Articolo 1 della Legge 22 agosto 1985, n. 449
Articolo 2
Versione
12 settembre 1985
Art. 1.
Per la realizzazione delle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, da effettuare nel periodo 1984-1989, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.115 miliardi, compresi gli oneri derivanti dalla revisione prezzi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, destinata ai due sistemi anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 635 miliardi e di lire 480 miliardi.
La spesa di lire 480 miliardi, prevista per il sistema di Milano, comprende, per un importo non eccedente la percentuale del 10 per cento dello stanziamento, anche le opere relative al collegamento ferroviario Milano-aeroporto Malpensa, limitatamente a quelle da realizzare nell'ambito del sedime aeroportuale.
La quota della complessiva spesa di lire 1.115 miliardi di cui al precedente primo comma relativa al triennio 1984-1986 viene determinata in lire 25 miliardi per l'anno 1984, in lire 100 miliardi per l'anno 1985 e in lire 170 miliardi per l'anno 1986. Per gli anni successivi le quote saranno determinate in sede di legge finanziaria.
Ai lavori da effettuarsi in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche in regime di concessione nonche' le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
NOTE

Nota all' art. 1, comma quarto:
La legge 3 gennaio 1978, n. 1 , reca: "Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali".
Entrata in vigore il 12 settembre 1985