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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:49, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1022/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT Parte_1 C.F._1
UGO, elettivamente domiciliato in SCALI MANZONI 19 57126 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. BOIRIVANT UGO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PIERONI 11 (FAX 055/3205303) LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 5.9.2024, - premesso di aver svolto dal 1985 ad Parte_1 oggi, alle dipendenze delle ditte meglio specificate in ricorso, attività di addetta alla vendita di gastronomia e operaia nel reparto confezionamento - , ha dedotto di essere affetta da
“tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle bilateralmente con calcificazioni”, “epicondilite al gomito destro” e “rizoartrosi bilaterale delle mani”, in relazione alle quali patologie intraprendeva distinti procedimenti amministrativi conclusi con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato CP_1 di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per dette patologie in misura pari rispettivamente al 13%, al 3%, al 7%, e, complessivamente, del 23%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. pagina 2 di 5 Deve anzitutto osservarsi che la teste , sentita alla udienza del 30.1.2025 e collega Testimone_1 della ricorrente che aveva lavorato con la stessa, confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso e in particolare le attività di movimentazione dei carichi. Anche la teste
, collega della ricorrente e sentita alla medesima udienza, come la teste Testimone_2 Tes_3
anch'essa collega della ricorrente, confermava lo svolgimento delle attività lavorative
[...] descritte in ricorso da parte della Pt_1
Tanto premesso, quanto alla natura professionale delle patologie che affliggono la ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierno attrice, il consulente tecnico nominato, dott. ha motivato in relazione Per_1 alle patologie per cui è causa chiarendo “(..) DISCUSSIONE La lavoratrice svolge da circa trenta atti attività lavorativa alle dipendenze di ditte alimentari, addetta anche allo sporzionamento degli alimenti (1996-
2014) ed al sollevamento di oggetti pesanti quali prosciutti e casse di alimenti. Il rischio professionale è da ritenere presente relativamente alla patologia degenerativa a carico della spalla destra e del gomito destro. Il quadro degenerativo a carico della spalla sinistra è peraltro riferibile in larga parte all'età anagrafica del soggetto.
Relativamente alla rizoartrosi, l'artrosi trapezio-metacarpale prevale nel sesso femminile e riconosce come cause l'età anagrafica, pregressi traumi distrettuali e la predisposizione familiare. Anche i movimenti ripetuti del pollice, specie se contro resistenza, possono contribuire alla genesi di tale patologia degenerativa. Trattasi in ogni caso di malattia non tabellata e si fa notare che la letteratura scientifica riconosce la sussistenza di un rischio professionale solo nei soggetti dediti ad attività che comportino una “presa fine” e costante fra pollice ed indice, come nelle sarte e nelle ricamatrici (uso continuativo di ago, forbici, ecc) Non ritengo pertanto che tale affezione possa essere causalmente ricondotta all'attività lavorativa svolta dalla perizianda che non sembra aver comportato movimenti ripetitivi e contro resistenza del pollice eseguiti con continuità durante il singolo turno di lavoro. Per tali considerazioni ritengo pertinente applicare le seguenti voci della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000: - 224 e 227 per la spalla destra, per un danno biologico pari al 6% - 227 per la spalla sinistra, per un danno biologico pari al 2% - 232 per
l'epicondilite omerale destra, per un danno biologico pari al 3%. Ne risulta un danno biologico complessivo pari nove per cento. RISPOSTA AL QUESITO Accerti il ctu…. -- le patologie delle quali in atto soffre il periziando con riguardo a quelle allegate in ricorso ed in atti La perizianda presenta un quadro di tenopatia calcifica del sovraspinato di destra, lievi segni di impegno degenerativo del sovraspinato di sinistra, epicondilite omerale destra e rizoartrosi bilaterale. - descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate Non risultano in anamnesi precedenti morbosi significativi ai fini della presente valutazione. - verifichi la sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni del ricorrente e pagina 3 di 5 le lavorazioni cui era adibito e la patologia lamentata Sussiste a mio parere un nesso di compatibilità eziologica fra le lavorazioni cui la paziente è addetta e la patologia degenerativa a carico dei cingoli scapolari e dell'epicondilo omerale destro. Tale rapporto, per contro, non sussiste a mio parere relativamente all'artrosi trapezio-metacarpale bilaterale. - in caso di risposta positiva, precisi se lo svolgimento di tale attività lavorativa sia stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni a tale attività (indicando, in tale ultima ipotesi, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, in termini di lieve, sensibile, marcata o quasi esclusiva incidenza)
L'incidenza concausale dell'attività lavorativa sulle patologie indicate è da ritenere sensibile per quanto riguarda il cingolo scapolare destro e l'epicondilite omerale destra, lieve per quanto riguarda la spalla sinistra, ove prevalgono i fattori degenerativi collegati all'età anagrafica. - in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, precisi inoltre se la patologia riscontrata abbia o meno esiti di carattere permanente e, in caso di risposta positiva, indichi il grado di incidenza degli stessi sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, valutando altresì la incidenza complessiva, ed indicando nell'eventualità la decorrenza Per quanto esposto gli esiti, quali sopra descritti, determinano un danno biologico permanente che, ai sensi delle tabelle vigenti, è complessivamente pari al nove per cento, Relativamente alla decorrenza, indico la data delle domande amministrative (06/05/2022), visto che gli accertamenti strumentali eseguiti documentavano già al tempo la sussistenza delle patologie riconosciute come (con)causalmente riferibili all'attività lavorativa svolta dalla perizianda. Il 10 giugno 2025 ho trasmesso l'elaborato ai ccttpp nominati ed ai legali delle parti, ricordando loro il termine per farmi pervenire eventuali osservazioni: 04/07/2025. (..) Non mi pervenivano osservazioni nel termine concesso alle parti dal Magistrato.” (cfr., ancora, elaborato peritale depositato).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 9%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite ritiene questo Giudice che sussistano ragioni per compensare le stesse nella misura della metà atteso che il dott. ha confermato la congruità della valutazione Per_1 dell'Istituto con riferimento alla patologia artrosi, sussistendo dunque parziale soccombenza pagina 4 di 5 reciproca;
per la restante metà invece le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese delle CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 9%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura della metà e condanna l' al pagamento CP_1 dell'ulteriore metà delle stesse liquidate per tale frazione in euro 1.350,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 21 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:49, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1022/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT Parte_1 C.F._1
UGO, elettivamente domiciliato in SCALI MANZONI 19 57126 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. BOIRIVANT UGO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PIERONI 11 (FAX 055/3205303) LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 5.9.2024, - premesso di aver svolto dal 1985 ad Parte_1 oggi, alle dipendenze delle ditte meglio specificate in ricorso, attività di addetta alla vendita di gastronomia e operaia nel reparto confezionamento - , ha dedotto di essere affetta da
“tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle bilateralmente con calcificazioni”, “epicondilite al gomito destro” e “rizoartrosi bilaterale delle mani”, in relazione alle quali patologie intraprendeva distinti procedimenti amministrativi conclusi con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato CP_1 di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per dette patologie in misura pari rispettivamente al 13%, al 3%, al 7%, e, complessivamente, del 23%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. pagina 2 di 5 Deve anzitutto osservarsi che la teste , sentita alla udienza del 30.1.2025 e collega Testimone_1 della ricorrente che aveva lavorato con la stessa, confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso e in particolare le attività di movimentazione dei carichi. Anche la teste
, collega della ricorrente e sentita alla medesima udienza, come la teste Testimone_2 Tes_3
anch'essa collega della ricorrente, confermava lo svolgimento delle attività lavorative
[...] descritte in ricorso da parte della Pt_1
Tanto premesso, quanto alla natura professionale delle patologie che affliggono la ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierno attrice, il consulente tecnico nominato, dott. ha motivato in relazione Per_1 alle patologie per cui è causa chiarendo “(..) DISCUSSIONE La lavoratrice svolge da circa trenta atti attività lavorativa alle dipendenze di ditte alimentari, addetta anche allo sporzionamento degli alimenti (1996-
2014) ed al sollevamento di oggetti pesanti quali prosciutti e casse di alimenti. Il rischio professionale è da ritenere presente relativamente alla patologia degenerativa a carico della spalla destra e del gomito destro. Il quadro degenerativo a carico della spalla sinistra è peraltro riferibile in larga parte all'età anagrafica del soggetto.
Relativamente alla rizoartrosi, l'artrosi trapezio-metacarpale prevale nel sesso femminile e riconosce come cause l'età anagrafica, pregressi traumi distrettuali e la predisposizione familiare. Anche i movimenti ripetuti del pollice, specie se contro resistenza, possono contribuire alla genesi di tale patologia degenerativa. Trattasi in ogni caso di malattia non tabellata e si fa notare che la letteratura scientifica riconosce la sussistenza di un rischio professionale solo nei soggetti dediti ad attività che comportino una “presa fine” e costante fra pollice ed indice, come nelle sarte e nelle ricamatrici (uso continuativo di ago, forbici, ecc) Non ritengo pertanto che tale affezione possa essere causalmente ricondotta all'attività lavorativa svolta dalla perizianda che non sembra aver comportato movimenti ripetitivi e contro resistenza del pollice eseguiti con continuità durante il singolo turno di lavoro. Per tali considerazioni ritengo pertinente applicare le seguenti voci della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000: - 224 e 227 per la spalla destra, per un danno biologico pari al 6% - 227 per la spalla sinistra, per un danno biologico pari al 2% - 232 per
l'epicondilite omerale destra, per un danno biologico pari al 3%. Ne risulta un danno biologico complessivo pari nove per cento. RISPOSTA AL QUESITO Accerti il ctu…. -- le patologie delle quali in atto soffre il periziando con riguardo a quelle allegate in ricorso ed in atti La perizianda presenta un quadro di tenopatia calcifica del sovraspinato di destra, lievi segni di impegno degenerativo del sovraspinato di sinistra, epicondilite omerale destra e rizoartrosi bilaterale. - descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate Non risultano in anamnesi precedenti morbosi significativi ai fini della presente valutazione. - verifichi la sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni del ricorrente e pagina 3 di 5 le lavorazioni cui era adibito e la patologia lamentata Sussiste a mio parere un nesso di compatibilità eziologica fra le lavorazioni cui la paziente è addetta e la patologia degenerativa a carico dei cingoli scapolari e dell'epicondilo omerale destro. Tale rapporto, per contro, non sussiste a mio parere relativamente all'artrosi trapezio-metacarpale bilaterale. - in caso di risposta positiva, precisi se lo svolgimento di tale attività lavorativa sia stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni a tale attività (indicando, in tale ultima ipotesi, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, in termini di lieve, sensibile, marcata o quasi esclusiva incidenza)
L'incidenza concausale dell'attività lavorativa sulle patologie indicate è da ritenere sensibile per quanto riguarda il cingolo scapolare destro e l'epicondilite omerale destra, lieve per quanto riguarda la spalla sinistra, ove prevalgono i fattori degenerativi collegati all'età anagrafica. - in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, precisi inoltre se la patologia riscontrata abbia o meno esiti di carattere permanente e, in caso di risposta positiva, indichi il grado di incidenza degli stessi sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, valutando altresì la incidenza complessiva, ed indicando nell'eventualità la decorrenza Per quanto esposto gli esiti, quali sopra descritti, determinano un danno biologico permanente che, ai sensi delle tabelle vigenti, è complessivamente pari al nove per cento, Relativamente alla decorrenza, indico la data delle domande amministrative (06/05/2022), visto che gli accertamenti strumentali eseguiti documentavano già al tempo la sussistenza delle patologie riconosciute come (con)causalmente riferibili all'attività lavorativa svolta dalla perizianda. Il 10 giugno 2025 ho trasmesso l'elaborato ai ccttpp nominati ed ai legali delle parti, ricordando loro il termine per farmi pervenire eventuali osservazioni: 04/07/2025. (..) Non mi pervenivano osservazioni nel termine concesso alle parti dal Magistrato.” (cfr., ancora, elaborato peritale depositato).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 9%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite ritiene questo Giudice che sussistano ragioni per compensare le stesse nella misura della metà atteso che il dott. ha confermato la congruità della valutazione Per_1 dell'Istituto con riferimento alla patologia artrosi, sussistendo dunque parziale soccombenza pagina 4 di 5 reciproca;
per la restante metà invece le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese delle CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 9%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura della metà e condanna l' al pagamento CP_1 dell'ulteriore metà delle stesse liquidate per tale frazione in euro 1.350,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 21 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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