CASS
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2024, n. 29662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29662 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari;
nel procedimento a carico di VO GI nato a [...] 1'11 giugno 1997; avverso la sentenza dell'8 marzo 2024 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 21 maggio 2024 dall'avv. Stefano Piras, nell'interesse dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29662 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 07/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dr Cagliari ricorre, per saltum, avverso la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GI VO (imputato del reato di minaccia) per difetto della necessaria condizione di procedibilità. 2. Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione di legge, nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare che nel verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa il 27 luglio 2021 emerge l'esplicita volontà di procedere nei confronti dell'imputato per i reati ravvisati in relazione al fatto esposto. 3. Il ricorso è fondato. Agli atti nel fascicolo del pubblico ministero è presente il verbale di sommarie informazioni indicato in precedenza, nel quale la persona offesa manifesta esplicitamente la volontà di perseguire il reato che si dovesse ravvisare nel fatto esposto. Tale atto, in quanto contenente un'esplicita manifestazione di volontà, chiaramente qualificabile in termini di querela, doveva essere già inserito - ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. - all'interno del fascicolo per il dibattimento;
per cui può essere prodotto o acquisito d'ufficio durante il giudizio anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n. 31220 del 29/05/2013, Fragale, Rv. 256088), poiché, per la sua funzione tipica di impulso processuale, l'esistenza ed effettiva presentazione della querela non sono profili c:he possono essere rimessi alla disponibilità delle parti (Sez. 5, n. 14242 del 23/03/2015, Subashi, Rv. 264081). D'altronde, l'allegazione al ricorso dell'atto contenente la condizione di procedibilità non costituisce una produzione probatoria (che non sarebbe ammissibile nel giudizio di cassazione neppure con riferimento a una prova documentale), bensì un'attività intesa a consentire la decisione su questioni processuali, rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto (Sez. 5, n. 3477 del 08/02/2000, Beha, Rv. 215575) Il ricorso, pertanto, deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari. fcirA_ 2 P.Q.N11. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari. Così deciso il 7 giugno 2024
nel procedimento a carico di VO GI nato a [...] 1'11 giugno 1997; avverso la sentenza dell'8 marzo 2024 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 21 maggio 2024 dall'avv. Stefano Piras, nell'interesse dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29662 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 07/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dr Cagliari ricorre, per saltum, avverso la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GI VO (imputato del reato di minaccia) per difetto della necessaria condizione di procedibilità. 2. Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione di legge, nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare che nel verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa il 27 luglio 2021 emerge l'esplicita volontà di procedere nei confronti dell'imputato per i reati ravvisati in relazione al fatto esposto. 3. Il ricorso è fondato. Agli atti nel fascicolo del pubblico ministero è presente il verbale di sommarie informazioni indicato in precedenza, nel quale la persona offesa manifesta esplicitamente la volontà di perseguire il reato che si dovesse ravvisare nel fatto esposto. Tale atto, in quanto contenente un'esplicita manifestazione di volontà, chiaramente qualificabile in termini di querela, doveva essere già inserito - ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. - all'interno del fascicolo per il dibattimento;
per cui può essere prodotto o acquisito d'ufficio durante il giudizio anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n. 31220 del 29/05/2013, Fragale, Rv. 256088), poiché, per la sua funzione tipica di impulso processuale, l'esistenza ed effettiva presentazione della querela non sono profili c:he possono essere rimessi alla disponibilità delle parti (Sez. 5, n. 14242 del 23/03/2015, Subashi, Rv. 264081). D'altronde, l'allegazione al ricorso dell'atto contenente la condizione di procedibilità non costituisce una produzione probatoria (che non sarebbe ammissibile nel giudizio di cassazione neppure con riferimento a una prova documentale), bensì un'attività intesa a consentire la decisione su questioni processuali, rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto (Sez. 5, n. 3477 del 08/02/2000, Beha, Rv. 215575) Il ricorso, pertanto, deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari. fcirA_ 2 P.Q.N11. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari. Così deciso il 7 giugno 2024