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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2291/2023 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 14.1.25, e vertente
TRA
, ( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Murri dello Diago,
giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Lecce alla Via Fiume, n. 59.
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Giacomo Buonanno e Pasquale Moscato, come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliato in Moiano alla via Roma 12, presso lo studio dei medesimi difensori.
1 APPELLATO
E
, in Controparte_2
persona del Prefetto pro tempore.
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 27/23,
depositata il 16.1.23.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14.1.25, da intendersi qui integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.7.22 all' e alla Parte_1
, proponeva opposizione avverso la cartella di Controparte_2 Parte_2
pagamento n. 017202100059061 34000, notificata in data 12 luglio 2022, ed emessa a seguito di iscrizione a ruolo da parte della in forza di verbale di Controparte_2
contestazione n. SVC/000604442 per violazione del Codice della Strada, per un importo complessivo di Euro 1.104,38.
In particolare, l'istante rilevava di avere proposto innanzi al Giudice di Pace di OL
opposizione avverso il predetto verbale (R.G. n. 643/2019), e che con ordinanza del
9/6/21 era stata disposta la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato;
di conseguenza, invocava l'illegittimità dell'atto opposto in quanto azionato nella vigenza dell'ordinanza di sospensione del titolo esecutivo prodromico. L'opponente, inoltre,
contestava la duplicazione delle somme richieste con la cartella di pagamento impugnata e l'applicazione delle maggiorazioni.
2 Con comparsa di costituzione depositata in data 3.10.22, si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_3
legittimazione passiva, ritenendo l'unico legittimato a contraddire l'ente impositore,
venendo in rilievo esclusivamente vizi attinenti la pretesa impositiva;
precisava altresì
che l'agente della riscossione nel caso di specie si era limitato a svolgere un'attività
puramente esecutiva delle risultanze dei ruoli, ad essa consegnati dal titolare del credito.
Chiedeva conseguentemente di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole del giudizio, ivi compresa l'eventuale condanna alle spese di lite.
La , regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva ed era Controparte_2
dichiarata contumace.
Con sentenza n. 27/2023, depositata il 16/1/23 il Giudice di Pace di Benevento
accoglieva l'opposizione. In particolare, così argomentava: “dalla documentazione in
atti si evince che l'esponente ha proposto ricorso, avverso il verbale posto a fondamento
della cartella di pagamento per cui è causa innanzi al GdP di OL (R.G. 643/2019)
che con ordinanza del 9 giugno 2021 ha disposto la sospensione del provvedimento, il
relativo giudizio risulta tuttora pendente, conseguentemente 1'ente opposto sprovvisto
del relativo titolo esecutivo, non poteva iniziare l'esecuzione esattoriale. È evidente che
in pendenza di ricorso e fino a quando quest'ultimo non viene deciso, non sussiste alcun
titolo esecutivo che possa dar luogo alla emissione della cartella di pagamento”.
Conseguentemente, annullava la cartella esattoriale n. 017 2021 00059061 34000, e condannava in solido le amministrazioni convenute al pagamento delle spese di giudizio.
3 Con atto di citazione in appello, l' impugnava la Controparte_3
sentenza del Giudice di Pace, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 CPC.
In particolare, deduceva l'erroneità e l'iniquità della condanna in solido alle spese del giudizio delle convenute in primo grado, dal momento che l'annullamento della cartella di pagamento era dipesa da vizi attinenti alla sussistenza del credito, come tali ascrivibili esclusivamente alla . Controparte_2
L'appellante specificava che “nella cartella esattoriale l' Controparte_3
riproduce il contenuto del ruolo disposto dall'Ente Impositore, al quale lo
[...]
stesso deve attenersi e, pertanto, eventuali doglianze del Controparte_4
contribuente-ricorrente inerenti alla fase antecedente la trasmissione del ruolo devono
essere rivolte esclusivamente nei confronti dell'Ente Impositore”.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della sola al pagamento delle spese di giudizio, con Controparte_2
compensazione delle spese in primo grado nel rapporto tra l'attore e l'
[...]
. Parte_1
Con comparsa di costituzione depositata il 3.7.23, il si costituiva in giudizio, CP_1
evidenziando la sua totale assenza di responsabilità per vizi inerenti alla procedura di riscossione di competenza delle Amministrazioni soccombenti;
evidenziava inoltre come l'appellante, nella parte in cui chiedeva la compensazione delle spese di lite nel primo grado di giudizio, avesse proposto una domanda nuova, mai avanzata prima.
La non si è costituiva, nonostante la rituale evocazione in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 14.1.25, la causa era riservata in decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , ritualmente Controparte_2
evocata in giudizio a seguito di ordinanza del 23.7.24, e non costituitasi;
la notificazione dell'atto di citazione in appello è avvenuta tramite pec indirizzata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita.
Non si ha motivo di dubitare della rituale instaurazione del contraddittorio.
L'appello, tempestivamente proposto e ammissibile in base all'art. 342 C.P.C., in quanto contenente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017), non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Preliminarmente, va chiarito che in caso di opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo non sussiste, di regola e salva l'ipotesi di “opposizione recuperatoria”, alcun litisconsorzio necessario con l'ente creditore, essendo l'unico legittimato passivo, per tali opposizioni, l'agente della riscossione (cfr. Cass. 3870/24).
Nel caso di specie, l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata deriva dall'illegittimità del titolo esecutivo azionato, vizio derivante dalla precedente sospensione del presupposto verbale di accertamento ad opera dell'autorità giudiziaria nel giudizio riguardante l'opposizione a detto verbale.
Orbene, l'art. 7 comma 6 D.lgs 150/2011 – richiamato in materia di opposizione ai verbali di accertamento per violazione al codice della strada dall'art. 204-bis D.lgs
285/1992- stabilisce che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa fino all'esito del giudizio.
5 Risultando evidente l'impossibilità di azionare un titolo esecutivo non formatosi o comunque inefficace, l'opponente deve essere tenuto indenne di ogni conseguenza pregiudizievole, ivi compresa quella concernente le spese di lite.
Per quanto riguarda la ripartizione della responsabilità tra le Amministrazioni coinvolte,
la Suprema Corte ha precisato che “Se la multa per violazione del codice della strada è
annullata, l'esattore è responsabile in solido al rimborso delle spese legali. L'ente
impositore e l'agente della riscossione, infatti, devono considerarsi entrambi
soccombenti nei confronti del conducente che ha ricevuto il verbale di contestazione
illecito. Il principio di causalità, su cui si basa quello di soccombenza, impone infatti
che risponda delle spese anche l'esattore per aver posto in essere l'atto che dà origine
alla lite. Il contribuente opponente deve quindi rimanere estraneo alla circostanza,
rilevante solo nei rapporti interni, per cui l'agente della riscossione pone in essere atti
dovuti su richiesta dell'ente impositore” (Cass., n.24678/2018).
Il principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza successiva.
In particolare, “l'agente di riscossione ha un vero e proprio onere di chiamare in causa
l'ente "creditore interessato" (D.Lgs. 13 Aprile 1999, n. 112, art. 39) onde evitare di
subire le conseguenze negative della lite, egli ha sì la facoltà di chiedere di essere
manlevato dal chiamato, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata
riguardi non già atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento
o di merito ascrivibili esclusivamente all'altro, ma poi bene risponde delle spese di lite
imposte dalla sua - benchè doverosa per l'impulso dell'ente creditore - stessa condotta,
in forza non tanto (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse
atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, quanto piuttosto di quello di
causalità" (cfr. Cass. n. 28029/2019).
6 Ed ancora, “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle
di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia
dell che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in Controparte_3
cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione
del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso
l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti
interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento
dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla
prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa,
dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare
il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non
trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile
all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è
giustificata alla luce del principio di causalità” (cfr. Cass. n. 7716/2022).
Nel caso di specie non può essere negata la responsabilità anche dell'agente della riscossione.
Infatti, sussiste un coinvolgimento dell' dal momento Controparte_3
che quest'ultima, prima di procedere all'esecuzione, ha l'onere di effettuare una valutazione delle regolarità dei ruoli e dell'ordine impartito dagli enti pubblici richiedenti.
Inoltre, in virtù della sua posizione di ente di riscossione, è l' Controparte_3
, e non la , la titolare dell'azione esecutiva;
da ciò deriva
[...] Controparte_2
che, tramite la notifica della cartella di pagamento, è stata la stessa appellante a dare inizio all'esecuzione e, pertanto, è quest'ultima che ha fatto sorgere in capo al CP_1
7 l'onere di contestazione del debito, portandolo ad intraprendere e proseguire il giudizio e, dunque, a doverne sostenere le spese.
In definitiva l'appello va rigettato.
Non essendosi costituita la , soccombente in primo grado, il Controparte_2
presente giudizio può dirsi di esclusiva iniziativa dell' , che va Controparte_3
condannata alla rifusione delle spese in virtù del principio della soccombenza nei confronti dell'unica parte costituita;
le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 55/14 aggiornato con DM 147/202, con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria (attesa l'assenza di attività processuale in relazione a detta fase), relativi a controversie con valore fino ad Euro 1.100,00, di cui va disposta la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
1. rigetta l'appello;
2. condanna l' , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio,
liquidate in Euro 462,00 (Euro 131,00 per la fase di studio della controversia, Euro
131,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 200,00 per la fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, con distrazione per quanto di competenza in favore dei procuratori di CP_1
, antistatari;
[...]
8 3. dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, lì 17.1.25
Il Giudice
dott. Ennio Ricci
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