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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 77/2025 All'udienza del giorno 19.12.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MULAS DAVIDE presente appellante contro
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MURVANA FRANCESCO oggi sostituito dall'avv. P. Dore
appellato la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 77/2025 RG promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA IV NOVEMBRE 39 SASSARI presso lo studio dell'avv. MULAS DAVIDE che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro in persona del sindaco p.t. (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE UMBERTO 108 SASSARI presso lo studio dell'avv. DORO PAOLA e rappresentato e difeso dall'avv. MURVANA FRANCESCO in forza di procura speciale allegata in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari il Parte_1 [...]
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti i CP_1 al sinistro occorsogli in data 19.3.2013, alle ore 18.30 circa, quando, nel percorrere con il proprio motociclo la seconda discesa a mare in Località Marina di , davanti al punto di ristoro “On The Beach”, era caduto a terra a causa CP_1 de senza sul manto stradale di una ingente quantità di sabbia. L'attore allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta gravi lesioni fisiche, consistenti nella “frattura dell'estremità acrominale della clavicola e la frattura composta del malleolo tibiale destro”, con esiti di carattere permanente nella misura dell'8%. Sulla base di tali premesse, chiedeva che venisse dichiarato che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito, oltre interessi, rivalutazione e rimborso delle spese mediche. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto. L'ente convenuto, contestata preliminarmente la dinamica del sinistro, assumeva che l'evento dannoso lamentato fosse riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dal , considerato, inoltre, che la Pt_1 presenza di sabbia in una strada che conduce al mare non era una circostanza né anomala, né imprevedibile. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 34/2025, pubblicata il 15.1.2025, rigettava la domanda di parte attrice, regolando secondo soccombenza le spese di lite. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e considerato che dall'istruttoria era emerso che la caduta era avvenuta per la presenza di sabbia nel manto stradale ben evidente e oggettivamente percepibile – concludeva ritenendo che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità del , il quale avrebbe dovuto adeguare la Pt_1 propria condotta di guida alle ze del caso concreto osservando, in particolare, che “a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, immediatamente e direttamente percepibile nessuna responsabilità risarcitoria è(era) configurabile”. Per le stesse ragioni, il tribunale rigettava la domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. affermando, in particolare, che “deve altresì escludersi che la strada per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 cc, non ravvisandosi in essa quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza (cfr. ex multis Cass. civ. n. 366/00; n. 1571/04)”.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato Parte_2 motivo, la violazione dei principi di diritto che disciplinano l'accertamento della condotta colposa della vittima, con particolare riguardo alla configurabilità di una ipotesi di caso fortuito e di sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.c. nonché l'erronea esclusione di una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo all'appellato. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento della consulenza medico legale già richiesta in primo grado. Si è costituito il resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondat ritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". In particolare, l'appellante ha eccepito che il aveva l'obbligo di Controparte_1 legge di rimuovere la sabbia dal manto stradale e che la presenza della stessa, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non era prevedibile in quanto il sinistro era avvenuto all'imbrunire e, quindi, in una condizione di scarsa visibilità. Il ha, inoltre, censurato la sentenza anche nella parte in cui il tribunale Pt_1 negava la responsabilità del appellato ai sensi dell'art. 2043 c.c., non CP_1 riconoscendo nella ingente di sabbia “una insidia o trabocchetto, nonostante la situazione di pericolo fosse non visibile e non prevedibile per l'utente medio e neanche segnalata”. Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento. Pur potendosi ritenere che emerga dagli atti la prova che l'evento era avvenuto a causa della “cosa”, essendo incontestato che il era caduto per essere Pt_1 scivolato sulla sabbia presente nella carreggiata, questa Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal tribunale circa la esclusiva responsabilità dell'appellante in ordine alla causazione del danno patito in applicazione dell'art. 1227 c.c. Innanzitutto, dalle foto prodotte da entrambe le parti (cfr. foto allegate agli atti introduttivi del giudizio) può facilmente constatarsi lo stato dei luoghi e, in particolare, il fatto che la caduta era intervenuta in un tratto di strada interessato dalla presenza di una considerevole quantità di sabbia, così come affermato dallo stesso appellante sin dall'atto introduttivo, ove era allegato che la caduta era intervenuta “a causa dell'ingente quantitativo di sabbia presente sul manto stradale, tale da renderlo assolutamente pericoloso per l'ovvia scivolosità e mancata aderenza dello stesso” (cfr. pag. 1 atto di citazione). La presenza di una elevata quantità di sabbia sulla strada - peraltro giustificata dal fatto che la strada conduce alla spiaggia, e, quindi, ampiamente prevedibile rispetto al luogo in cui è avvenuto l'incidente - emerge anche dalla relazione redatta dagli agenti di polizia accorsi sul luogo subito dopo l'evento, nella quale si dà atto della “presenza di ingenti quantitativi di sabbia nella strada” (cfr. relazione di servizio redatta dalla Polizia Municipale del Comune di - CP_1 allegato 1 atto di citazione) Alla luce di tali condizioni fattuali, l'evento di danno, quindi, era suscettibile di essere ampiamente previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più considerando che il conosceva lo stato Pt_1 dei luoghi, posto che, come correttamente evide l tribunale, aveva percorso quel tratto di strada poco prima (cfr. interrogatorio formale in data 25.5.2021 ove il dichiarava di essere caduto dopo una pausa al chiosco Pt_1
“On The Beach”) e che tale strada era l'unica via di accesso al luogo del sinistro (cfr. atto di appello pag. 5 “trattasi di una strada a senso unico ed un percorso obbligato per far rientro a Sassari”). Per tale motivo, non è rilevante il fatto che il sinistro sia avvenuto all'imbrunire e, quindi, secondo l'appellante, in “una situazione di scarsa illuminazione”, poiché lo stesso, come sopra precisato, aveva già percorso il medesimo tratto di strada e, quindi, era ben consapevole della presenza del pericolo, tanto più per essere vicino alla spiaggia. Né, infine, a nulla può rilevare la supposta violazione da parte del delle CP_1 norme di legge, peraltro solo genericamente allegate, in quanto la Suprema Corte con sentenza n. 21675/2023 ha avuto modo di chiarire che “la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo“ . In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa” e cioè dalla presenza di sabbia sulla strada, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta del motociclista, il quale, utilizzando una maggiore diligenza ed attenzione, data la situazione peculiare dei luoghi, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parimenti, alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c. può essere attribuita in capo al appellato alla luce della condotta imprudente tenuta dal , e CP_1 Pt_1 non avendo lo stesso provato alcuna condotta dolosa o colposa da parte dell'ente appellato. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 34/2025, p 25;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del
, in persona del Sindaco p.t., che liquida in complessivi euro Controparte_1
2.906,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 19.12.2025 Il consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MULAS DAVIDE presente appellante contro
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MURVANA FRANCESCO oggi sostituito dall'avv. P. Dore
appellato la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 77/2025 RG promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA IV NOVEMBRE 39 SASSARI presso lo studio dell'avv. MULAS DAVIDE che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro in persona del sindaco p.t. (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE UMBERTO 108 SASSARI presso lo studio dell'avv. DORO PAOLA e rappresentato e difeso dall'avv. MURVANA FRANCESCO in forza di procura speciale allegata in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari il Parte_1 [...]
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti i CP_1 al sinistro occorsogli in data 19.3.2013, alle ore 18.30 circa, quando, nel percorrere con il proprio motociclo la seconda discesa a mare in Località Marina di , davanti al punto di ristoro “On The Beach”, era caduto a terra a causa CP_1 de senza sul manto stradale di una ingente quantità di sabbia. L'attore allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta gravi lesioni fisiche, consistenti nella “frattura dell'estremità acrominale della clavicola e la frattura composta del malleolo tibiale destro”, con esiti di carattere permanente nella misura dell'8%. Sulla base di tali premesse, chiedeva che venisse dichiarato che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito, oltre interessi, rivalutazione e rimborso delle spese mediche. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto. L'ente convenuto, contestata preliminarmente la dinamica del sinistro, assumeva che l'evento dannoso lamentato fosse riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dal , considerato, inoltre, che la Pt_1 presenza di sabbia in una strada che conduce al mare non era una circostanza né anomala, né imprevedibile. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 34/2025, pubblicata il 15.1.2025, rigettava la domanda di parte attrice, regolando secondo soccombenza le spese di lite. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e considerato che dall'istruttoria era emerso che la caduta era avvenuta per la presenza di sabbia nel manto stradale ben evidente e oggettivamente percepibile – concludeva ritenendo che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità del , il quale avrebbe dovuto adeguare la Pt_1 propria condotta di guida alle ze del caso concreto osservando, in particolare, che “a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, immediatamente e direttamente percepibile nessuna responsabilità risarcitoria è(era) configurabile”. Per le stesse ragioni, il tribunale rigettava la domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. affermando, in particolare, che “deve altresì escludersi che la strada per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 cc, non ravvisandosi in essa quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza (cfr. ex multis Cass. civ. n. 366/00; n. 1571/04)”.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato Parte_2 motivo, la violazione dei principi di diritto che disciplinano l'accertamento della condotta colposa della vittima, con particolare riguardo alla configurabilità di una ipotesi di caso fortuito e di sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.c. nonché l'erronea esclusione di una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo all'appellato. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento della consulenza medico legale già richiesta in primo grado. Si è costituito il resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondat ritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". In particolare, l'appellante ha eccepito che il aveva l'obbligo di Controparte_1 legge di rimuovere la sabbia dal manto stradale e che la presenza della stessa, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non era prevedibile in quanto il sinistro era avvenuto all'imbrunire e, quindi, in una condizione di scarsa visibilità. Il ha, inoltre, censurato la sentenza anche nella parte in cui il tribunale Pt_1 negava la responsabilità del appellato ai sensi dell'art. 2043 c.c., non CP_1 riconoscendo nella ingente di sabbia “una insidia o trabocchetto, nonostante la situazione di pericolo fosse non visibile e non prevedibile per l'utente medio e neanche segnalata”. Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento. Pur potendosi ritenere che emerga dagli atti la prova che l'evento era avvenuto a causa della “cosa”, essendo incontestato che il era caduto per essere Pt_1 scivolato sulla sabbia presente nella carreggiata, questa Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal tribunale circa la esclusiva responsabilità dell'appellante in ordine alla causazione del danno patito in applicazione dell'art. 1227 c.c. Innanzitutto, dalle foto prodotte da entrambe le parti (cfr. foto allegate agli atti introduttivi del giudizio) può facilmente constatarsi lo stato dei luoghi e, in particolare, il fatto che la caduta era intervenuta in un tratto di strada interessato dalla presenza di una considerevole quantità di sabbia, così come affermato dallo stesso appellante sin dall'atto introduttivo, ove era allegato che la caduta era intervenuta “a causa dell'ingente quantitativo di sabbia presente sul manto stradale, tale da renderlo assolutamente pericoloso per l'ovvia scivolosità e mancata aderenza dello stesso” (cfr. pag. 1 atto di citazione). La presenza di una elevata quantità di sabbia sulla strada - peraltro giustificata dal fatto che la strada conduce alla spiaggia, e, quindi, ampiamente prevedibile rispetto al luogo in cui è avvenuto l'incidente - emerge anche dalla relazione redatta dagli agenti di polizia accorsi sul luogo subito dopo l'evento, nella quale si dà atto della “presenza di ingenti quantitativi di sabbia nella strada” (cfr. relazione di servizio redatta dalla Polizia Municipale del Comune di - CP_1 allegato 1 atto di citazione) Alla luce di tali condizioni fattuali, l'evento di danno, quindi, era suscettibile di essere ampiamente previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più considerando che il conosceva lo stato Pt_1 dei luoghi, posto che, come correttamente evide l tribunale, aveva percorso quel tratto di strada poco prima (cfr. interrogatorio formale in data 25.5.2021 ove il dichiarava di essere caduto dopo una pausa al chiosco Pt_1
“On The Beach”) e che tale strada era l'unica via di accesso al luogo del sinistro (cfr. atto di appello pag. 5 “trattasi di una strada a senso unico ed un percorso obbligato per far rientro a Sassari”). Per tale motivo, non è rilevante il fatto che il sinistro sia avvenuto all'imbrunire e, quindi, secondo l'appellante, in “una situazione di scarsa illuminazione”, poiché lo stesso, come sopra precisato, aveva già percorso il medesimo tratto di strada e, quindi, era ben consapevole della presenza del pericolo, tanto più per essere vicino alla spiaggia. Né, infine, a nulla può rilevare la supposta violazione da parte del delle CP_1 norme di legge, peraltro solo genericamente allegate, in quanto la Suprema Corte con sentenza n. 21675/2023 ha avuto modo di chiarire che “la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo“ . In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa” e cioè dalla presenza di sabbia sulla strada, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta del motociclista, il quale, utilizzando una maggiore diligenza ed attenzione, data la situazione peculiare dei luoghi, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parimenti, alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c. può essere attribuita in capo al appellato alla luce della condotta imprudente tenuta dal , e CP_1 Pt_1 non avendo lo stesso provato alcuna condotta dolosa o colposa da parte dell'ente appellato. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 34/2025, p 25;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del
, in persona del Sindaco p.t., che liquida in complessivi euro Controparte_1
2.906,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 19.12.2025 Il consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni