Art. 25. Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'ordine nazionale 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo della regione ove l'ordine interessato ha sede, nonche' al ((Ministero della giustizia)) .
Articolo 24Articolo 26
Articolo 25 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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11 febbraio 1994
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8 maggio 2010
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