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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco CE Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15398/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato in [...], in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio Giammalvo, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
– Questura di Trapani, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 12 novembre 2024 e memoria del depositata Controparte_1
telematicamente il 23 aprile 2024
*******
1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente l'11 dicembre 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.25473/Imm/23/Sez.4^”, emesso il
3 novembre 2023 e notificato in data 16 novembre 2023, con cui il Questore di
Trapani, sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani del 23 maggio 2023 ivi citato, ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 29 dicembre 2022.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce dell'artt.
19 del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione avviato in Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, deve ritenersi fondata – alla luce della documentazione prodotta nel corso del giudizio - la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 29
2 dicembre 2022 come da documentazione in atti) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che allo stato l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive dal mese di settembre 2017 in Italia, ove è giunto ancora minorenne e, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale originariamente presentata, ha qui intrapreso un utile percorso di integrazione.
Il ricorrente ha, infatti, documentato lo svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricolo alle dipendenze di sin dall'agosto 2023 in forza di Persona_1 plurimi contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali con decorrenza dal 4 novembre al 22 dicembre 2024 (cfr. comunicazioni unilav e buste paga in atti).
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, d'altronde, in tema di protezione speciale il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello di integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile da vari elementi, tra cui anche la stipulazione di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. civ. n. 21956/2024)
Lo stesso ha, altresì, provato la disponibilità di un alloggio abitativo in Marsala
(TP) in forza di un contratto di locazione registrato (cfr. contrato di locazione in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese ormai da più di 7 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto
Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Senegal, Paese da cui lo stesso è espatriato ancora minorenne.
3 Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo decidere il Tribunale in base alla situazione esistente al momento della decisione - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese processuali, tenuto conto della necessaria integrazione documentale effettuata dal ricorrente nel corso del giudizio ai fini dell'accoglimento del ricorso, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco CE Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15398/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato in [...], in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio Giammalvo, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
– Questura di Trapani, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 12 novembre 2024 e memoria del depositata Controparte_1
telematicamente il 23 aprile 2024
*******
1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente l'11 dicembre 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.25473/Imm/23/Sez.4^”, emesso il
3 novembre 2023 e notificato in data 16 novembre 2023, con cui il Questore di
Trapani, sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani del 23 maggio 2023 ivi citato, ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 29 dicembre 2022.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce dell'artt.
19 del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione avviato in Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, deve ritenersi fondata – alla luce della documentazione prodotta nel corso del giudizio - la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 29
2 dicembre 2022 come da documentazione in atti) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che allo stato l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive dal mese di settembre 2017 in Italia, ove è giunto ancora minorenne e, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale originariamente presentata, ha qui intrapreso un utile percorso di integrazione.
Il ricorrente ha, infatti, documentato lo svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricolo alle dipendenze di sin dall'agosto 2023 in forza di Persona_1 plurimi contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali con decorrenza dal 4 novembre al 22 dicembre 2024 (cfr. comunicazioni unilav e buste paga in atti).
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, d'altronde, in tema di protezione speciale il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello di integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile da vari elementi, tra cui anche la stipulazione di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. civ. n. 21956/2024)
Lo stesso ha, altresì, provato la disponibilità di un alloggio abitativo in Marsala
(TP) in forza di un contratto di locazione registrato (cfr. contrato di locazione in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese ormai da più di 7 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto
Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Senegal, Paese da cui lo stesso è espatriato ancora minorenne.
3 Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo decidere il Tribunale in base alla situazione esistente al momento della decisione - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese processuali, tenuto conto della necessaria integrazione documentale effettuata dal ricorrente nel corso del giudizio ai fini dell'accoglimento del ricorso, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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