Art. 1. Articolo unico.
L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1933, n. 1827 , e dalle successive modificazioni, e' estesa a tutto il personale, di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria.
L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1933, n. 1827 , e dalle successive modificazioni, e' estesa a tutto il personale, di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria.