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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14879 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 21 ottobre
2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20658/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata il [...] in [...], Parte_1
, nata il [...] in [...] e Parte_2
nato il [...] in [...], Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Micco Padula;
- ricorrenti –
nei confronti di e in Controparte_1 Controparte_2
persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in
Roma, via dei Portoghesi n.12;
- resistenti –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: 'Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, a)
accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei suddetti Ricorrenti e
per l'effetto ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1
amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle
pagina 1 relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari
competenti; b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di
I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali da distrarsi con esclusivo
riferimento agli onorari e agli accessori di legge in favore dello scrivente
avvocato, il quale dichiara di non aver anticipato invece le spese di
contributo unificato e di anticipazione forfettaria';
per parte resistente: '(…) che l'Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA In caso di
riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio'
Fatto e diritto
Con la presente azione i ricorrenti instano affinché il Tribunale riconosca il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza diretta da nato in [...], nel Comune di Civita Castellana in provincia Persona_1
di Viterbo, il 26 giugno 1892, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_2
non contestando la fondatezza della domanda ma limitandosi a
[...]
chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17
aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31
luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
pagina 2 Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti. Ed
invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto
della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla pagina 3 ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_1
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4
fascicolo di parte ricorrente).
pagina 4 Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei Controparte_1
conseguenti provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 24 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 21 ottobre
2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20658/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata il [...] in [...], Parte_1
, nata il [...] in [...] e Parte_2
nato il [...] in [...], Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Micco Padula;
- ricorrenti –
nei confronti di e in Controparte_1 Controparte_2
persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in
Roma, via dei Portoghesi n.12;
- resistenti –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: 'Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, a)
accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei suddetti Ricorrenti e
per l'effetto ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1
amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle
pagina 1 relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari
competenti; b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di
I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali da distrarsi con esclusivo
riferimento agli onorari e agli accessori di legge in favore dello scrivente
avvocato, il quale dichiara di non aver anticipato invece le spese di
contributo unificato e di anticipazione forfettaria';
per parte resistente: '(…) che l'Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA In caso di
riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio'
Fatto e diritto
Con la presente azione i ricorrenti instano affinché il Tribunale riconosca il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza diretta da nato in [...], nel Comune di Civita Castellana in provincia Persona_1
di Viterbo, il 26 giugno 1892, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_2
non contestando la fondatezza della domanda ma limitandosi a
[...]
chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17
aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31
luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
pagina 2 Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti. Ed
invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto
della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla pagina 3 ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_1
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4
fascicolo di parte ricorrente).
pagina 4 Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei Controparte_1
conseguenti provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 24 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5