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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/09/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1053 dell'anno 2024, pendente
Tra
Parte_1
- Parte Ricorrente -
Contro
Controparte_1
- Parte Resistente Contumace -
avente a oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare le domande ex adversoproposte nei confronti della in persona del legale Parte_2 rappresentantepro tempore, Sig. gi diritto per i motivi di cui Controparte_2 in narrativa e, per l'effetto:-rigettare la domanda di condanna al rilascio immediato dell'immobile per cui è causa, avanzata dalla ricorrente nei confronti della in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, Sig. per l'insussistenza di qualsivoglia indebita sua Controparte_2 occupazione ad opera della Società ivi di cui in narrativa;
-rigettare la domandadi condanna della in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_2 della somma e retesa, riducendo il quantum relativo all'ammontare delle somme
1 dovute per l'annualità 2021 ad Euro 32.825,20, per i motivi di cui in narrativa;
-in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. c.p.c.
[...]
(di seguito anche soltanto “ ) ha convenuto in Controparte_3 Pt_1
giudizio onde sentirla condannare a pagare la somma di euro Controparte_1
4.296,70 a titolo di canoni di locazione insoluti, utenze e pulizie finali, importo dovuto in forza di specifiche clausole del contratto di locazione del 21.2.2023 avente ad oggetto l'immobile posto in Viareggio, viale Marconi 39/A.
§1.1 – I resistenti sono rimasti contumaci.
§1.2 – Sulla base dei documenti prodotti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
26.9.2025. All'esito, è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Deve dichiararsi cessata la materia del contendere poiché è sopravvenuto in corso di causa l'integrale pagamento delle somme richieste, tutte dovute in forza del contratto di locazione in atti (cfr. doc. 1, 2 fasc. ricorrente).
Poiché la pretesa era fondata al tempo di proposizione del ricorso le spese di lite, secondo soccombenza virtuale, gravano sulla resistente.
§3. – Alla liquidazione si procede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi per la fase di studio ed introduttiva e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisoria, stante la ridotta attività difensiva espletata in dette ultime fasi, per un totale di euro 1.700.00. Per l'attivazione del procedimento di mediazione si liquida la somma richiesta di euro 190,00.
2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.890,00 per compenso professionale, euro 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 26 settembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
3
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1053 dell'anno 2024, pendente
Tra
Parte_1
- Parte Ricorrente -
Contro
Controparte_1
- Parte Resistente Contumace -
avente a oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare le domande ex adversoproposte nei confronti della in persona del legale Parte_2 rappresentantepro tempore, Sig. gi diritto per i motivi di cui Controparte_2 in narrativa e, per l'effetto:-rigettare la domanda di condanna al rilascio immediato dell'immobile per cui è causa, avanzata dalla ricorrente nei confronti della in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, Sig. per l'insussistenza di qualsivoglia indebita sua Controparte_2 occupazione ad opera della Società ivi di cui in narrativa;
-rigettare la domandadi condanna della in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_2 della somma e retesa, riducendo il quantum relativo all'ammontare delle somme
1 dovute per l'annualità 2021 ad Euro 32.825,20, per i motivi di cui in narrativa;
-in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. c.p.c.
[...]
(di seguito anche soltanto “ ) ha convenuto in Controparte_3 Pt_1
giudizio onde sentirla condannare a pagare la somma di euro Controparte_1
4.296,70 a titolo di canoni di locazione insoluti, utenze e pulizie finali, importo dovuto in forza di specifiche clausole del contratto di locazione del 21.2.2023 avente ad oggetto l'immobile posto in Viareggio, viale Marconi 39/A.
§1.1 – I resistenti sono rimasti contumaci.
§1.2 – Sulla base dei documenti prodotti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
26.9.2025. All'esito, è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Deve dichiararsi cessata la materia del contendere poiché è sopravvenuto in corso di causa l'integrale pagamento delle somme richieste, tutte dovute in forza del contratto di locazione in atti (cfr. doc. 1, 2 fasc. ricorrente).
Poiché la pretesa era fondata al tempo di proposizione del ricorso le spese di lite, secondo soccombenza virtuale, gravano sulla resistente.
§3. – Alla liquidazione si procede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi per la fase di studio ed introduttiva e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisoria, stante la ridotta attività difensiva espletata in dette ultime fasi, per un totale di euro 1.700.00. Per l'attivazione del procedimento di mediazione si liquida la somma richiesta di euro 190,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.890,00 per compenso professionale, euro 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 26 settembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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