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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 668/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CALANDUCCI GIANGUIDO e CALANDUCCI NA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CALANDUCCI GIANGUIDO e CALANDUCCI NA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 14/01/2025, con cui anno Parte_1 Parte_2 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento del figlio
(nato il [...]); Per_1
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 17.1.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ed in via congiunta per quanto concerne quella straordinaria, e sarà collocato prevalentemente presso la madre a Brescia in Via Monti n. 21;
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
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aspirazioni dei figli.
3. i genitori comunicheranno tra loro in modo cooperativo e si impegnano a scambiarsi informazioni circa gli impegni, le necessità o le questioni riguardanti il figlio. Si impegnano inoltre a condividere la gestione dei rapporti con la scuola, le scelte e regole educative. Entrambi i genitori concordano di prendere le decisioni relative al figlio in un clima di collaborazione e rispetto, considerando soprattutto i bisogni emotivo-affettivi e materiali del minore.
4. Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì dopo la fine della scuola (ore 16.00) fino alla domenica sera alle ore 19 quando lo riporterà presso la casa materna, oltre a due pomeriggi dalla fine della scuola e con cena compresa alla settimana, nei giorni che verranno concordati tra i genitori di settimana in settimana in ragione degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
5. Ciascun genitore, durante il periodo estivo di sospensione scolastica, trascorrerà con sé il figlio per tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 30/04 di ogni anno;
6. Le vacanze natalizie saranno tra i genitori suddivise a metà, tendenzialmente dal 23/12 (o comunque dall'inizio delle vacanze scolastiche) al 30/12 sera e dal 30/12 sera alla fine delle vacanze scolastiche ad anni alterni. Salvo diverso accordo, in occasione delle festività pasquali il padre terrà con sé il figlio 3 (tre) giorni, alternando con la madre un anno il giorno della S. Pasqua e un altro anno il Lunedì dell'Angelo.
7. Tutte le altre festività, ivi compresi i ponti, saranno suddivise tra i genitori equamente e secondo il principio dell'alternanza.
8. Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà, mensilmente, a mezzo bonifico bancario € 500,00 Pt_2 mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese sul codice Iban [...] 000 000 00 4240 della sig.ra già noto alle parti. La somma (fissata con decorrenza dal mese di novembre 2024) è soggetta a Pt_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (purché l'indice sia positivo);
9. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia che entrambi dichiarano di conoscere e approvare;
10. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% ciascuno;
11. La casa familiare sita a Brescia in Via Monti n. 21, con ogni arredo e pertinenza, è assegnata alla sig.ra già Pt_1 unica proprietaria;
12. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi documenti di identità (anche validi per l'espatrio) e di quelli del figlio (anche validi per l'espatrio) nonché dei passaporti»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
spese di lite a carico di come convenuto;
Parte_1
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
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Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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