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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 593/24 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 giungo 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., promossa da
in persona del curatore fallimentare Parte_1
(p. iva , elettivamente domiciliato in Messina, via Trento n. 15/D, presso lo studio P.IVA_1
dell'Avv. Daniela Nulli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1
di difeso da sé stesso ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliato in Catania, presso il proprio studio Via
Vecchia Ognina n.142/b
convenuto
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva ) Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Catania Corso Italia 244 presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti pagina 1 di 12 terzo chiamato in causa
OGGETTO: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9.01.2024 la curatela del Parte_1 [...]
conveniva in giudizio dinnanzi a questo Tribunale l'avv. Parte_1 Controparte_1
- quale curatore cessato – al fine di sentire dichiarare la responsabilità professionale di quest'ultimo e,
per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla curatela e dai creditori della massa fallimentare nella misura di € 322.295,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
In particolare, parte attrice riferiva che con sentenza n. 71 del 10 luglio 2009 il Tribunale di Catania
– sez. fallimentare - dichiarava il fallimento della nominando Parte_1
quale curatore l'avv. . Deduceva che con successivo decreto emesso in data 7.01.2019 Controparte_1
il Tribunale revocava dall'incarico il curatore - odierno convenuto - e nominava in data 14.01.2019
l'avv. Domenico Cataldo quale nuovo curatore fallimentare .
Esponeva, quindi, parte attrice che il curatore cessato non aveva svolto il suo incarico con la dovuta diligenza e, in particolare, non aveva a) ritirato dalla cancelleria della sezione fallimentare le scritture contabili della società debitrice;
b) redatto dichiarazioni fiscali nell'intero periodo di attività; c)
presentato dichiarazione IVA anno 2009 con conseguente abbandono di un credito Iva di € 3.920,00; d)
avviato azioni recuperatorie e/o interruttive della prescrizione per un credito nei confronti della di € 61.790,40 generando un evidente pregiudizio alla massa attiva. Controparte_3
Si costituiva eccependo - in via pregiudiziale - la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1
violazione dell'art. 163 nn. 3,4 e 5 cpc, contestando nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto della pagina 2 di 12 domanda attorea, chiedendo altresì di essere autorizzato a chiamare in garanzia la Controparte_2
quale compagnia assicuratrice dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, al fine di
[...]
essere manlevato nelle ipotesi di eventuali condanne.
Con decreto ex art. 171 bis n.3 cpc del 17.04.2024 il Tribunale di Catania autorizzava la chiamata in causa del terzo in persona del legale rappresentante pro tempore, fissava Controparte_2
l'udienza di comparizione parti e assegnava i termini ex art. 171 ter cpc per il deposito delle memorie istruttorie.
Si costituiva in giudizio la aderendo in via preliminare alle eccezioni Controparte_2
formulate dal curatore convenuto, contestando nel merito la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedendo, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, il rigetto della domanda di manleva avanzata dal curatore cessato, eccependo a tal fine l'inoperatività della polizza assicurativa azionata.
Con ordinanza del 21.10.2024 non veniva disposta dal Tribunale la chiesta CTU “in assenza delle
scritture contabili del fallimento da potere sottoporre ad esame”.
All'udienza del 16.06.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso ex art. 189 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata – in quanto infondata - l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 nn. 3, 4 e 5 cpc sollevata da parte attrice e dalla compagnia assicuratrice terza chiamata in garanzia.
In punto di diritto occorre rilevare che l'articolo 163, terzo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c. definisce gli elementi essenziali dell'atto di citazione. In particolare il n. 3 richiede l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il n. 4 impone di indicare le conclusioni (il cosiddetto petitium)
che l'attore chiede al giudice di adottare, e il n. 5 prevede l'indicazione dei mezzi di prova che l'attore intende usare, inclusi i documenti offerti in comunicazione. pagina 3 di 12 Ebbene, nel caso di specie, l'atto di citazione proposto dalla curatela del falllimento
[...]
integra tutti i requisiti richiesti dall'art. 163 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., essendo Parte_1
stati indicati analiticamente i fatti a sostegno della domanda – unitamente alla produzione della documentazione attestante quanto asserito - e chiedendo l'accertamento della responsabilità
professionale del curatore cessato d'ufficio ex art. 38 ss l.f. con la conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dalla massa dei creditori.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In ordine alla dedotta responsabilità professionale dell'avv. quale curatore cessato Controparte_1
d'ufficio si osserva quanto segue.
L'art. 38 legge fall. – nella formulazione vigente al momento dei fatti per cui è causa – disponeva che “il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro,
preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116”.
In giurisprudenza e dottrina la responsabilità del curatore per violazione dei doveri inerenti il proprio ufficio è qualificata come contrattuale: l'azione di responsabilità proposta dal fallimento nei confronti del curatore revocato dal tribunale ha natura contrattuale, di talché spetta al fallimento attore allegare l'inadempimento del curatore agli obblighi inerenti l'ufficio ricoperto e dimostrare l'effettivo pregiudizio subito in rapporto causale con la condotta contestata (cfr. Trib. Milano 13.6.2006; Trib.
Napoli, 13/03/2004, vds. in motivazione Cass. civ., Sez. I, 05/04/2001, n.5044).
Ed ancora “L'azione di responsabilità contro il curatore prevista dall'art. 38 l.fall. ha natura
contrattuale, in ragione della peculiare natura del rapporto (riconducibile lato sensu al mandato) e del
pagina 4 di 12 suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi gravanti ex lege sull'organo gestorio. Ne deriva che
l'adempimento del curatore deve essere commisurato (e valutato) in base al parametro della diligenza
“qualificata” di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.; parametro che, facendo leva sul grado di perizia
necessario per lo svolgimento dell'incarico professionale, consente – in ipotesi di particolare
complessità tecnica – di invocare l'attenuazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. In ogni caso,
l'eventuale autorizzazione del giudice delegato, potendo al limite rilevare solo in termini di concorso
dell'organo giurisdizionale, non esonera da responsabilità il curatore medesimo” (Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, n.13597).
La tesi della responsabilita' contrattuale si fa preferire per i seguenti motivi: a) l'ufficio di curatore e' esplicitamente un incarico (munus publicum), quindi un mandato, ovvero un contratto col quale un professionista, che accetta, viene investito dal tribunale dell'obbligo di compiere una serie di atti giuridici nell'interesse della giustizia e di una massa di creditori;
siamo ampiamente dentro lo schema di cui all'art. 1710 c.c.; b) la configurabilita' (a seguito della novella del 2006) della responsabilita' del curatore in dipendenza dall'inadempimento dei doveri « derivanti dal piano di liquidazione », ovvero da un atto tipicamente negoziale, frutto dell'incontro di piu' volonta' , milita decisamente a favore della natura contrattuale di tale responsabilita;
c) ogni sei mesi il curatore redige un « rapporto riepilogativo delle attivita' svolte accompagnato dal conto della sua gestione », che viene trasmesso alla massa dei creditori e alla cancelleria del tribunale (art. 33, ult. comma) e cio' costituisce adempimento tipico di un mandato;
d) al termine del mandato il curatore presenta il rendiconto delle attivita' svolte all'autorita' giudiziaria e a tutti i creditori (art. 116); e) l'esplicita richiesta di una « diligenza professionale » da correlarsi con la « natura dell'incarico » e' configurabile solo con la responsabilita'
contrattuale; f) il mandato di curatore ha un oggetto che non e' stabilito dalle parti, ma e'
predeterminato dalla legge;
l'eventuale inadempimento si pone quindi nei confronti di doveri specifici e prestabiliti nell'interesse della giustizia e della massa dei creditori, non nei confronti di doveri pagina 5 di 12 astrattamente elencati, come quelli che danno luogo agli atti illeciti;
g) la responsabilita' da mandato nasce per l'inadempimento di doveri, mentre quella da atto illecito dalla contravvenzione a divieti;
h)
atteso che il curatore puo' essere responsabile sia di atti omissivi che commissivi, solo questi ultimi, se si eccettua la disciplina penale, sono forieri di responsabilita' da illecito, mentre la responsabilita'
contrattuale nasce anche da quelli omissivi.
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali «è onere del creditore-danneggiato provare, oltra la fonte del suo credito … il nesso di
causalità, secondo il criterio del “più probabile che non” tra la condotta del professionista e il danno
lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel
senso oggettivo della sua imputabilità all'agente» (cfr. Cass. Civ. n. 10050/2022).
Ne consegue quindi che, in tema di responsabilità professionale del curatore cessato, l'onere della prova grava su chi afferma il danno, il quale deve dimostrare che la condotta del curatore è stata negligente e che tale negligenza ha causato il danno. Il curatore, a sua volta, può limitare la responsabilità dimostrando che il danno deriva da problemi tecnici di particolare difficoltà, applicando l'art. 2236 c.c.
Nel caso di specie, la curatela del fallimento non ha sufficientemente provato Parte_1
la responsabilità professionale dell'avv. quale curatore cessato d'ufficio. Controparte_1
“Il compito affidato al curatore di gestire il patrimonio del fallito nell'interesse dei creditori ripete
lo schema di un mandato ex art. 1710 c.c. e, l'azione di responsabilità avverso il curatore fallimentare
revocato è azione diretta a contestare quelle condotte poste in essere dal revocato curatore
fallimentare ai danni della massa dei creditori e del patrimonio complessivo, di talché la relativa pagina 6 di 12 legittimazione attiva si ritiene spetti al nuovo curatore fallimentare” (Tribunale Latina sez. I,
29/06/2022, n.1392).
Nel caso di specie, le condotte negligenti contestate dalla curatela attrice legittimanti l'azione di responsabilità professionale per cui è causa sono state accertate – nell'ambito della procedura fallimentare – dal cosnulente della curatela nominato al fine di esaminare le scritture contabili e gli accadimenti d'impresa, giusta relazione del 5.04.2020 versata in atti.
In particolare, a pag. 12 della consulenza si legge “Per quanto riguarda l'esame dell'attività svolta
dal curatore nominato con la sentenza dichiarativa di fallimento, è emerso che: a. Nessuna
dichiarazione fiscale è stata presentata nell'intero periodo di attività del curatore poi revocato in data
14.01.2019 e ciò espone la curatela all'eventuale addebito di sanzioni da parte dell'Agenzia delle
Entrate, anche se solo relativamente ai periodi per i quali l'Amministrazione Finanziaria non è ancora
decaduta dal potere di accertamento (anni dal 2014 al 2017); b. La mancata presentazione della
dichiarazione IVA dell'anno 2009 da parte del curatore obbligato, ha determinato l'abbandono di un
credito IVA di € 3.920,00; c. Dalle scritture contabili risulta alla data del fallimento un credito nei
confronti di “ per € 61.791,40, per fatture emesse dal 2006 al 2008, per le Controparte_3
quali non risultano atti recuperatori e che, pertanto, è stato fatto prescrivere”.
Inoltre con decreto del 3.06.2021 il Tribunale sez. fallimentare in composizione collegiale – non approvava il rendiconto finale presentato in data 18.11.2020 dall'avv. , già revocato. Controparte_1
Ciò premesso, va osservato che se da un lato è sicuramente possibile affernare la sussistenza di una condotta negligente del convenuto, per altro verso non può dirsi comprovato alcun danno.
Non contestato (ovvero comprovate) sono le circostanze dedotte dalla curatela relative al mancato ritiro delle scritture contabili da parte dell'Avv. ed alla mancata predisposizione delle CP_1
dichiarazioni fiscali. A fronte di tale allegazioni sarebbe stato onere del convenuto offrire la prova positiva contraria: il che non è avvenuto. pagina 7 di 12 Tuttavia non è stato comprovato quale sia stato il danno conseguente a tale condotta. Non è stato comprovato alcun accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate in danno della curatela e per quanto attiene al credito IVA asseritamente abbandonato, in assenza delle scritture contabili del fallimento
(mai prodotte in atti) nessuna valutazione è possibile operare.
Con riferimento al mancato recupero del credito vantato dalla massa fallimentare nei confronti di di € 61.791,40, non vi è dubbio che sia configurabile una responsabilità in capo Controparte_3
al curatore cessato per non avere proseguito il giudizio ma – anche in tale ipotesi - non vi è prova del danno effettivamente subito dalla massa dei creditori.
Né rileva la circostanza eccepita - ma non provata - dal curatore convenuto della mancata autorizzazione da parte del G.D. per la costituzione in giudizio per il recupero del credito nei confronti della i quanto in atti è versato il provvedimento del 23.05.2024 con cui il G.D. Controparte_3
“ vista l'istanza depositata dall'avv. in data 21.3.2024 per estrarre copia del Controparte_1
provvedimento reso dal G.D. dott.ssa , con allegato documento, di denega a costituirsi nel Per_1
giudizio riassunto dalla innanzi al Tribunale di Catania, visto il parere Controparte_4
depositato dal curatore in data 21.5.2024, dato atto che, a seguito di ricerca eseguita dalla cancelleria
sugli atti cartacei e sugli atti digitali del fascicolo della procedura, non è stato rinvenuto alcun atto
intestato o riferibile all'oggetto indicato dall'istante, RESPINGE l'istanza.”
Ne discende che non vi è prova alcuna della richiesta del curatore di autorizzazione a proseguire il giudizio predetto.
Tuttavia in assenza degli atti di quel giudizio, non è possibile compiere alcuna valutazione sulla probabile fonatezza o meno della pretesa creditoria, elemento imprenscibile per potere affermare la sussistenza di un danno alla massa per il mancato recupero del credito.
Accertata la indiscutibile responsabilità del convenuto nell'espletamento negligente del mandato professionale ricevuto, deve ricercarsi la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta omissiva pagina 8 di 12 ed il danno dedotto dalla curatela (come già detto non provato).
Sul punto è possibile fare richiamo ai principi generali in ordine alla responsabilità professionale dell'avvocato: il cliente è legittimato a richiedere il ristoro dei danni subiti per effetto della negligenza professionale del difensore nell'espletamento dell'incarico professionale, danni che possono consistere nella perdita del risultato processuale al quale il cliente ambiva, o nella perdita di chance di addivenire all'esito vittorioso della lite.
Nel primo caso, il danno consiste nel c.d. lucro cessante, ossia nel mancato guadagno patrimoniale che il cliente avrebbe conseguito ove l'obbligazione professionale fosse stata regolarmente adempiuta;
nel secondo caso, ove si giungesse ad una valutazione in termini di occasione persa, allora sussisterebbero differenti criteri di valutazione dell'inadempimento ai fini risarcitori. La chance di ottenere il risultato sperato viene qualificata dalla giurisprudenza quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura essa stesa la “perdita di un'occasione” (Cass.,
4.03.2000 n. 4400: “com'è stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della consistente possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n.
2167, 19.12.85 n. 6506)”. Trattasi, pertanto, di un pregiudizio non meramente ipotetico o eventuale,
bensì concreto ed attuale, che non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
Quindi la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e pagina 9 di 12 se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 14 novembre 2022,
n. 33442). E di conseguenza in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può
essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività
professionale omessa (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 12 marzo 2021 n. 7064).
Facendo applicazione dei principi espressi al caso concreto, deve rilevarsi che – incontestata ed incontestabile la condotta gravemente negligente del professionista per come sopra riportata - la domanda appare infondata sia sotto il profilo del pregiudizio eventualmente cagionato alle ragioni dell'istante, ma anche sotto il profilo della configurazione in termini meramente possibilistici del pregiudizio che la curatela avrebbe subito (come sopra specificato).
In ordine ai rapporti tra convenuto e terzo chiamato (pur dovendosi ritenere assorbita la domanda di manleva atteso il rigetto della domanda nei confronti del convenuto), ai fini della regolamentazione delle spese va rilevato che l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da è fondata. CP_2
Ed invero, per espressa convenzione contrattuale, i fatti dedotti in giudizio sono esclusi dalla garanzia. A tal proposito si osserva che l'art. 11 delle condizioni generali di contratto versate in atti rubricato “Validità della garanzia” stabilisce che “L'assicurazione è operante per le richieste di
risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia
dell'assicurazione indipendentemente dalla data di accadimento della circostanza che provoca le
richieste di risarcimento e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione” ovvero ai sensi dell'art. pagina 10 di 12 8 delle CGA “…entro quaranta giorni da quando (l ) ne ha avuto conoscenza…”. Pertanto Parte_2
la garanzia assicurativa prestata nei confronti dell'avv. era soggetta, quanto Controparte_5
all'efficacia temporale, alla clausola claims made con la conseguenza che il contratto valido è quello vigente al momento della prima richiesta di risarcimento dei danni.
Nel caso di specie, circostanza non contestata dalle parti è che la prima richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla curatela attrice nei confronti dela curatore cessato risale all'anno 2023, mediante la notifica della diffida e contestazione stragiudiziale del 28.11.2023 e che il contratto vigente era quello contrassegnato con il numero di polizza 400087400 – così come indicato anche dal convenuto con la costituzione in giudizio - decorrente dal 30 novembre 2020.
Dalle condizioni generali di assicurazione della polizza n. 400087400 si evince, altresì, che contrariamente a quanto eccepito dal curatore cessato, il contratto sopra citato non rappresenta la prosecuzione od il rinnovo di contratti precedenti (ovvero della polizza n. 371034714 avente efficacia a far data dal 30.11.2017 sino al 30.11.2020 versata in atti), poiché contenente clausole del tutto autonome.
In particolare, il contratto n. 400087400 prevedeva l'estensione della garanzia alle funzioni di curatore fallimentare, liquidatore giudiziale e commissario giudiziale ma - per espressa previsione contrattuale - tale estensione non riguardava gli incarichi già svolti.
Infatti, ai sensi della lettera n) penultimo capoverso, “La garanzia non vale per gli incarichi
precedentemente ricoperti ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza” e il contratto subordinava l'estensione della garanzia “all'espletamento di un numero massimo di 10
incarichi”.
Ciò premesso è incontestato che a) l'avv. sia stato revocato dalla funzione di Controparte_1
curatore del fallimento in data 07 gennaio 2019, giusto decreto Parte_1
prodotto; b) che in atti non risulta versato – da parte del curatore cessato - un elenco di incarichi di curatore fallimentare, liquidatore giudiziale e commissario giudiziale;
c) che il contratto n. 400087400 pagina 11 di 12 è stato stipulato il 7 dicembre 2020, con decorrenza dalle ore 24 del 30.11.2020 al 30.11.2021.
E' evidente, dunque, che i fatti connessi all'espletamento delle funzioni di curatore ed oggetto del presente giudizio sono esclusi dalla garanzia.
Ne deriva l'inoperabilità della polizza assicurativa invocata anche in ipotesi di eventuale accertamento di responsabilità professionale in capo al curatore cessato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nei confronti di
. Vanno, invece, poste a carico di nei rapporti con Controparte_5 Controparte_5 [...]
e liquidate come in dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello notificato in data 9.01.2024 da
[...]
contro e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di , liquidate Controparte_1
in complessivi € 2.900,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 Controparte_2
liquidate in complessivi € 2900,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
[...]
Così deciso in Catania addì 22 settembre 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 12 di 12
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 593/24 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 giungo 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., promossa da
in persona del curatore fallimentare Parte_1
(p. iva , elettivamente domiciliato in Messina, via Trento n. 15/D, presso lo studio P.IVA_1
dell'Avv. Daniela Nulli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1
di difeso da sé stesso ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliato in Catania, presso il proprio studio Via
Vecchia Ognina n.142/b
convenuto
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva ) Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Catania Corso Italia 244 presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti pagina 1 di 12 terzo chiamato in causa
OGGETTO: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9.01.2024 la curatela del Parte_1 [...]
conveniva in giudizio dinnanzi a questo Tribunale l'avv. Parte_1 Controparte_1
- quale curatore cessato – al fine di sentire dichiarare la responsabilità professionale di quest'ultimo e,
per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla curatela e dai creditori della massa fallimentare nella misura di € 322.295,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
In particolare, parte attrice riferiva che con sentenza n. 71 del 10 luglio 2009 il Tribunale di Catania
– sez. fallimentare - dichiarava il fallimento della nominando Parte_1
quale curatore l'avv. . Deduceva che con successivo decreto emesso in data 7.01.2019 Controparte_1
il Tribunale revocava dall'incarico il curatore - odierno convenuto - e nominava in data 14.01.2019
l'avv. Domenico Cataldo quale nuovo curatore fallimentare .
Esponeva, quindi, parte attrice che il curatore cessato non aveva svolto il suo incarico con la dovuta diligenza e, in particolare, non aveva a) ritirato dalla cancelleria della sezione fallimentare le scritture contabili della società debitrice;
b) redatto dichiarazioni fiscali nell'intero periodo di attività; c)
presentato dichiarazione IVA anno 2009 con conseguente abbandono di un credito Iva di € 3.920,00; d)
avviato azioni recuperatorie e/o interruttive della prescrizione per un credito nei confronti della di € 61.790,40 generando un evidente pregiudizio alla massa attiva. Controparte_3
Si costituiva eccependo - in via pregiudiziale - la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1
violazione dell'art. 163 nn. 3,4 e 5 cpc, contestando nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto della pagina 2 di 12 domanda attorea, chiedendo altresì di essere autorizzato a chiamare in garanzia la Controparte_2
quale compagnia assicuratrice dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, al fine di
[...]
essere manlevato nelle ipotesi di eventuali condanne.
Con decreto ex art. 171 bis n.3 cpc del 17.04.2024 il Tribunale di Catania autorizzava la chiamata in causa del terzo in persona del legale rappresentante pro tempore, fissava Controparte_2
l'udienza di comparizione parti e assegnava i termini ex art. 171 ter cpc per il deposito delle memorie istruttorie.
Si costituiva in giudizio la aderendo in via preliminare alle eccezioni Controparte_2
formulate dal curatore convenuto, contestando nel merito la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedendo, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, il rigetto della domanda di manleva avanzata dal curatore cessato, eccependo a tal fine l'inoperatività della polizza assicurativa azionata.
Con ordinanza del 21.10.2024 non veniva disposta dal Tribunale la chiesta CTU “in assenza delle
scritture contabili del fallimento da potere sottoporre ad esame”.
All'udienza del 16.06.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso ex art. 189 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata – in quanto infondata - l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 nn. 3, 4 e 5 cpc sollevata da parte attrice e dalla compagnia assicuratrice terza chiamata in garanzia.
In punto di diritto occorre rilevare che l'articolo 163, terzo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c. definisce gli elementi essenziali dell'atto di citazione. In particolare il n. 3 richiede l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il n. 4 impone di indicare le conclusioni (il cosiddetto petitium)
che l'attore chiede al giudice di adottare, e il n. 5 prevede l'indicazione dei mezzi di prova che l'attore intende usare, inclusi i documenti offerti in comunicazione. pagina 3 di 12 Ebbene, nel caso di specie, l'atto di citazione proposto dalla curatela del falllimento
[...]
integra tutti i requisiti richiesti dall'art. 163 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., essendo Parte_1
stati indicati analiticamente i fatti a sostegno della domanda – unitamente alla produzione della documentazione attestante quanto asserito - e chiedendo l'accertamento della responsabilità
professionale del curatore cessato d'ufficio ex art. 38 ss l.f. con la conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dalla massa dei creditori.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In ordine alla dedotta responsabilità professionale dell'avv. quale curatore cessato Controparte_1
d'ufficio si osserva quanto segue.
L'art. 38 legge fall. – nella formulazione vigente al momento dei fatti per cui è causa – disponeva che “il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro,
preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116”.
In giurisprudenza e dottrina la responsabilità del curatore per violazione dei doveri inerenti il proprio ufficio è qualificata come contrattuale: l'azione di responsabilità proposta dal fallimento nei confronti del curatore revocato dal tribunale ha natura contrattuale, di talché spetta al fallimento attore allegare l'inadempimento del curatore agli obblighi inerenti l'ufficio ricoperto e dimostrare l'effettivo pregiudizio subito in rapporto causale con la condotta contestata (cfr. Trib. Milano 13.6.2006; Trib.
Napoli, 13/03/2004, vds. in motivazione Cass. civ., Sez. I, 05/04/2001, n.5044).
Ed ancora “L'azione di responsabilità contro il curatore prevista dall'art. 38 l.fall. ha natura
contrattuale, in ragione della peculiare natura del rapporto (riconducibile lato sensu al mandato) e del
pagina 4 di 12 suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi gravanti ex lege sull'organo gestorio. Ne deriva che
l'adempimento del curatore deve essere commisurato (e valutato) in base al parametro della diligenza
“qualificata” di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.; parametro che, facendo leva sul grado di perizia
necessario per lo svolgimento dell'incarico professionale, consente – in ipotesi di particolare
complessità tecnica – di invocare l'attenuazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. In ogni caso,
l'eventuale autorizzazione del giudice delegato, potendo al limite rilevare solo in termini di concorso
dell'organo giurisdizionale, non esonera da responsabilità il curatore medesimo” (Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, n.13597).
La tesi della responsabilita' contrattuale si fa preferire per i seguenti motivi: a) l'ufficio di curatore e' esplicitamente un incarico (munus publicum), quindi un mandato, ovvero un contratto col quale un professionista, che accetta, viene investito dal tribunale dell'obbligo di compiere una serie di atti giuridici nell'interesse della giustizia e di una massa di creditori;
siamo ampiamente dentro lo schema di cui all'art. 1710 c.c.; b) la configurabilita' (a seguito della novella del 2006) della responsabilita' del curatore in dipendenza dall'inadempimento dei doveri « derivanti dal piano di liquidazione », ovvero da un atto tipicamente negoziale, frutto dell'incontro di piu' volonta' , milita decisamente a favore della natura contrattuale di tale responsabilita;
c) ogni sei mesi il curatore redige un « rapporto riepilogativo delle attivita' svolte accompagnato dal conto della sua gestione », che viene trasmesso alla massa dei creditori e alla cancelleria del tribunale (art. 33, ult. comma) e cio' costituisce adempimento tipico di un mandato;
d) al termine del mandato il curatore presenta il rendiconto delle attivita' svolte all'autorita' giudiziaria e a tutti i creditori (art. 116); e) l'esplicita richiesta di una « diligenza professionale » da correlarsi con la « natura dell'incarico » e' configurabile solo con la responsabilita'
contrattuale; f) il mandato di curatore ha un oggetto che non e' stabilito dalle parti, ma e'
predeterminato dalla legge;
l'eventuale inadempimento si pone quindi nei confronti di doveri specifici e prestabiliti nell'interesse della giustizia e della massa dei creditori, non nei confronti di doveri pagina 5 di 12 astrattamente elencati, come quelli che danno luogo agli atti illeciti;
g) la responsabilita' da mandato nasce per l'inadempimento di doveri, mentre quella da atto illecito dalla contravvenzione a divieti;
h)
atteso che il curatore puo' essere responsabile sia di atti omissivi che commissivi, solo questi ultimi, se si eccettua la disciplina penale, sono forieri di responsabilita' da illecito, mentre la responsabilita'
contrattuale nasce anche da quelli omissivi.
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali «è onere del creditore-danneggiato provare, oltra la fonte del suo credito … il nesso di
causalità, secondo il criterio del “più probabile che non” tra la condotta del professionista e il danno
lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel
senso oggettivo della sua imputabilità all'agente» (cfr. Cass. Civ. n. 10050/2022).
Ne consegue quindi che, in tema di responsabilità professionale del curatore cessato, l'onere della prova grava su chi afferma il danno, il quale deve dimostrare che la condotta del curatore è stata negligente e che tale negligenza ha causato il danno. Il curatore, a sua volta, può limitare la responsabilità dimostrando che il danno deriva da problemi tecnici di particolare difficoltà, applicando l'art. 2236 c.c.
Nel caso di specie, la curatela del fallimento non ha sufficientemente provato Parte_1
la responsabilità professionale dell'avv. quale curatore cessato d'ufficio. Controparte_1
“Il compito affidato al curatore di gestire il patrimonio del fallito nell'interesse dei creditori ripete
lo schema di un mandato ex art. 1710 c.c. e, l'azione di responsabilità avverso il curatore fallimentare
revocato è azione diretta a contestare quelle condotte poste in essere dal revocato curatore
fallimentare ai danni della massa dei creditori e del patrimonio complessivo, di talché la relativa pagina 6 di 12 legittimazione attiva si ritiene spetti al nuovo curatore fallimentare” (Tribunale Latina sez. I,
29/06/2022, n.1392).
Nel caso di specie, le condotte negligenti contestate dalla curatela attrice legittimanti l'azione di responsabilità professionale per cui è causa sono state accertate – nell'ambito della procedura fallimentare – dal cosnulente della curatela nominato al fine di esaminare le scritture contabili e gli accadimenti d'impresa, giusta relazione del 5.04.2020 versata in atti.
In particolare, a pag. 12 della consulenza si legge “Per quanto riguarda l'esame dell'attività svolta
dal curatore nominato con la sentenza dichiarativa di fallimento, è emerso che: a. Nessuna
dichiarazione fiscale è stata presentata nell'intero periodo di attività del curatore poi revocato in data
14.01.2019 e ciò espone la curatela all'eventuale addebito di sanzioni da parte dell'Agenzia delle
Entrate, anche se solo relativamente ai periodi per i quali l'Amministrazione Finanziaria non è ancora
decaduta dal potere di accertamento (anni dal 2014 al 2017); b. La mancata presentazione della
dichiarazione IVA dell'anno 2009 da parte del curatore obbligato, ha determinato l'abbandono di un
credito IVA di € 3.920,00; c. Dalle scritture contabili risulta alla data del fallimento un credito nei
confronti di “ per € 61.791,40, per fatture emesse dal 2006 al 2008, per le Controparte_3
quali non risultano atti recuperatori e che, pertanto, è stato fatto prescrivere”.
Inoltre con decreto del 3.06.2021 il Tribunale sez. fallimentare in composizione collegiale – non approvava il rendiconto finale presentato in data 18.11.2020 dall'avv. , già revocato. Controparte_1
Ciò premesso, va osservato che se da un lato è sicuramente possibile affernare la sussistenza di una condotta negligente del convenuto, per altro verso non può dirsi comprovato alcun danno.
Non contestato (ovvero comprovate) sono le circostanze dedotte dalla curatela relative al mancato ritiro delle scritture contabili da parte dell'Avv. ed alla mancata predisposizione delle CP_1
dichiarazioni fiscali. A fronte di tale allegazioni sarebbe stato onere del convenuto offrire la prova positiva contraria: il che non è avvenuto. pagina 7 di 12 Tuttavia non è stato comprovato quale sia stato il danno conseguente a tale condotta. Non è stato comprovato alcun accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate in danno della curatela e per quanto attiene al credito IVA asseritamente abbandonato, in assenza delle scritture contabili del fallimento
(mai prodotte in atti) nessuna valutazione è possibile operare.
Con riferimento al mancato recupero del credito vantato dalla massa fallimentare nei confronti di di € 61.791,40, non vi è dubbio che sia configurabile una responsabilità in capo Controparte_3
al curatore cessato per non avere proseguito il giudizio ma – anche in tale ipotesi - non vi è prova del danno effettivamente subito dalla massa dei creditori.
Né rileva la circostanza eccepita - ma non provata - dal curatore convenuto della mancata autorizzazione da parte del G.D. per la costituzione in giudizio per il recupero del credito nei confronti della i quanto in atti è versato il provvedimento del 23.05.2024 con cui il G.D. Controparte_3
“ vista l'istanza depositata dall'avv. in data 21.3.2024 per estrarre copia del Controparte_1
provvedimento reso dal G.D. dott.ssa , con allegato documento, di denega a costituirsi nel Per_1
giudizio riassunto dalla innanzi al Tribunale di Catania, visto il parere Controparte_4
depositato dal curatore in data 21.5.2024, dato atto che, a seguito di ricerca eseguita dalla cancelleria
sugli atti cartacei e sugli atti digitali del fascicolo della procedura, non è stato rinvenuto alcun atto
intestato o riferibile all'oggetto indicato dall'istante, RESPINGE l'istanza.”
Ne discende che non vi è prova alcuna della richiesta del curatore di autorizzazione a proseguire il giudizio predetto.
Tuttavia in assenza degli atti di quel giudizio, non è possibile compiere alcuna valutazione sulla probabile fonatezza o meno della pretesa creditoria, elemento imprenscibile per potere affermare la sussistenza di un danno alla massa per il mancato recupero del credito.
Accertata la indiscutibile responsabilità del convenuto nell'espletamento negligente del mandato professionale ricevuto, deve ricercarsi la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta omissiva pagina 8 di 12 ed il danno dedotto dalla curatela (come già detto non provato).
Sul punto è possibile fare richiamo ai principi generali in ordine alla responsabilità professionale dell'avvocato: il cliente è legittimato a richiedere il ristoro dei danni subiti per effetto della negligenza professionale del difensore nell'espletamento dell'incarico professionale, danni che possono consistere nella perdita del risultato processuale al quale il cliente ambiva, o nella perdita di chance di addivenire all'esito vittorioso della lite.
Nel primo caso, il danno consiste nel c.d. lucro cessante, ossia nel mancato guadagno patrimoniale che il cliente avrebbe conseguito ove l'obbligazione professionale fosse stata regolarmente adempiuta;
nel secondo caso, ove si giungesse ad una valutazione in termini di occasione persa, allora sussisterebbero differenti criteri di valutazione dell'inadempimento ai fini risarcitori. La chance di ottenere il risultato sperato viene qualificata dalla giurisprudenza quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura essa stesa la “perdita di un'occasione” (Cass.,
4.03.2000 n. 4400: “com'è stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della consistente possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n.
2167, 19.12.85 n. 6506)”. Trattasi, pertanto, di un pregiudizio non meramente ipotetico o eventuale,
bensì concreto ed attuale, che non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
Quindi la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e pagina 9 di 12 se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 14 novembre 2022,
n. 33442). E di conseguenza in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può
essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività
professionale omessa (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 12 marzo 2021 n. 7064).
Facendo applicazione dei principi espressi al caso concreto, deve rilevarsi che – incontestata ed incontestabile la condotta gravemente negligente del professionista per come sopra riportata - la domanda appare infondata sia sotto il profilo del pregiudizio eventualmente cagionato alle ragioni dell'istante, ma anche sotto il profilo della configurazione in termini meramente possibilistici del pregiudizio che la curatela avrebbe subito (come sopra specificato).
In ordine ai rapporti tra convenuto e terzo chiamato (pur dovendosi ritenere assorbita la domanda di manleva atteso il rigetto della domanda nei confronti del convenuto), ai fini della regolamentazione delle spese va rilevato che l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da è fondata. CP_2
Ed invero, per espressa convenzione contrattuale, i fatti dedotti in giudizio sono esclusi dalla garanzia. A tal proposito si osserva che l'art. 11 delle condizioni generali di contratto versate in atti rubricato “Validità della garanzia” stabilisce che “L'assicurazione è operante per le richieste di
risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia
dell'assicurazione indipendentemente dalla data di accadimento della circostanza che provoca le
richieste di risarcimento e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione” ovvero ai sensi dell'art. pagina 10 di 12 8 delle CGA “…entro quaranta giorni da quando (l ) ne ha avuto conoscenza…”. Pertanto Parte_2
la garanzia assicurativa prestata nei confronti dell'avv. era soggetta, quanto Controparte_5
all'efficacia temporale, alla clausola claims made con la conseguenza che il contratto valido è quello vigente al momento della prima richiesta di risarcimento dei danni.
Nel caso di specie, circostanza non contestata dalle parti è che la prima richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla curatela attrice nei confronti dela curatore cessato risale all'anno 2023, mediante la notifica della diffida e contestazione stragiudiziale del 28.11.2023 e che il contratto vigente era quello contrassegnato con il numero di polizza 400087400 – così come indicato anche dal convenuto con la costituzione in giudizio - decorrente dal 30 novembre 2020.
Dalle condizioni generali di assicurazione della polizza n. 400087400 si evince, altresì, che contrariamente a quanto eccepito dal curatore cessato, il contratto sopra citato non rappresenta la prosecuzione od il rinnovo di contratti precedenti (ovvero della polizza n. 371034714 avente efficacia a far data dal 30.11.2017 sino al 30.11.2020 versata in atti), poiché contenente clausole del tutto autonome.
In particolare, il contratto n. 400087400 prevedeva l'estensione della garanzia alle funzioni di curatore fallimentare, liquidatore giudiziale e commissario giudiziale ma - per espressa previsione contrattuale - tale estensione non riguardava gli incarichi già svolti.
Infatti, ai sensi della lettera n) penultimo capoverso, “La garanzia non vale per gli incarichi
precedentemente ricoperti ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza” e il contratto subordinava l'estensione della garanzia “all'espletamento di un numero massimo di 10
incarichi”.
Ciò premesso è incontestato che a) l'avv. sia stato revocato dalla funzione di Controparte_1
curatore del fallimento in data 07 gennaio 2019, giusto decreto Parte_1
prodotto; b) che in atti non risulta versato – da parte del curatore cessato - un elenco di incarichi di curatore fallimentare, liquidatore giudiziale e commissario giudiziale;
c) che il contratto n. 400087400 pagina 11 di 12 è stato stipulato il 7 dicembre 2020, con decorrenza dalle ore 24 del 30.11.2020 al 30.11.2021.
E' evidente, dunque, che i fatti connessi all'espletamento delle funzioni di curatore ed oggetto del presente giudizio sono esclusi dalla garanzia.
Ne deriva l'inoperabilità della polizza assicurativa invocata anche in ipotesi di eventuale accertamento di responsabilità professionale in capo al curatore cessato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nei confronti di
. Vanno, invece, poste a carico di nei rapporti con Controparte_5 Controparte_5 [...]
e liquidate come in dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello notificato in data 9.01.2024 da
[...]
contro e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di , liquidate Controparte_1
in complessivi € 2.900,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 Controparte_2
liquidate in complessivi € 2900,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
[...]
Così deciso in Catania addì 22 settembre 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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