Art. 25. Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'ordine nazionale 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo della regione ove l'ordine interessato ha sede, nonche' al ((Ministero della giustizia)) .
Versione
11 febbraio 1994
11 febbraio 1994
>
Versione
8 maggio 2010
8 maggio 2010