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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1220/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1220/2021 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale” promossa da
(codice fiscale ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.11.1969, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Daniele Siniscalchi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(codice fiscale ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.11.1965, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Fabio Schiavone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti pagina 1 di 9 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
Con provvedimento dell'11.6.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 12.3.2021 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 4.6.1996 e che dalla loro unione nascevano i Controparte_1 figli (il 10.7.2000) e (il 23.9.2004), chiedeva a questo Tribunale la Per_1 Per_2 pronuncia della separazione personale con addebito a carico del marito, all'uopo sostenendo che la fine della relazione matrimoniale fosse avvenuta in ragione dell'abbandono ingiustificato della casa coniugale da parte del marito avvenuto nel settembre 2020.
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
nonché la previsione dell'obbligo in capo al coniuge di versarle mensilmente la somma di euro
600,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e la somma di euro 1.500,00 al mese a titolo di mantenimento per sé.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti operata da controparte e chiedeva la pronuncia della separazione con addebito a carico della moglie, sostenendo che la fine dell'affectio coniugalis fosse da imputare alla violazione degli obblighi coniugali da parte di quest'ultima, la quale si rifiutava da oltre dieci anni di intrattenere rapporti intimi con il marito ed avrebbe intrecciato una relazione sentimentale con un altro uomo.
Per il resto, aderiva alla domanda di affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita padre-figlio. In via riconvenzionale, il resistente chiedeva di porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla pagina 2 di 9 moglie la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di oltre Per_2 al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 6.7.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., in via provvisoria e urgente, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno. Inoltre, poneva in capo a l'obbligo di versare alla moglie la Controparte_1 somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie. Nulla prevedeva a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente, essendo titolare di redditi idonei a garantirle il soddisfacimento delle proprie esigenze.
La controversia veniva istruita mediante escussione di testimoni e produzione documentale.
Con provvedimento dell'11.6.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Nel merito, in primo luogo la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
3. Con riguardo alle reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti va preliminarmente ricordato, in punto di diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto pagina 3 di 9 di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr. fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Ne consegue che in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Orbene, nel caso di specie è mancata la prova che la fine della relazione matrimoniale sia eziologicamente collegata a condotte contrarie ai doveri matrimoniali poste in essere da una delle parti, sicchè entrambe le domande vanno rigettate.
In primo luogo, sia la ricorrente che il marito, sin dai primi scritti difensivi, hanno descritto un rapporto matrimoniale altalenante, connotato da “alti e bassi”, frequenti liti e temporanei allontanamenti del dalla casa coniugale. CP_1
A riprova di ciò, entrambe le parti hanno evidenziato di avere più volte tentato una riconciliazione rivolgendosi a specialisti nella terapia di coppia per tentare di salvare il matrimonio, e di avere organizzato, nell'agosto 2020, un viaggio a Cefalù per cercare di ripristinare una unione affettiva già venuta meno.
Ora, essendo questo il quadro delle dinamiche della coppia coniugale, risulta impossibile definire l'allontanamento definitivo del resistente dalla casa coniugale (avvenuto nel settembre 2020) come “ingiustificato” e qualificarlo come causa unica della disgregazione del nucleo familiare.
Considerazioni analoghe vanno svolte con riguardo alla domanda di addebito formulata dal
. CP_1
In particolare, lo si ricorda, il resistente ha sostenuto che la moglie da oltre dieci anni prima della separazione di fatto avrebbe rifiutato di intrattenere rapporti intimi con lui pagina 4 di 9 provocandogli uno stato di umiliazione e disagio, che lo portava a rivolgersi a specialisti in andrologia e psicologici per cercare di individuare la causa dei comportamenti adottati dalla odierna ricorrente.
Ha poi descritto una realtà matrimoniale connotata da infedeltà e prevaricazioni della moglie nei suoi confronti, che lo obbligavano spesso ad allontanarsi temporaneamente dalla casa coniugale in attesa che si calmassero le acque.
Ebbene, i testimoni sentiti hanno sostanzialmente confermato che il rapporto matrimoniale tra le parti in causa da sempre è stato caratterizzato da continue discussioni e litigate
(avvenute anche in presenza degli amici), nel corso delle quali entrambi i coniugi utilizzavano toni e parole offensive l'uno in direzione dell'altro.
Sicchè, neppure con riguardo alle condotte imputate dal resistente alla moglie può dirsi – a monte – che siano state la causa della cessazione dell'affectio coniugalis.
Senza considerare che tanto il rifiuto di rapporti intimi e sessuali addirittura da dieci anni prima rispetto al settembre 2020, quanto gli atteggiamenti prevaricatori ed infedeli della coniuge descritti dal , oltre ad essere stati specificatamente contestati dalla CP_1 ricorrente, non sono rimasti del tutto privi di riscontro probatorio.
In definitiva, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, non essendo stato dimostrato da alcuna delle parti che la condotta dell'altra sia stata da sola la causa della fine dell'affectio coniugalis e della intollerabilità della convivenza, le domande di addebito reciprocamente formulate non possono trovare accoglimento e vanno, pertanto, rigettate.
4. In linea con la decisione già adottata in sede presidenziale, non appare meritevole di accoglimento la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
L'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli
pagina 5 di 9 effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n.
6886/2018).
Ciò premesso, il Collegio condivide le argomentazioni esposte nell'ordinanza presidenziale.
Ed invero, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti, è emerso che la si è laureata in Informatica e ha sempre svolto (anche durante il matrimonio Pt_1 durato circa 24 anni) attività lavorativa con la qualifica di “sviluppatore di software” per diverse società.
Ha dichiarato e documentato di essere stata assunta in data 1.2.2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la società Xenia Progetti s.r.l. e di percepire mensilmente una retribuzione netta di circa 1.400,00 euro (cfr. busta paga di maggio 2021 in atti).
Inoltre, la ricorrente è proprietaria esclusiva dell'appartamento di due piani adibito a casa pagina 6 di 9 coniugale, oltre che di una villa di campagna a Sortino e di terreni per la coltivazione.
Quanto agli oneri passivi, ha evidenziato di pagare una rata mensile di circa 440,00 per il mutuo contratto per l'acquisto del primo piano dell'immobile di via Regina Margherita
(cfr. estratto conto relativo al periodo 2020-2021 e quietanza addebito rata, in atti).
Per altro verso, il ha dichiarato e documentato di lavorare come dipendente CP_1 turnista presso la società Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l. e di percepire una retribuzione mensile di circa 5.000,00/6.000,00 euro.
Dalla documentazione prodotta in atti è emerso che per gli anni dal 2017 al 2019 il resistente ha percepito rispettivamente una retribuzione annuale lorda di euro 90.974,00 -
113.470,00 - 114.460,00 (cfr. modello 730 2018-2019-2020 prodotto in atti dalla ricorrente).
Inoltre, su ordine del Giudice in data 16.6.2023 il resistente ha depositato una dichiarazione della società Sonatrach in cui si evince che per gli anni dal 2018 al 2022 ha percepito una retribuzione fissa annuale lorda (al netto delle variabili tipo maggiorazione feriale diurna, notturna, domenicale e festiva diurna e notturna e indennità di trasporto) di rispettivamente euro 61.917,18; 63.633,94;65.198,16; 65.936,52; 67.199,74 (cfr. documenti in atti).
Inoltre, è proprietario esclusivo di un immobile ad uso abitativo.
Alla luce di quanto sopra esposte ritiene il Collegio che la titolare di redditi che Pt_1 le consentono non solo di soddisfare le proprie esigenze di vita, ma anche di godere di un tenore di vita analogo a quello matrimoniale.
Ciò perché, lo si ripete, la ricorrente non solo percepisce una retribuzione lavorativa di
1.400,00 netti circa, ma è proprietaria dell'intera casa coniugale composta da 11 vani e dislocata su due livelli di una palazzina, oltre che di un immobile in campagna ove attualmente vive il figlio maggiorenne della coppia.
La titolarità di siffatto patrimonio immobiliare indubbiamente dà la possibilità alla di ottenere redditi cospicui dalla concessione in godimento a terzi dei beni di sua Pt_1 proprietà, posto per un verso che è pacifico che lei e il figlio abitano solo un piano Per_2 dell'ex appartamento coniugale, mentre potrebbe facilmente lasciare la casa di Per_1
pagina 7 di 9 campagna (che, peraltro, dalle foto prodotte in atti sembrerebbe essere una villa abitabile con una ampia piscina) per consentire alla madre di locarla a terzi.
Per le superiori ragioni, non ravvisando i presupposti dell'art. 156 c.c., la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente va, pertanto, disattesa.
5. Nessuna pronuncia va adottata sul regime di affidamento, collocamento e diritto di visita per il figlio atteso che nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne. Per_2
Va, invece, accolta la domanda di mantenimento in favore del figlio maggiorenne formulata dalla ricorrente, essendo incontestato che non sia ancora autonomo sotto Per_2 il profilo economico e che conviva insieme alla madre nella casa coniugale.
Alla luce della situazione economico-reddituale dei coniugi per come descritta nel paragrafo precedente e tenuto conto dell'età di e delle accresciute esigenze Per_2 connesse con l'età, nonché dell'elevata retribuzione percepita dal , il Collegio CP_1 stima equo e proporzionato porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere a entro giorno 5 di ogni mese, la somma euro 450,00 per il mantenimento Parte_1 del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale. Ciò con decorrenza dalla data della presente decisione, fermo per il pregresso quanto previsto dall'ordinanza presidenziale.
6. Per quanto concerne le spese del giudizio, in ragione della natura del giudizio, sussistono ragioni per compensarle interamente.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1220/2021
R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Controparte_1 somma di euro 450,00 in favore di a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio - con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per il pregresso quanto stabilito con ordinanza presidenziale) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti per le ragioni esposte in parte motiva;
pagina 8 di 9 compensa interamente le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, il 20.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1220/2021 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale” promossa da
(codice fiscale ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.11.1969, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Daniele Siniscalchi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(codice fiscale ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.11.1965, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Fabio Schiavone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti pagina 1 di 9 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
Con provvedimento dell'11.6.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 12.3.2021 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 4.6.1996 e che dalla loro unione nascevano i Controparte_1 figli (il 10.7.2000) e (il 23.9.2004), chiedeva a questo Tribunale la Per_1 Per_2 pronuncia della separazione personale con addebito a carico del marito, all'uopo sostenendo che la fine della relazione matrimoniale fosse avvenuta in ragione dell'abbandono ingiustificato della casa coniugale da parte del marito avvenuto nel settembre 2020.
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
nonché la previsione dell'obbligo in capo al coniuge di versarle mensilmente la somma di euro
600,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e la somma di euro 1.500,00 al mese a titolo di mantenimento per sé.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti operata da controparte e chiedeva la pronuncia della separazione con addebito a carico della moglie, sostenendo che la fine dell'affectio coniugalis fosse da imputare alla violazione degli obblighi coniugali da parte di quest'ultima, la quale si rifiutava da oltre dieci anni di intrattenere rapporti intimi con il marito ed avrebbe intrecciato una relazione sentimentale con un altro uomo.
Per il resto, aderiva alla domanda di affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita padre-figlio. In via riconvenzionale, il resistente chiedeva di porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla pagina 2 di 9 moglie la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di oltre Per_2 al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 6.7.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., in via provvisoria e urgente, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno. Inoltre, poneva in capo a l'obbligo di versare alla moglie la Controparte_1 somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie. Nulla prevedeva a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente, essendo titolare di redditi idonei a garantirle il soddisfacimento delle proprie esigenze.
La controversia veniva istruita mediante escussione di testimoni e produzione documentale.
Con provvedimento dell'11.6.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Nel merito, in primo luogo la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
3. Con riguardo alle reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti va preliminarmente ricordato, in punto di diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto pagina 3 di 9 di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr. fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Ne consegue che in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Orbene, nel caso di specie è mancata la prova che la fine della relazione matrimoniale sia eziologicamente collegata a condotte contrarie ai doveri matrimoniali poste in essere da una delle parti, sicchè entrambe le domande vanno rigettate.
In primo luogo, sia la ricorrente che il marito, sin dai primi scritti difensivi, hanno descritto un rapporto matrimoniale altalenante, connotato da “alti e bassi”, frequenti liti e temporanei allontanamenti del dalla casa coniugale. CP_1
A riprova di ciò, entrambe le parti hanno evidenziato di avere più volte tentato una riconciliazione rivolgendosi a specialisti nella terapia di coppia per tentare di salvare il matrimonio, e di avere organizzato, nell'agosto 2020, un viaggio a Cefalù per cercare di ripristinare una unione affettiva già venuta meno.
Ora, essendo questo il quadro delle dinamiche della coppia coniugale, risulta impossibile definire l'allontanamento definitivo del resistente dalla casa coniugale (avvenuto nel settembre 2020) come “ingiustificato” e qualificarlo come causa unica della disgregazione del nucleo familiare.
Considerazioni analoghe vanno svolte con riguardo alla domanda di addebito formulata dal
. CP_1
In particolare, lo si ricorda, il resistente ha sostenuto che la moglie da oltre dieci anni prima della separazione di fatto avrebbe rifiutato di intrattenere rapporti intimi con lui pagina 4 di 9 provocandogli uno stato di umiliazione e disagio, che lo portava a rivolgersi a specialisti in andrologia e psicologici per cercare di individuare la causa dei comportamenti adottati dalla odierna ricorrente.
Ha poi descritto una realtà matrimoniale connotata da infedeltà e prevaricazioni della moglie nei suoi confronti, che lo obbligavano spesso ad allontanarsi temporaneamente dalla casa coniugale in attesa che si calmassero le acque.
Ebbene, i testimoni sentiti hanno sostanzialmente confermato che il rapporto matrimoniale tra le parti in causa da sempre è stato caratterizzato da continue discussioni e litigate
(avvenute anche in presenza degli amici), nel corso delle quali entrambi i coniugi utilizzavano toni e parole offensive l'uno in direzione dell'altro.
Sicchè, neppure con riguardo alle condotte imputate dal resistente alla moglie può dirsi – a monte – che siano state la causa della cessazione dell'affectio coniugalis.
Senza considerare che tanto il rifiuto di rapporti intimi e sessuali addirittura da dieci anni prima rispetto al settembre 2020, quanto gli atteggiamenti prevaricatori ed infedeli della coniuge descritti dal , oltre ad essere stati specificatamente contestati dalla CP_1 ricorrente, non sono rimasti del tutto privi di riscontro probatorio.
In definitiva, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, non essendo stato dimostrato da alcuna delle parti che la condotta dell'altra sia stata da sola la causa della fine dell'affectio coniugalis e della intollerabilità della convivenza, le domande di addebito reciprocamente formulate non possono trovare accoglimento e vanno, pertanto, rigettate.
4. In linea con la decisione già adottata in sede presidenziale, non appare meritevole di accoglimento la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
L'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli
pagina 5 di 9 effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n.
6886/2018).
Ciò premesso, il Collegio condivide le argomentazioni esposte nell'ordinanza presidenziale.
Ed invero, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti, è emerso che la si è laureata in Informatica e ha sempre svolto (anche durante il matrimonio Pt_1 durato circa 24 anni) attività lavorativa con la qualifica di “sviluppatore di software” per diverse società.
Ha dichiarato e documentato di essere stata assunta in data 1.2.2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la società Xenia Progetti s.r.l. e di percepire mensilmente una retribuzione netta di circa 1.400,00 euro (cfr. busta paga di maggio 2021 in atti).
Inoltre, la ricorrente è proprietaria esclusiva dell'appartamento di due piani adibito a casa pagina 6 di 9 coniugale, oltre che di una villa di campagna a Sortino e di terreni per la coltivazione.
Quanto agli oneri passivi, ha evidenziato di pagare una rata mensile di circa 440,00 per il mutuo contratto per l'acquisto del primo piano dell'immobile di via Regina Margherita
(cfr. estratto conto relativo al periodo 2020-2021 e quietanza addebito rata, in atti).
Per altro verso, il ha dichiarato e documentato di lavorare come dipendente CP_1 turnista presso la società Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l. e di percepire una retribuzione mensile di circa 5.000,00/6.000,00 euro.
Dalla documentazione prodotta in atti è emerso che per gli anni dal 2017 al 2019 il resistente ha percepito rispettivamente una retribuzione annuale lorda di euro 90.974,00 -
113.470,00 - 114.460,00 (cfr. modello 730 2018-2019-2020 prodotto in atti dalla ricorrente).
Inoltre, su ordine del Giudice in data 16.6.2023 il resistente ha depositato una dichiarazione della società Sonatrach in cui si evince che per gli anni dal 2018 al 2022 ha percepito una retribuzione fissa annuale lorda (al netto delle variabili tipo maggiorazione feriale diurna, notturna, domenicale e festiva diurna e notturna e indennità di trasporto) di rispettivamente euro 61.917,18; 63.633,94;65.198,16; 65.936,52; 67.199,74 (cfr. documenti in atti).
Inoltre, è proprietario esclusivo di un immobile ad uso abitativo.
Alla luce di quanto sopra esposte ritiene il Collegio che la titolare di redditi che Pt_1 le consentono non solo di soddisfare le proprie esigenze di vita, ma anche di godere di un tenore di vita analogo a quello matrimoniale.
Ciò perché, lo si ripete, la ricorrente non solo percepisce una retribuzione lavorativa di
1.400,00 netti circa, ma è proprietaria dell'intera casa coniugale composta da 11 vani e dislocata su due livelli di una palazzina, oltre che di un immobile in campagna ove attualmente vive il figlio maggiorenne della coppia.
La titolarità di siffatto patrimonio immobiliare indubbiamente dà la possibilità alla di ottenere redditi cospicui dalla concessione in godimento a terzi dei beni di sua Pt_1 proprietà, posto per un verso che è pacifico che lei e il figlio abitano solo un piano Per_2 dell'ex appartamento coniugale, mentre potrebbe facilmente lasciare la casa di Per_1
pagina 7 di 9 campagna (che, peraltro, dalle foto prodotte in atti sembrerebbe essere una villa abitabile con una ampia piscina) per consentire alla madre di locarla a terzi.
Per le superiori ragioni, non ravvisando i presupposti dell'art. 156 c.c., la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente va, pertanto, disattesa.
5. Nessuna pronuncia va adottata sul regime di affidamento, collocamento e diritto di visita per il figlio atteso che nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne. Per_2
Va, invece, accolta la domanda di mantenimento in favore del figlio maggiorenne formulata dalla ricorrente, essendo incontestato che non sia ancora autonomo sotto Per_2 il profilo economico e che conviva insieme alla madre nella casa coniugale.
Alla luce della situazione economico-reddituale dei coniugi per come descritta nel paragrafo precedente e tenuto conto dell'età di e delle accresciute esigenze Per_2 connesse con l'età, nonché dell'elevata retribuzione percepita dal , il Collegio CP_1 stima equo e proporzionato porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere a entro giorno 5 di ogni mese, la somma euro 450,00 per il mantenimento Parte_1 del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale. Ciò con decorrenza dalla data della presente decisione, fermo per il pregresso quanto previsto dall'ordinanza presidenziale.
6. Per quanto concerne le spese del giudizio, in ragione della natura del giudizio, sussistono ragioni per compensarle interamente.
P.Q.M
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Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1220/2021
R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Controparte_1 somma di euro 450,00 in favore di a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio - con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per il pregresso quanto stabilito con ordinanza presidenziale) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti per le ragioni esposte in parte motiva;
pagina 8 di 9 compensa interamente le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, il 20.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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