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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 709 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni (TR), Corso Cornelio Tacito n. 25, presso lo studio dell'avv. Massimo Oreste Finotto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_1
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 premetteva Parte_1 di aver presentato all' domanda di riconoscimento del beneficio economico CP_1 per malattia professionale rappresentata da “Microdiscectomia per ernia discale lombare L4-L5 ed ernia discale L5-S1;” contratta per l'attività lavorativa espletata.
Allegava: - di aver lavorato dal 2007 al 2012 come elettricista presso varie aziende della zona di Terni che si occupavano della manutenzione elettrica degli impianti e dei macchinari di alcuni reparti di produzione delle Acciaierie di Terni e dal 2014 a tutt'oggi alla dipendenze della società metalmeccanica “Pulsoni” S.r.l. di come meccanico manutentore di impianti e di CP_3 macchinari all'interno dei reparti di produzione di alcune grandi aziende con sede nella provincia di Terni;
- Che per l'espletamento delle suddette mansioni il ricorrente adopera attrezzature quali mole elettriche, trapani, avviatori, saldatrice ad arco;
- Che ogni sei mesi viene impiegato alla sostituzione dei “barrotti” della pavimentazione del forno inceneritore della società (Cfr. All.to10 al CP_4 ricorso); - Che il lavoro prevede la rimozione a mano dei “barrotti” del peso complessivo di 55 Kg cadauno (ogni barrotto da posizionare è composto da cinque barrotti singoli dal peso di 11 Kg); - che la predetta lavorazione di rimozione e riposizionamento veniva eseguito solo dal ricorrente, che rimuoveva 1000 barrotti a mano e ne riposizionava 1000 di quelli nuovi su espressa richiesta dal datore di lavoro;
- Che l'Istituto, all'esito dell'espletamento di collegiale medica, non aveva accolto l'istanza ritenendo che il rischio lavorativo cui era stata esposta la parte ricorrente non fosse idoneo a provocare la malattia denunciata;
- Che tale valutazione era erronea, sussistendo il nesso eziologico tra la malattia denunciata “ernia discale lombare” e l'attività lavorativa espletata con postumi invalidanti in misura del 8% così come valutate dal consulente di parte (Cfr. relazione medico legale di parte Dott. – all. 6 al ricorso). Per_2 Conveniva pertanto davanti al giudice del lavoro di Terni l' CP_1 chiedendo il riconoscimento della natura professionale della malattia e che dalla stessa è derivata un'inabilità permanente nella misura dell'8% o in quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento del relativo beneficio, oltre interessi legali con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' , deducendo l'infondatezza del ricorso;
CP_1 in particolare sosteneva che la malattia in questione doveva ritenersi malattia ad eziologia multifattoriale e che l'onere di dimostrare l'eziologia professionale era ad esclusivo carico del ricorrente, il quale tuttavia non aveva assolto tale onere e, pertanto, insisteva nel rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Respinta la richiesta attorea di espletamento di consulenza medico legale, la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Quindi sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' in sede amministrativa ha dedotto che le CP_1 lavorazioni svolte dal ricorrente non risultavano essere comprese nelle tabelle delle malattie professionali in relazione alla patologia lamentata e che, pertanto, la malattia denunciata (ernia discale lombare) non potesse avere origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza ed intensità.
Come è noto, in tema di malattie professionali, deve operarsi una distinzione tra le malattie tabellate e quelle non tabellate.
Infatti, mentre in relazione alle prime, il cui elenco è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, il lavoratore non deve fornire la prova del nesso causale tra lo svolgimento di una determinata attività lavorativa e la contrazione di una certa malattia, avendo il legislatore a monte determinato una presunzione legale sull'origine professionale delle stesse, e sempre che la stessa sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità, riguardo alle seconde
(malattie cd. non tabellate) ovvero quelle indicate con la loro denominazione scientifica ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella, il lavoratore assicurato deve dimostrare:
• a) l'esistenza della malattia;
• b) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
• c) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
E, come precisato dalla Corte di legittimità, l'esistenza del nesso di causalità può ravvisarsi anche in presenza di un elevato grado di probabilità derivante da elementi oggettivi, non potendo fondarsi, ovviamente, soltanto sulle indicazioni fornite dal lavoratore (Cass. Civ., sentenza 17 marzo 2006 n. 5932).
Ne consegue che il Giudice non soltanto dovrà consentire al lavoratore di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma, nel caso di conferimento di incarico ad un consulente tecnico, dovrà valutare le conclusioni probabilistiche dallo stesso rassegnate in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità (Cass. Civ., sentenza n. 1669/07). Inoltre, nel caso in cui vengano in rilievo malattie cd. a genesi multifattoriale, ovvero riconducibili anche a fattori di nocività estranei all'ambiente lavorativo e/o a fattori genetici, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, in particolare, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava in tal caso sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza. Ne consegue, ancora, che la presenza nell'ambiente lavorativo di fattori di nocività può essere desunta, con un alto grado di credibilità razionale ed elevata probabilità logica (cd. probabilità qualificata), dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa;
e, al fine di formulare un giudizio fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza, è necessario avvalersi di ogni documentazione e conoscenza utile. Conclusioni, queste, suffragate anche dalla consolidata ed unanime giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale: "In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite a riguardo da elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche ex post quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 c.p., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni" (cfr. Cass. Civ., sez. L. n. 1135/11; 7352/10). Ed ancora, la Suprema
Corte ha altresì precisato che: "Nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi teoricamente possibili, ma necessità di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale"(cfr. Cass. Civ., sez. L. n. 9057/04; 18270/10). La natura “non tabellata” della malattia dedotta dal ricorrente ad eziologia multifattoriale impone di valutare l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene della lavorazione, la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
Sull'esistenza del primo presupposto la parte ha fornito prova documentale a supporto della patologia (“Microdiscectomia per ernia discale lombare L4-L5 ed ernia discale L5-S1”) consistente in un esame RMN del rachide lombo sacrale del 30.11.2020 e un certificato medico visita neurochirurgica del 28.10.2021(cfr. documentazione sanitaria all.ti nn. 1 e 5 al ricorso). Infine, giova evidenziare che parte resistente, in ordine a tale primo profilo di accertamento nulla ha contestato nella memoria di costituzione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 comma 1° c.p.c
Nel caso in discussione parte ricorrente sostiene altresì, che al momento dell'assunzione non presentava problematiche a carico della colonna vertebrale e che a seguito di esposizione a movimentazione manuale di carichi è subentrata un “evoluzione clinica della malattia professionale non tabellata Microdiscectomia per ernia discale lombare L4-L5 ed ernia discale L5-S1 dapprima sub acuta con dolore, rigidità articolare e limitazione funzionale a carico della colonna lombare poi progressiva “ (Cfr. relazione medico legale di parte Dott. – all. 6 al ricorso). Per_2 In merito a quest'ultimo punto non essendo stata articolata alcuna prova testimoniale, le modalità di svolgimento delle mansioni indicate in ricorso non hanno trovato il necessario riscontro processuale con particolare riguardo all'espletamento di mansioni specifiche che hanno comportato l'assunzione di posture incongrue frequenti, vibrazioni continuative e microtraumi significativi idonei a cagionare l'insorgenza della patologia denunciata. Ad avviso di chi scrive non è stata fornita alcuna dimostrazione che il ricorrente per un periodo prolungato di tempo e per l'intera durata della giornata lavorativa dalle ore 8,00 alle ore 16.30 abbia esposto la zona lombare a continue pressioni, sovraccarichi e sollecitazioni, risultando la circostanza indimostrata, non potendo desumersi dalla documentazione allegata (rapportini di lavoro - all.
10 al ricorso), tenuto conto della variabilità delle mansioni espletate dal ricorrente.
A tal proposito si evince che nessuna prova è stata fornita con riferimento all'assunzione costante di posture incongrue legate allo svolgimento delle mansioni specifiche, peraltro, indimostrata anche la circostanza dell'utilizzo in modo sistematico ed abituale di strumenti meccanici indicati in ricorso quali mole elettriche, trapani, avvitatori, saldatrici ad arco. Infine, ad ulteriore riscontro dell'insussistenza della noxa patogena rispetto alla patologia sofferta dal ricorrente si osserva che il DVR dell'azienda metalmeccanica “PULSONI Srl, con riferimento al rischio da vibrazione per gli operai con le mansioni del ricorrente indica “vibrazioni pari a 0,67 m/sec2 ovvero un rischio di esposizione alle vibrazioni al di sotto del valore limite (cfr. memoria di costituzione , valutazioni medico dott. e CP_1 CP_1 Persona_3
DVR, non contestate nello specifico, in atti). Per quanto concerne invece la valutazione del rischio da Movimentazione manuale di carichi (MMC) per le mansioni specifiche oggetto di analisi nel DVR non sono emerse movimentazioni manuale dei carichi aventi un peso superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le attività oggetto di analisi (scarico attrezzature automezzo, spostamento semilavorati sui banchi di lavoro, spostamento semilavorati di carrelli). Per quanto precede, non può ritenersi, assolto l'onere probatorio di esposizione al rischio da MMC non essendo stata fornita la prova della ripetitività costante e non occasionale durante la giornata lavorativa di movimentazione di carichi in assenza di ampie fasi di recupero e non essendo stato indicato l'esatto valore dell'indice di sollevamento stesso per ogni mansione effettivamente svolta ed esaminata;
altresì non è stata fornita prova della circostanza riportata nel proprio atto introduttivo ovvero del sollevamento di barrotti dal peso di 11 Kg ciascuno, nonostante la parte ricorrente avesse riportato nell'atto introduttivo, all'attenzione dell'adito giudicante, la sussistenza di un giudizio di idoneità al lavoro con limitazioni di pesi maggiori/uguali a 10 Kg (Cfr. relazione medico legale di parte Dott. – all. 7 al ricorso). Per_2
In merito alla circostanza riportata nell'atto introduttivo che tale lavoro di rimozione e riposizionamento veniva eseguito solo dal ricorrente, che rimuoveva
1000 barrotti a mano e ne riposizionava 1000 di quelli nuovi, su espressa richiesta dal datore di lavoro manca la prova, in uno alla dimostrazione della ripetitività costante e non occasionale di tali movimenti dal momento.
Per non dire che a tale mansione il ricorrente era addetto solo nei mesi di novembre e dicembre e nei mesi di maggio/giugno (cfr. ricorso).
Orbene, nel caso in esame, in presenza di un deficit allegatorio e probatorio non è stata ammessa la consulenza medico legale la quale, può soltanto stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica, ma, non può sopperire all'assenza di elementi utili a far ritenere, almeno in ipotesi, la sussistenza dell'esposizione al rischio. Ciò tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale secondo la quale: “il lavoratore che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio” (Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, Sez. L, Sentenza n. 15080 del 26/06/2009). “Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica … considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16778 del
17/07/2009 e Sez. L, Sentenza n. 21825 del 2014). Ne discende il rigetto del ricorso.
La sussistenza della patologia denunciata che verosimilmente ha indotto la parte ricorrente a presentare la domanda all' di riconoscimento CP_1 dell'eziologia professionale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di
Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Terni, il 6 febbraio 2025 Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 709 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni (TR), Corso Cornelio Tacito n. 25, presso lo studio dell'avv. Massimo Oreste Finotto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_1
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 premetteva Parte_1 di aver presentato all' domanda di riconoscimento del beneficio economico CP_1 per malattia professionale rappresentata da “Microdiscectomia per ernia discale lombare L4-L5 ed ernia discale L5-S1;” contratta per l'attività lavorativa espletata.
Allegava: - di aver lavorato dal 2007 al 2012 come elettricista presso varie aziende della zona di Terni che si occupavano della manutenzione elettrica degli impianti e dei macchinari di alcuni reparti di produzione delle Acciaierie di Terni e dal 2014 a tutt'oggi alla dipendenze della società metalmeccanica “Pulsoni” S.r.l. di come meccanico manutentore di impianti e di CP_3 macchinari all'interno dei reparti di produzione di alcune grandi aziende con sede nella provincia di Terni;
- Che per l'espletamento delle suddette mansioni il ricorrente adopera attrezzature quali mole elettriche, trapani, avviatori, saldatrice ad arco;
- Che ogni sei mesi viene impiegato alla sostituzione dei “barrotti” della pavimentazione del forno inceneritore della società (Cfr. All.to10 al CP_4 ricorso); - Che il lavoro prevede la rimozione a mano dei “barrotti” del peso complessivo di 55 Kg cadauno (ogni barrotto da posizionare è composto da cinque barrotti singoli dal peso di 11 Kg); - che la predetta lavorazione di rimozione e riposizionamento veniva eseguito solo dal ricorrente, che rimuoveva 1000 barrotti a mano e ne riposizionava 1000 di quelli nuovi su espressa richiesta dal datore di lavoro;
- Che l'Istituto, all'esito dell'espletamento di collegiale medica, non aveva accolto l'istanza ritenendo che il rischio lavorativo cui era stata esposta la parte ricorrente non fosse idoneo a provocare la malattia denunciata;
- Che tale valutazione era erronea, sussistendo il nesso eziologico tra la malattia denunciata “ernia discale lombare” e l'attività lavorativa espletata con postumi invalidanti in misura del 8% così come valutate dal consulente di parte (Cfr. relazione medico legale di parte Dott. – all. 6 al ricorso). Per_2 Conveniva pertanto davanti al giudice del lavoro di Terni l' CP_1 chiedendo il riconoscimento della natura professionale della malattia e che dalla stessa è derivata un'inabilità permanente nella misura dell'8% o in quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento del relativo beneficio, oltre interessi legali con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' , deducendo l'infondatezza del ricorso;
CP_1 in particolare sosteneva che la malattia in questione doveva ritenersi malattia ad eziologia multifattoriale e che l'onere di dimostrare l'eziologia professionale era ad esclusivo carico del ricorrente, il quale tuttavia non aveva assolto tale onere e, pertanto, insisteva nel rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Respinta la richiesta attorea di espletamento di consulenza medico legale, la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Quindi sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' in sede amministrativa ha dedotto che le CP_1 lavorazioni svolte dal ricorrente non risultavano essere comprese nelle tabelle delle malattie professionali in relazione alla patologia lamentata e che, pertanto, la malattia denunciata (ernia discale lombare) non potesse avere origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza ed intensità.
Come è noto, in tema di malattie professionali, deve operarsi una distinzione tra le malattie tabellate e quelle non tabellate.
Infatti, mentre in relazione alle prime, il cui elenco è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, il lavoratore non deve fornire la prova del nesso causale tra lo svolgimento di una determinata attività lavorativa e la contrazione di una certa malattia, avendo il legislatore a monte determinato una presunzione legale sull'origine professionale delle stesse, e sempre che la stessa sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità, riguardo alle seconde
(malattie cd. non tabellate) ovvero quelle indicate con la loro denominazione scientifica ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella, il lavoratore assicurato deve dimostrare:
• a) l'esistenza della malattia;
• b) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
• c) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
E, come precisato dalla Corte di legittimità, l'esistenza del nesso di causalità può ravvisarsi anche in presenza di un elevato grado di probabilità derivante da elementi oggettivi, non potendo fondarsi, ovviamente, soltanto sulle indicazioni fornite dal lavoratore (Cass. Civ., sentenza 17 marzo 2006 n. 5932).
Ne consegue che il Giudice non soltanto dovrà consentire al lavoratore di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma, nel caso di conferimento di incarico ad un consulente tecnico, dovrà valutare le conclusioni probabilistiche dallo stesso rassegnate in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità (Cass. Civ., sentenza n. 1669/07). Inoltre, nel caso in cui vengano in rilievo malattie cd. a genesi multifattoriale, ovvero riconducibili anche a fattori di nocività estranei all'ambiente lavorativo e/o a fattori genetici, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, in particolare, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava in tal caso sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza. Ne consegue, ancora, che la presenza nell'ambiente lavorativo di fattori di nocività può essere desunta, con un alto grado di credibilità razionale ed elevata probabilità logica (cd. probabilità qualificata), dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa;
e, al fine di formulare un giudizio fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza, è necessario avvalersi di ogni documentazione e conoscenza utile. Conclusioni, queste, suffragate anche dalla consolidata ed unanime giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale: "In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite a riguardo da elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche ex post quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 c.p., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni" (cfr. Cass. Civ., sez. L. n. 1135/11; 7352/10). Ed ancora, la Suprema
Corte ha altresì precisato che: "Nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi teoricamente possibili, ma necessità di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale"(cfr. Cass. Civ., sez. L. n. 9057/04; 18270/10). La natura “non tabellata” della malattia dedotta dal ricorrente ad eziologia multifattoriale impone di valutare l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene della lavorazione, la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
Sull'esistenza del primo presupposto la parte ha fornito prova documentale a supporto della patologia (“Microdiscectomia per ernia discale lombare L4-L5 ed ernia discale L5-S1”) consistente in un esame RMN del rachide lombo sacrale del 30.11.2020 e un certificato medico visita neurochirurgica del 28.10.2021(cfr. documentazione sanitaria all.ti nn. 1 e 5 al ricorso). Infine, giova evidenziare che parte resistente, in ordine a tale primo profilo di accertamento nulla ha contestato nella memoria di costituzione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 comma 1° c.p.c
Nel caso in discussione parte ricorrente sostiene altresì, che al momento dell'assunzione non presentava problematiche a carico della colonna vertebrale e che a seguito di esposizione a movimentazione manuale di carichi è subentrata un “evoluzione clinica della malattia professionale non tabellata Microdiscectomia per ernia discale lombare L4-L5 ed ernia discale L5-S1 dapprima sub acuta con dolore, rigidità articolare e limitazione funzionale a carico della colonna lombare poi progressiva “ (Cfr. relazione medico legale di parte Dott. – all. 6 al ricorso). Per_2 In merito a quest'ultimo punto non essendo stata articolata alcuna prova testimoniale, le modalità di svolgimento delle mansioni indicate in ricorso non hanno trovato il necessario riscontro processuale con particolare riguardo all'espletamento di mansioni specifiche che hanno comportato l'assunzione di posture incongrue frequenti, vibrazioni continuative e microtraumi significativi idonei a cagionare l'insorgenza della patologia denunciata. Ad avviso di chi scrive non è stata fornita alcuna dimostrazione che il ricorrente per un periodo prolungato di tempo e per l'intera durata della giornata lavorativa dalle ore 8,00 alle ore 16.30 abbia esposto la zona lombare a continue pressioni, sovraccarichi e sollecitazioni, risultando la circostanza indimostrata, non potendo desumersi dalla documentazione allegata (rapportini di lavoro - all.
10 al ricorso), tenuto conto della variabilità delle mansioni espletate dal ricorrente.
A tal proposito si evince che nessuna prova è stata fornita con riferimento all'assunzione costante di posture incongrue legate allo svolgimento delle mansioni specifiche, peraltro, indimostrata anche la circostanza dell'utilizzo in modo sistematico ed abituale di strumenti meccanici indicati in ricorso quali mole elettriche, trapani, avvitatori, saldatrici ad arco. Infine, ad ulteriore riscontro dell'insussistenza della noxa patogena rispetto alla patologia sofferta dal ricorrente si osserva che il DVR dell'azienda metalmeccanica “PULSONI Srl, con riferimento al rischio da vibrazione per gli operai con le mansioni del ricorrente indica “vibrazioni pari a 0,67 m/sec2 ovvero un rischio di esposizione alle vibrazioni al di sotto del valore limite (cfr. memoria di costituzione , valutazioni medico dott. e CP_1 CP_1 Persona_3
DVR, non contestate nello specifico, in atti). Per quanto concerne invece la valutazione del rischio da Movimentazione manuale di carichi (MMC) per le mansioni specifiche oggetto di analisi nel DVR non sono emerse movimentazioni manuale dei carichi aventi un peso superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le attività oggetto di analisi (scarico attrezzature automezzo, spostamento semilavorati sui banchi di lavoro, spostamento semilavorati di carrelli). Per quanto precede, non può ritenersi, assolto l'onere probatorio di esposizione al rischio da MMC non essendo stata fornita la prova della ripetitività costante e non occasionale durante la giornata lavorativa di movimentazione di carichi in assenza di ampie fasi di recupero e non essendo stato indicato l'esatto valore dell'indice di sollevamento stesso per ogni mansione effettivamente svolta ed esaminata;
altresì non è stata fornita prova della circostanza riportata nel proprio atto introduttivo ovvero del sollevamento di barrotti dal peso di 11 Kg ciascuno, nonostante la parte ricorrente avesse riportato nell'atto introduttivo, all'attenzione dell'adito giudicante, la sussistenza di un giudizio di idoneità al lavoro con limitazioni di pesi maggiori/uguali a 10 Kg (Cfr. relazione medico legale di parte Dott. – all. 7 al ricorso). Per_2
In merito alla circostanza riportata nell'atto introduttivo che tale lavoro di rimozione e riposizionamento veniva eseguito solo dal ricorrente, che rimuoveva
1000 barrotti a mano e ne riposizionava 1000 di quelli nuovi, su espressa richiesta dal datore di lavoro manca la prova, in uno alla dimostrazione della ripetitività costante e non occasionale di tali movimenti dal momento.
Per non dire che a tale mansione il ricorrente era addetto solo nei mesi di novembre e dicembre e nei mesi di maggio/giugno (cfr. ricorso).
Orbene, nel caso in esame, in presenza di un deficit allegatorio e probatorio non è stata ammessa la consulenza medico legale la quale, può soltanto stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica, ma, non può sopperire all'assenza di elementi utili a far ritenere, almeno in ipotesi, la sussistenza dell'esposizione al rischio. Ciò tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale secondo la quale: “il lavoratore che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio” (Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, Sez. L, Sentenza n. 15080 del 26/06/2009). “Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica … considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16778 del
17/07/2009 e Sez. L, Sentenza n. 21825 del 2014). Ne discende il rigetto del ricorso.
La sussistenza della patologia denunciata che verosimilmente ha indotto la parte ricorrente a presentare la domanda all' di riconoscimento CP_1 dell'eziologia professionale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di
Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Terni, il 6 febbraio 2025 Il giudice
Manuela Olivieri