Versione
30 luglio 1955
30 luglio 1955
Art. 1. Articolo unico.
L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1933, n. 1827 , e dalle successive modificazioni, e' estesa a tutto il personale, di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria.
L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1933, n. 1827 , e dalle successive modificazioni, e' estesa a tutto il personale, di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1982, n. 3756Provvedimento: Il personale - sia sanitario, che amministrativo - addetto ad istituzioni che accolgono ammalati che non hanno bisogno di particolari cure specializzate o di interventi chirurgici di particolare importanza e cioè ad istituzioni rientranti nel novero delle infermerie, secondo la definizione datane dall'art. 7 del R.d. 30 settembre 1938 n. 1631, sono soggetti all'Assicurazione obbligatoria contro la T.B.C. in forza dell'art. unico della legge 1 luglio 1955 n. 552, anche se le stesse operino nell'ambito di una più vasta struttura con compiti anche di assistenza e beneficenza (nella specie infermeria annessa ad una casa di riposo).*Leggi di più...
- irrilevanza·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- assicurazione contro la tubercolosi·
- obbligo e diritto alle assicurazioni·
- svolgimento dell'attività di dette istituzioni nel più vasto ambito della assistenza e beneficenza·
- igiene e sanità pubblica·
- assoggettabilità·
- sanzioni civili·
- personale·
- imputabilità della inadempienza o della mora·
- ospedali, ambulatori ed istituti di cura·
- personale sanitario e amministrativo addetto ad istituzioni rientranti nel novero delle infermerie·
- assicurazione obbligatoria contro la t.b.c·
- inps