Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni del R. decreto-legge 8 maggio 1927-V, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2838, e delle leggi successive che le hanno modificate, nonche' tutte le altre disposizioni legislative inerenti alla materia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni del R. decreto-legge 8 maggio 1927-V, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2838, e delle leggi successive che le hanno modificate, nonche' tutte le altre disposizioni legislative inerenti alla materia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI