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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3472/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. VERENA GADOTTI Parte_1
e MA IV, con l'Avv. SIMONA D'ARPINO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 22.08.2015 in Baselga di Pinè, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Baselga di Pine', Atto N. 4 P. 2 S. A anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Che dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
Che, successivamente al venir meno dell'affectio coniugalis ed al conseguente deterioramento del rapporto matrimoniale, tra i coniugi è venuta meno la comunione materiale e spirituale, che pertanto non consente più di proseguire una convivenza serena e pacifica;
Che dunque, con ricorso congiunto depositato in data 11.09.2024 gli istanti adivano l'intestato Tribunale di Trento per sentire pronunciare la loro separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, già recepite nella sentenza di separazione n. 347/2024 pubblicata in data 12.11.2024. Con ricorso dd 14.07.2025 depositato in data 24.07.2025, gli istanti congiuntamente adivano l'intestato Tribunale di Trento per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa n. n. 347/2024 pubblicata in data 12.11.2024, e che di seguito si riportano:
“1. i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2. la casa coniugale sita in Baselga di Pinè (TN), Piazza S. Giuseppe n. 13, viene assegnata al sig. AT TE, con tutti i beni mobili ed arredi in essa presenti, in quanto esclusivo proprietario della stessa.
3. la sig.ra che ha già lasciato 1a casa coniugale, si impegna - Parte_1 qualora non avesse già provveduto nelle more del presente procedimento - ad asportare dalla stessa i propri beni personali entro il termine di gioni 30 dal deposito del presente ricorso presso la competente Cancelleria del Tribunale di Trento;
4. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano altresì che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione;
5. spese compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà.” Con decreto presidenziale del 02.09.2025 veniva fissata udienza per la comparizione personale delle parti al 26.11.2025, successivamente revocata e celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n.
149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte depositate in data 02.09.2025, le parti insistevano nella domanda di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza nr. n. 347/2024 pubblicata in data 12.11.2024, emessa nell'ambito del presente giudizio. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge.
Pag. 2 di 3 È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché non contrarie alla legge e all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso del 14.07.2024 depositato il 24.07.2025, così provvede: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 22.08.2015 in Baselga di Pinè, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Baselga di Pine', Atto N. 4 P. 2 S. A anno 2015, tra
[...]
e AT TE alle medesime condizioni indicate con il ricorso Parte_1 congiunto dd 14.07.2025 depositato in data 24.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3472/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. VERENA GADOTTI Parte_1
e MA IV, con l'Avv. SIMONA D'ARPINO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 22.08.2015 in Baselga di Pinè, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Baselga di Pine', Atto N. 4 P. 2 S. A anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Che dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
Che, successivamente al venir meno dell'affectio coniugalis ed al conseguente deterioramento del rapporto matrimoniale, tra i coniugi è venuta meno la comunione materiale e spirituale, che pertanto non consente più di proseguire una convivenza serena e pacifica;
Che dunque, con ricorso congiunto depositato in data 11.09.2024 gli istanti adivano l'intestato Tribunale di Trento per sentire pronunciare la loro separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, già recepite nella sentenza di separazione n. 347/2024 pubblicata in data 12.11.2024. Con ricorso dd 14.07.2025 depositato in data 24.07.2025, gli istanti congiuntamente adivano l'intestato Tribunale di Trento per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa n. n. 347/2024 pubblicata in data 12.11.2024, e che di seguito si riportano:
“1. i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2. la casa coniugale sita in Baselga di Pinè (TN), Piazza S. Giuseppe n. 13, viene assegnata al sig. AT TE, con tutti i beni mobili ed arredi in essa presenti, in quanto esclusivo proprietario della stessa.
3. la sig.ra che ha già lasciato 1a casa coniugale, si impegna - Parte_1 qualora non avesse già provveduto nelle more del presente procedimento - ad asportare dalla stessa i propri beni personali entro il termine di gioni 30 dal deposito del presente ricorso presso la competente Cancelleria del Tribunale di Trento;
4. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano altresì che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione;
5. spese compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà.” Con decreto presidenziale del 02.09.2025 veniva fissata udienza per la comparizione personale delle parti al 26.11.2025, successivamente revocata e celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n.
149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte depositate in data 02.09.2025, le parti insistevano nella domanda di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza nr. n. 347/2024 pubblicata in data 12.11.2024, emessa nell'ambito del presente giudizio. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge.
Pag. 2 di 3 È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché non contrarie alla legge e all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso del 14.07.2024 depositato il 24.07.2025, così provvede: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 22.08.2015 in Baselga di Pinè, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Baselga di Pine', Atto N. 4 P. 2 S. A anno 2015, tra
[...]
e AT TE alle medesime condizioni indicate con il ricorso Parte_1 congiunto dd 14.07.2025 depositato in data 24.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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