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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8851 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
IA RU, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9318 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ; Parte_3 C.F._3
(c.f. ; Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
(c.f. ); Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7
tutti in proprio e nella qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Persona_1
Roma, Lungotevere Flaminio n. 22, presso lo studio dell'avv. Pietro Di Tosto che li rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto introduttivo;
ricorrenti-attori
E
1 (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana n. 25, presso lo studio dell'avv. Stefano
Rossi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente-convenuta
oggetto: responsabilità sanitaria;
morte.
conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.05.2025 da intendersi qui riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.01.2021 e ritualmente notificato
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in proprio e quali eredi di convenivano in Parte_6 Parte_7 Persona_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l' per ivi sentir accertare la responsabilità CP_1 della stessa nella causazione dell'evento morte di nato a [...] il Persona_1
03.01.1938 e deceduto a Roma il 06.06.2014 a causa della condotta imprudente, imperita e negligente dei sanitari della struttura convenuta con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che:
- , pensionato, era solito trascorrere in compagnia della moglie, dei Persona_1 figli e dei IP in modo sereno ed equilibrato le proprie giornate (doc. 7);
- tale condizione di serenità si protraeva fino al mese di aprile-maggio 2014 quando, repentinamente, veniva notato un cambiamento dell'umore che virava in depressione accompagnata da abulia e ritiro sociale, nonché un distacco anche nei rapporti affettivi con i familiari e i IP atteso che lo stesso appariva sempre più distaccato dalla realtà circostante tanto da trascorrere le giornate seduto in poltrona, mutacico;
- dopo aver tentato di coinvolgerlo in iniziative che prima catturavano il suo interesse, ritenevano opportuno rivolgersi al medico curante dott. , il Persona_2 quale conoscendolo da tempo, rilevava il grave stato depressivo in cui versava e gli prescriveva nel mese di maggio 2014 una terapia medica specifica (doc. 8);
- stante la criticità della situazione, nell'ultima settimana di maggio, i figli si alternavano nella casa dei genitori al fine di monitorare lo stato di salute del padre che, nei giorni precedenti, aveva espresso volontà di suicidarsi;
2 - in data 03.06.2014 veniva accompagnato dalla moglie presso il medico curante dott.
, il quale resosi conto del mancato miglioramento a seguito della Persona_2 terapia prescrittagli, prescriveva una visita urgente presso il P.S. Ospedaliero per consulenza psichiatrica e conseguente ricovero per depressione con ideazione autolesionistica, tenuto conto delle gravi condizioni di instabilità psichica in cui versava il paziente (doc. 9-10);
- la mattina del 05.06.2014 veniva, dunque, accompagnato dalla figlia presso il P.S. dell'Ospedale S. IO ove il sanitario di guardia, dopo aver raccolto l'anamnesi
“il paziente giunge con richiesta per eseguire consulenza psichiatrica per sindrome depressiva con ideazione autolesionistica;
si invia in sala medica, si avvisa il medico” e visitato il EP, riteneva opportuno un approfondimento diagnostico mediante consulenza psichiatrica, nel corso della quale veniva richiesta T.C. AL (doc. 11);
- alla visita psichiatrica assisteva la figlia che, su richiesta dello specialista, riferiva l'assoluta necessità di accesso presso il P.S. - come da richiesta del medico curante – poiché il genitore da alcuni giorni aveva espresso ripetuti chiari intenti suicidari mediante precipitazione dalla finestra della propria abitazione collocata al quinto piano;
- dopo essere stato sottoposto ad esame T.C. AL, che evidenziava la necessità di controllo a distanza di 24 ore, non veniva più visitato dallo Psichiatra o dal medico di P.S. che lo rinviava a domicilio;
- malgrado la specialista psichiatrica concludeva la propria consulenza ritenendo necessario ulteriore approfondimento e malgrado il medico di famiglia avesse inviato il in P.S. denunciando “depressione con ideazione autolesionista”, il Per_1 paziente veniva rinviato a domicilio con generica diagnosi di “decadimento cognitivo”, diagnosi in contrasto con quanto rilevato dalla specialista psichiatrica, senza ulteriori visite di controllo e con prescrizione medica che confermava l'ansiolitico (lexotax), sospendeva il farmaco antidepressivo (daparox) e lo sostituiva con il farmaco sedativo (talofen) e con farmaco atto a contrastare un disturbo bipolare correlato (depakin) (doc. 12);
- il giorno dopo la visita presso il P.S., in data 06.06.2014, il metteva in atto i Per_1 propri intenti suicidari, lanciandosi dalla finestra del quinto piano della propria abitazione (doc. 13);
- si rivolgevano ai dott.ri e i quali nella relazione medico Persona_3 Persona_4 legale di parte riconoscevano la condotta colposa dei sanitari in quanto “in data
5.06.2014, non rilevarono l'eclatante sintomatologia in atto ( ), non tennero Per_5 in alcuna considerazione la puntuale diagnosi e le criticità denunciate dal medico di famiglia (Negligenza) e non misero in atto ( Ricovero in ambiente protetto) misure
3 atte a scongiurare i propositi autolesivi pure chiaramente denunciati (imprudenza), senza attendere significativi miglioramenti a seguito di terapia mirata ” (doc. 14);
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva instaurato procedimento di ATP (rg.
311775/2019) nel corso del quale veniva espletata CTU medico-legale ad opera del
Prof. , specialista in Neurologia e in Psichiatria, e del Prof. Persona_6 Per_7
, medico legale;
[...]
- esitato negativamente il tentativo di conciliazione, veniva intentato il presente procedimento.
Parte ricorrente rilevava la condotta negligente della struttura convenuta per l'omesso trattamento e ricovero, nonché per la violazione degli oneri nascenti dalla presa in carico del paziente che avevano condotto al suicidio di in data 06.06.2014 Persona_1 chiedendo quindi di accertare la responsabilità della struttura convenuta e di sentirla condannare al risarcimento dei danni.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l' impugnando e CP_1 contestando tutto quanto dedotto da controparte perché infondato in fatto e in diritto.
In via preliminare, eccepiva la violazione del termine per la proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con conseguente perdita degli effetti processuali e sostanziali della domanda, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Nel merito delle domande attoree, evidenziava l'assenza del nesso causale tra la condotta contestata e l'evento morte. Insisteva, dunque, nel rinnovo della CTU espletata in sede di
ATP e contestava il quantum debeatur.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti il Giudice disponeva il mutamento del rito in quello ordinario.
4. La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale.
5. All'esito della prova testimoniale il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. A seguito di alcuni rinvii, e mutato l'organo giudicante, la causa giungeva in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 14.05.2025 di discussione orale ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Nel merito la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
4 8. In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura sanitaria convenuta in relazione alla violazione delle linee guida mediche e del protocollo di prevenzione del suicidio nei centri di salute mentale, pronto soccorso e SPDC del 17.10.2013 in occasione dell'accesso del paziente presso il P.S. dell'ospedale S. IO. Persona_1
Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Nel caso di specie, i fatti si collocano nel periodo temporale concernente l'anno
2014.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme,
Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391). In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
9. A seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo al de cuius e fatti valere iure hereditatis dai ricorrenti, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte degli
5 attori nella loro qualità di soggetti aventi legami qualificati con il paziente vengono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria.
Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 cc, trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 cc donde l'eccepita prescrizione quinquennale), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e il paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, «il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché
l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti
"iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass. n. 14615/2020).
Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc, per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio
(nella specie, il danno morale da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
10. Nel caso di specie, gli attori agiscono iure proprio al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla perdita del rapporto parentale, nonché la moglie del defunto anche per i danni patrimoniali derivanti dalla perdita della pensione del congiunto con conseguente applicazione dei principi in tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
6 11. Le eccezioni preliminari.
11.1 In via preliminare dev'essere respinta l'eccezione concernente la violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 8, co. 3 della L. n. 24/2017 per l'introduzione del presente procedimento con conseguente decadenza degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta dal ricorrente con il ricorso per ATP.
Come è noto, l'art. 8 della L. n. 24 del 2017 (Legge "G.-B.") prevede un'ipotesi di giurisdizione condizionata, nel senso che, per poter promuovere un'azione in materia di responsabilità medica, è necessario aver previamente promosso ricorso ex art. 696-bis c.p.c., oppure, in alternativa, il procedimento di mediazione.
Tale disposizione aggiunge che "Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione
o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato presso il Giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702 bis del codice di procedura civile".
Parte convenuta, facendo leva sulla disciplina in oggetto, ha chiesto l'accertamento della decadenza degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta da parte ricorrente con il ricorso per ATP con conseguente preclusione della possibilità di avvalersi della CTU resa nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., assumendo che il ricorso introduttivo era stato depositato oltre la scadenza del termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Va preliminarmente chiarito che le disposizioni di natura processuale inserite nella legge n. 24/2017 devono ritenersi operanti a partire dalla sua entrata in vigore (in ragione del principio tempus regit actum), per cui non vi è dubbio che nel caso di specie trovi applicazione, tra l'altro, anche quanto previsto dai successivi commi 2 e 3 della stessa legge: “2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione (…). L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento. 3.
Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è
7 depositato presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702-bis del codice di procedura civile”.
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato depositato in data 15.09.2019, il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è avvenuto il
09.02.2021, mentre la relazione peritale è stata depositata in data 24.09.2020.
Orbene, in linea generale, si osserva che in base ai commi 2 e 3 dell'art. 8 della legge n.
24/2017, la procedibilità viene espressamente correlata alla sola "presentazione" del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o della domanda, alternativa, di mediazione, mentre non è prevista alcuna ulteriore condizione di ammissibilità o procedibilità legata alla successiva proposizione del ricorso ex art. 702 bis nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi a sua volta decorrente dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8, comma 1, legge 24/2017. Del resto, la stessa perentorietà del termine di sei mesi per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo appare finalizzata, oltre che a intenti acceleratori, al contenimento del sacrificio al diritto di azione del danneggiato, e, decorso tale termine, anche in assenza di deposito della C.T.U., la domanda risarcitoria diviene procedibile e gli effetti della domanda avanzata nel procedimento di A.T.P. sono fatti salvi a condizione che, entro 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale, sia depositato ricorso ex art. 702bis c.p.c.
È di tutta evidenza che la norma discorre di sola salvezza degli effetti della domanda, ossia l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione e la cristallizzazione della litispendenza. D'altra parte, un'eventuale sanzione di improcedibilità del ricorso tardivamente proposto comporterebbe un ingiustificato sacrificio del principio di ragionevole durata del processo, costringendo la parte danneggiata a instaurare un autonomo giudizio di cognizione anche in ipotesi di controversia ormai definibile con istruttoria sommaria. Infatti, le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo una deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso restrittivo.
Pertanto, l'art. 8 non può che interpretarsi nel senso che debba ritenersi assolta la condizione di procedibilità unicamente con la conclusione del procedimento per ATP o col decorso del termine di sei mesi.
Ne consegue che sia il dato letterale, sia un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, inducono a ritenere che il rispetto del termine di 90 giorni condizioni esclusivamente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per A.T.P. e che, pertanto, anche se depositato successivamente ai 90 giorni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 24/2017, il ricorso ex art. 8 702 bis sia comunque procedibile, producendo tuttavia soltanto ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali.
Né è prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità della c.t.u. svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in caso di mancato rispetto del sovra indicato termine.
Si osserva poi che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie (nel caso di specie la prova documentale), senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio si è instaurato e le parti hanno avuto la possibilità di farne oggetto di valutazione critica.
11.2 Ulteriormente destituita di fondamento è l'eccezione di prescrizione della domanda azionata dagli attori iure proprio volta ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale.
Sul punto, parte ricorrente-attrice ha depositato, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la PEC di messa in mora indirizzata proprio all' e ricevuta da CP_1 quest'ultima in data 28.09.2018.
Premesso che sulle censure relative alla tardività del deposito della documentazione in esame si richiama il contenuto dell'ordinanza del 10.05.2022 con cui l'allora Giudice istruttore rigettava l'eccezione di inammissibilità, deve altresì osservarsi che solo con la memoria finale la struttura convenuta ha contestato l'idoneità della suddetta documentazione a provare l'effettiva interruzione del termine di prescrizione.
Sul punto, la struttura resistente contesta l'idoneità della documentazione in esame a dimostrare l'evento interruttivo della prescrizione, essendo stata depositata una copia cartacea scansionata, priva di attestazione di conformità, delle ricevute PEC di accettazione e avvenuta consegna, anziché la prova telematica (dei relativi file in formato
.eml o .msg), di guisa che, secondo il resistente, non è dimostrato, che il messaggio PEC del 28.9.2018 effettivamente contenesse la messa in mora riprodotta mediante scansione.
Anche detta eccezione è priva di fondamento.
Invero, non risulta che con le memorie n. 3 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. né che all'udienza del 27.04.2022 (ossia alla prima difesa utile) la struttura ricorrente abbia disconosciuto tale conformità ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2.
9 Perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che evidenzi in modo puntuale ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni operate con clausole di stile e generiche o omnicomprensive (cfr. in tal senso Cass., 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass., 3 aprile 2014,
n. 7775; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 20 giugno 2019, n. 16557). Il disconoscimento dovrà quindi, ad esempio, contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (cfr. Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass.
21 giugno 2016, n. 12730; Cass. 3 aprile 2014, n. 7775).
Nulla di tutto ciò si ravvisa nelle generiche contestazioni formulata dalla struttura ricorrente che si è limitata a contestare, invece, che il messaggio PEC del 28.9.2018 effettivamente contenesse la messa in mora riprodotta mediante scansione.
In assenza di efficace disconoscimento delle copie dei documenti in atti, non sussiste alcun onere, a carico del ricorrente, di depositare in giudizio gli originali di tali documenti.
Passando quindi alla disamina della citata comunicazione deve ritenersi interrotto il termine di prescrizione.
Invero, dalla data del decesso del EP (06.06.2014) alla lettera di interruzione della prescrizione inviata il 28.09.2018 (doc. 1 deposito parte attrice del 25.03.2022) sono decorsi quattro anni. Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.) per l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. non è decorso.
12. Nel merito, la domanda attorea è fondata e pertanto, va accolta nei termini che seguono.
12.1 La consulenza tecnica d'ufficio.
Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU perché possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dell'analisi della condotta dalla consulenza e anche dai chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
A riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli
10 elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass.
6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d.
“deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d.
“percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il
“fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020
n. 12387).
12.2 Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai cc.tt.uu., in sede di ATP, prof. (specialista in Neurologia e Psichiatria) e prof. Persona_6 Persona_7
(medico chirurgo specialista in Medicina legale), i quali, ricostruita la vicenda che ha interessato il de cuius , hanno evidenziato diverse censure in ordine Persona_1 all'operato dei sanitari consistenti: nel non avere effettuato una valutazione psichiatrica più approfondita (con eventuale ricorso a scale di valutazione inerenti il rischio di suicidio) e quindi, nel non avere preso adeguati provvedimenti preventivi che potevano andare da un ricovero in SPDC ad una dimissione “protetta” (cioè con affidamento
'informato' ai familiari e follow-up ambulatoriale a cura dei servizi psichiatrici territoriali).
Invero, in sede di considerazioni specialistiche cliniche e medico-legali, il collegio peritale ha osservato che “(…) La documentazione sanitaria in precedenza riassunta nei suoi dati salienti indica che la specialista psichiatra (Dr.ssa , chiamata in consulenza dal medico del Persona_8
P.S. del S. IO (Dr. , era posta a conoscenza di una recente 'flessione depressiva' Per_9
(…). Ciò nonostante sembra poi abbia eluso il problema 'principale' che aveva portato il Paziente al
P.S. e cioè il fatto che, accanto alla depressione, vi era anche una ideazione autolesionistica, come
11 chiaramente segnalato dal medico di base nella sua diagnosi di invio al PS. Di fatto, la specialista chiamata a consulenza non entra minimamente nel merito di questa indicazione, anzi implicitamente la smentisce, da una parte stilando un esame dello stato psichico di Persona_1 sostanzialmente 'normale' (…) pur con quale eccezione (… ansioso, sospettoso…), dall'altra annotando che, nella impegnativa del medico di base, non venivano segnalate 'urgenze', con ciò scotomizzando completamente il dato dell'ideazione autolesionistica e quindi non intraprendendo alcun iter di diagnosi e cura in merito. Più in generale, occorre sottolineare come la consulenza psichiatrica del S. IO non sia esitata in alcuna diagnosi (psichiatrica) in risposta a quella formulata dal medico di base. E' rimasta come 'in sospeso', senza 'conclusioni diagnostiche' e
'prescrizioni operative', come se queste fossero 'rimandate' alla acquisizione di una TC cerebrale.
Ma una volta acquisita la TC (indicativa di una moderata ed aspecifica leuocoALpatia vascolare cronica), l'unico esito/sviluppo della consulenza risulta essere stato la prescrizione di una farmacoterapia domiciliare (non riportata nella cartella clinica, ma consegnata al pz separatamente) con parziale modificazione di quella già in atto. Nella cartella, dopo la TC, non compare alcuna integrazione (a quanto già scritto nella consulenza), non una conclusione diagnostica, non una indicazione sulla necessità o meno di un ricovero nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
(SPDC) ovvero sulla possibilità di una gestione domiciliare/ambulatoriale del caso. La cartella clinica reca, poi, la diagnosi di dimissione di 'decadimento cognitivo', diagnosi che appare quantomeno singolare in quanto avulsa da quanto riportato dalla Psichiatra nella sua consulenza e dalle problematiche segnalate dal medico di base nel suo invio al P.S. Questa condotta e, in particolare, l'aver omesso un più accurato approfondimento psicodiagnostico, appare francamente censurabile perché il caso presentava abbastanza chiaramente i connotati di un rischio suicidario: non solo e non tanto per la riferita sintomatologia depressiva di recente insorgenza, ma soprattutto per la presenza di una ideazione autolesiva, indirettamente suggerita da alcuni elementi anamnestici (i ricorrenti pensieri di morte riferiti in anamnesi) e direttamente espressa nella diagnosi di invio del medico di base ('depressione con ideazione autolesionistica'). Quindi il Sig. Per_ andava meglio indagato proprio nella direzione del rischio suicidario, ed eventualmente ricoverato nel SPDC (quantomeno per un prudenziale periodo di osservazione) o, in alternativa, seguito a livello domiciliare/ambulatoriale, previo un concordato affidamento ai familiari
(informati/istruiti in merito alla gestione del caso) e ai servizi psichiatrici territoriali. A supporto di questa affermazione, vale il riferimento alla Raccomandazione n. 4, marzo 2008, del Ministero della
Salute in tema di 'Prevenzione del Suicidio di Paziente in Ospedale' che – con riferimento ai fatti per cui si procede – rappresentava una precisa istruzione operativa soprattutto per il medico specialista in psichiatria, con annessa Guida per il colloquio con il paziente. Di assoluto rilievo, poi, le 'linee guida' della Società Italiana di Psichiatria (SIP) in tema di gestione del paziente a rischio suicidario (…). Nel protocollo di 'Prevenzione del Suicidio nei Centri di Salute Mentale, Pronto
Soccorso ed SPDC' (del 17 ottobre 2013) (…) vengono esposte e discusse le strategie di prevenzione del suicidio, considerando i 4 principali setting di incontro col paziente a rischio suicidario: Centri
12 di Salute Mentale (CSM), Pronto Soccorso (PS), Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC),
Consulenze Psichiatriche (per pazienti ospedalizzati). (…) Il caso del Sig. rientrava Persona_1 con evidenza nel punto B): la sua condizione psicopatologica, cioè la sua depressione accompagnata da una ideazione autolesionistica (quest'ultima in qualche modo 'intuibile', sulla scorta di alcuni dati anamnestici recenti, ma poi chiaramente segnalata nella diagnosi di invio del medico di base), era tale da indurre quantomeno al sospetto che egli potesse mettere in atto comportamenti impulsivi auto lesivi fino al suicidio. (…) Nel caso in oggetto la messa in atto di tali accorgimenti (colloquio approfondito + somministrazione di scale di valutazione del rischio suicidario) non risulta che sia stata realizzata. Pertanto, è possibile asserire che il sig. presentava plurimi fattori di rischio Per_1 di una possibile condotta suicidaria (…) con conseguente necessità di adottare ogni adeguata precauzione a garanzia della tutela del bene salute, mediante misure di prevenzione e monitoraggio del rischio suicidario a seguito della presa in carico da parte della struttura sanitaria così come indicato nella più volte menzionata Linea Guida della Società Italiana di Psichiatria (…).
Anche in sede di risposta ai quesiti, i cc.tt.uu. hanno ribadito che “(…) anche se il gesto suicidario non è un gesto prevedibile in termini di assoluta certezza, tuttavia, di fronte ad un rischio adeguatamente valutato e soppesato, i sanitari devono conoscere e porre in essere tutte le procedure possibili per scongiurare l'evento anticonservativo, esercitando in maniera documentata la loro posizione di garanzia nella tutela del bene salute, pur non avendo la certezza matematica che il paziente non decida comunque di attuare il suo proposito. Devono pertanto mettere in atto accorgimenti quali un colloquio clinico approfondito, eventualmente corredato da scale di valutazione psicologica, e poi, sia che il paziente venga ricoverato in SPDC o meno, ulteriori accorgimenti organizzativi, assistenziali, strutturali e terapeutici, allo scopo di ridurre al massimo il rischio di passaggio verso l'atto suicidario. Nel caso in oggetto è proprio la messa in atto di tali prudenziali accorgimenti preventivi che non risulta sia stata realizzata.”
Il collegio peritale, ha dunque riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria convenuta affermando che “è possibile affermare in senso contrafattuale che, qualora il rischio suicidario del sig. fosse stato adeguatamente valutato nel contesto della visita Persona_1 psichiatrica e della complessiva gestione di P.S., e quindi il Sig. fosse stato Persona_1 ricoverato nel SPDC dello stesso ospedale ovvero dimesso ma in forma 'protetta' (organizzando un follow-up domiciliare/ambulatoriale), è molto più probabile che l'evento suicidario non si sarebbe concretizzato, quantomeno nei tempi e con le modalità con cui in effetti è stato posto in essere.”
Non venivano presentate osservazioni critiche all'elaborato peritale.
A nulla rilevano le successive argomentazioni articolate nel parere pro veritate depositato dalla struttura convenuta: siamo di fronte a un atto difensivo le cui argomentazioni sono state trasfuse negli atti di parte attrice (Cass. civ. 34658/2022).
13 13. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente, deve riconoscersi la responsabilità della struttura convenuta essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitari e l'evento morte del de cuius, per la mancata attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio del rischio suicidario così come indicato nella più volte menzionata Linea Guida della Società Italiana di Psichiatria nella ctu depositata in atti.
Infatti, all'arrivo al P.S. la riferita sintomatologia depressiva di recente insorgenza, ma soprattutto per la presenza di una ideazione autolesiva, indirettamente suggerita da alcuni elementi anamnestici (i ricorrenti pensieri di morte riferiti in anamnesi) e direttamente espressa nella diagnosi di invio del medico di base (depressione con ideazione autolesionistica), era tale da indurre quantomeno al sospetto che il potesse mettere in Per_1 atto comportamenti impulsivi auto lesivi fino al suicidio.
Per quanto sopra osservato, dunque, deve ritenersi che, in base al criterio del “più probabile che non”, sussista il nesso causale tra le condotte negligenti dei sanitari della struttura convenuta e il decesso del Infatti, se il paziente fosse stato ricoverato nel Per_1
SPDC dello stesso ospedale ovvero dimesso ma in forma 'protetta' (organizzando un follow-up domiciliare/ambulatoriale), è molto più probabile che l'evento suicidario non si sarebbe concretizzato, quantomeno nei tempi e con le modalità con cui in effetti è stato attuato.
14. I danni risarcibili
14.1 Con riguardo al risarcimento dei danni iure proprio va ricordato che da tempo la
Suprema Corte, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., secondo la quale nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima primaria, posto che in tal caso il bene attinto dall'illecito trova la sua “copertura” costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. che tutelano l'interesse “all'integrità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia” (Cass. 8827 e 8828/03).
Con riferimento specifico alla risarcibilità del danno patito dai congiunti della vittima deceduta a seguito del fatto illecito altrui e rispetto all'accertamento del nesso causale tra detto danno e il fatto lesivo, gli stessi giudici di legittimità hanno affermato che in tal caso
14 il medesimo fatto lede in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo parentale, in virtù della semplice considerazione per cui la morte causa non solo il massimo danno configurabile in capo al soggetto direttamente attinto, ma anche – e simultaneamente - l'estinzione del rapporto “parentale” con i congiunti, che quindi a loro volta subiscono, immediatamente e direttamente, la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto, ma consiste in una perdita, nella irreversibile privazione di un valore non economico ma personale, costituito dal rapporto personale con il congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali esse normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Per tale ragione l'onere probatorio grava sul danneggiato e tuttavia anche la gravità delle lesioni e l'intensità del legame parentale possono valere come prova presuntiva del pregiudizio (Cass. 11001/03,
2888/03, 7629/03, 10986/03, 20667/2010), essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fondate sul normale atteggiarsi delle relazioni all'interno della famiglia, specie nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una prova deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresentativa.
Non occorre, dunque, la specifica enunciazione assertiva dei riflessi per così dire ordinari di tale lesione e può farsi ricorso a presunzioni semplici e al notorio quanto alla prova dei profili oggettivi e soggettivi del pregiudizio normalmente insiti nella perdita di un familiare (Cass. Civ. sez. III, 4253/12, 7272/12).
Viceversa, rispetto alle conseguenze specifiche ed ulteriori che giustifichino una personalizzazione della liquidazione modulata sulle specifiche, più intense ripercussioni della perdita del congiunto sia in termini di dolore e turbamento soggettivo sia in relazione agli aspetti latu sensu esistenziali, occorre la prova del tipo di rapporto esistente con il defunto, della sua intensità, della sua continuità, delle rispettive abitudini di vita, delle ripercussioni della perdita sulle normali attività quotidiane, sulla vita di relazione e lavorativa, sull'esplicazione della personalità del superstite.
Nessuna presunzione può, tuttavia, essere ammessa rispetto al danno alla salute che i superstiti asseriscano di aver risentito in conseguenza della privazione del rapporto affettivo e solidale con il congiunto, occorrendo, per tale pregiudizio, secondo la definizione offertane dagli artt. 138 e 139 D. Lgs. 209/05, cui è stata riconosciuta portata generale, l'accertamento e la valutazione medico – legali, che ne presuppongono la compiuta allegazione e la dimostrazione attraverso documenti (in primis, referti e
15 certificazioni sanitarie) o testimonianze (che tendenzialmente riguarderanno le manifestazioni esteriori, la sintomatologia delle affezioni fisiche o psichiche).
Venendo, ora, ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio, va ricordato che, in un recente passato, il danno da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristorare lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008, nelle quali
– nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed omnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n°
557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni
Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
16 È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
In altri termini, il danno qualificabile come edonistico per la perdita del rapporto parentale
(o coniugale) dev'essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio (dello stesso congiunto). Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude un risarcimento separato ed autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del Giudice di tenere conto, nel caso concreto, di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (Cass. 15491/2014).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono, infatti, le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U. 6572/06, 13546/06), tenendo conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve, in tal caso, ad
17 una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà pertanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
La Suprema Corte ha ripetutamente ricordato che l'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di
“proporzione” (Cass. 18641/2011).
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del
Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare
l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
14.2 Orbene, tenuto conto dei principi sopra indicati e del fatto che non vi sono ragioni
(peraltro neppure allegate da parte convenuta) per dubitare che – Parte_1 moglie convivente di anni 70 al momento del decesso del de cuius (cfr. doc. 5 e 6);
[...]
– figlio non convivente di anni 43 al momento del decesso del de cuius (e Pt_5 Pt_2
– figlia non convivente di anni 47 al momento del decesso del de cuius (cfr. certificati
[...] stato di famiglia e dichiarazione di successione prodotti nel fascicolo di parte attrice) abbiano sofferto per la perdita rispettivamente del proprio marito/padre che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione del decesso della persona cara, il danno c.d. da perdita del rapporto parentale.
Infatti, si deve evidenziare come, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (figli e moglie) si possa, sulla base del criterio del id quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario - non dedotti da parte convenuta -,
18 fondatamente presumere che i sovra citati attori abbiano subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento del congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del caro a loro legato da vincoli di affetto.
14.3 Quanto ai IP e la teste Parte_3 Parte_4 Testimone_1
(escussa all'udienza del 12.10.2022) ha reso dichiarazioni in merito a fatti accaduti nel periodo dal 2014 al 2020, successivi al decesso del del 06.6.2014 e, dunque, del tutto Per_1 inconferenti ai fini della prova a cui la deposizione era strumentale.
Pertanto, la domanda risarcitoria da loro formulata deve essere rigettata non essendo stata verificata e dimostrata l'esistenza di una relazione che – ad avviso del decidente – costituisce profilo assorbente e primario della pretesa risarcitoria, posto che la mera inclusione Tabellare di questi soggetti tra quelli “risarcibili” non equivale a dimostrare l'esistenza di un danno parentale, contrariamente a quanto detto per i più stretti congiunti.
Per costoro l'esistenza di un rapporto “anagrafico” di parentela costituisce un presupposto di legittimazione della domanda e non può valere da prova dell'esistenza di una lesione meritevole di ristoro. All'uopo, giova ribadire che «va escluso il risarcimento del danno parentale allorché non siano allegate e provate circostanze idonee a ritenere che la morte del famigliare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale» (v.
Cass. 23632/2019: nella specie, la Corte ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata dalla cognata e dai IP della vittima). Ed infatti, con specifico riferimento alla prova di tale danno, si deve ribadire, da un punto di vista generale, che il semplice legame di sangue, di regola, non può ritenersi idoneo all'insorgere automatico del diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta a questa categoria di familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima, circostanza che, nel caso di specie, non è stata dimostrata.
14.4 Quanto alle IP e , il teste (escusso Parte_6 Parte_7 Testimone_2 all'udienza del 12.10.2022), il quale non ha saputo riferire circa il rapporto intercorrente tra il de cuius e gli altri IP e ha dichiarato che le IP e Pt_3 Pt_4 Pt_6 Pt_7 vivevano a Teramo con i genitori e vedevano i nonni paterni nel fine settimana e in occasione delle vacanze e delle festività.
Alla luce delle risultanze istruttorie, deve riconoscersi il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nei soli confronti delle IP e applicandosi, Pt_6 Parte_7 comunque, una riduzione del 30%, in ragione della consistenza del rapporto parentale dimostrato in giudizio.
19 15. Ciò posto, in applicazione dei criteri equitativi introdotti dalla Tabella 2025 di questo
Tribunale – ritenuti più congrui e rispondenti alle esigenze del caso concreto – ed in considerazione dell'età della vittima al momento del decesso (76 anni), della qualità dei congiunti e della convivenza – limitatamente alla moglie potranno Parte_1 riconoscersi i seguenti importi:
- € 352.250,60 in favore di – moglie convivente di anni 70 al Parte_1 momento del decesso del de cuius ridotto ad euro 304.007,70, stante la minore richiesta di parte ricorrente;
- € 259.857,00 in favore di – figlio non convivente di anni 43 al Parte_5 momento del decesso del de cuius ridotto ad euro 225.974,20, stante la minore richiesta di parte ricorrente;
- € 259.857,00 in favore di – figlia non convivente di anni 47 al momento Parte_2 del decesso del de cuius ridotto ad euro 225.974,20, stante la minore richiesta di parte ricorrente;
- € 138.590,40 in favore di – nipote non convivente di anni 15 al Parte_6 momento del decesso del de cuius, ridotto del 30%, per le ragioni sovra dette, ad euro 97.013,28;
- € 138.590,40 in favore di – nipote non convivente di anni 14 al Parte_7 momento del decesso del de cuius, ridotto del 30% per le ragioni sovra dette, ad euro 97.013,28.
È necessario ora individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di cassazione ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto.
Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo
20 risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”.
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare con la conseguenza che tutti gli importi sovra calcolati e liquidati all'attualità devono essere maggiorati degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (06.06.2014), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c.
(Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
16. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della pensione del de cuius per tale dovendosi intendere il danno patrimoniale da lucro cessante patito dalla moglie consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto si osserva come la documentazione prodotta (un bonifico, doc. 15) non sia idonea a comprovare il complessivo reddito del defunto anche al fine di potere valutare la capacità contributiva di entrambi alla gestione familiare.
Le citate lacune nelle produzioni e nella indicazione del reddito e delle spese cui l'attore contribuiva non sono sufficienti a determinare, neppure in via equitativa, la quota di reddito utile che sarebbe residuata alla parte e che sarebbe stata devoluta alle esigenze familiari.
Tale posta risarcitoria, pertanto, non potrà essere riconosciuta.
17. Le spese legali del presente giudizio e della fase di ATP vanno poste a carico di parte convenuta in ossequio al principio di soccombenza. A tal riguardo si rammenta che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam (ATP) devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. civ. 26478/ 2024).
21 Per procedere alla liquidazione delle spese di lite in favore di parte attrice, difesa dallo stesso legale, trattandosi di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n.
55/2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del D.M. cit.). Tuttavia, diversamente da quanto indicato nella nota spese depositata dal difensore di parte attrice, vi sono i presupposti per riconoscere un aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 DM del cit.), nella misura del 30% per le spese di lite del presente giudizio.
Pertanto, le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU redatta in sede di
ATP e le spese vive della fase di accertamento tecnico preventivo.
Nulla sulle spese di CTP in mancanza di fattura del consulente di parte così come per le spese di invio a mezzo posta delle raccomandate dal momento che quelle prodotte in atti risultano inviate a mezzo pec.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Contr
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto condanna a CP_1 pagare: in favore di la somma di € 304.007,70 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno iure proprio, oltre interessi come da parte motiva;
in favore di e la somma di € 259.857,00 ciascuno a titolo Parte_5 Parte_2 di danno iure proprio oltre interessi come da parte motiva;
in favore di e la somma di € 97.013,28 ciascuno a titolo di Parte_6 Parte_7 danno iure proprio oltre interessi come da parte motiva;
- condanna a rifondere le spese di lite a parte attrice nella misura di € CP_1
49.336,30 oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa secondo legge nonché rimborso contributo unificato e marca da bollo per euro 870,00 da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Pietro di Tosto dichiaratosi antistatario;
22 - condanna alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del CP_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. liquidate in € 286,00 per contributo unificato e marca da bollo ed euro 11,41 per spese di notifica, € 9.998,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Pietro di Tosto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU del giudizio di
ATP.
Così deciso in Roma, 13.06.2025
Il Giudice
IA RU
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
IA RU, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9318 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ; Parte_3 C.F._3
(c.f. ; Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
(c.f. ); Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7
tutti in proprio e nella qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Persona_1
Roma, Lungotevere Flaminio n. 22, presso lo studio dell'avv. Pietro Di Tosto che li rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto introduttivo;
ricorrenti-attori
E
1 (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana n. 25, presso lo studio dell'avv. Stefano
Rossi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente-convenuta
oggetto: responsabilità sanitaria;
morte.
conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.05.2025 da intendersi qui riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.01.2021 e ritualmente notificato
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in proprio e quali eredi di convenivano in Parte_6 Parte_7 Persona_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l' per ivi sentir accertare la responsabilità CP_1 della stessa nella causazione dell'evento morte di nato a [...] il Persona_1
03.01.1938 e deceduto a Roma il 06.06.2014 a causa della condotta imprudente, imperita e negligente dei sanitari della struttura convenuta con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che:
- , pensionato, era solito trascorrere in compagnia della moglie, dei Persona_1 figli e dei IP in modo sereno ed equilibrato le proprie giornate (doc. 7);
- tale condizione di serenità si protraeva fino al mese di aprile-maggio 2014 quando, repentinamente, veniva notato un cambiamento dell'umore che virava in depressione accompagnata da abulia e ritiro sociale, nonché un distacco anche nei rapporti affettivi con i familiari e i IP atteso che lo stesso appariva sempre più distaccato dalla realtà circostante tanto da trascorrere le giornate seduto in poltrona, mutacico;
- dopo aver tentato di coinvolgerlo in iniziative che prima catturavano il suo interesse, ritenevano opportuno rivolgersi al medico curante dott. , il Persona_2 quale conoscendolo da tempo, rilevava il grave stato depressivo in cui versava e gli prescriveva nel mese di maggio 2014 una terapia medica specifica (doc. 8);
- stante la criticità della situazione, nell'ultima settimana di maggio, i figli si alternavano nella casa dei genitori al fine di monitorare lo stato di salute del padre che, nei giorni precedenti, aveva espresso volontà di suicidarsi;
2 - in data 03.06.2014 veniva accompagnato dalla moglie presso il medico curante dott.
, il quale resosi conto del mancato miglioramento a seguito della Persona_2 terapia prescrittagli, prescriveva una visita urgente presso il P.S. Ospedaliero per consulenza psichiatrica e conseguente ricovero per depressione con ideazione autolesionistica, tenuto conto delle gravi condizioni di instabilità psichica in cui versava il paziente (doc. 9-10);
- la mattina del 05.06.2014 veniva, dunque, accompagnato dalla figlia presso il P.S. dell'Ospedale S. IO ove il sanitario di guardia, dopo aver raccolto l'anamnesi
“il paziente giunge con richiesta per eseguire consulenza psichiatrica per sindrome depressiva con ideazione autolesionistica;
si invia in sala medica, si avvisa il medico” e visitato il EP, riteneva opportuno un approfondimento diagnostico mediante consulenza psichiatrica, nel corso della quale veniva richiesta T.C. AL (doc. 11);
- alla visita psichiatrica assisteva la figlia che, su richiesta dello specialista, riferiva l'assoluta necessità di accesso presso il P.S. - come da richiesta del medico curante – poiché il genitore da alcuni giorni aveva espresso ripetuti chiari intenti suicidari mediante precipitazione dalla finestra della propria abitazione collocata al quinto piano;
- dopo essere stato sottoposto ad esame T.C. AL, che evidenziava la necessità di controllo a distanza di 24 ore, non veniva più visitato dallo Psichiatra o dal medico di P.S. che lo rinviava a domicilio;
- malgrado la specialista psichiatrica concludeva la propria consulenza ritenendo necessario ulteriore approfondimento e malgrado il medico di famiglia avesse inviato il in P.S. denunciando “depressione con ideazione autolesionista”, il Per_1 paziente veniva rinviato a domicilio con generica diagnosi di “decadimento cognitivo”, diagnosi in contrasto con quanto rilevato dalla specialista psichiatrica, senza ulteriori visite di controllo e con prescrizione medica che confermava l'ansiolitico (lexotax), sospendeva il farmaco antidepressivo (daparox) e lo sostituiva con il farmaco sedativo (talofen) e con farmaco atto a contrastare un disturbo bipolare correlato (depakin) (doc. 12);
- il giorno dopo la visita presso il P.S., in data 06.06.2014, il metteva in atto i Per_1 propri intenti suicidari, lanciandosi dalla finestra del quinto piano della propria abitazione (doc. 13);
- si rivolgevano ai dott.ri e i quali nella relazione medico Persona_3 Persona_4 legale di parte riconoscevano la condotta colposa dei sanitari in quanto “in data
5.06.2014, non rilevarono l'eclatante sintomatologia in atto ( ), non tennero Per_5 in alcuna considerazione la puntuale diagnosi e le criticità denunciate dal medico di famiglia (Negligenza) e non misero in atto ( Ricovero in ambiente protetto) misure
3 atte a scongiurare i propositi autolesivi pure chiaramente denunciati (imprudenza), senza attendere significativi miglioramenti a seguito di terapia mirata ” (doc. 14);
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva instaurato procedimento di ATP (rg.
311775/2019) nel corso del quale veniva espletata CTU medico-legale ad opera del
Prof. , specialista in Neurologia e in Psichiatria, e del Prof. Persona_6 Per_7
, medico legale;
[...]
- esitato negativamente il tentativo di conciliazione, veniva intentato il presente procedimento.
Parte ricorrente rilevava la condotta negligente della struttura convenuta per l'omesso trattamento e ricovero, nonché per la violazione degli oneri nascenti dalla presa in carico del paziente che avevano condotto al suicidio di in data 06.06.2014 Persona_1 chiedendo quindi di accertare la responsabilità della struttura convenuta e di sentirla condannare al risarcimento dei danni.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l' impugnando e CP_1 contestando tutto quanto dedotto da controparte perché infondato in fatto e in diritto.
In via preliminare, eccepiva la violazione del termine per la proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con conseguente perdita degli effetti processuali e sostanziali della domanda, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Nel merito delle domande attoree, evidenziava l'assenza del nesso causale tra la condotta contestata e l'evento morte. Insisteva, dunque, nel rinnovo della CTU espletata in sede di
ATP e contestava il quantum debeatur.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti il Giudice disponeva il mutamento del rito in quello ordinario.
4. La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale.
5. All'esito della prova testimoniale il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. A seguito di alcuni rinvii, e mutato l'organo giudicante, la causa giungeva in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 14.05.2025 di discussione orale ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Nel merito la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
4 8. In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura sanitaria convenuta in relazione alla violazione delle linee guida mediche e del protocollo di prevenzione del suicidio nei centri di salute mentale, pronto soccorso e SPDC del 17.10.2013 in occasione dell'accesso del paziente presso il P.S. dell'ospedale S. IO. Persona_1
Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Nel caso di specie, i fatti si collocano nel periodo temporale concernente l'anno
2014.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme,
Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391). In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
9. A seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo al de cuius e fatti valere iure hereditatis dai ricorrenti, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte degli
5 attori nella loro qualità di soggetti aventi legami qualificati con il paziente vengono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria.
Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 cc, trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 cc donde l'eccepita prescrizione quinquennale), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e il paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, «il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché
l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti
"iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass. n. 14615/2020).
Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc, per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio
(nella specie, il danno morale da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
10. Nel caso di specie, gli attori agiscono iure proprio al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla perdita del rapporto parentale, nonché la moglie del defunto anche per i danni patrimoniali derivanti dalla perdita della pensione del congiunto con conseguente applicazione dei principi in tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
6 11. Le eccezioni preliminari.
11.1 In via preliminare dev'essere respinta l'eccezione concernente la violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 8, co. 3 della L. n. 24/2017 per l'introduzione del presente procedimento con conseguente decadenza degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta dal ricorrente con il ricorso per ATP.
Come è noto, l'art. 8 della L. n. 24 del 2017 (Legge "G.-B.") prevede un'ipotesi di giurisdizione condizionata, nel senso che, per poter promuovere un'azione in materia di responsabilità medica, è necessario aver previamente promosso ricorso ex art. 696-bis c.p.c., oppure, in alternativa, il procedimento di mediazione.
Tale disposizione aggiunge che "Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione
o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato presso il Giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702 bis del codice di procedura civile".
Parte convenuta, facendo leva sulla disciplina in oggetto, ha chiesto l'accertamento della decadenza degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta da parte ricorrente con il ricorso per ATP con conseguente preclusione della possibilità di avvalersi della CTU resa nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., assumendo che il ricorso introduttivo era stato depositato oltre la scadenza del termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Va preliminarmente chiarito che le disposizioni di natura processuale inserite nella legge n. 24/2017 devono ritenersi operanti a partire dalla sua entrata in vigore (in ragione del principio tempus regit actum), per cui non vi è dubbio che nel caso di specie trovi applicazione, tra l'altro, anche quanto previsto dai successivi commi 2 e 3 della stessa legge: “2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione (…). L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento. 3.
Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è
7 depositato presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702-bis del codice di procedura civile”.
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato depositato in data 15.09.2019, il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è avvenuto il
09.02.2021, mentre la relazione peritale è stata depositata in data 24.09.2020.
Orbene, in linea generale, si osserva che in base ai commi 2 e 3 dell'art. 8 della legge n.
24/2017, la procedibilità viene espressamente correlata alla sola "presentazione" del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o della domanda, alternativa, di mediazione, mentre non è prevista alcuna ulteriore condizione di ammissibilità o procedibilità legata alla successiva proposizione del ricorso ex art. 702 bis nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi a sua volta decorrente dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8, comma 1, legge 24/2017. Del resto, la stessa perentorietà del termine di sei mesi per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo appare finalizzata, oltre che a intenti acceleratori, al contenimento del sacrificio al diritto di azione del danneggiato, e, decorso tale termine, anche in assenza di deposito della C.T.U., la domanda risarcitoria diviene procedibile e gli effetti della domanda avanzata nel procedimento di A.T.P. sono fatti salvi a condizione che, entro 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale, sia depositato ricorso ex art. 702bis c.p.c.
È di tutta evidenza che la norma discorre di sola salvezza degli effetti della domanda, ossia l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione e la cristallizzazione della litispendenza. D'altra parte, un'eventuale sanzione di improcedibilità del ricorso tardivamente proposto comporterebbe un ingiustificato sacrificio del principio di ragionevole durata del processo, costringendo la parte danneggiata a instaurare un autonomo giudizio di cognizione anche in ipotesi di controversia ormai definibile con istruttoria sommaria. Infatti, le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo una deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso restrittivo.
Pertanto, l'art. 8 non può che interpretarsi nel senso che debba ritenersi assolta la condizione di procedibilità unicamente con la conclusione del procedimento per ATP o col decorso del termine di sei mesi.
Ne consegue che sia il dato letterale, sia un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, inducono a ritenere che il rispetto del termine di 90 giorni condizioni esclusivamente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per A.T.P. e che, pertanto, anche se depositato successivamente ai 90 giorni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 24/2017, il ricorso ex art. 8 702 bis sia comunque procedibile, producendo tuttavia soltanto ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali.
Né è prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità della c.t.u. svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in caso di mancato rispetto del sovra indicato termine.
Si osserva poi che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie (nel caso di specie la prova documentale), senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio si è instaurato e le parti hanno avuto la possibilità di farne oggetto di valutazione critica.
11.2 Ulteriormente destituita di fondamento è l'eccezione di prescrizione della domanda azionata dagli attori iure proprio volta ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale.
Sul punto, parte ricorrente-attrice ha depositato, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la PEC di messa in mora indirizzata proprio all' e ricevuta da CP_1 quest'ultima in data 28.09.2018.
Premesso che sulle censure relative alla tardività del deposito della documentazione in esame si richiama il contenuto dell'ordinanza del 10.05.2022 con cui l'allora Giudice istruttore rigettava l'eccezione di inammissibilità, deve altresì osservarsi che solo con la memoria finale la struttura convenuta ha contestato l'idoneità della suddetta documentazione a provare l'effettiva interruzione del termine di prescrizione.
Sul punto, la struttura resistente contesta l'idoneità della documentazione in esame a dimostrare l'evento interruttivo della prescrizione, essendo stata depositata una copia cartacea scansionata, priva di attestazione di conformità, delle ricevute PEC di accettazione e avvenuta consegna, anziché la prova telematica (dei relativi file in formato
.eml o .msg), di guisa che, secondo il resistente, non è dimostrato, che il messaggio PEC del 28.9.2018 effettivamente contenesse la messa in mora riprodotta mediante scansione.
Anche detta eccezione è priva di fondamento.
Invero, non risulta che con le memorie n. 3 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. né che all'udienza del 27.04.2022 (ossia alla prima difesa utile) la struttura ricorrente abbia disconosciuto tale conformità ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2.
9 Perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che evidenzi in modo puntuale ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni operate con clausole di stile e generiche o omnicomprensive (cfr. in tal senso Cass., 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass., 3 aprile 2014,
n. 7775; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 20 giugno 2019, n. 16557). Il disconoscimento dovrà quindi, ad esempio, contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (cfr. Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass.
21 giugno 2016, n. 12730; Cass. 3 aprile 2014, n. 7775).
Nulla di tutto ciò si ravvisa nelle generiche contestazioni formulata dalla struttura ricorrente che si è limitata a contestare, invece, che il messaggio PEC del 28.9.2018 effettivamente contenesse la messa in mora riprodotta mediante scansione.
In assenza di efficace disconoscimento delle copie dei documenti in atti, non sussiste alcun onere, a carico del ricorrente, di depositare in giudizio gli originali di tali documenti.
Passando quindi alla disamina della citata comunicazione deve ritenersi interrotto il termine di prescrizione.
Invero, dalla data del decesso del EP (06.06.2014) alla lettera di interruzione della prescrizione inviata il 28.09.2018 (doc. 1 deposito parte attrice del 25.03.2022) sono decorsi quattro anni. Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.) per l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. non è decorso.
12. Nel merito, la domanda attorea è fondata e pertanto, va accolta nei termini che seguono.
12.1 La consulenza tecnica d'ufficio.
Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU perché possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dell'analisi della condotta dalla consulenza e anche dai chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
A riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli
10 elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass.
6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d.
“deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d.
“percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il
“fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020
n. 12387).
12.2 Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai cc.tt.uu., in sede di ATP, prof. (specialista in Neurologia e Psichiatria) e prof. Persona_6 Persona_7
(medico chirurgo specialista in Medicina legale), i quali, ricostruita la vicenda che ha interessato il de cuius , hanno evidenziato diverse censure in ordine Persona_1 all'operato dei sanitari consistenti: nel non avere effettuato una valutazione psichiatrica più approfondita (con eventuale ricorso a scale di valutazione inerenti il rischio di suicidio) e quindi, nel non avere preso adeguati provvedimenti preventivi che potevano andare da un ricovero in SPDC ad una dimissione “protetta” (cioè con affidamento
'informato' ai familiari e follow-up ambulatoriale a cura dei servizi psichiatrici territoriali).
Invero, in sede di considerazioni specialistiche cliniche e medico-legali, il collegio peritale ha osservato che “(…) La documentazione sanitaria in precedenza riassunta nei suoi dati salienti indica che la specialista psichiatra (Dr.ssa , chiamata in consulenza dal medico del Persona_8
P.S. del S. IO (Dr. , era posta a conoscenza di una recente 'flessione depressiva' Per_9
(…). Ciò nonostante sembra poi abbia eluso il problema 'principale' che aveva portato il Paziente al
P.S. e cioè il fatto che, accanto alla depressione, vi era anche una ideazione autolesionistica, come
11 chiaramente segnalato dal medico di base nella sua diagnosi di invio al PS. Di fatto, la specialista chiamata a consulenza non entra minimamente nel merito di questa indicazione, anzi implicitamente la smentisce, da una parte stilando un esame dello stato psichico di Persona_1 sostanzialmente 'normale' (…) pur con quale eccezione (… ansioso, sospettoso…), dall'altra annotando che, nella impegnativa del medico di base, non venivano segnalate 'urgenze', con ciò scotomizzando completamente il dato dell'ideazione autolesionistica e quindi non intraprendendo alcun iter di diagnosi e cura in merito. Più in generale, occorre sottolineare come la consulenza psichiatrica del S. IO non sia esitata in alcuna diagnosi (psichiatrica) in risposta a quella formulata dal medico di base. E' rimasta come 'in sospeso', senza 'conclusioni diagnostiche' e
'prescrizioni operative', come se queste fossero 'rimandate' alla acquisizione di una TC cerebrale.
Ma una volta acquisita la TC (indicativa di una moderata ed aspecifica leuocoALpatia vascolare cronica), l'unico esito/sviluppo della consulenza risulta essere stato la prescrizione di una farmacoterapia domiciliare (non riportata nella cartella clinica, ma consegnata al pz separatamente) con parziale modificazione di quella già in atto. Nella cartella, dopo la TC, non compare alcuna integrazione (a quanto già scritto nella consulenza), non una conclusione diagnostica, non una indicazione sulla necessità o meno di un ricovero nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
(SPDC) ovvero sulla possibilità di una gestione domiciliare/ambulatoriale del caso. La cartella clinica reca, poi, la diagnosi di dimissione di 'decadimento cognitivo', diagnosi che appare quantomeno singolare in quanto avulsa da quanto riportato dalla Psichiatra nella sua consulenza e dalle problematiche segnalate dal medico di base nel suo invio al P.S. Questa condotta e, in particolare, l'aver omesso un più accurato approfondimento psicodiagnostico, appare francamente censurabile perché il caso presentava abbastanza chiaramente i connotati di un rischio suicidario: non solo e non tanto per la riferita sintomatologia depressiva di recente insorgenza, ma soprattutto per la presenza di una ideazione autolesiva, indirettamente suggerita da alcuni elementi anamnestici (i ricorrenti pensieri di morte riferiti in anamnesi) e direttamente espressa nella diagnosi di invio del medico di base ('depressione con ideazione autolesionistica'). Quindi il Sig. Per_ andava meglio indagato proprio nella direzione del rischio suicidario, ed eventualmente ricoverato nel SPDC (quantomeno per un prudenziale periodo di osservazione) o, in alternativa, seguito a livello domiciliare/ambulatoriale, previo un concordato affidamento ai familiari
(informati/istruiti in merito alla gestione del caso) e ai servizi psichiatrici territoriali. A supporto di questa affermazione, vale il riferimento alla Raccomandazione n. 4, marzo 2008, del Ministero della
Salute in tema di 'Prevenzione del Suicidio di Paziente in Ospedale' che – con riferimento ai fatti per cui si procede – rappresentava una precisa istruzione operativa soprattutto per il medico specialista in psichiatria, con annessa Guida per il colloquio con il paziente. Di assoluto rilievo, poi, le 'linee guida' della Società Italiana di Psichiatria (SIP) in tema di gestione del paziente a rischio suicidario (…). Nel protocollo di 'Prevenzione del Suicidio nei Centri di Salute Mentale, Pronto
Soccorso ed SPDC' (del 17 ottobre 2013) (…) vengono esposte e discusse le strategie di prevenzione del suicidio, considerando i 4 principali setting di incontro col paziente a rischio suicidario: Centri
12 di Salute Mentale (CSM), Pronto Soccorso (PS), Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC),
Consulenze Psichiatriche (per pazienti ospedalizzati). (…) Il caso del Sig. rientrava Persona_1 con evidenza nel punto B): la sua condizione psicopatologica, cioè la sua depressione accompagnata da una ideazione autolesionistica (quest'ultima in qualche modo 'intuibile', sulla scorta di alcuni dati anamnestici recenti, ma poi chiaramente segnalata nella diagnosi di invio del medico di base), era tale da indurre quantomeno al sospetto che egli potesse mettere in atto comportamenti impulsivi auto lesivi fino al suicidio. (…) Nel caso in oggetto la messa in atto di tali accorgimenti (colloquio approfondito + somministrazione di scale di valutazione del rischio suicidario) non risulta che sia stata realizzata. Pertanto, è possibile asserire che il sig. presentava plurimi fattori di rischio Per_1 di una possibile condotta suicidaria (…) con conseguente necessità di adottare ogni adeguata precauzione a garanzia della tutela del bene salute, mediante misure di prevenzione e monitoraggio del rischio suicidario a seguito della presa in carico da parte della struttura sanitaria così come indicato nella più volte menzionata Linea Guida della Società Italiana di Psichiatria (…).
Anche in sede di risposta ai quesiti, i cc.tt.uu. hanno ribadito che “(…) anche se il gesto suicidario non è un gesto prevedibile in termini di assoluta certezza, tuttavia, di fronte ad un rischio adeguatamente valutato e soppesato, i sanitari devono conoscere e porre in essere tutte le procedure possibili per scongiurare l'evento anticonservativo, esercitando in maniera documentata la loro posizione di garanzia nella tutela del bene salute, pur non avendo la certezza matematica che il paziente non decida comunque di attuare il suo proposito. Devono pertanto mettere in atto accorgimenti quali un colloquio clinico approfondito, eventualmente corredato da scale di valutazione psicologica, e poi, sia che il paziente venga ricoverato in SPDC o meno, ulteriori accorgimenti organizzativi, assistenziali, strutturali e terapeutici, allo scopo di ridurre al massimo il rischio di passaggio verso l'atto suicidario. Nel caso in oggetto è proprio la messa in atto di tali prudenziali accorgimenti preventivi che non risulta sia stata realizzata.”
Il collegio peritale, ha dunque riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria convenuta affermando che “è possibile affermare in senso contrafattuale che, qualora il rischio suicidario del sig. fosse stato adeguatamente valutato nel contesto della visita Persona_1 psichiatrica e della complessiva gestione di P.S., e quindi il Sig. fosse stato Persona_1 ricoverato nel SPDC dello stesso ospedale ovvero dimesso ma in forma 'protetta' (organizzando un follow-up domiciliare/ambulatoriale), è molto più probabile che l'evento suicidario non si sarebbe concretizzato, quantomeno nei tempi e con le modalità con cui in effetti è stato posto in essere.”
Non venivano presentate osservazioni critiche all'elaborato peritale.
A nulla rilevano le successive argomentazioni articolate nel parere pro veritate depositato dalla struttura convenuta: siamo di fronte a un atto difensivo le cui argomentazioni sono state trasfuse negli atti di parte attrice (Cass. civ. 34658/2022).
13 13. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente, deve riconoscersi la responsabilità della struttura convenuta essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitari e l'evento morte del de cuius, per la mancata attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio del rischio suicidario così come indicato nella più volte menzionata Linea Guida della Società Italiana di Psichiatria nella ctu depositata in atti.
Infatti, all'arrivo al P.S. la riferita sintomatologia depressiva di recente insorgenza, ma soprattutto per la presenza di una ideazione autolesiva, indirettamente suggerita da alcuni elementi anamnestici (i ricorrenti pensieri di morte riferiti in anamnesi) e direttamente espressa nella diagnosi di invio del medico di base (depressione con ideazione autolesionistica), era tale da indurre quantomeno al sospetto che il potesse mettere in Per_1 atto comportamenti impulsivi auto lesivi fino al suicidio.
Per quanto sopra osservato, dunque, deve ritenersi che, in base al criterio del “più probabile che non”, sussista il nesso causale tra le condotte negligenti dei sanitari della struttura convenuta e il decesso del Infatti, se il paziente fosse stato ricoverato nel Per_1
SPDC dello stesso ospedale ovvero dimesso ma in forma 'protetta' (organizzando un follow-up domiciliare/ambulatoriale), è molto più probabile che l'evento suicidario non si sarebbe concretizzato, quantomeno nei tempi e con le modalità con cui in effetti è stato attuato.
14. I danni risarcibili
14.1 Con riguardo al risarcimento dei danni iure proprio va ricordato che da tempo la
Suprema Corte, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., secondo la quale nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima primaria, posto che in tal caso il bene attinto dall'illecito trova la sua “copertura” costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. che tutelano l'interesse “all'integrità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia” (Cass. 8827 e 8828/03).
Con riferimento specifico alla risarcibilità del danno patito dai congiunti della vittima deceduta a seguito del fatto illecito altrui e rispetto all'accertamento del nesso causale tra detto danno e il fatto lesivo, gli stessi giudici di legittimità hanno affermato che in tal caso
14 il medesimo fatto lede in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo parentale, in virtù della semplice considerazione per cui la morte causa non solo il massimo danno configurabile in capo al soggetto direttamente attinto, ma anche – e simultaneamente - l'estinzione del rapporto “parentale” con i congiunti, che quindi a loro volta subiscono, immediatamente e direttamente, la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto, ma consiste in una perdita, nella irreversibile privazione di un valore non economico ma personale, costituito dal rapporto personale con il congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali esse normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Per tale ragione l'onere probatorio grava sul danneggiato e tuttavia anche la gravità delle lesioni e l'intensità del legame parentale possono valere come prova presuntiva del pregiudizio (Cass. 11001/03,
2888/03, 7629/03, 10986/03, 20667/2010), essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fondate sul normale atteggiarsi delle relazioni all'interno della famiglia, specie nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una prova deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresentativa.
Non occorre, dunque, la specifica enunciazione assertiva dei riflessi per così dire ordinari di tale lesione e può farsi ricorso a presunzioni semplici e al notorio quanto alla prova dei profili oggettivi e soggettivi del pregiudizio normalmente insiti nella perdita di un familiare (Cass. Civ. sez. III, 4253/12, 7272/12).
Viceversa, rispetto alle conseguenze specifiche ed ulteriori che giustifichino una personalizzazione della liquidazione modulata sulle specifiche, più intense ripercussioni della perdita del congiunto sia in termini di dolore e turbamento soggettivo sia in relazione agli aspetti latu sensu esistenziali, occorre la prova del tipo di rapporto esistente con il defunto, della sua intensità, della sua continuità, delle rispettive abitudini di vita, delle ripercussioni della perdita sulle normali attività quotidiane, sulla vita di relazione e lavorativa, sull'esplicazione della personalità del superstite.
Nessuna presunzione può, tuttavia, essere ammessa rispetto al danno alla salute che i superstiti asseriscano di aver risentito in conseguenza della privazione del rapporto affettivo e solidale con il congiunto, occorrendo, per tale pregiudizio, secondo la definizione offertane dagli artt. 138 e 139 D. Lgs. 209/05, cui è stata riconosciuta portata generale, l'accertamento e la valutazione medico – legali, che ne presuppongono la compiuta allegazione e la dimostrazione attraverso documenti (in primis, referti e
15 certificazioni sanitarie) o testimonianze (che tendenzialmente riguarderanno le manifestazioni esteriori, la sintomatologia delle affezioni fisiche o psichiche).
Venendo, ora, ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio, va ricordato che, in un recente passato, il danno da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristorare lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008, nelle quali
– nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed omnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n°
557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni
Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
16 È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
In altri termini, il danno qualificabile come edonistico per la perdita del rapporto parentale
(o coniugale) dev'essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio (dello stesso congiunto). Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude un risarcimento separato ed autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del Giudice di tenere conto, nel caso concreto, di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (Cass. 15491/2014).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono, infatti, le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U. 6572/06, 13546/06), tenendo conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve, in tal caso, ad
17 una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà pertanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
La Suprema Corte ha ripetutamente ricordato che l'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di
“proporzione” (Cass. 18641/2011).
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del
Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare
l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
14.2 Orbene, tenuto conto dei principi sopra indicati e del fatto che non vi sono ragioni
(peraltro neppure allegate da parte convenuta) per dubitare che – Parte_1 moglie convivente di anni 70 al momento del decesso del de cuius (cfr. doc. 5 e 6);
[...]
– figlio non convivente di anni 43 al momento del decesso del de cuius (e Pt_5 Pt_2
– figlia non convivente di anni 47 al momento del decesso del de cuius (cfr. certificati
[...] stato di famiglia e dichiarazione di successione prodotti nel fascicolo di parte attrice) abbiano sofferto per la perdita rispettivamente del proprio marito/padre che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione del decesso della persona cara, il danno c.d. da perdita del rapporto parentale.
Infatti, si deve evidenziare come, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (figli e moglie) si possa, sulla base del criterio del id quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario - non dedotti da parte convenuta -,
18 fondatamente presumere che i sovra citati attori abbiano subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento del congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del caro a loro legato da vincoli di affetto.
14.3 Quanto ai IP e la teste Parte_3 Parte_4 Testimone_1
(escussa all'udienza del 12.10.2022) ha reso dichiarazioni in merito a fatti accaduti nel periodo dal 2014 al 2020, successivi al decesso del del 06.6.2014 e, dunque, del tutto Per_1 inconferenti ai fini della prova a cui la deposizione era strumentale.
Pertanto, la domanda risarcitoria da loro formulata deve essere rigettata non essendo stata verificata e dimostrata l'esistenza di una relazione che – ad avviso del decidente – costituisce profilo assorbente e primario della pretesa risarcitoria, posto che la mera inclusione Tabellare di questi soggetti tra quelli “risarcibili” non equivale a dimostrare l'esistenza di un danno parentale, contrariamente a quanto detto per i più stretti congiunti.
Per costoro l'esistenza di un rapporto “anagrafico” di parentela costituisce un presupposto di legittimazione della domanda e non può valere da prova dell'esistenza di una lesione meritevole di ristoro. All'uopo, giova ribadire che «va escluso il risarcimento del danno parentale allorché non siano allegate e provate circostanze idonee a ritenere che la morte del famigliare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale» (v.
Cass. 23632/2019: nella specie, la Corte ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata dalla cognata e dai IP della vittima). Ed infatti, con specifico riferimento alla prova di tale danno, si deve ribadire, da un punto di vista generale, che il semplice legame di sangue, di regola, non può ritenersi idoneo all'insorgere automatico del diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta a questa categoria di familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima, circostanza che, nel caso di specie, non è stata dimostrata.
14.4 Quanto alle IP e , il teste (escusso Parte_6 Parte_7 Testimone_2 all'udienza del 12.10.2022), il quale non ha saputo riferire circa il rapporto intercorrente tra il de cuius e gli altri IP e ha dichiarato che le IP e Pt_3 Pt_4 Pt_6 Pt_7 vivevano a Teramo con i genitori e vedevano i nonni paterni nel fine settimana e in occasione delle vacanze e delle festività.
Alla luce delle risultanze istruttorie, deve riconoscersi il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nei soli confronti delle IP e applicandosi, Pt_6 Parte_7 comunque, una riduzione del 30%, in ragione della consistenza del rapporto parentale dimostrato in giudizio.
19 15. Ciò posto, in applicazione dei criteri equitativi introdotti dalla Tabella 2025 di questo
Tribunale – ritenuti più congrui e rispondenti alle esigenze del caso concreto – ed in considerazione dell'età della vittima al momento del decesso (76 anni), della qualità dei congiunti e della convivenza – limitatamente alla moglie potranno Parte_1 riconoscersi i seguenti importi:
- € 352.250,60 in favore di – moglie convivente di anni 70 al Parte_1 momento del decesso del de cuius ridotto ad euro 304.007,70, stante la minore richiesta di parte ricorrente;
- € 259.857,00 in favore di – figlio non convivente di anni 43 al Parte_5 momento del decesso del de cuius ridotto ad euro 225.974,20, stante la minore richiesta di parte ricorrente;
- € 259.857,00 in favore di – figlia non convivente di anni 47 al momento Parte_2 del decesso del de cuius ridotto ad euro 225.974,20, stante la minore richiesta di parte ricorrente;
- € 138.590,40 in favore di – nipote non convivente di anni 15 al Parte_6 momento del decesso del de cuius, ridotto del 30%, per le ragioni sovra dette, ad euro 97.013,28;
- € 138.590,40 in favore di – nipote non convivente di anni 14 al Parte_7 momento del decesso del de cuius, ridotto del 30% per le ragioni sovra dette, ad euro 97.013,28.
È necessario ora individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di cassazione ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto.
Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo
20 risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”.
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare con la conseguenza che tutti gli importi sovra calcolati e liquidati all'attualità devono essere maggiorati degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (06.06.2014), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c.
(Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
16. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della pensione del de cuius per tale dovendosi intendere il danno patrimoniale da lucro cessante patito dalla moglie consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto si osserva come la documentazione prodotta (un bonifico, doc. 15) non sia idonea a comprovare il complessivo reddito del defunto anche al fine di potere valutare la capacità contributiva di entrambi alla gestione familiare.
Le citate lacune nelle produzioni e nella indicazione del reddito e delle spese cui l'attore contribuiva non sono sufficienti a determinare, neppure in via equitativa, la quota di reddito utile che sarebbe residuata alla parte e che sarebbe stata devoluta alle esigenze familiari.
Tale posta risarcitoria, pertanto, non potrà essere riconosciuta.
17. Le spese legali del presente giudizio e della fase di ATP vanno poste a carico di parte convenuta in ossequio al principio di soccombenza. A tal riguardo si rammenta che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam (ATP) devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. civ. 26478/ 2024).
21 Per procedere alla liquidazione delle spese di lite in favore di parte attrice, difesa dallo stesso legale, trattandosi di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n.
55/2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del D.M. cit.). Tuttavia, diversamente da quanto indicato nella nota spese depositata dal difensore di parte attrice, vi sono i presupposti per riconoscere un aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 DM del cit.), nella misura del 30% per le spese di lite del presente giudizio.
Pertanto, le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU redatta in sede di
ATP e le spese vive della fase di accertamento tecnico preventivo.
Nulla sulle spese di CTP in mancanza di fattura del consulente di parte così come per le spese di invio a mezzo posta delle raccomandate dal momento che quelle prodotte in atti risultano inviate a mezzo pec.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Contr
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto condanna a CP_1 pagare: in favore di la somma di € 304.007,70 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno iure proprio, oltre interessi come da parte motiva;
in favore di e la somma di € 259.857,00 ciascuno a titolo Parte_5 Parte_2 di danno iure proprio oltre interessi come da parte motiva;
in favore di e la somma di € 97.013,28 ciascuno a titolo di Parte_6 Parte_7 danno iure proprio oltre interessi come da parte motiva;
- condanna a rifondere le spese di lite a parte attrice nella misura di € CP_1
49.336,30 oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa secondo legge nonché rimborso contributo unificato e marca da bollo per euro 870,00 da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Pietro di Tosto dichiaratosi antistatario;
22 - condanna alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del CP_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. liquidate in € 286,00 per contributo unificato e marca da bollo ed euro 11,41 per spese di notifica, € 9.998,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Pietro di Tosto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU del giudizio di
ATP.
Così deciso in Roma, 13.06.2025
Il Giudice
IA RU
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