Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
5718/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di CA in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 07/04/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta ordinanza del 22.10.2024 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5718/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
nata a [...] ( EN) il 31.03.1954 c.f. e res. in Parte_1 C.F._1
Belpasso via Carlo Alberto Dalla Chiesa 13 , col patrocinio dell'avv. Luca Nunzio Luggisi come da procura depositata in atti di giudizio , domiciliata presso il suo studio in CA , via Pietro
Mascagni 110;
Ricorrente
CONTRO
in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Pierluigi Tomaselli , come da procura alle liti depositata in atti di giudizio , domi-
ciliato in CA Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ testato da con atto del 23.4.2024 , notificato in data 08/05/2024 , per avere il dante causa perce-
pito somme indebitamente sulla pensione , categoria VOS n. 45005133, in riferimento al periodo intercorso dall'01.04.1995 , al 31/5/2005, per u importo pari a € 25.737,39. Chiedeva fosse dichia-
CP_ rata la prescrizione di ogni pretesa dell' sulla pensione del proprio padre , in riferimento al pe-
riodo sopra specificato. Chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Premetteva in fatto di avere ricevuto, in data 08/05/2024 la notifica per accertamento di somme percepite indebitamente sulla pensione del , categoria VOS n. 45005131 dell' im Persona_1
CP_ porto di € 25.737,39 , erogata da di CA , tale notifica era pervenuta alla ricorrente quale erede di . Persona_1
Eccepiva a sostegno dell'azione proposta il decorso della prescrizione decennale dell'indebito.
Deduceva che il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. decorreva dal giorno in
CP_ cui era stato eseguito il pagamento indebito o da quello in cui ha avuto conoscenza della insor genza del credito , se successivo .
Deduceva altresì che per il caso di indebito contestato dopo la morte del pensionato appariva rilevan te l'elemento intenzionale del percettore.
Nei casi in cui l'indebito non abbia natura soggettiva la prescrizione decorre dal giorno di acquisizione della notizia del decesso oppure dalla data di pagamento del rateo indebito , altrimenti la decorrenza di prescrizione coincide con la data dell'ultimo pagamento, anche per tutti i ratei precedenti . Deduceva pertanto , in ragione di tutte queste considerazioni , che nella fattispecie era intervenuta la prescrizione decennale.
Sotto altro profilo eccepiva la genericità e incomprensibilità della motivazione del provvedimento
CP_ emesso da di contestazione di indebito.
In particolare deduceva la genericità della motivazione contenuta nella causale dell'indebito dove testualmente dice: “ sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore quella spettante”.
Dalla lettura di questa causale non era dato capire chiaramente in che cosa consista l'errore ed a qua Le soggetto sarebbe riferibile . Parte ricorrente deduceva che non risultava chiaro e comprensibile se si trattasse di attribuzione di somme “ sine titulo” ovvero si trattasse di erogazione conseguente ad errore di calcolo , stante la mancanza di parametri e dati contabili chiari ed in equivoci .
Per la ricorrente pertanto non risultava possibile ricostruire la pretesa avanzata dall' sulla pen CP_1
sione del padre defunto .
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e l'accertamento dell'avvenuto decorso di prescrizio -
ne della pretesa , con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale fissava udienza di discussione al 21.10.2024 , in data 11.10.2024 si costituiva l'
[...]
che chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza e deduceva che nel caso all'esame CP_2
CP_ la richiesta dell' , pervenuta alla ricorrente quale erede di , rappresentava il Persona_1
residuo dell'indebito ,inizialmente pari ad euro 32.237,39, somma della quale il “ de cuius” stava provvedendo a pagare in consapevolezza e in maniera adesiva alla restituzione. Aveva infatti concor
CP_ dato con un piano di restituzione rateale , già operativo sulla propria pensione con trattenuta mensile pari a 100 euro. Questo era avvenuto sino alla cancellazione della prestazione per decesso del dante causa della ricorrente odierna , al momento della cancellazione della prestazione pensio-
nistica a seguito del decesso , erano stati recuperati € 6.500,00.
Deduceva che nessuna prescrizione fosse decorsa nella fattispecie e la motivazione del recupero di indebito era stata comunicata al dante causa , come è avvenuto per la ricorrente odierna con la notifi ca di atto di accertamento. Specificava pertanto che la causale dell'indebito consisteva : “ Sono state
riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a seguito della concessione
della pensione da parte di organo assicuratore estero.”
Precisava pertanto che l'indebito era stato contestato al “de cuius” con atto comunicato il 03/07/
2006 e successivamente una seconda comunicazione, che veniva eseguita in data 23/4/2014.
In tale comunicazione si informava il dell'attivazione di un piano di recupero sul Persona_1
la sua pensione VOS n. 45005133 a partire dalla rata del Giugno 2014 , mediante trattenute di 100
euro . Il piano di recupero si era interrotto con la morte del debitore e la successiva cancellazione della prestazione . Pertanto la notifica dell'avviso di accertamento impugnato in giudizio valeva a proseguire il rim-
borso dell'indebito in capo all'erede che subentrava in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto.
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate ed allegati.
Ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice fissava udienza al 07/04/2025 sostituendola con deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c.
Successivamente delegata alla decisione del presente giudizio con ordinanza del 12.03.2025, lette le istanze e conclusioni come in atti depositate , il giudizio viene definito dal presente provvedi –
mento .
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Il ricorso risulta fondato sotto il profilo di prescrizione decennale del diritto a ripetere le somme versate all'esame di giudizio , con assorbimento di ogni altro profilo .
Nella fattispecie , come risulta da atto di accertamento prodotto in atti dalla ricorrente e recante data
23/4/2024 , notificato in data 8 maggio 2024 , il periodo di riferimento delle somme percepite dal dante causa della ricorrente risale dall'01/04/1995 al 31/05/2005.
Parte resistente non deposita il primo atto di contestazione dell'indebito , notificato il 03/07/2006
ma deposita in atti atto di contestazione di indebito comunicata il 23/04/2014 come da avviso di
CP_ ricevimento di raccomandata inviata da e in atti prodotta.
Tale atto interviene quando non era compiuta la prescrizione decennale per il recupero di indebito e dal medesimo atto si evince che aveva posto in essere un piano di rientro che viene comuni- CP_1
cato al dante causa della ricorrente, che non lo contesta e non lo impugna , prestando acquiescenza
CP_ al recupero dell'Ente che dura sino al suo decesso , come documenta con relazione amministra-
tiva in atti depositata e riportata in memoria di costituzione .
Il residuo viene richiesto dall'ente alla ricorrente odierna quale erede con atto di accertamento noti-
ficato in data 8 maggio 2024, quando era tuttavia decorsa la prescrizione decennale dalla indebita percezione risalente al periodo intercorso dal 1/4/1995 al 31/5/2005 . Considerato che il precedente atto interruttivo era stato comunicato il 23/4/2014 , l'atto di accertamento dell'8 maggio 2024 era intervenuto quando si era già compiuta la prescrizione decennale .
La data di recapito dell'8 maggio 2024 dell'atto di accertamento alla ricorrente odierna risulta confermata dalla ricerca di spedizioni eseguite a mezzo raccomandata sul sito internet di Poste
Italiane.
La data di notifica dell'8 maggio 2024 non è contestata in tutto il corso di giudizio .
Il ricorso trova pertanto accoglimento sotto il profilo dell'insussistenza dell'indebito per la prescrizione decorsa nella fattispecie , con assorbimento di ogni altro profilo .
CP_ Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di CA in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5718/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria eccezione e difesa , così
provvede :
Accoglie il ricorso;
Dichiara prescritto l' indebito dell' di CA del 23.4.2024, notificato l'08/05/2024 CP_1
dell'importo di € 25.737,39 , relativo al periodo intercorso dall'1/4/1995 al 31/5/2005 , sulla pensione cat. VOS n. 45005133.
Dichiara che nessuna somma è dovuta dalla parte ricorrente in riferimento all'indebito prescritto sopra specificato;
Condanna alla rifusione di spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1863,5 CP_1
oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa nella misura di legge , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Luggisi Luca Nunzio . ex art. 93 c.p.c.
CA 05/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo