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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/12/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 3156 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa OM CO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3156/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alessandro Gaetani, elettivamente domiciliata in Parma, Borgo G. Tommasini
18, presso lo studio del difensore
ATTRICE
Contro
P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia Miele, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Parma, Via G. Verdi 9, presso lo studio del difensore
CONVENUTA
E
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
In punto a: giudizio di merito opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma II, c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per parte attrice, come da note del 09.10.2024 e da verbale di udienza del 26.11.2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge:
NEL MERITO: 1) Dichiarare nulla, annullabile, illegittima o come meglio, l'ordinanza emessa dal Dott.
Monaco in data 05.07.2023 e notificata in pari data alla difesa di ediante la quale è Controparte_4 stato disposto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'aggiudicazione definitiva in favore della società
[...] delle quote societarie de sottoposte ad esecuzione forzata, istanza Controparte_1 Parte_2
1 formulata da parte di ediante il ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Controparte_4 comma 2 cpc;
2) Dichiarare nulla, annullabile, illegittima o come meglio l'aggiudicazione definitiva in favore della società elle quote societarie de sottoposte ad esecuzione Controparte_1 Parte_2 forzata per le ragioni tutte dedotte in atti;
3) Conseguentemente disporre che - previa remissione in termini della società attrice previa sospensione dell'aggiudicazione definitiva in favore della Controparte_4 società elle quote societarie de sottoposte ad esecuzione forzata - Controparte_1 Parte_2 venga dato corso ad un nuovo incanto alle medesime condizioni d'asta, con ogni consequenziale incombente che il caso impone. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Oltre rimborso forfettario,
Iva e Cpa come per legge”.
Per parte convenuta, come da note del 08.10.2024 e da verbale di udienza del 26.11.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda, eccezione ed istanza rigettate, per le ragioni tutte addotte nella propria comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie integrative: - rigettare l'avversa opposizione agli atti esecutivi qui introdotta in fase di merito, in quanto inammissibile, infondata e non provata o come meglio;
- sempre con condanna della controparte alla rifusione delle spese della presente opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 instaurava la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi
[...] promosso dalla medesima attrice avanti il Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare n. R.G.Es.Mob. 777/2019 Trib. Parma.
Al fine di comprendere l'oggetto del contendere è opportuno ripercorrere, seppur brevemente,
l'instaurazione della esecuzione e la fase di sospensiva svoltasi innanzi al G.E.
Parte attrice esponeva, in fatto, che:
-La sopra indicata procedura esecutiva n. R.G.E. 777/2019 veniva promossa da
[...] nei confronti del debitore esecutato , Controparte_2 Controparte_3 sottoponendo a pignoramento la quota pari al 2,8% del capitale sociale della società Parte_2
[...]
-la gara telematica per la vendita si concludeva con l'aggiudicazione provvisoria in favore della società Controparte_1
[.
- l'Istituto Vendite Giudiziarie di Parma in data 02.12.2022 comunicava ai soci della società
compresa l'odierna attrice, sia il nominativo dell'aggiudicatario provvisorio sia il Parte_2 prezzo di aggiudicazione (€. 16.857,09), per consentire l'eventuale esercizio del diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni, come previsto dagli artt. 9 e 10 dello statuto sociale;
2 -con comunicazione inviata a IVG in data 12.01.2023, Parte_1 da un lato ribadiva taluni profili di illegittimità della gara, già in precedenza
[...] sollevati, e, dall'altro, manifestava la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione;
- in pari data IVG depositava istanza al G.E. chiedendo di “prendere posizione sulla tempestività e ritualità dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di;
Controparte_4
-con decreto in data 18.01.2023 il G.E. così provvedeva (la sottolineatura è della scrivente): “Il
GE, visto il ricorso depositato dal commissionario, rilevato che l'art. 2471 co 3 stabilisce che nel caso di non libera trasferibilità delle quote, la vendita non ha effetto se entro 10 gg dall'aggiudicazione la società presente un altro acquirente che offre lo stesso prezzo dell'aggiudicatario, che tale norma che regola la vendita coattiva delle quote di srl è norma imperativa che deroga anche quanto previsto dallo statuto societario e che non essendosi verificata tali ipotesi nel caso in esame, l'aggiudicazione avvenuta delle quote societarie può considerarsi definitiva, non essendoci spazio in questa sede per l'esercizio del diritto di opzione da parte di un socio”;
-in data 21.02.2023 proponeva reclamo ex Parte_1 art. 534 ter c.p.c. avverso detto decreto, chiedendo di dichiarare nulla, annullabile o illegittima
I Controparte_1Parte_2 sottoposte ad esecuzione forzata, disponendo, per l'effetto, che venisse dato corso Parte_2 ad un nuovo incanto alle medesime condizioni d'asta;
- con provvedimento del 15.03.2023, comunicato il 17.03.2023, il GE ritenuta l'inderogabilità
e la prevalenza dell'art. 2471, comma 3, c.c. sulle previsioni statutarie, rigettava il reclamo e fissava l'udienza del 24.05.2023 per l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita;
-in data 03.04.2023 proponeva Parte_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso il provvedimento del
15.03.2023 chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, di dichiarare nulla, annullabile, illegittima l'aggiudicazione definitiva in favore della società elle Controparte_1 quote societarie de sottoposte ad esecuzione forzata e di dare corso ad un nuovo Parte_2 incanto alle medesime condizioni d'asta;
-con ordinanza in data 05.07.2023 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione, compensava le spese di lite ed assegnava termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
In diritto, parte attrice deduceva:
-l'illegittimità dell'ordinanza di rigetto della istanza di sospensione del 05.07.2023 per violazione dell'art. 156 c.p.c.;
-l'illegittimità dell'ordinanza del provvedimento del G.E. del 15.03.2023, per errata/inesatta interpretazione dell'art. 2471 c.c., con conseguente illegittima esclusione dell'operatività dello statuto sociale che riconosce ai soci il diritto di prelazione;
3 - l'errore incolpevole di in ordine alla validità ed efficacia Controparte_5 della clausola statutaria di prelazione, a causa delle informazioni ricevute dall'Istituto
Vendite Giudiziarie di Parma.
Concludeva chiedendo:
“NEL MERITO: 1) Dichiarare nulla, annullabile, illegittima o come meglio, l'ordinanza emessa dal Dott.
Monaco in data 05.07.2023 e notificata in pari data alla difesa di mediante la quale è Controparte_4 stato disposto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'aggiudicazione definitiva in favore della società
[...] delle quote societarie de sottoposte ad esecuzione forzata, istanza Controparte_1 Parte_2 formulata da parte di ediante il ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Controparte_4 comma 2 cpc;
2) Dichiarare nulla, annullabile, illegittima o come meglio l'aggiudicazione definitiva in favore della società elle quote societarie de sottoposte ad esecuzione forzata per le Controparte_1 Parte_2 ragioni tutte dedotte nel presente atto;
3) Per l'effetto, disporre che - previa remissione in termini della società attrice previa Controparte_4 sospensione dell'aggiudicazione definitiva in favore della società elle quote Controparte_1 societarie de sottoposte ad esecuzione forzata - venga dato corso ad un nuovo incanto alle Parte_2 medesime condizioni d'asta, con ogni consequenziale incombente che il caso impone.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi nei termini e nei modi previsti dalla legge: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Con comparsa di costituzione in data 03.11.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta;
nel merito, ne
[...] contestava il contenuto in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda, eccezione ed istanza rigettate, per le ragioni tutte addotte in questo atto: - rigettare l'avversa opposizione agli atti esecutivi qui introdotta in fase di merito, in quanto inammissibile, infondata e non provata o come meglio;
- sempre con condanna della controparte alla rifusione delle spese della presente opposizione”
Previa declaratoria di contumacia di e Controparte_3 Controparte_2
d assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima
[...] udienza del 27 marzo 2024 si rinviava per la rimessione della causa in decisione al 11 dicembre
2024, poi rinviata dal GOP Dott. Luigi Ferrarini, subentrato nel ruolo del Giudice titolare durante il periodo di congedo della stessa, al 26 novembre 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e discutevano come da verbale e la causa veniva rimessa in decisione, con riserva di depositare la sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
4 2. Va premesso che non sono ammissibili in questa sede le doglianze e le richieste di declaratoria di nullità /annullabilità dell'ordinanza di rigetto della istanza di sospensione della procedura, resa in data 05.07.2023 dal G.E., GOP Dott. Monaco, nell'ambito della fase cautelare del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Difatti, l'ordinanza con cui il giudice provvede sulla sospensione, nell'ambito di una opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., è un provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies
c.p.c. (cfr. Cass., 22.01.2015, n. 1176; Cass., 08.05.2010, n. 11243).
3. Fatta questa premessa, l'opposizione è inammissibile.
Come sopra ricostruito, il presente giudizio origina dall'istanza (denominata quale istanza
“ex art. 591 ter c.p.c.”) con cui in data 12.01.2023 il commissionario Istituto Vendite Giudiziarie chiedeva al G.E. di “prendere posizione sulla tempestività e ritualità dell'esercizio del diritto di prelazione da pare di . Controparte_4
Invero, deve ritenersi che tale istanza sia stata proposta ai sensi dell'art. 534 ter c.p.c. (e così, di fatto, è stata correttamente interpretata anche dalle parti e dal Giudice); difatti gli istituti previsti dalle due norme sono del tutto analoghi e speculari, con la differenza che l'art. 534 ter c.p.c. trova applicazione nelle procedure esecutive mobiliari mentre l'art. 591 ter c.p.c. si applica alle procedure esecutive immobiliari.
Come noto, l'art. 534 ter c.p.c. disciplina i rapporti tra il G.E. e il professionista incaricato delle operazioni di vendita, riconoscendo al G.E. sia il potere di impartire al professionista delegato o al commissionario, su loro richiesta, specifiche direttive finalizzate a risolvere eventuali difficoltà di fatto o di diritto riscontrate nello svolgimento dei loro compiti sia il potere di verificare l'eventuale illegittimità degli atti in cui si estrinseca il sub-procedimento di vendita.
La norma è stata modificata dall'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Tuttavia, a norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto D.Lgs. 149/2022, le disposizioni in esso contenute si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ne consegue che alla procedura n. R.G.Es.Mob. n. 777/2019, in quanto già pendente alla data del 28 febbraio 2023, si applica la disposizione anteriormente vigente, a sua volta risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella L. 6 agosto 2015, n.
132.
La versione dell'art. 534 ter c.p.c. vigente sino all'entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs.
149/2022 e applicabile, lo ribadiamo, alla procedura esecutiva che ci occupa, prevede che, nel caso in cui insorgano difficoltà nel corso della vendita forzata mobiliare, il commissionario possa rivolgersi al giudice dell'esecuzione, affinchè provveda con decreto.
5 Sia gli atti del commissionario sia il decreto emesso dal G.E. sono reclamabili ai sensi dell'art. 534 ter, comma I, c.p.c.; sul reclamo provvede lo stesso g.e., con ordinanza a sua volta reclamabile ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c.
Ai fini che rilevano in questa sede e solo per completezza, si evidenzia invece che, per le procedure instaurate successivamente al 28.02.2023, in base al citato art. 3, comma 37, D.lgs.
149/2022, tale ultima ordinanza del G.E. non è più reclamabile ex art. 669terdecies c.p.c., ma opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Il testo previgente dell'art. 534 ter c.p.c., dunque, prevede un regime di controllo per il decreto con cui il giudice dell'esecuzione impartisce le istruzioni richieste dal delegato/commissionario, che si snoda attraverso un doppio reclamo: il primo (avente ad oggetto il decreto) al medesimo giudice dell'esecuzione, il secondo al collegio, nei modi e termini previsti dall'art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione in esito al primo reclamo.
Venendo al caso in esame, a seguito della istanza del commissionario Istituto Vendite
Giudiziarie, il G.E. ha provveduto con decreto in data 18.01.2023 (doc. 6 parte attrice), avverso il quale l'odierna attrice ha proposto reclamo ex art. 534 ter c.p.c. in data 21.02.2023 (doc. 7 parte attrice), deciso dal G.E. con ordinanza in data 15-17.03.2023 (doc. 8 bis parte attrice).
Parte attrice ha poi impugnato detta ordinanza con opposizione agli atti esecutivi in data
03.04.2023 (“Avverso detto provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 15.03.2023, comunicato il successivo 17.03.2023, intende proporre, come in effetti Parte_1 propone, formale ricorso ex art. 617, secondo comma, c.p.c. per i seguenti” cfr. pag. 4 ricorso in opposizione – doc. 9 parte attrice); a seguito del rigetto della istanza di sospensione, l'attrice ha introdotto il presente giudizio di merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'attrice è inammissibile, in quanto l'art. 534 ter c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva lo strumento del reclamo al Collegio ex art. 669terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata dal G.E. sul reclamo ex art. 534 ter c.p.c.; dunque, lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi è stato attivato dall'opponente in assenza delle condizioni previste dalla legge per la sua astratta esperibilità.
Non persuade poi la tesi dell'attrice in ordine all'asserito raggiungimento dello scopo e conservazione degli atti ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Infatti i due procedimenti sono radicalmente diversi e non sovrapponibili: da un lato, il provvedimento reso dal Collegio ai sensi del combinato disposto degli artt. 534 ter c.p.c. e
669terdecies c.p.c. è inidoneo al giudicato;
dall'altro, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. comporta un vero e proprio giudizio di cognizione a struttura bifasica, in cui, come noto, alla fase
6 sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione può seguire, su iniziativa di ciascuna delle parti, l'introduzione della relativa causa di merito dinanzi al giudice competente, che deciderà con sentenza inappellabile e, dunque, ricorribile direttamente per Cassazione.
Alla medesima conclusione di inammissibilità si giunge, poi, anche a voler ritenere che l'attrice abbia inteso proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto in data
18.01.2023, quale atto conclusivo della fase di vendita: difatti il G.E., non avendo ritenuto operativa la clausola dello Statuto della società debitrice esecutata che prevedeva il diritto di prelazione in favore dei soci, aveva considerato definitiva l'aggiudicazione delle quote societarie pignorate (“ammesso e non concesso che abbia proposto reclamo Controparte_4 avverso il provvedimento del GE Dott. del 18.01.2023 (cfr doc.8) mediante opposizione ex art. 617 Parte_3 comma 2 c.p.c., anziché mediante reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.”, cfr. pag. 7 atto di citazione e pag. 3 memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. della attrice).
Difatti l'opposizione agli atti esecutivi è stata proposta con ricorso del 03.04.2023, dunque oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
La conclusione raggiunta in punto di inammissibilità assorbe gli ulteriori motivi di doglianza sollevati dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di Controparte_1 come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, considerando le questioni trattate, l'attività svolta ed essendo stata la causa istruita solo documentalmente.
Dichiara non doversi provvedere sulle spese nel rapporto processuale tra l'attrice soccombente ed i convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 3156/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
-dichiara inammissibile l'opposizione;
-condanna a rimborsare in favore di Parte_1 [...]
e spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 2.540,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-nulla sulle spese tra ed i convenuti Parte_1 contumaci . Controparte_2 Controparte_3
Parma, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa OM CO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa OM CO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3156/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alessandro Gaetani, elettivamente domiciliata in Parma, Borgo G. Tommasini
18, presso lo studio del difensore
ATTRICE
Contro
P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia Miele, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Parma, Via G. Verdi 9, presso lo studio del difensore
CONVENUTA
E
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
In punto a: giudizio di merito opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma II, c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per parte attrice, come da note del 09.10.2024 e da verbale di udienza del 26.11.2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge:
NEL MERITO: 1) Dichiarare nulla, annullabile, illegittima o come meglio, l'ordinanza emessa dal Dott.
Monaco in data 05.07.2023 e notificata in pari data alla difesa di ediante la quale è Controparte_4 stato disposto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'aggiudicazione definitiva in favore della società
[...] delle quote societarie de sottoposte ad esecuzione forzata, istanza Controparte_1 Parte_2
1 formulata da parte di ediante il ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Controparte_4 comma 2 cpc;
2) Dichiarare nulla, annullabile, illegittima o come meglio l'aggiudicazione definitiva in favore della società elle quote societarie de sottoposte ad esecuzione Controparte_1 Parte_2 forzata per le ragioni tutte dedotte in atti;
3) Conseguentemente disporre che - previa remissione in termini della società attrice previa sospensione dell'aggiudicazione definitiva in favore della Controparte_4 società elle quote societarie de sottoposte ad esecuzione forzata - Controparte_1 Parte_2 venga dato corso ad un nuovo incanto alle medesime condizioni d'asta, con ogni consequenziale incombente che il caso impone. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Oltre rimborso forfettario,
Iva e Cpa come per legge”.
Per parte convenuta, come da note del 08.10.2024 e da verbale di udienza del 26.11.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda, eccezione ed istanza rigettate, per le ragioni tutte addotte nella propria comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie integrative: - rigettare l'avversa opposizione agli atti esecutivi qui introdotta in fase di merito, in quanto inammissibile, infondata e non provata o come meglio;
- sempre con condanna della controparte alla rifusione delle spese della presente opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 instaurava la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi
[...] promosso dalla medesima attrice avanti il Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare n. R.G.Es.Mob. 777/2019 Trib. Parma.
Al fine di comprendere l'oggetto del contendere è opportuno ripercorrere, seppur brevemente,
l'instaurazione della esecuzione e la fase di sospensiva svoltasi innanzi al G.E.
Parte attrice esponeva, in fatto, che:
-La sopra indicata procedura esecutiva n. R.G.E. 777/2019 veniva promossa da
[...] nei confronti del debitore esecutato , Controparte_2 Controparte_3 sottoponendo a pignoramento la quota pari al 2,8% del capitale sociale della società Parte_2
[...]
-la gara telematica per la vendita si concludeva con l'aggiudicazione provvisoria in favore della società Controparte_1
[.
- l'Istituto Vendite Giudiziarie di Parma in data 02.12.2022 comunicava ai soci della società
compresa l'odierna attrice, sia il nominativo dell'aggiudicatario provvisorio sia il Parte_2 prezzo di aggiudicazione (€. 16.857,09), per consentire l'eventuale esercizio del diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni, come previsto dagli artt. 9 e 10 dello statuto sociale;
2 -con comunicazione inviata a IVG in data 12.01.2023, Parte_1 da un lato ribadiva taluni profili di illegittimità della gara, già in precedenza
[...] sollevati, e, dall'altro, manifestava la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione;
- in pari data IVG depositava istanza al G.E. chiedendo di “prendere posizione sulla tempestività e ritualità dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di;
Controparte_4
-con decreto in data 18.01.2023 il G.E. così provvedeva (la sottolineatura è della scrivente): “Il
GE, visto il ricorso depositato dal commissionario, rilevato che l'art. 2471 co 3 stabilisce che nel caso di non libera trasferibilità delle quote, la vendita non ha effetto se entro 10 gg dall'aggiudicazione la società presente un altro acquirente che offre lo stesso prezzo dell'aggiudicatario, che tale norma che regola la vendita coattiva delle quote di srl è norma imperativa che deroga anche quanto previsto dallo statuto societario e che non essendosi verificata tali ipotesi nel caso in esame, l'aggiudicazione avvenuta delle quote societarie può considerarsi definitiva, non essendoci spazio in questa sede per l'esercizio del diritto di opzione da parte di un socio”;
-in data 21.02.2023 proponeva reclamo ex Parte_1 art. 534 ter c.p.c. avverso detto decreto, chiedendo di dichiarare nulla, annullabile o illegittima
I Controparte_1Parte_2 sottoposte ad esecuzione forzata, disponendo, per l'effetto, che venisse dato corso Parte_2 ad un nuovo incanto alle medesime condizioni d'asta;
- con provvedimento del 15.03.2023, comunicato il 17.03.2023, il GE ritenuta l'inderogabilità
e la prevalenza dell'art. 2471, comma 3, c.c. sulle previsioni statutarie, rigettava il reclamo e fissava l'udienza del 24.05.2023 per l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita;
-in data 03.04.2023 proponeva Parte_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso il provvedimento del
15.03.2023 chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, di dichiarare nulla, annullabile, illegittima l'aggiudicazione definitiva in favore della società elle Controparte_1 quote societarie de sottoposte ad esecuzione forzata e di dare corso ad un nuovo Parte_2 incanto alle medesime condizioni d'asta;
-con ordinanza in data 05.07.2023 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione, compensava le spese di lite ed assegnava termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
In diritto, parte attrice deduceva:
-l'illegittimità dell'ordinanza di rigetto della istanza di sospensione del 05.07.2023 per violazione dell'art. 156 c.p.c.;
-l'illegittimità dell'ordinanza del provvedimento del G.E. del 15.03.2023, per errata/inesatta interpretazione dell'art. 2471 c.c., con conseguente illegittima esclusione dell'operatività dello statuto sociale che riconosce ai soci il diritto di prelazione;
3 - l'errore incolpevole di in ordine alla validità ed efficacia Controparte_5 della clausola statutaria di prelazione, a causa delle informazioni ricevute dall'Istituto
Vendite Giudiziarie di Parma.
Concludeva chiedendo:
“NEL MERITO: 1) Dichiarare nulla, annullabile, illegittima o come meglio, l'ordinanza emessa dal Dott.
Monaco in data 05.07.2023 e notificata in pari data alla difesa di mediante la quale è Controparte_4 stato disposto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'aggiudicazione definitiva in favore della società
[...] delle quote societarie de sottoposte ad esecuzione forzata, istanza Controparte_1 Parte_2 formulata da parte di ediante il ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Controparte_4 comma 2 cpc;
2) Dichiarare nulla, annullabile, illegittima o come meglio l'aggiudicazione definitiva in favore della società elle quote societarie de sottoposte ad esecuzione forzata per le Controparte_1 Parte_2 ragioni tutte dedotte nel presente atto;
3) Per l'effetto, disporre che - previa remissione in termini della società attrice previa Controparte_4 sospensione dell'aggiudicazione definitiva in favore della società elle quote Controparte_1 societarie de sottoposte ad esecuzione forzata - venga dato corso ad un nuovo incanto alle Parte_2 medesime condizioni d'asta, con ogni consequenziale incombente che il caso impone.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi nei termini e nei modi previsti dalla legge: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Con comparsa di costituzione in data 03.11.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta;
nel merito, ne
[...] contestava il contenuto in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda, eccezione ed istanza rigettate, per le ragioni tutte addotte in questo atto: - rigettare l'avversa opposizione agli atti esecutivi qui introdotta in fase di merito, in quanto inammissibile, infondata e non provata o come meglio;
- sempre con condanna della controparte alla rifusione delle spese della presente opposizione”
Previa declaratoria di contumacia di e Controparte_3 Controparte_2
d assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima
[...] udienza del 27 marzo 2024 si rinviava per la rimessione della causa in decisione al 11 dicembre
2024, poi rinviata dal GOP Dott. Luigi Ferrarini, subentrato nel ruolo del Giudice titolare durante il periodo di congedo della stessa, al 26 novembre 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e discutevano come da verbale e la causa veniva rimessa in decisione, con riserva di depositare la sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
4 2. Va premesso che non sono ammissibili in questa sede le doglianze e le richieste di declaratoria di nullità /annullabilità dell'ordinanza di rigetto della istanza di sospensione della procedura, resa in data 05.07.2023 dal G.E., GOP Dott. Monaco, nell'ambito della fase cautelare del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Difatti, l'ordinanza con cui il giudice provvede sulla sospensione, nell'ambito di una opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., è un provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies
c.p.c. (cfr. Cass., 22.01.2015, n. 1176; Cass., 08.05.2010, n. 11243).
3. Fatta questa premessa, l'opposizione è inammissibile.
Come sopra ricostruito, il presente giudizio origina dall'istanza (denominata quale istanza
“ex art. 591 ter c.p.c.”) con cui in data 12.01.2023 il commissionario Istituto Vendite Giudiziarie chiedeva al G.E. di “prendere posizione sulla tempestività e ritualità dell'esercizio del diritto di prelazione da pare di . Controparte_4
Invero, deve ritenersi che tale istanza sia stata proposta ai sensi dell'art. 534 ter c.p.c. (e così, di fatto, è stata correttamente interpretata anche dalle parti e dal Giudice); difatti gli istituti previsti dalle due norme sono del tutto analoghi e speculari, con la differenza che l'art. 534 ter c.p.c. trova applicazione nelle procedure esecutive mobiliari mentre l'art. 591 ter c.p.c. si applica alle procedure esecutive immobiliari.
Come noto, l'art. 534 ter c.p.c. disciplina i rapporti tra il G.E. e il professionista incaricato delle operazioni di vendita, riconoscendo al G.E. sia il potere di impartire al professionista delegato o al commissionario, su loro richiesta, specifiche direttive finalizzate a risolvere eventuali difficoltà di fatto o di diritto riscontrate nello svolgimento dei loro compiti sia il potere di verificare l'eventuale illegittimità degli atti in cui si estrinseca il sub-procedimento di vendita.
La norma è stata modificata dall'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Tuttavia, a norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto D.Lgs. 149/2022, le disposizioni in esso contenute si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ne consegue che alla procedura n. R.G.Es.Mob. n. 777/2019, in quanto già pendente alla data del 28 febbraio 2023, si applica la disposizione anteriormente vigente, a sua volta risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella L. 6 agosto 2015, n.
132.
La versione dell'art. 534 ter c.p.c. vigente sino all'entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs.
149/2022 e applicabile, lo ribadiamo, alla procedura esecutiva che ci occupa, prevede che, nel caso in cui insorgano difficoltà nel corso della vendita forzata mobiliare, il commissionario possa rivolgersi al giudice dell'esecuzione, affinchè provveda con decreto.
5 Sia gli atti del commissionario sia il decreto emesso dal G.E. sono reclamabili ai sensi dell'art. 534 ter, comma I, c.p.c.; sul reclamo provvede lo stesso g.e., con ordinanza a sua volta reclamabile ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c.
Ai fini che rilevano in questa sede e solo per completezza, si evidenzia invece che, per le procedure instaurate successivamente al 28.02.2023, in base al citato art. 3, comma 37, D.lgs.
149/2022, tale ultima ordinanza del G.E. non è più reclamabile ex art. 669terdecies c.p.c., ma opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Il testo previgente dell'art. 534 ter c.p.c., dunque, prevede un regime di controllo per il decreto con cui il giudice dell'esecuzione impartisce le istruzioni richieste dal delegato/commissionario, che si snoda attraverso un doppio reclamo: il primo (avente ad oggetto il decreto) al medesimo giudice dell'esecuzione, il secondo al collegio, nei modi e termini previsti dall'art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione in esito al primo reclamo.
Venendo al caso in esame, a seguito della istanza del commissionario Istituto Vendite
Giudiziarie, il G.E. ha provveduto con decreto in data 18.01.2023 (doc. 6 parte attrice), avverso il quale l'odierna attrice ha proposto reclamo ex art. 534 ter c.p.c. in data 21.02.2023 (doc. 7 parte attrice), deciso dal G.E. con ordinanza in data 15-17.03.2023 (doc. 8 bis parte attrice).
Parte attrice ha poi impugnato detta ordinanza con opposizione agli atti esecutivi in data
03.04.2023 (“Avverso detto provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 15.03.2023, comunicato il successivo 17.03.2023, intende proporre, come in effetti Parte_1 propone, formale ricorso ex art. 617, secondo comma, c.p.c. per i seguenti” cfr. pag. 4 ricorso in opposizione – doc. 9 parte attrice); a seguito del rigetto della istanza di sospensione, l'attrice ha introdotto il presente giudizio di merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'attrice è inammissibile, in quanto l'art. 534 ter c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva lo strumento del reclamo al Collegio ex art. 669terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata dal G.E. sul reclamo ex art. 534 ter c.p.c.; dunque, lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi è stato attivato dall'opponente in assenza delle condizioni previste dalla legge per la sua astratta esperibilità.
Non persuade poi la tesi dell'attrice in ordine all'asserito raggiungimento dello scopo e conservazione degli atti ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Infatti i due procedimenti sono radicalmente diversi e non sovrapponibili: da un lato, il provvedimento reso dal Collegio ai sensi del combinato disposto degli artt. 534 ter c.p.c. e
669terdecies c.p.c. è inidoneo al giudicato;
dall'altro, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. comporta un vero e proprio giudizio di cognizione a struttura bifasica, in cui, come noto, alla fase
6 sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione può seguire, su iniziativa di ciascuna delle parti, l'introduzione della relativa causa di merito dinanzi al giudice competente, che deciderà con sentenza inappellabile e, dunque, ricorribile direttamente per Cassazione.
Alla medesima conclusione di inammissibilità si giunge, poi, anche a voler ritenere che l'attrice abbia inteso proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto in data
18.01.2023, quale atto conclusivo della fase di vendita: difatti il G.E., non avendo ritenuto operativa la clausola dello Statuto della società debitrice esecutata che prevedeva il diritto di prelazione in favore dei soci, aveva considerato definitiva l'aggiudicazione delle quote societarie pignorate (“ammesso e non concesso che abbia proposto reclamo Controparte_4 avverso il provvedimento del GE Dott. del 18.01.2023 (cfr doc.8) mediante opposizione ex art. 617 Parte_3 comma 2 c.p.c., anziché mediante reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.”, cfr. pag. 7 atto di citazione e pag. 3 memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. della attrice).
Difatti l'opposizione agli atti esecutivi è stata proposta con ricorso del 03.04.2023, dunque oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
La conclusione raggiunta in punto di inammissibilità assorbe gli ulteriori motivi di doglianza sollevati dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di Controparte_1 come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, considerando le questioni trattate, l'attività svolta ed essendo stata la causa istruita solo documentalmente.
Dichiara non doversi provvedere sulle spese nel rapporto processuale tra l'attrice soccombente ed i convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 3156/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
-dichiara inammissibile l'opposizione;
-condanna a rimborsare in favore di Parte_1 [...]
e spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 2.540,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-nulla sulle spese tra ed i convenuti Parte_1 contumaci . Controparte_2 Controparte_3
Parma, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa OM CO
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