Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2014, n. 17624
CASS
Sentenza 5 agosto 2014

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Il divieto per il datore di lavoro di variazione in "pejus" ex art. 2103 cod. civ., opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, dovendo il giudice accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, senza fermarsi al mero formale inquadramento dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il trasferimento di un direttore delle Poste Italiane in un ufficio di minore importanza, per qualità e volume dell'attività svolta, rispetto all'ufficio di provenienza, fosse lesivo del principio della equivalenza delle funzioni, a nulla rilevando, in senso contrario, che la retribuzione e la qualifica fossero rimaste invariate).

Commentari3

  • 1Nuovo art. 2103 c.c. e Jobs Act: criterio dell’inquadramento
    Avv. Rocchina Staiano · https://www.fiscoetasse.com/ · 12 novembre 2015

  • 2Jobs Act e disciplina delle mansioni: quale riforma dall'art.3 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.81?
    Stefano Lenghi · https://www.studiocataldi.it/ · 26 giugno 2015

  • 3Cambia l'art. 2103 c.c.: il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse, anche inferiori e con retribuzione ridotta.
    Paolo Accoti · https://www.studiocataldi.it/ · 18 giugno 2015
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2014, n. 17624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17624
Data del deposito : 5 agosto 2014

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