Sentenza breve 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 13/04/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2026REG.PROV.COLL.
N. 00186/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 186 del 2026, proposto dai signori MA LO, NO AB, AR LA e AL NA, rappresentati e difesi dall’Avv. Adriano Falsone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.R.P.A. Sicilia - Agenzia Regionale per la Protezione Dell’Ambiente - Regione Siciliana, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente Palermo, Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
PA AT, rappresentato e difeso dall’Avv. Margherita Bruccoleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 314/2026, resa tra le parti, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 2612/2025 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PA AT e di Regione Siciliana Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente Palermo e di Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la Consigliera LA La GA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno impugnato la sentenza in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il ricorso dagli stessi presentato avverso:
- il D.D.G. n. 535 del 20/10/2025, avente ad oggetto: « Avviso per soli titoli per il conferimento dell’incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.L.gs. n. 165/01 e ss.mm.ii., di responsabile della UOS “Attività produttive di Enna e Caltanissetta”. Approvazione Avviso di selezione ed avvio procedura »;
- il verbale n. 1 del 26/11/2025 della Commissione di valutazione delle istanze pervenute, conosciuto in quanto allegato al D.D.G. n. 660 del 10/12/2025;
- la nota prot. n. 8416 del 10/12/2025, allo stato non conosciuta, con cui il Direttore Generale ha individuato il controinteressato per il conferimento dell’incarico dirigenziale di responsabile dell’Unità Operativa Semplice “attività produttive EN_CL”;
- il D.D.G. n. 660 del 10/12/2025, avente ad oggetto “Avviso per il conferimento dell’incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.L.gs. n. 165/01 e ss.mm.ii., di responsabile della UOS Attività Produttive Enna-Caltanissetta. (Rif. DDG n. 535/2025). Approvazione atti e nomina Responsabile della UOS EN_CL.”, pubblicato nell’albo on line dell’Amministrazione intimata il 10/12/2025 e tutt’ora in corso di pubblicazione sino al 25/12/2025;
- per quanto possa occorrere, la nota prot. n. 4882 dell’8/10/2025, allo stato non conosciuta;
- e tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non conosciuti.
2. Il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto inerente a una procedura avente a oggetto il conferimento di un incarico dirigenziale in assenza di una procedura comparativa e ciò perché la giurisdizione del giudice amministrativo nell’ambito del c.d. “pubblico impiego privatizzato” è residuale ed è essenzialmente limitata alle procedure concorsuali (art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001).
Inoltre il T.a.r. ha ritenuto che la disciplina della procedura selettiva controversa, indetta con avviso pubblico del 20 ottobre 2025, fosse finalizzata alla redazione di un elenco di idonei tra cui, successivamente, il Direttore Generale, a proprio insindacabile giudizio, avrebbe scelto il soggetto cui affidare l’incarico per cui è causa, e che detta selezione non prevedesse un’effettiva comparazione fra i candidati né la redazione di una graduatoria finale degli stessi.
Inoltre il T.a.r. ha ritenuto che le misure di carattere organizzativo contestate dai ricorrenti che hanno indotto l’amministrazione ad avviare la selezione senza aver esaurito la ricerca del profilo all’interno dei propri ruoli non costituiscano atti di macro organizzazione e ben possano essere disapplicate dal giudice ordinario.
3. - L'appello è affidato ai seguenti motivi:
I) « sussistenza nella fattispecie in esame della giurisdizione amministrativa ».
Si ritiene che la giurisdizione spetti certamente al Giudice Amministrativo, in quanto il petitum sostanziale del giudizio riguarda la contestazione della regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria per la definizione della quale l’Amministrazione esercita un potere discrezionale, e a fronte del quale vengono in questione posizioni d’interesse legittimo.
II) Nel merito si insiste nell’illegittimità degli atti impugnati per tutti i motivi dedotti in primo grado ma non esaminati dal T.a.r.:
«1) Violazione della legge n. 69/2009 (art. 32) e del D.lgs. 33/2013 e normativa vigente in ordine all’obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi, nonché eccesso di potere per illogicità e sviamento dalla causa tipica.
2) Violazione di legge e segnatamente dell’art. 19 comma 6 del D.lgs. 165/2011 ed eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, perplessità, contraddittorietà con provvedimenti precedenti, parzialità della P.A., travisamento, mancanza di motivazione, sviamento dalla causa tipica.
3) Violazione della disciplina dell’avviso pubblico in ordine ai requisiti specifici di ammissione alla selezione (punto 2 lettera d) dell’avviso) ed eccesso di potere per motivazione illogica, travisamento, carenza di istruttoria, contraddittorietà e sviamento dalla causa tipica.
4) Violazione di legge e segnatamente dell’art. 3, co.3 L. 241/90, mancanza assoluta di motivazione.
5) Eccesso di potere per motivazione illogica, contraddittoria, perplessa, parzialità della P.A., carenza di istruttoria e sviamento dalla causa tipica».
4. - Si sono costituiti per resistere all’appello l’ARPA Sicilia – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e il Dott. PA AT concludendo per la reiezione dell’appello.
5. Nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
6. L’appello è infondato.
6.1. L’art.63, comma 1, d. lgs n.165/2001 prevede che « in materia di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione è attribuita in via generale al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a cui è devoluta la cognizione di “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi ».
La giurisprudenza sia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 8 maggio 2023, n. 12215), sia del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024, n. 38), condivisa da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. C.G.A.R.S. 15 ottobre 2024, n. 787), è ormai consolidata nel ritenere che detto articolo si riferisca al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di effettivo confronto delle capacità, diretta a operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati. In pratica parametro di riferimento, onde configurare la giurisdizione del GA, deve essere la presenza o meno di elementi di concorsualità quali, ad esempio la previsione della nomina di una commissione esaminatrice, dello svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale e individuazione del candidato vincitore.
La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, in due limitate ipotesi: a) per « le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni » (art. 63, comma 4, d. lgs. n 165/2001), dunque fino all’approvazione della graduatoria finale e b) per i casi in cui viene in contestazione la legittimità di atti con cui si definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, si individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o si determinano le dotazioni organiche complessive (c.d. macro-organizzazione; art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001), sempreché l’atto costituisca la fonte autonoma e immediata della lesione (abbia un “peso decisivo” per Cass., Sez. Un., 4.3.2020, n. 6076; Cass., Sez. Un. 28.2.2019, n. 6040), perché soltanto in tal caso la controversia verte essenzialmente sull’interesse legittimo correlato all’esercizio del potere amministrativo di macro-organizzazione, e non su un diritto soggettivo o un c.d. interesse legittimo di diritto privato che dialoga con « le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro» che l’Amministrazione assume «con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro » (art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001).
Con riferimento alla fattispecie concreta la selezione ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs n. 165/2001 è stata avviata dopo che la procedura interna precedentemente indetta con atto di interpello dell’8 ottobre 2022, rivolto ai dirigenti di ARPA Sicilia, ha dato esito negativo e nel bando è stato precisato che l’incarico sarebbe stato conferito dal Direttore Generale di ARPA Sicilia a proprio insindacabile giudizio con provvedimento motivato, a seguito di una verifica sul possesso dei requisiti, in capo ai candidati, effettuata da apposita commissione nominata sempre dal Direttore Generale.
Infatti la Commissione, esaminate le ventinove istanze pervenute in tempo utile ne ha ammesse ventuno rimettendole, a conclusione dei lavori, al Direttore Generale che con propria determinazione (nota prot.n. 8416 del 10 dicembre 2025) ha conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile della UOS Attività Produttive di EN e CL al Dott. PA AT.
È evidente che nella procedura in esame sia mancata una concreta comparazione fra i candidati come pure la redazione di una graduatoria finale degli stessi.
Nel presente giudizio di appello gli appellanti reiterando i medesimi motivi del ricorso proposto in primo grado e quindi l’assegnazione di un termine di quindici giorni non effettivo, la conoscenza del territorio estesa a tutto il territorio regionale, il vizio di motivazione sulle ragioni di scelta del controinteressato, fanno valere in pratica diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro, tutelabili esclusivamente innanzi al giudice ordinario.
Né il motivo col quale si ci duole dell’omessa ricognizione interna tra il personale ARPA, ivi compresi i funzionari con ruolo apicale, prima di indire la selezione che contesta le misure di carattere organizzativo individuate può revocar in dubbio la giurisdizione del giudice ordinario e ciò perché l’avviso del 20 ottobre 2025 può essere disapplicato dal giudice ordinario in quanto non costituisce atto di macro organizzazione nel senso sopra specificato.
7. In conclusione il T.a.r. correttamente ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione per cui l'appello è infondato e deve essere respinto.
8. Le spese del grado seguono necessariamente la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante a pagare le spese del grado che, per ciascuna delle controparti costituite, sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM de CO, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
LA La GA, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA La GA | RM de CO |
IL SEGRETARIO