Sentenza breve 24 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/12/2025, n. 9526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9526 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09526/2025REG.PROV.COLL.
N. 07983/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7983 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona rispettivamente del Ministro dell’Interno e del Prefetto di Roma, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 8025/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 38 e 60 c.p.a.;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025, il Cons. IO LL e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza (in forma semplificata) appellata, il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, destinatario di richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lvo n. 286/1998 da parte della ditta individuale -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato successivamente rilasciato nonché di rigetto dell’autorizzazione all’ingresso, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma in data 24 gennaio 2025, sulla scorta sia dell’assenza del requisito alloggiativo sia della mancanza del requisito reddituale richiesto in capo al datore di lavoro.
A fondamento della statuizione reiettiva, il T.A.R. ha osservato che “ quanto al requisito alloggiativo in giudizio risulta prodotta solo una comunicazione di cessione di fabbricato ma non altro ”, mentre “ con riferimento al requisito economico nulla viene dimostrato in giudizio per superare le verifiche effettuate dall’amministrazione, non bastando in merito la sola comunicazione obbligatoria di assunzione ”.
Ha aggiunto il T.A.R. che “ nella vicenda in oggetto l’amministrazione non poteva, come chiesto da parte ricorrente, neppure rilasciare un permesso per attesa occupazione, perché, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che nella specie vi fosse un’originaria mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro; d’altra parte, laddove si ritenesse che in caso di insufficienza originaria del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo quale requisito per il datore di lavoro e, inoltre, ciò, come già indicato, si presterebbe a condotte fraudolente volte ad aggirare le norme applicabili in materia ”.
La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dall’originario ricorrente.
Questi deduce in primo luogo che se il datore di lavoro che ha richiesto l’ingresso dello straniero lo ha poi effettivamente assunto, non ha alcun senso logico sostenere che lo stesso non avesse la capacità reddituale per assumerlo.
Deduce altresì che, anche qualora la mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro fosse da considerarsi impeditiva del perfezionamento della procedura di regolarizzazione, si tratterebbe di un impedimento che costituisce, per il lavoratore straniero, una causa di forza maggiore, indipendente dalla sua condotta e dalla sua volontà, soprattutto perché l’Amministrazione ben poteva effettuare tale verifica a monte e, quindi, non rilasciare il nulla osta e il visto di ingresso: in tal caso, aggiunge il ricorrente, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione costituisce la soglia minima di tutela concedibile allo stesso: egli evidenzia sul punto che la circolare del 20 agosto 2007 estende la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione a tutte le ipotesi in cui la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da causa non riconducibile allo straniero.
Allega altresì l’appellante che la Prefettura ha emesso il nulla osta senza aver svolto, in realtà, alcuna istruttoria sui requisiti del datore di lavoro richiedente la quota per lavoro subordinato, atteso che il documento di asseverazione, di cui si contesta la mancanza, deve essere prodotto dal datore di lavoro all’atto dell’invio della domanda di nulla osta.
Allega ancora il ricorrente che le suddette carenze non possono ricadere sulla posizione giuridica dello straniero, il quale, ignaro di tutto, ha fatto ingresso in Italia munito di regolare visto di ingresso.
Egli contesta inoltre la carenza di istruttoria del provvedimento impugnato laddove si afferma che “ il datore di lavoro risulta essere assente, lo stesso dichiara di non voler procedere all’assunzione in quanto carente del requisito economico richiesto ”, non tenendo conto della circostanza che, invece, il datore di lavoro ha regolarmente assunto il lavoratore e che l’avvenuta assunzione determina la caducazione di ogni rilievo ed eccezione sulla capacità economica del medesimo datore di lavoro.
Deduce ancora l’appellante che a nulla rileva la mancanza della certificazione dell’idoneità alloggiativa, in quanto tale documento, in primo luogo, necessita di svariati mesi per l’ottenimento da parte dell’autorità competente (il Comune di Roma) e, inoltre, la regolarità della situazione alloggiativa deve essere verificata dalla Questura in occasione del fotosegnalamento e non dalla Prefettura in occasione della convocazione delle parti presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, senza trascurare che il ricorrente risulta avere pienamente documentato la regolarità della propria situazione alloggiativa.
Si sono costituiti in giudizio, per opporsi all’accoglimento del ricorso, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
Il ricorso quindi, all’esito della discussione nella camera di consiglio destinata alla definizione dell’istanza cautelare e previo avviso alle parti, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito mediante sentenza in forma semplificata.
Ciò premesso, va preliminarmente ribadito che la controversia ha ad oggetto il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma che ha disposto la revoca del nulla osta all’assunzione del ricorrente da parte della ditta richiedente ed il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso del lavoratore in conseguenza della mancata produzione dell’asseverazione funzionale alla dimostrazione del requisito di capacità economica del datore di lavoro, della riscontrata carenza del suddetto requisito e della mancanza del requisito alloggiativo.
Ciò premesso, ed iniziando dalla questione inerente alla carenza della asseverazione della capacità economica del datore di lavoro, va osservato che, ai sensi dell’art. 24- bis , comma 1, d.lvo n. 286/1998, “ in relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato ”.
La disposizione persegue una evidente finalità semplificatoria ed acceleratoria del procedimento autorizzatorio in materia di immigrazione, “esternalizzando” una incombenza istruttoria che il richiamato art. 30- bis , comma 8, d.P.R. n. 394/1999 demandava alla Direzione Provinciale del Lavoro (disponendo che “ Lo Sportello unico (…) acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili ”).
La richiesta di nulla osta nell’interesse dell’odierno ricorrente risulta presentata il 27 gennaio 2022, ovvero ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a ), d.P.C.M. 21 dicembre 2021, pubblicato in G.U. 17 gennaio 2022, n. 12, avente ad oggetto “ Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021 ”, a mente del quale “ i termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono: a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate all’art. 3, comma 1, lettera a) ed all’art. 4, dalle ore 9,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ”.
L’art. 42, comma 1, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, rubricato “ Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro ”, dispone che “ per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ”.
Di particolare interesse ai presenti fini è però l’art. 44 d.l. n. 73/2022, il quale si occupa specificamente della “ Semplificazione delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ” ed il cui contenuto è stato trasposto nella disciplina a regime di cui al già richiamato art. 24- bis d.lvo n. 286/1998: ai sensi del suo comma 1 (come modificato dall’art. 9, comma 2, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14), invero, “ in relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualità 2021, 2022 e 2023, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato ”.
Va altresì richiamato il comma 2, secondo periodo, dell’art. 44 d.l. n. 73/2022, secondo cui “ in caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ”, mentre, ai sensi del comma 3 (pertinente specificamente alla fattispecie in esame, concernente come si è detto il cd. “decreto flussi” per il 2021), “ per le domande già proposte per l’annualità 2021 l’asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno ”.
Infine – sempre limitando l’ excursus normativo alle sole disposizioni pertinenti in relazione alla presente controversia – il comma 6 dispone che “ in relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta ferma la possibilità, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al presente articolo ”.
Come si è detto, la disciplina recata, in via transitoria, dal citato art. 44 d.l. n. 73/2022 è stata riproposta in termini sostanzialmente simmetrici, a regime, dall’art. 24- bis d.lvo n. 286/1998, in tema di “ Verifiche ”, inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c ), d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 maggio 2023, n. 50.
Della disciplina recata dal citato d.lvo merita anche segnalare l’art. 22, comma 5- quater , inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a ), n. 4), d.l. n. 20/2023, cit., invocato dall’Amministrazione appellata ai fini della legittimazione del suo agire, ai sensi del quale “ al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 4 [che riproduce il già citato art. 44, comma 6, d.l. n. 73/2022, n.d.e. ] , conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno ”.
Così delineato il quadro normativo entro cui si inscrive il procedimento in esame, può senz’altro procedersi all’analisi dei motivi di appello.
E’ infondata la censura intesa a desumere la capacità economica del datore di lavoro che ha richiesto l’ingresso dello straniero dalla sua effettiva assunzione.
Deve invero osservarsi che le disposizioni citate prevedono uno strumento ad hoc finalizzato alla verifica del cd. requisito economico - inerente essenzialmente, ai sensi dell’art. 30- bis , comma 8, d.P.R. n. 394/1999, alla “ verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili ” - rappresentato dalla asseverazione rilasciata dai soggetti abilitati in precedenza menzionati.
Tale strumento rappresenta già di per sé una modalità semplificatoria di dimostrazione del suddetto requisito, il quale quindi non si presta ad essere comprovato secondo forme atipiche e prive di ogni effettiva attitudine dimostrativa, come la dedotta avvenuta assunzione del lavoratore.
Del resto, se si considera che la previsione del suddetto requisito è funzionale a garantire la tutela dei diritti retributivi e previdenziali del lavoratore, oltre che lo svolgimento del rapporto di lavoro in condizioni di piena sicurezza, è evidente che la sua sussistenza deve essere accertata in modi che, sebbene semplificati, offrano sufficienti garanzie di attendibilità e certezza, quali sono appunto rappresentati dalla menzionata asseverazione, attesa la particolare qualificazione professionale dei soggetti legittimati a rilasciarla.
Peraltro, con diretto riferimento alla fattispecie in esame, l’assunzione del lavoratore nelle more del perfezionamento del contratto di soggiorno (come consentito dall’art. 22, comma 6- bis , d.lvo n. 286/1998, secondo cui “ nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale ”) ha avuto carattere del tutto provvisorio, ove si consideri che, come si legge nel provvedimento impugnato, il datore di lavoro ha dichiarato di “ non voler procedere all’assunzione in quanto carente del requisito economico richiesto ”: dichiarazione, inviata per raccomandata all’Amministrazione del datore di lavoro, che rappresenta anche una smentita di carattere confessorio del possesso da parte dello stesso della necessaria capacità economica.
Deduce quindi l’appellante che l’impedimento al perfezionamento della procedura relativo alla mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro rappresenta, per il lavoratore, una causa di forza maggiore, indipendente dalla sua condotta e dalla sua volontà, anche considerato che l’Amministrazione ben poteva effettuare tale verifica a monte e, quindi, non rilasciare il nulla osta ed il visto di ingresso in favore dello straniero: da tale rilievo il ricorrente fa derivare l’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche in forza della circolare del 20 agosto 2007, la quale estende la possibilità di rilascio della suddetta tipologia di permesso a tutte le ipotesi in cui la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da causa non riconducibile allo straniero, quindi anche al di fuori dell’ipotesi, presa in considerazione dalla precedente circolare del 7 luglio 2006, di decesso del datore di lavoro.
La censura, con le precisazioni interpretative che seguono rispetto alle deduzioni della parte appellante, che tuttavia non inficiano la pretesa di fondo di cui essa si fa portatrice, deve essere accolta.
Deve premettersi che la circolare del 20 agosto 2007, richiamata dalla parte appellante (ed allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), ammette la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in tutti i casi in cui la “ mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero ”, come nel caso del “ venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione ”.
Non vi è dubbio, invero, che la mancata produzione dell’asseverazione in ordine alla capacità economica del datore di lavoro così come la stessa insussistenza, a monte, del relativo requisito, con la conseguente sottrazione del richiedente il nulla osta alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, appartiene alla sfera di disponibilità del medesimo datore di lavoro, non avendo il lavoratore né necessaria conoscenza della capacità economica di quest’ultimo, secondo i criteri tecnici che presiedono al relativo accertamento, né possibilità alcuna di influire sulla sua dimostrazione.
E’ bensì vero che la carenza dei requisiti legittimanti il rilascio del nulla osta in capo al datore di lavoro non può dare automaticamente luogo, in forza del mero rilievo secondo cui essa non dipende dal lavoratore, alla regolarizzazione della sua posizione attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, tenuto conto dell’esistenza di casi pacifici di revocabilità del nulla osta già rilasciato, per effetto dell’inversione procedimentale tra accertamento dei requisiti e rilascio del nulla osta, conseguenti al riscontro postumo dell’assenza di quei requisiti (si veda, ad esempio, l’ipotesi di sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all’art. 22, comma 5- bis , d.lvo n. 286/1998).
Del resto, sebbene la causa della revoca possa non essere imputabile al lavoratore, non vi è dubbio che la fattispecie in esame si caratterizza per la sua struttura trilaterale, che non consente al lavoratore, che partecipa a pieno titolo alla sua formazione, di sottrarsi agli effetti della carenza di requisiti legittimanti, sebbene direttamente inerenti alla posizione del datore di lavoro.
Ritiene tuttavia il Collegio che debba distinguersi a seconda che si tratti di requisiti relativi alla fase del rilascio del nulla osta, e quindi all’autorizzazione all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, sebbene oggetto di accertamento (anche negativo) successivo in forza del suindicato meccanismo di inversione procedimentale, ovvero di requisiti inerenti alla fase successiva della stipulazione del contratto di soggiorno e conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dal momento che solo rispetto ai primi si giustifica la caducazione della fattispecie legittimante l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, non potendo ammettersi il rilascio di un permesso di soggiorno quale che sia – quindi anche per attesa occupazione – laddove sia viziato il segmento procedimentale presupposto.
Applicando le illustrate coordinate interpretative alla fattispecie in esame, e ribadito che essa è relativa dall’attingimento delle quote di ingresso stabilite, per il 2021, con il d.P.C.M. 21 dicembre 2021, innanzi richiamato, deve osservarsi che, come già si è detto, l’art. 44, comma 3, d.l. n. 73/2022 prevede che “ per le domande già proposte per l’annualità 2021 [quale appunto quella concernente il ricorrente, presentata il 27 gennaio 2022] l’asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno ”.
Da tale disposizione si evince che l’asseverazione non rappresenta un requisito della richiesta di nulla osta, ma attiene alla fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro, la quale prelude al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato: la mancanza dell’asseverazione, quindi, incide sulla fase successiva al regolare ingresso del lavoratore sul territorio dello Stato, sì che la sua carenza non può refluire in senso invalidante sullo stesso ma, esclusivamente, impedire la stipulazione del contratto di soggiorno, con la conseguente ammissibilità del ricorso a strumenti, come il permesso di soggiorno per attesa occupazione, funzionali a salvaguardare la posizione del lavoratore che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato.
Né del resto ricorre nella specie la ratio della revoca di controbilanciare, come evidenziato dall’Amministrazione, l’esigenza di celerità nel rilascio del nulla osta, cui risponde l’automaticità dello stesso e la posposizione dei controlli inerenti ai relativi requisiti legittimanti, con l’apprestamento di rimedi all’ingresso nello Stato di stranieri in mancanza di quei requisiti, come appunto la successiva revoca del nulla osta per effetto dell’esito negativo dei relativi controlli, dal momento che, come si è detto, lo stesso ordinamento, con riferimento alla specifica fattispecie in esame, colloca la produzione dell’asseverazione, funzionale alla verifica della capacità economica del datore di lavoro, nella fase procedimentale - successiva - della stipulazione del contratto di soggiorno e conseguente rilascio del permesso di soggiorno.
Peraltro, non risulta pertinente, al fine di fondare nella specie il potere di autotutela dell’Amministrazione, il richiamo del disposto dell’art. 22, comma 5- quater , d.lvo n. 286/1998, ai sensi del quale, come si è già visto, “ al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno ”.
Invero, deve in primo luogo dubitarsi della applicabilità della previsione alla fattispecie in esame, disciplinata in termini speciali dall’art. 44 d.l. n. 73/2022.
E’ vero che l’art. 42, comma 5, di quest’ultimo prevede che “ per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ”: tuttavia, l’articolo in questione non concerne le verifiche di congruità, di cui si occupa il successivo art. 44 d.l. n. 73/2022.
Inoltre, il predetto art. 22, comma 5- quater d.lvo n. 286/1998 fa riferimento ai controlli demandati all’“ Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate ”, ovvero ad una fattispecie tipica diversa da quella che ne occupa, relativa alla mancata produzione dell’asseverazione di congruità.
Dalle considerazioni che precedono consegue quindi la fondatezza della pretesa della parte appellante alla valutazione da parte dell’Amministrazione dei presupposti per il rilascio a favore dello straniero di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Devono adesso esaminarsi le censure relative all’ulteriore presupposto del provvedimento di revoca, relativo alla mancata produzione della certificazione di idoneità alloggiativa.
Deduce in proposito l’appellante che essa non rileva, in quanto, in primo luogo, il rilascio del suddetto documento (da parte, nella specie, del Comune di Roma) richiede svariati mesi, in secondo luogo, la regolarità della situazione alloggiativa deve essere verificata dalla Questura in occasione del fotosegnalamento e non dalla Prefettura in occasione della convocazione delle parti presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, aggiungendo che esso ha pienamente documentato la regolarità della propria situazione alloggiativa.
Anche la censura in esame, nei limiti che seguono, merita di essere accolta.
La deduzione della parte appellante trova riscontro normativo nel disposto dell’art. 35, comma 1, d.P.R. n. 394/1999, ai sensi del quale “ entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale (…) il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l’effettiva disponibilità dell’alloggio, della richiesta di certificazione d’idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all’articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo ”.
La disposizione fa evidentemente da sponda all’esigenza di non far dipendere il perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno da un adempimento, come la certificazione della idoneità alloggiativa, i cui tempi di esecuzione non dipendono dallo straniero.
Essa inoltre, prevedendo la sola necessità della produzione della richiesta di certificazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, accredita la tesi dell’appellante secondo cui la regolarità della situazione alloggiativa deve essere verificata dalla Questura in occasione del fotosegnalamento e non dalla Prefettura in occasione della convocazione delle parti presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Non assume rilievo decisivo la deduzione erariale, svolta nel giudizio di primo grado, secondo cui il ricorrente ha presentato la sola R.I.A. ma non ha presentato la richiesta di attestazione dell’idoneità alloggiativa, atteso che il provvedimento impugnato non contesta la mancata presentazione della richiesta, ma la mancata “ dimostrazione del requisito alloggiativo ”.
L’appello in conclusione deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, annullato, come richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio, il provvedimento con esso impugnato, nei limiti in cui l’Amministrazione ha denegato, peraltro implicitamente, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica nondimeno la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, nei limiti e per gli effetti precisati in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AE CO, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
IO LL, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LL | AE CO |
IL SEGRETARIO