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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. EL salvatore TE, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 602/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(avv.to Maria Francesca Zappone) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro)
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che nella ricorrente “le affezioni riscontrate rendono conto di un grado d'invalidità con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 70%. Pertanto, in relazione al quadro clinico evidenziato, ritengo che la sig.ra non presenti i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento richiesto (assegno mensile di assistenza) ai sensi dell'artt.2 e 13 L.118/71 e art.9 D.L.509/88, non avendo riscontrato patologie tali da renderla invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%” (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono
1 definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non è in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto;
CP_1 liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, 26.11.2025
Il Giudice
EL SA TE
2
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. EL salvatore TE, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 602/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(avv.to Maria Francesca Zappone) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro)
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che nella ricorrente “le affezioni riscontrate rendono conto di un grado d'invalidità con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 70%. Pertanto, in relazione al quadro clinico evidenziato, ritengo che la sig.ra non presenti i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento richiesto (assegno mensile di assistenza) ai sensi dell'artt.2 e 13 L.118/71 e art.9 D.L.509/88, non avendo riscontrato patologie tali da renderla invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%” (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono
1 definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non è in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto;
CP_1 liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, 26.11.2025
Il Giudice
EL SA TE
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