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23 gennaio 2001
23 gennaio 2001
Art. 1. (Passaggio di area o di disciplina del
personale del Servizio sanitario nazionale) 1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale e' stato assunto, e' inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e' tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
personale del Servizio sanitario nazionale) 1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale e' stato assunto, e' inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e' tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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Camera dei Deputati - Progetti di Legge: LIUZZI ed altri: Introduzione del capo II-bis del titolo IV della parte III del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di fornitura di applicazioni elettroniche e di spazi telematici destinati alla loro pubblicizzazione e compravendita (2438) ALBANELLA: Riapertura del termine previsto dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, per il passaggio di area o di disciplina del personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (2439) MIGLIORE ed altri: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 ...
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Giurisprudenza • 6
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- violazione del D.P.R. n. 761/1979·
- carenza di interesse·
- principio di intrasferibilità·
- rinuncia al ricorso·
- art. 46, R.D. n. 642/1907·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- violazione del D.P.R. n. 483/1997