Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 8085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8085 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08085/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03724/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3724 del 2022, proposto da
ER DE RU, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Destobbeleer e dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 24533 di rigetto dell'istanza di condono edilizio prot. n. 70982 del 17.11.2004 ex lege 326/2003 del 6.5.2022, notificato in data 9.5.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa RI GR D'AL e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È controversa la legittimità del provvedimento con cui il comune di Torre del Greco ha disposto il diniego delle domande di condono proposte dal ricorrente ai sensi della legge n. 326 del 2003, in relazione alla realizzazione sine titulo di un immobile per civile abitazione su fondo rustico di sua proprietà.
1.1 Il rigetto dell’istanza è motivato in ragione della insanabilità delle opere realizzate, trattandosi:
- di interventi di “nuova costruzione” in zona soggetta a vincolo paesistico preesistente e non conformi allo strumento urbanistico, in contrasto con l’art. 32, comma 27, lettera d) del D.L. n. 269/2003, convertito in legge 326/2003, che esclude dal suo ambito tali interventi;
- di opere con destinazione residenziale realizzate all’interno di uno dei Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana, per cui non sono sanabili ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge regionale n. 10/04, che stabilisce in tal caso la non condonabilità;
- nonché in ragione della realizzazione di ulteriori opere abusive in pendenza della domanda di condono, oggetto delle ordinanze di demolizione nn. 1164/R.O. del 2003 e n. 364/R.O. del 2021 e della mancata integrazione documentale ai sensi dell’art. 32, comma 35, della Legge 326/03.
1.2 Parte ricorrente avversa detto provvedimento, deducendo, a sostegno dell’impugnativa, tre motivi in diritto, lamentando in estrema sintesi:
- l’illegittimità del diniego in quanto non tutti i vincoli sarebbero ostativi alla sanabilità ma solo quelli di inedificabilità assoluta; comunque, sarebbe anche privo di adeguata motivazione, limitandosi a richiamare la normativa violata, senza rendere intellegibile il tipo di vincolo a cui soggiace la zona ove insiste la costruzione oggetto di sanatoria né le ragioni per le quali sussiste la ritenuta difformità urbanistica;
- violazione e falsa applicazione della legge regione Campania n.10/2004 e n.21/2003 in relazione alle leggi nn. 326/2003 e 47/1985, in quanto l’ente non avrebbe considerato che il vincolo di inedificabilità, limitatamente alla realizzazione di edifici residenziali previsto dalla Legge Campana n. 21/2003, va disciplinato alla stregua dell’articolo 32 della legge 47/1985, disposizione fatta salva dall’articolo 21 comma 27 della legge 326/2003, per cui, in tesi, il rilascio del permesso in sanatoria non è escluso ma è subordinato alla previa espressione del parere favorevole sul contrasto o meno dell’opera con il vincolo in questione;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22, 31, 36 e 10 d.p.r 380/2001 e delle leggi nn. 47/1985 e 326/2003, in quanto le ulteriori opere abusive realizzate sull’immobile, già oggetto di condono e sanzionate con ordinanze di demolizione nn. 1164/R.O. del 2003 e n. 364/R.O. del 2021, rientrerebbero nel novero degli interventi di manutenzione che non hanno comportato un intervento edilizio nuovo e/o ulteriore rispetto all’immobile originario oggetto di condono; in ogni caso le ordinanze di demolizione impugnate sarebbero illegittime perché emanate in pendenza di condono.
2. Il Comune intimato si è costituito per opporsi al ricorso, difendendo la legittimità degli atti impugnati e instando per la reiezione.
3. All’udienza straordinaria del 18 settembre 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Gioverà in premessa richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sulla cornice normativa che disciplina l’istanza di condono ex art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, c.d. “terzo” condono del 2003, il quale, come noto, ha fissato limiti più stringenti rispetto ai precedenti (primo e secondo condono, di cui alle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724).
Il d.l. 269/2003 (convertito in l. 326/2003), che ha previsto il cd. terzo condono, ha specificamente limitato le possibilità di sanatoria in presenza di vincoli. Specificamente, l'art. 32, co. 26, lett. a), d.l. 269/2003 distingue le tipologie di illecito (individuate all'allegato 1), consentendo nelle aree sottoposte a vincolo la sanatoria solo per «le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 numeri 4, 5 e 6», cioè opere di restauro e risanamento conservativo (tipologia 4 e 5), opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (tipologia 6). L'art. 32, co. 27, d.l. 269/2003 specifica che non sono suscettibili di sanatoria, tra le altre ipotesi, le opere che «siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» (lett. d).
Più nel dettaglio, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che “il condono previsto dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 (terzo condono edilizio) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Non sono invece suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425).
In sintesi, quindi, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, le opere siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) si tratti di opere minori senza aumento di volume o superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
d) vi sia il previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Si osserva a tal proposito che la norma in commento richiama in modo indifferenziato tutte le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali.
Sul punto, è irrilevante che venga in rilievo un vincolo che comporti l'inedificabilità assoluta.
In proposito è stato precisato che il legislatore, con la previsione generale di cui al citato art. 32, comma 27, lett. d) decreto-legge n. 269/2003, ha disciplinato, ai fini del condono edilizio, l'ipotesi di tutte le costruzioni effettuate in siti vincolati e come tali riflettenti la disciplina vincolistica della zona su cui insistono. La distinzione tra vincoli assoluti e relativi non rileva al fine della condonabilità delle opere, stante il chiaro disposto legislativo che non ha fatto cenno alla stessa; la norma, infatti, richiama (in modo indifferenziato) opere che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425).
4.2 Orbene, nel caso di specie non è revocabile in dubbio che le opere abusivamente realizzate insistono in zona paesaggistica, e oltre a non essere conformi alle vigenti prescrizioni urbanistiche (in quanto non v'è conformità rispetto al Piano territoriale paesaggistico (PTP) dei Comuni dell'area vesuviana -approvato con D.M. 4 luglio 2002, che, all'art. 11 , “ vieta qualsiasi intervento che comporti incremento di volumi esistenti”), sono qualificabili come “nuova opera”, con creazione di volumi e superfici, per cui non era possibile acquisire il necessario parere di compatibilità paesaggistica, difettando comunque il rispetto delle predette condizioni richieste dalla L. 326/2003.
In particolare, l’abuso insiste su un’area gravata da un vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/1939 e D.lgs. n. 42 del 2004, in ragione del vincolo imposto con D.M. 20 gennaio 1964 e il ricorrente non ha mai fornito alcuna prova del fatto che l’abuso è stato realizzato prima della data di introduzione del vincolo paesaggistico, e cioè prima del 1964.
Il che significa che l’opera contestata rientra nel novero degli abusi c.d. “maggiori”, per ciò soltanto non condonabile in ossequio al costante insegnamento giurisprudenziale testé citato in ragione del vincolo.
Va da sé che il diniego di condono costituisce, nel caso di specie, un atto chiaramente vincolato, per cui è del tutto irrilevante, nella specie, la denunziata mancata acquisizione (prima del rilascio del diniego impugnato) del parere paesaggistico, attesa l’assoluta inidoneità di esso a superare gli elementi ostativi al rilascio del condono edilizio posti dalla legge.
4.3 Alla luce delle superiori premesse, emerge l’infondatezza delle censure di difetto di motivazione, atteso che il provvedimento in questione, di natura rigidamente vincolata, ha assolto pienamente all’obbligo motivazionale sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dando puntualmente conto dell’assenza dei presupposti per la richiesta sanatoria, essendo incontestabile l’incremento di superficie e volumetria in zona paesaggisticamente vincolata nonché la non conformità dell’immobile alle richiamate prescrizioni di piano che vietano, in tale zona, l’edificazione di nuovi volumi.
5. In conclusione, alla luce dei superiori rilievi, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso è dunque respinto.
6. La complessità in fatto della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
RI GR D'AL, Consigliere, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GR D'AL | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO