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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/11/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
MA RI, all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa iscritta al n. 2052/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Spanò, Parte_1 giusta procura in atti
Attrice
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
Convenuto Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto il risarcimento dei danni quantificati in € Parte_1
57.301,66, asseritamente patiti in seguito al sinistro occorsole il
12.06.2021, alle ore 10 circa, in , nella via Giglio Controparte_1 all'altezza del civico n.9, dovuto ad una caduta causata da una buca presente sul manto stradale, non visibile e non segnalata.
Parte attrice ha dedotto che a seguito di tale evento è stata condotta al P.S. di Alcamo e da qui, stante la gravità delle lesioni accertate veniva inviata all'ospedale San Antonio Abate di Trapani ove le è stata refertata una “frattura trimalleolare-lussazione caviglia sx”, e successivamente sottoposta ad “intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione con
F.E.A” e in seguito a “intervento chirurgico di rimozione F.E.A e osteosintesi con placca e viti” in data 26.06.2021.
Pertanto, parte attrice, allegando a supporto della domanda anche ctp medico legale, ha chiesto al Tribunale di: “- accertare e dichiarare la responsabilità del per i danni subiti Controparte_1 dalla sig.ra , a causa del sinistro verificatosi in data Parte_1
12 giugno 2021, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; - in via subordinata, qualora il
Giudice adito dovesse ritenere non applicabile l'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità del per i Controparte_1 danni subiti dall'odierna attrice in relazione al citato sinistro, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - conseguentemente, condannare l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra Parte_1 quantificati in complessivi €. 57.301,66; il tutto oltre interessi legali dal dì del sinistro e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge”.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, il
[...]
non si è costituito, sicché ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prove testimoniali
(assunti all'udienza del 2.10.2024) e tramite c.t.u. medico-legale, depositata in data 21.02.2025.
*****
Ciò posto, in punto di diritto, secondo l'orientamento della Suprema Corte
– condiviso da questo giudice – “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla
2 pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”( cfr. Cass. n.6101/ 2013; conformi Cass. n.15042/2008 e n.12449/2008).
Peraltro, come ben chiarito nelle sentenze da ultimo citate n.15042 e n.
12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Si legga, da ultimo, anche la massima di Cass. n. 6651/2020 secondo cui
“il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso
e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all' art. 2051 c.c. , la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica”.
Va, infatti, rammentato che in tema di riparto dell'onere delle prova la più recente giurisprudenza ha sostenuto che “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr.
Cass. S.U. 20943/2022).
Nella specie, è assodato che il sinistro si è verificato in una porzione di
3 suolo demaniale e, precisamente, sulla sede di una strada cittadina, in prossimità di un marciapiede e quindi potenzialmente destinata anche al transito pedonale, sicché la condotta del avrebbe dovuto assumere CP_1 tutte le cautele volte a soddisfare le aspettative di sicurezza ed affidabilità degli utenti. Ed invero, l'impossibilità per il convenuto di CP_1 controllare contemporaneamente l'intero tessuto viario e di impedire l'insorgenza di eventi lesivi può essere predicata solo per gli agenti lesivi a questa estranei che si connotino per la loro subitanea e repentina -ancorché non imprevedibile- insorgenza (quale ad esempio lo spargimento d'olio), mentre deve essere affermata la responsabilità dell'ente proprietario quando il danno sia originato da elementi connaturati alla struttura della strada (quali l'apposizione di tombini, l'esistenza di pendenze, dossi, spartitraffico o dislivelli cagionati dall'ammaloramento della sede del marciapiedi), o da anomalie prodottesi nel tempo e dunque percepibili con il diligente assolvimento l'attività di manutenzione delle strade.
Nel caso di specie, le ritrazioni fotografiche allegate dall'attrice danno contezza dell'ammaloramento della sede stradale prossima al marciapiede, fornendo un chiaro riscontro visivo della buca che ha causato il sinistro.
Peraltro, le testimonianze assunte nel corso del giudizio – del tutto convergenti nel contenuto - confermano che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice, quest'ultima è rovinata a terra per aver messo il piede in una buca presente sul manto stradale.
Dalle deposizioni rese emerge in modo chiaro che la buca, priva di segnalazione, era presente da tempo e presentava dimensioni tali da costituire un concreto pericolo per i pedoni. I testimoni hanno inoltre riferito che al momento del sinistro non vi erano condizioni metereologiche avverse che potessero aver inciso sulla dinamica dell'evento e che la buca
è rimasta scoperta anche successivamente, senza che siano stati adottati interventi d messa in sicurezza (cfr. dichiarazioni dei testi , Testimone_1
e all'udienza del 2.10.2024). Testimone_2 Tes_3
La veridicità di tali dichiarazioni è indubbia, sia per l'univocità e precisione di quanto asserito, che per l'oggettivo riscontro che tali asserzioni trovano nelle ritrazioni fotografiche dei luoghi di causa e nella
4 ulteriore documentazione allegata (ad esempio, la circostanza che la odierna attrice fosse in gravidanza è confermata dalla scheda di accesso al pronto soccorso).
Per converso, sarebbe spettato al convenuto fornire la prova o del CP_1 concorso causale nel sinistro dell'attrice, ovvero della sussistenza del caso fortuito. Posto che la parte convenuta, regolarmente citata, non si è costituita, tale onere non è stato assolto.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato - tramite la redazione di una relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati vanno pertanto in questa sede condivisi - che l'attrice ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo descritte
“frattura lussazione trimalleolare alla caviglia sinistra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in atto in situ”.
Chi giudica ritiene, quindi, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il
CTU in punto di quantificazione dell'incidenza percentuale delle lesioni accertate e poste in relazione causale col sinistro, reputandosi congrue sia la percentuale dell'11% complessivamente indicata per i postumi residuati, sia la durata dell'inabilità (intesa come limitazione delle attitudini generata dalle sofferenze conseguenti alle lesioni patite dal danneggiato) temporanea assoluta di gg. 30, di quella parziale 50% di giorni 60, e di quelle al 25% di giorni 30.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo
Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della
Corte di Cassazione in materia;
in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale (non trattandosi di evento rientrante nell'alveo applicativo della Tabella Unica Nazionale, valevole per i fatti verificatisi dopo il 5.3.25) adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3,
5 sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico
– legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi inglobano, quindi, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno morale, alla vita di relazione, estetico, esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dell'iter clinico resosi necessario per la riabilitazione funzionale dell'arto interessato, della prolungata sottoposizione ad accertamenti specialistici, esami strumentali ed appropriate terapie, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata – in conformità ai valori indicati dalle tabelle milanesi nell'edizione dell'anno 2024 - la somma di € 115,00 al giorno, per un
6 totale di € 16.170,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale.
Per l'invalidità permanente, tenuto conto dell'età della parte lesa ( 32 anni), del grado di invalidità (11%), del valore per punto di “danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito), e applicando un incremento personalizzante pari al 20%– atteso il documentato stato di gravidanza alla trentesima settimana della al momento del Parte_1 fatto, circostanza tale da rendere certamente presumibili ulteriori ripercussioni di natura psicologica in capo alla danneggiata – va liquidata la somma pari ad € 38.708,40.
Il risarcimento del danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito) complessivamente spettante alla danneggiata ascende, dunque, a complessivi euro 46.470,90.
Spetta, infine, alla parte attrice il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle presta-zioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negati -
7 vo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della
Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri parte convenuta va condannata a pagare alla parte attrice l'importo di € 51.148,27.
Su tale importo decorreranno interessi, nella misura prevista dalla legge, dalla decisione all'effettivo pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22. Le spese di CTU – liquidate in misura pari al disposto acconto di € 400 oltre iva e cpa (cfr. ordinanza del 29.10.24) ex art. 21 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30.5.2002 e art. 52 dm
55/14 – vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: in accoglimento della domanda di condanna il Parte_1
al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di € 51.148,27, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 4.660,00 oltre €
786,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del
[...]
. Controparte_1
Trapani, 4.11.2025
Il Giudice
Federica MA RI
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