Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 11881/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Il Giudice Valentina Cingano, definendo il giudizio, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies, terzo comma, e 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello , r.g. 11881/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. PIN Parte_1
DESIREE', come da procura speciale in calce all'atto introduttivo,
- parte attrice in appello contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
p.t. (in virtù di procura autenticata dal Notaio del 10/11/2020 Persona_1 rep. n: 5046; racc. n.: 2546, doc. 2 depositato unitamente alla costituzione) con sede in Milano, Via Cassinis, 21 ( P.I. e C.F. : ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Camerieri, come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione, - parte convenuta
e nei confronti di
e CP_2 Controparte_3
- contumaci
pagina 1 di 10
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi all'udienza del
17.12.2024.
Per parte attrice in appello. “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o domanda,
1. IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1764/2023 del Giudice di Pace di Genova, Dott. Riccardo
Tanas, emessa in data 06.11.2023 e pubblicata in data 24.11.2023, a definizione del procedimento recante R.G. n. 7353/2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, e quindi:
“previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del motociclo tg. DT34202 di proprietà del Sig. e, conseguentemente, condannare lo Controparte_3
stesso Sig. , in solido con Controparte_3 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento delle seguenti somme:
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: 1% EURO 688,07 ; DANNO
BIOLOGICO PARZIALE: Invalidità temporanea parziale al 75% GG 15
EURO 571,39 ; Invalidità temporanea parziale al 50% GG 15 EURO
380,93 ; TOTALE PARZIALE EURO 952,32 ; TOTALE PERMANENTE E
PARZIALE EURO 1.640,39 ; SPESE MEDICHE EURO 326,20 ; TOTALE
pagina 2 di 10 EURO 1.966,59 ; oltre ad EURO 9.305,09= per i danni materiali riportati dalla bicicletta di proprietà dell'esponente, per un totale complessivo di
EURO 11.271,68=, oltre interessi dal fatto al saldo e rivalutazione come di legge. Vinte le spese di C.T.U. e di C.T.A., pari quest'ultime rispettivamente ad Euro 400,32=, come da preavviso di fattura del PE , Persona_2
prodotto all'udienza del 07/09/2022, nonché ad Euro 488,00=, come da pro forma n. 50/2022 in data 07/09/2022 della Dott.ssa Persona_3
, anch'essa versata in atti alla medesima udienza del 07/09/2022;
[...]
3. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto legale ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta. “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le pronunce meglio viste e, in particolare, previa declaratoria di inammissibilità di qualsivoglia eventuale nuova domanda proposta con
l'atto di citazione in appello,
1) In via preliminare respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata avanzata dal Sig. Parte_1
in quanto inammissibile e, comunque, infondata.
2) Nel merito, respingere l'appello proposto dal Sig. Parte_1
contro la sentenza n° 1764/2023 del Giudice di Pace di Genova, siccome infondato in fatto e in diritto, e confermare, conseguentemente, l'impugnata sentenza in ogni sua parte.
3) Vinte le spese di lite, del secondo grado di giudizio oltre IVA e C.P.A. inerenti nonché gli esborsi e le spese forfettarie del 15% ex art.2 D.M.
n.55/2014”
pagina 3 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 22.12.2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1764/2023 del
[...]
Giudice di Pace di Genova, emessa in data 06.11.2023 e pubblicata in data
24.11.2023, con la quale sono state respinte le domande formulate in primo grado per il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito del sinistro del 1.9.2015 (quantificati in complessivi euro 13.223,15), con condanna alle spese.
La compagnia di assicurazioni si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello.
E sono rimasti contumaci, CP_2 Controparte_3
dopo che nei loro confronti è stata disposta nuova notifica per regolarizzare la vocatio in ius.
All'udienza del 17.12.2024 le parti hanno discusso la causa, che è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies, terzo comma, e 350 bis
c.p.c., sul presupposto che la decisione nel merito assorba la necessità di pronuncia sull'istanza cautelare, come rilevato all'esito del contraddittorio.
***
2. Con il primo motivo d'appello, si censura l'errata valutazione del verbale di Pronto Soccorso del 1.9.2015 e del triage infermieristico del 2.9.2015.
Con il secondo motivo, si censura l'erroneità della motivazione in ordine alla testimonianza resa da , ritenuto inattendibile Testimone_1
in forza di documentazione prodotta tardivamente dalla compagnia.
Con il terzo e quarto motivo si censura l'omessa valutazione della mancata risposta all'interpello e delle risultanze delle c.t.u. licenziate in primo grado.
pagina 4 di 10 I motivi, da analizzarsi congiuntamente in quanto riferiti alla valutazione complessiva del materiale istruttorio acquisito in primo grado, non sono fondati.
Il Giudice di pace ha ritenuto che la domanda proposta da Parte_1
non possa trovare accoglimento, non avendo la parte attrice
[...]
assolto all'onere probatorio di dimostrare compiutamente il fatto generatore del danno, e dovendosi anzi ritenere che l'incidente patito dall'attore non sia riferibile alla dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo
(ovverosia a causa di un tamponamento della biciletta condotta dall'attore in via Canevari, causato dal motociclo Kimko tg. DT34202, di proprietà di e condotto da . Controparte_3 CP_2
Correttamente il Giudice di pace ha ritenuto che spettasse all'attore l'onere di fornire la prova del fatto storico descritto in citazione.
In primo grado, infatti, nel costituirsi in giudizio, l'assicurazione aveva specificamente contestato la veridicità della ricostruzione del sinistro, per come descritta in atto di citazione, rilevando che gli stessi documenti prodotti dall'attore facevano emergere circostanze che rendevano obiettivamente dubbia la verificazione del sinistro e precisando (pagg. 3 ss. della comparsa di costituzione) che:
- in mancanza di regolare denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, la compagnia con lettera raccomandata del 1.10.2015 (doc. 4 prodotto in primo grado), in riscontro alla richiesta danni, aveva chiesto di fornire tutti gli elementi oggettivi di prova relativi al fatto ed alla responsabilità al fine di poter gestire il sinistro;
pagina 5 di 10 - tali elementi non erano stati forniti dall'attore, sicché la compagnia con successiva lettera del 13/01/2016 (doc. 5) aveva comunicato che non si poteva dar seguito alla richiesta di risarcimento (cfr. altresì doc. 6 prodotto dalla compagnia in primo grado).
A fronte di tale specifica contestazione e nella contumacia del proprietario e del conducente della moto che, nella dinamica descritta dall'attore, dovrebbero essere individuati quali responsabili del sinistro, l'attore - agendo per il risarcimento del danno- avrebbe dovuto provare la dinamica del sinistro ed il nesso di causalità il sinistro ed i danni, dal momento il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto ai sensi del l'art. 2697 c.c., l'onere della relativa prova incombe sull'attore.
Tale onere avrebbe dovuto essere assolto con specifico riferimento alla dinamica, a maggior ragione considerate le oggettive divergenze risultanti dai referti medici.
Come rilevato nella motivazione della sentenza impugnata, nella voce
“anamnesi” di cui al verbale di P.S. del Presidio Ospedaliero Micone del
01/09/2015 prodotto dall'attore (prod. 2 di parte attrice), la caduta di sarebbe stata cagionata dal tamponamento di un'auto (e non da un Pt_1
motociclo, come invece dedotto in citazione); mentre nel referto del
02/09/2015 dell'Ospedale Villa Scassi (doc. 5 di parte attrice), alla voce
“note esame obiettivo”, si fa riferimento ad una “caduta accidentale”. Le dichiarazioni rilasciate dal paziente ai sanitari si pongono in evidente contrasto con la dinamica descritta in atto di citazione, ove si è descrive un tamponamento cagionato da motociclo.
pagina 6 di 10 Anche a prescindere dall'attendibilità delle dichiarazioni riportate in tali documenti (che, secondo l'appellante, potrebbero essere state riportate in modo non corretto dagli operatori sanitari), risulta comunque determinante
(al fine di escludere che sia stato assolto l'onere della prova sull'an gravante sull'attore) la valutazione di inattendibilità dell'unico teste oculare in causa, (il quale avrebbe confermato la Testimone_1
dinamica descritta dall'attore).
In primo luogo, non risultano intervenuti Agenti di polizia municipale o altre Autorità. Non vi sono dunque elementi oggettivi che consentano di individuare le persone effettivamente presenti al sinistro.
In secondo luogo, dal doc. 13 prodotto in causa dall'attore in primo grado
(comunicazione all'assicurazione del 18.1.2017) e nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio (a pag. 6), quale testimone era stato indicato il solo nominativo di “ (il quale, nella Persona_4
comunicazione sub 13, era indicato specificamente quale teste oculare), mentre il nominativo di (unico teste Testimone_1 effettivamente esaminato in causa) è stato indicato all'udienza del 6.3.2019 al momento della formalizzazione delle istanze istruttorie (cfr. pag. 5 dei verbali di udienza di primo grado). Tuttavia, il nominativo di ES avrebbe dovuto essere già noto all'attore, considerato che -per come dichiarato dallo stesso in sede di esame testimoniale ES all'udienza del 28.10.2020- egli aveva lasciato i suoi recapiti a
, dopo averlo soccorso e prima di allontanarsi. Pt_1
L'insieme di tali circostanze, complessivamente considerate, conferma la correttezza della decisione gravata, in punto inattendibilità del teste pagina 7 di 10 e insussistenza di elementi idonei a dimostrare che ES
fosse effettivamente presente al momento del sinistro e che ES
vi abbia assistito.
D'altra parte, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto inattendibili, sotto il profilo soggettivo, le dichiarazioni del teste in forza della documentazione prodotta dalla compagnia all'udienza del 7.9.2022. Si tratta di due visure
IVASS acquisite dalla compagnia convenuta a seguito della consultazione della banca dati “anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati” di cui all'art. 135 Cod. Ass.ni e relative ai sinistri in cui erano stati coinvolti, come parte o come testimone, e . Da tali Testimone_1 Parte_1
documenti risulta che, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020, ES
è stato coinvolto in 15 pratiche di sinistro (6 volte come testimone e 9 volte come parte danneggiata), mentre è risultato coinvolto come parte Pt_1
danneggiata in 13 sinistri tra il 2015 e il 2021 e in un sinistro è risultato come testimone.
Tale documentazione, prodotta ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste, è avvenuta tempestivamente e non può essere considerata tardiva, anche in ragione di quanto presto dall'art. 135, comma 3 quater, d. lgs. n.
209/2005. Ne segue altresì che deve essere trasmessa informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza del nominativo di , in quanto testimone Testimone_1
presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS, per come risultante dalla produzione effettuata da parte convenuta.
pagina 8 di 10 A fronte delle considerazioni che precedono, l'ipotizzata compatibilità fra dinamica descritta in citazione e danni al mezzo e lesioni non assume sufficiente rilevanza probatoria. In altri termini, la dinamica del sinistro non può ritenersi provata solo in forza di tali valutazioni, considerato che nelle relazioni peritali viene riportato quanto riferito dall'attore o risultano formulate mere ipotesi, prive di idonei riscontri probatori. Ed infatti non essendo stata possibile la comparazione dei mezzi (cfr. pag. 7 della relazione del CT , sull'esame comparativo, ed anche pag. 8 in Per_5
replica alle osservazioni del ctp), la valutazione sulla dinamica è stata effettuata dal CT in via meramente possibilistica. Per_5
Infine, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto di non ascrivere valenza probatoria alla mancata risposta all'interrogatorio formale: è principio consolidato infatti che in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 28/12/2023, n. 36299; Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 18/09/2024, n. 25122).
I primi quattro motivi devono quindi essere respinti.
Il quinto motivo (omessa pronuncia su fermo tecnico, iva, rivalutazione monetaria ed interessi legali), il sesto (erronea pronuncia sulle spese di lite) ed il settimo (erronea pronuncia sulle spese di ctu ed omessa pronuncia sulle spese di ctp) sono assorbiti dal rigetto dei primi quattro motivi. Tali
pagina 9 di 10 motivi sono stati infatti formulati per il caso di integrale riforma della sentenza impugnata. L'appello deve quindi essere respinto nel merito.
***
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione di valori compresi fra il minimo ed il medio dei parametri tabellati (in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura delle questioni trattate), esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, respinge l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 2431/2023, che conferma integralmente.
Condanna l'appellante al pagamento, a favore dell'appellata
[...]
delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per la riscossione del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Dispone trasmettersi informativa ai sensi dell'art. 135 comma 3 quater d. lgs. n. 209/2005 alla competente Procura della Repubblica, con riferimento al nominativo del teste (esaminato all'udienza del Testimone_1
28.10.2020 dinnanzi al Giudice di pace).
Genova, 3 gennaio 2025
Il Giudice Valentina Cingano
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