.626,00;
- giudizio dinanzi alla Corte di Appello, r.g. n.1487/2010: importo di € 2.195,00 per la fase di studio, di € 1.276,00 per la fase introduttiva, di € 1.470,00 per la trattazione (€
2.940,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 3.649,00 per la fase decisoria: totale € 8.590,00;
-giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, r.g. n. 2874/2016: importo di € 2.481,00 per la fase di studio, di € 1.630,00 per la fase introduttiva, di € 1.276,00 per la fase decisoria: totale € 5.387,00;
5 -per il presente grado: importo di € 2.195,00 per la fase di studio, di € 1.276,00 per la fase introduttiva, di € 1.470,00 per la trattazione (€ 2.940,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di €
3.649,00 per la fase decisoria: totale € 8.590,00.
Sono poi dovuti gli esborsi documentati versati a titolo di contributo unificato (vedi anche Cass. 2019 n. 18529).
Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, in applicazione del medesimo principio di diritto contenuto nella ordinanza di rinvio, vanno poste interamente a carico di CP_1 che va condannato a rimborsare gli importi eventualmente versati a tale titolo dalla VA
Coop., oltre interessi dal pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1
[... delle spese di lite, liquidate, in € 3.827,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al giudizio di A.T.P. r.g. 4280/09, trib. di Avellino;
in € 8.626,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al giudizio di primo grado n. 2142/2005 r.g., trib. di
Avellino; in € 8.590,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al giudizio di appello n. 3243/2017 r.g., corte di appello di Napoli;
in € 5.387,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione n.12776/2021 r.g.; in
€ 8.590,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al presente grado;
2. pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, definitivamente a carico di CP_1
che va condannato a rimborsare alla VA Coop. quanto anticipato a tale titolo.
[...]
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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