Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3474/2024 Cont.
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente rel. dott.ssa Anna Ferrari Consigliere dott.ssa Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra:
(C.F.: , nato a [...] C.F._1
Crotone il 26.08.1990 e residente in Roccabernarda (KR), rappresentato e difeso – giusta procura agli atti - dall'Avv. Antonio Tesoriere, presso il cui studio, sito in Crotone alla Piazza Alcide De Gasperi 23, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
(C.F.: ,), Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], residente in [...]
APPELLATA NON
COSTITUITA
Con l'intervento del P.G.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8938/2024, emessa dal
Tribunale di Milano in data 09.10.2024 e pubblicata il 10.10.2024, nel procedimento RG n. 9885/2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
- PARTE APPELLANTE: “In riforma dell'impugnata sentenza n.
8938/2024, emessa dal Tribunale di Milano, in composizione collegiale, Giudice relatore Dott.ssa Valentina Maderna, in data 09.10.2024 ed in data 14.10.2024 pubblicata mediante deposito in Cancelleria, nell'ambito del procedimento RG n. 9885/2024, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, accogliere le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione ed in particolare: accogliere le conclusioni in essa riportate e precisamente rigettare la richiesta di affidamento esclusivo del piccolo alla madre, rigettare la richiesta di assegnazione Per_1 dell'assegno unico alla madre. Con vittoria di spese e competenze del preente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc”
- PER IL P.G.: “dichiarare inammissibile il reclamo”
Indice: I. FATTO E DIRITTO .................................................................................................................................... 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ............................................................................................................. 2 1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO ................................................................................... 2 1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO ............................................................................ 5 II. MOTIVI DELLA DECISIONE ................................................................................................................. 5 III.
P.Q.M.
......................................................................................................................................................... 7 I. FATTO E DIRITTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al fine di chiarire le ragioni della decisione occorre ricostruire l'iter processuale
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. Dalla relazione more uxorio tra e Parte_1 [...]
nasceva il 9.6.2017 Controparte_1 Per_1
2. Con ricorso depositato in data 12.03.2024 Controparte_1 adiva il Tribunale di Milano, rappresentando la fine della relazione e
[...] la cessazione della convivenza con e chiedendo la Parte_1 regolamentazione dei rapporti con il figlio. In particolare, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre, disciplinando il diritto di visita del padre a seconda delle esigenze del minore, vista la distanza geografica (il sig. , infatti, si era Parte_1 trasferito in Calabria, nella sua città natia, mentre il figlio era rimasto a
Milano con la mamma), preferendo comunque i fine settimana alternati, e proponeva una regolamentazione dei periodi festivi;
altresì, chiedeva di porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
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del figlio versando la somma mensile di €500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. All'udienza tenutasi in data 17.09.2024 nessuno compariva per;
il giudice delegato dava atto della regolarità della Parte_1 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza e dichiarava la contumacia del convenuto;
a quel punto il difensore di parte attrice rappresentava di essere stato contatto per le vie brevi dal collega che assisteva , il quale aveva manifestato l'intenzione di far Parte_1 pervenire una proposta conciliativa, pertanto chiedeva un breve rinvio dell'udienza, ferme restando le decadenze maturate. Il giudice, quindi, rinviava la causa all'udienza del 1.10.2024, ferme le decadenze già maturate.
4. In data 30.09.2024 si costituiva, tardivamente, , Parte_1 rappresentando l'esito negativo delle trattative con la sig.ra e CP_1 chiedendo il rigetto delle richieste di affidamento esclusivo del minore alla madre e di assegnazione dell'assegno unico alla madre.
5. All'udienza del 1.10.2024 il difensore di parte ricorrente contestava la validità della procura alle liti depositata dal difensore di controparte, avv.
Antonio Tesoriere, in allegato alla comparsa di costituzione, rilevando che fosse priva di ogni riferimento ai dati del sig. , ai dati del Parte_1 difensore ed ai dati del procedimento;
insisteva per l'accoglimento delle domande formulate.
6. Con la sentenza emessa il 9.10.2024 e pubblicata il 10.10.2024, in questa sede impugnata, il Tribunale di Milano così provvedeva:
“Dichiara la nullità della procura alle lite versata in atti dall'Avv. Antonio Tesoriere del Foro di Crotone e, per l'effetto, conferma la dichiarazione di contumacia del convenuto nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la Controparte_2 quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e
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nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso (7 anni) Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, Parte_1 con decorrenza dalla mensilità di marzo 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 350,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione (marzo 2025). Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite”.
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1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello in data
15.12.2024 , deducendo i seguenti motivi: Parte_1
1) Validità della procura alle liti L'appellante ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, e ciò sia laddove il giudice rilevi l'inesistenza della procura sia laddove ne rilevi un vizio di nullità (richiama al proposito la giurisprudenza di legittimità). Tale termine non sarebbe stato concesso dal giudice di primo grado.
2) Esercizio della responsabilità genitoriale L'appellante ha ribadito di aver sempre mantenuto i contatti con il figlio, anche dopo il trasferimento in Calabria avvenuto nel febbraio 2022, e di essere comunque tornato a Milano per le vacanze di Natale e Pasqua, mentre durante le vacanze estive era il bambino a spostarsi dal padre.
3) Mantenimento della prole L'appellante contesta la ricostruzione della sua situazione economica prospettata dalla sig.ra e recepita dal giudice di primo grado, CP_1 evidenziando di aver prima preso un periodo di aspettativa non retribuita e, poi, di non aver ancora percepito alcuno stipendio da quando lavora in
Calabria.
2. Con provvedimento del 16.12.2024 il Presidente ha nominato
Consigliere relatore la Dott.ssa Anna Maria Pizzi, dando termine all'appellante per la notifica a controparte entro il 10.01.2025 e a quest'ultima per la costituzione fino a trenta giorni prima dell'udienza, disponendo la trattazione scritta della causa all'udienza del 17.4.2025. 3.All'udienza del 17.4.25 , tenutasi in modalità cartolare , sulla scorta della documentazione in atti e letto il parere del Pg la Corte ha trattenuto la causa in decisione
*****
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte il ricorso è inammissibile in quanto non è stato notificato entro il termine perentorio del 10.1.25 stabilito con il decreto di fissazione dell'udienza del 16.12.24 .Controparte non si è costituita
,nessuna delle parti ha depositato note . Per giurisprudenza costante
“L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei
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termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato. Si legge in motivazione: “…Secondo
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte,
l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cass., sez. un., 5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n.
11666). Inoltre, a prescindere dalla circostanza che nel costituirsi in Co Cont appello il L., la e il come dai medesimi pure rappresentato nel controricorso, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 325,326 e 327 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 133 c.p.c., si osserva comunque che la giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. 27/04/2010, n. 10062; Cass. 13/07/2012, n. 11928; Cass. 23/05/2014, n. 11453). Come precisato da questa Corte (Cass., ord., 18/11/2019, n. 29803, non massimata), la tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21/07/2016, n.
15019). Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui "Non soggiace al divieto posto dall'art. 101
c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono... essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una
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minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini" (Cass., ord., 29803/2019, già richiamata)...”.( Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n.7634 )
- A ciò si aggiunga che come è noto “La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni st 4. ato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”(. Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, n.7356 ).
-In ogni caso,al fine di escludere ogni residuo dubbio circa la applicabilità della disciplina in esame , va altresì osservato che “non è ammessa la rimessione in termini che la parte non ha neppure chiesto).Non è lujogo a provvedere sulle spese stante l'assenza di contraddittorio.
Pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa instaurazione del contraddittorio .Non è lugo a provvedere sulle spese stante l'assenza di contraddittorio.
**** III.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
-DICHIARA inammissibile il ricorso
- nulla per le spese
Si comunichi
Milano, 17.04.2025
Il presidente est.
Anna Maria Pizzi
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