Sentenza 5 agosto 2014
Massime • 1
Il divieto per il datore di lavoro di variazione in "pejus" ex art. 2103 cod. civ., opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, dovendo il giudice accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, senza fermarsi al mero formale inquadramento dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il trasferimento di un direttore delle Poste Italiane in un ufficio di minore importanza, per qualità e volume dell'attività svolta, rispetto all'ufficio di provenienza, fosse lesivo del principio della equivalenza delle funzioni, a nulla rilevando, in senso contrario, che la retribuzione e la qualifica fossero rimaste invariate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2014, n. 17624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17624 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30195-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA FR C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2489/2007 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/12/2007 R.G.N. 1005/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2014 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato MICELI MARIO per delega verbale PESSI ROBERTO;
udito l'Avvocato L'ABBATE AMINA per delega PELLEGRINO GIANLUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dei 14.12.2007, la Corte di appello di Lecce rigettava il gravame proposto dalla società Poste Italiane avverso la decisione di prime cure, che aveva accolto parzialmente la domanda di LM AN - dichiarando l'inefficacia dell'assegnazione del predetto presso il nuovo ufficio di Lecce 6 -, disposto la sua riammissione nell'ufficio di provenienza con le stesse mansioni e rigettato, invece, la domanda di risarcimento dei danni dallo stesso avanzata. Rilevava la Corte che il disposto trasferimento era illegittimo perché lesivo del principio della equivalenza delle mansioni sancito dall'art. 2013 c.c., nonché delle disposizioni in materia di trasferimenti di cui al medesimo articolo e dell'art. 37 c.c.n.l. 13.7.2003, e perché il nuovo ufficio era meno importante di quello precedentemente ricoperto, in cui operavano 70 dipendenti e nel quale erano svolte operazioni di particolare rilievo con i principali clienti privati ed istituzionali di Poste Italiane, laddove la succursale di Lecce 6 era classificata in fascia inferiore ed aveva un volume di attività di gran lunga meno consistente. Osservava che erano, inoltre, state smentite le affermazioni della società secondo cui le mansioni erano assolutamente identiche alle precedenti. Quanto ai danni rivendicati in via incidentale dal lavoratore, gli stessi erano dalla Corte ritenuti insussistenti, in quanto connessi al licenziamento subito e non al trasferimento, non avendo l'appellato prestato alcun giorno di servizio presso la sede di destinazione, stante la tempestività del provvedimento cautelare, che ne aveva ordinato la ricollocazione nell'originaria posizione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidata a tre motivi di impugnazione, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui resiste, con controricorso, il LM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, richiamando l'art. 37 del c.c.n.l. 11 luglio 2003 e precisando che nelle dichiarazioni a verbale di cui all'art. 39 dello stesso contratto risulta specificato il concetto di luogo di lavoro, diverso dalla sede di lavoro. Sostiene che nella specie lo spostamento non riguardasse un diverso ambito territoriale di un Comune, per cui non poteva richiamarsi la nozione di trasferimento, che implica la destinazione ad altra unità produttiva, e rileva che non può applicarsi la disciplina civilistica quando la contrattazione preveda una particolare situazione affinché si configuri l'ipotesi del trasferimento. Aggiunge la ricorrente che l'art. 37 c.c.n.l. disciplina i trasferimenti a seconda dei livelli di appartenenza dei lavoratori e che al LM, quale Q1, si applicava quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 37, che riguarda il lavoratore ultrasessantenne, e non il trattamento indicato per quello ultracinquantacinquenne, di cui alla lett. a) dello stesso articolo, applicato impropriamente.
Con il secondo motivo, la società lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., nonché degli artt. 1362 c.c. e ss., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che gli uffici postali vanno classificati diversamente da come ritiene il giudice del gravame e che la successiva allocazione del LM non comportava una variazione del ruolo di Direttore dell'Ufficio dallo stesso ricoperto, potendo la società variare l'assetto organizzativo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Con quesito di diritto, domanda se si ponga in violazione dell'art. 2013 c.c. la sentenza che, utilizzando un mero criterio quantitativo di personale e servizi, ritenga demansionante il provvedimento di applicazione di un Direttore ad un diverso Ufficio Postale, sebbene rimanga immutato il livello retribuivo e la qualifica di reggenza dello stesso.
Infine, nel terzo motivo, viene dalla ricorrente dedotta l'omissione, l'insufficienza ovvero la contraddittorietà della motivazione con riguardo a fatto controverso e decisivo, sostenendosi che il provvedimento aziendale tendeva ad una migliore organizzazione dell'attività lavorativa (cd. Job rotation).
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo attiene alla individuazione di precisi requisiti idonei alla configurazione di un trasferimento in senso proprio, ritenuti nella specie insussistenti per essere l'ambito territoriale entro il quale era avvenuto lo spostamento del LM non idoneo a determinare un mutamento del luogo di lavoro, posto che lo spostamento era avvenuto nell'ambito territoriale dello stesso Comune. Tuttavia, deve osservarsi che il giudice del gravame non si sofferma su tale specifico profilo, che trova il suo fondamento nelle previsioni contrattuali, nella quali si prevede una differenziazione tra sede di lavoro e luogo di lavoro ai fini della configurazione di una trasferta ovvero di un trasferimento, quanto, piuttosto, sulla valutazione del contenuto delle mansioni assegnate al LM nell'ufficio di destinazione. La ratio decidendi, pertanto, più che sulla valutazione delle ragioni giustificative della disposta assegnazione presso l'Ufficio di Lecce 6, si incentra sulla valutazione della importanza di tale ufficio in relazione alla qualità ed importanza dell'attività ivi svolta ed al volume della stessa, accertata come di molto inferiore a quella gestita e coordinata dal LM nell'ufficio di provenienza. Al riguardo, a prescindere dal rilievo che la censura risulta per tale aspetto inconferente, la sentenza è conforme ai principi di diritto posti a tutela della professionalità del lavoratore, ed all'insegnamento di questa Corte, alla cui stregua il divieto per il datore di lavoro di variazione in "pejus", sancito dall'art. 2103 c.c., opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, non potendosi, nell'accertamento della equivalenza, limitare al riferimento in astratto all'inquadramento formale del lavoratore, ma dovendosi accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, pur dovendo ritenersi che tale principio non trovi applicazione nel caso in cui vi sia una sopravvenienza che non consente la conservazione della precedente posizione lavorativa ne' lo spostamento a mansioni non pregiudizievoli della professionalità pregressa, giacché la tutela prevista dall'art. 2103 c.c. presuppone la concreta alternativa della possibilità di non retrocessione della precedente posizione professionale (cfr. Cass.
9.3.2004 n. 4790). Nè la ricorrente ha richiamato situazioni di fatto per le quali il principio richiamato non potesse trovare applicazione, non rinvenendosi in sentenza alcun riferimento, effettuato dalla società, a condizioni ostative al mantenimento della professionalità acquisita dal LM. Peraltro, in tema di trasferimento di un lavoratore da una ad altra sede di lavoro, l'esistenza di eventuali ragioni produttive, se è idonea a giustificare il trasferimento stesso, non può comunque comportare la lesione del diritto del lavoratore alla conservazione della propria professionalità, la cui tutela è prevalente rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro (cfr. Cass. 12.3.2004 n. 5161). In forza di tali considerazioni deve, pertanto, ritenersi destituita di giuridico fondamento la censura di cui al secondo motivo, non essendo sufficiente, per ritenere che il principio su richiamato sia stato rispettato, che il livello retributivo sia rimasto inalterato e che anche la qualifica ricoperta sia rimasta invariata, dovendo aversi riguardo a contenuto delle mansioni e della professionalità dalle stesse espressa.
Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, deve essere valutata, invero, dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente, senza che assuma rilievo che, sul piano formale, entrambe le tipologie di mansioni rientrino nella medesima area (cfr. Cass. 14.6.2013 n. 15010, con riferimento a mansioni dell'Area operativa del CCNL Poste). E la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, deve valutarsi sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente (cfr., tra le altre, Cass. 24.11.2006 n. 25033, Cass.
2.5.2006 n. 10091). Per il rigetto del terzo motivo è sufficiente affermare che non sposta i termini della questione l'esigenza organizzativa della "job rotation" invocata dalla ricorrente, potendo comunque configurarsi una lesione dei diritti del lavoratore, suscettibile di tutela piena, anche ove sia provata dal datore di lavoro la sussistenza di esigenze organizzative e produttive che abbia determinato il mutamento di mansioni. Nel caso considerato, nei termini in cui è stato prospettato, il fatto controverso non assume, pertanto, carattere di decisività ai fini della soluzione della controversia. Il ricorso va, per quanto detto, respinto e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dalla società, che è tenuta alla rifusione delle stesse, in favore del LM, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché spese generali in misura del 15%. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2014