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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/05/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
21.7.2023
d a
Parte_1
rappresentato e difesodall'avv. Gianfranco de Bertolini
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 13 Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Zanardi
pec Email_2
convenuto
e
n e i c o n f r o n t i d i
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Serra
pec Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito:
condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante, a pagare Parte_2
€ 7.204,87 al dott. ed € 2.875,74 alla o le diverse Parte_3 Controparte_2
somme che risulteranno in giudizio per I titoli allegati in ricorso, con interessi legali e
rivalutazione monetaria nella misura di legge.
Compensi e spese del giudizio rifusi”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Parte_2
“NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE
In ragione di quanto argomentato, previo accertamenti dei fatti esposti, respingere
integralmente tutte le domande del ricorrente.
NEL MERITO – IN VIA SUBORDINATA pagina 2 di 13 Limitare la condanna della convenuta, al pagamento delle somme risultanti in corso di
causa, così come provate dal ricorrente.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Controparte_1
“…vale ribadire come non potrà, nemmeno in astratto, essere emessa alcuna
Cont pronuncia nei confronti della , mero gestore del Fondo, né nei confronti di quest'ultimo, posto che nel caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro il
lavoratore può agire iure proprio, ma esclusivamente per ottenere una condanna del
datore di lavoro a favore del terzo, nella specie appunto esclusivamente il Fondo, che costituisce patrimonio autonomo e distinto da quello del gestore”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ egli ha iniziato, in data 2.10.2017, a lavorare alle dipendenze della società convenuta in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e Parte_2
pieno, con inquadramento nella categoria di operaio e nel livello quinto CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti, con mansioni di analista programmatore (doc. 4
fasc. ric.); pagina 3 di 13 ✓ egli ha destinato il trattamento di fine rapporto al Fondo Pensione Aperto Euro
Risparmio presso Controparte_1
✓ la società datrice ha omesso di corrispondergli la retribuzione maturata a far data dall'agosto 2018 e il rimborso delle spese di trasferta sostenute nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2018, come da note sub doc. 6 fasc. ric., che risultano vistate da un “responsabile” della società convenuta;
✓ in data 16.1.2019 egli ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, adducendo i predetti inadempimenti datoriali;
✓ successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro la società qui convenuta gli ha corrisposto acconti per una complessiva somma lorda di € 13.000,00;
propone:
1)
domanda volta a condannare la società convenuta a corrispondergli la somma lorda di €
7.204,87, a titolo di differenze retributive afferenti il periodo agosto 2018 – 16 gennaio
2019;
2) domanda volta a condannare la società convenuta a corrispondergli la somma di € 532,49,
a titolo di rimborso spese;
3)
domanda volta a condannare la società convenuta a corrispondere alla società
[...]
la somma di € 2.875,74, a titolo di Controparte_1
contribuzione integrativa afferente al trattamento di fine rapporto.
pagina 4 di 13 §2 le difese svolte dalla società convenuta
La società convenuta svolge le seguenti difese (così sintetizzate Parte_2
secondo quanto richiesto ai fini di una decisione motivata):
a)
in ordine alla pretesa concernente le differenze retributive, sostiene di averla già soddisfatta integralmente, avendo corrisposto al ricorrente la somma lorda di € 16.814,35,
a fronte di un debito ammontante nella somma netta di € 16.241,91;
b)
in ordine alla pretesa concernente il rimborso spese, ne contesta la fondatezza sia nell'an che nel quantum, negando di aver autorizzato l'assunzione dei relativi costi o di averli approvati o accettati;
c)
in ordine alla pretesa concernente la contribuzione integrativa afferente al trattamento di fine rapporto, riconosce fosse dovuta nella misura dell'importo di € 2.707,43, che ha provveduto a versare alla società Controparte_1
in data 13.9.2023 (doc. 44 e 45), ma contesta la differenza rispetto al maggior
[...]
importo indicato dal ricorrente (€ 2.875,74).
§3 le ragioni della decisione
1) in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna della società
convenuta al pagamento delle differenze retributive
pagina 5 di 13 Il ricorrente ha proposto domanda di condanna della convenuta Parte_1
al pagamento della somma di € 7.204,87, a titolo di differenze Parte_2
retributive afferenti al periodo agosto 2018 – 16 gennaio 2019.
La società convenuta ha negato la fondatezza della domanda, sostenendo di aver già soddisfatto il credito azionato, avendo già corrisposto al ricorrente la somma lorda di €
16.814,35, a fronte di un debito ammontante nella somma netta di € 16.241,91.
La domanda è parzialmente fondata.
Infatti, alla luce dell'accertamento effettuato dal c.t.u. (in ordine al quale nessuno dei c.t.p. ha formulato osservazioni), residua in favore del ricorrente un credito di € 2.609,19, di cui € 1.649,19 a titolo di “IRPEF a credito derivante da operazioni di conguaglio di fine anno” ed € 960,00 a titolo di “ex bonus Renzi”.
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente sostiene che “l'importo lordo, non calcolate dal CTU, corrisponde approssimativamente a 4.000 euro” (ivi compreso il rimborso spese).
Tuttavia, così opinando, parte ricorrente trascura di considerare la precisazione, effettuata dal c.t.u. nel proprio elaborato e non tempestivamente contestata nelle osservazioni del c.t. del ricorrente, secondo cui la somma di € 3.141,68 (comprensiva del rimborso spese)
è “da corrispondersi al netto di imposte e contributi vista la natura delle somme”.
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente evidenzia che i crediti accertati dal c.t.u in favore del ricorrente non hanno natura retributiva.
L'assunto è di per sé esatto, ma risulta ininfluente ai fini della decisione, atteso che sia la domanda proposta dal ricorrente sia il quesito posto al c.t.u. non possono che essere interpretati quali concernenti le somme che la società datrice era tenuta a corrispondere al lavoratore in adempimento non solo dell'obbligazione retributiva, ma anche dei connessi gli obblighi accessori di carattere contabile. pagina 6 di 13 Quindi la società convenuta va condannata a corrispondere, in favore Parte_2
del ricorrente la somma di € 2.609,19, di cui € 1.649,19 a titolo di Parte_1
“IRPEF a credito derivante da operazioni di conguaglio di fine anno” ed € 960,00 a titolo di “ex bonus Renzi”, da considerarsi differenze retributive in senso lato per la ragione sopra indicata;
tale somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
2) in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna della società
convenuta al pagamento del rimborso spese
Il ricorrente ha proposto domanda di condanna della convenuta Parte_1
al pagamento della somma di € 532,49, a titolo di rimborso delle spese Parte_2
di trasferta sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, come da note sub doc. 6 fasc. ric., che risultano vistate da un “responsabile” della società convenuta.
La società convenuta ha contestato la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, negando di aver autorizzato l'assunzione dei relativi costi o di averli approvati o accettati.
A fronte della precisazione di parte ricorrente secondo cui il “responsabile” di si identifica nell'amministratore delegato e legale rappresentante Parte_2 [...]
, all'udienza del 31.10.2023 la società convenuta ha riconosciuto che le tre note CP_3
spese sub doc. 6 fasc. ric. risultano sottoscritte da e che questi all'epoca era CP_3
amministratore delegato di Parte_2
pagina 7 di 13 Le ragioni di tali sottoscrizioni (apposte, come appare per tabulas, quale “visto del responsabile”) è stata illustrata dai testi escussi e Testimone_1 Testimone_2
La prima ha dichiarato: “Lavoro alle dipendenze della convenuta dal 2017. Nel Pt_2
2018 svolgevo mansioni di segreteria (front e back office), in particolare mi occupavo dell'archiviazione di documenti”.
Vengono esibiti alla teste i documenti di cui all'all. 6 di parte ricorrente.
La teste dichiara: “Riconosco i documenti che mi vengono esibiti, quali i modelli che i
lavoratori compilavano quali nota spese assunte nello svolgimento delle loro prestazioni.
Il lavoratore doveva indicare se, nell'assumere la spesa, era stata utilizzata la carta di
credito aziendale da parte degli addetti all'ufficio amministrazione o egli aveva
anticipato personalmente il costo.
I dati apparenti in calce venivano determinati e inseriti automaticamente nel modulo dal
sistema.
Il lavoratore si recava presso il suo responsabile, affinché apponesse il suo visto sul modulo. Nel caso del ricorrente il suo responsabile era l'amministratore delegato al
tempo, dott. . CP_3
Quindi il lavoratore firmava la nota per accettazione e la inviava via mail all'ufficio
amministrazione.
L'ufficio amministrazione chiedeva conferma al responsabile (nel caso del ricorrente a
); in caso positivo procedeva al pagamento del rimborso spese o mediante bonifico o CP_3
mediante inserimento nel prospetto paga.
Non sono in grado di riferire la ragione per cui non sono stati effettuati pagamenti di cui ai documenti che mi vengono esibiti”;
pagina 8 di 13 la teste ha dichiarato: “Ho lavorato alle dipendenze di che era Tes_2 Parte_4
socia di . svolgeva anche l'attività di tenuta della contabilità di Parte_2 Pt_4
Io ero la responsabile amministrativa di . Parte_2 Pt_4
Vengono esibiti al teste i documenti prodotti sub 6 da parte ricorrente.
La teste dichiara: “Riconosco i documenti che mi vengono esibiti quali i modelli che i
lavoratori compilavano quali nota spese assunte nello svolgimento delle loro prestazioni.
Il lavoratore doveva indicare se, nell'assumere la spesa, era stata utilizzata la carta di
credito aziendale da parte degli addetti all'ufficio amministrazione o egli aveva
anticipato personalmente il costo.
I dati apparenti in calce venivano determinati e inseriti automaticamente nel modulo dal
sistema.
Il lavoratore si recava presso il suo responsabile, affinché apponesse il suo visto sul
modulo.
Da quanto emerge dai documenti che mi vengono esibiti all'epoca il responsabile del ricorrente era l'amministratore delegato al tempo, dott. . CP_3
Quindi il lavoratore firmava la nota per accettazione e la inviava via mail all'ufficio
amministrazione.
L'ufficio amministrazione chiedeva conferma al responsabile (nel caso del ricorrente a
); in caso positivo procedeva al pagamento del rimborso spese o mediante bonifico o CP_3
mediante inserimento nel prospetto paga.
Non sono in grado di riferire la specifica ragione per cui non sono stati effettuati
pagamenti di cui ai documenti che mi vengono esibiti.
Posso dire che all'epoca la società convenuta aveva difficoltà di liquidità”.
Appare evidente, alla luce delle circostanze riferite dalle testimoni, che l'apposizione, da parte dell'amministratore delegato dell'epoca, della sua sottoscrizione in calce alle note pagina 9 di 13 de quibus, equivale ad attestazione del carattere giustificato in punto an e della congruità
in punto quantum delle spese inserite dal lavoratore nelle note, da cui non può che sorgere, in favore del lavoratore che le ha sostenute, il diritto al loro rimborso.
Parte convenuta ha eccepito al termine della deposizione di e nuovamente nelle Tes_1
note finali che la teste non era indicata nella lista, atteso che il ricorrente vi aveva inserito il “responsabile per controllo rapporti trasferte”, mentre la teste ha dichiarato di Pt_2
essere soltanto addetta alla “segreteria (front e back office), in particolare [all'] archiviazione di documenti”.
In disparte l'inutilità dell'eccezione, atteso che le stesse circostanze sono state riferite dalla teste , la quale era la responsabile amministrativa di Famas System, al quale Tes_2
teneva la contabilità di e, quindi, può certamente essere considerata Parte_2
“responsabile contabilità ” e come tale inserita nella lista testimoniale – Pt_2
l'eccezione stessa pecca di evidente formalismo e non tiene in giusta considerazione il diritto di difesa del ricorrente, il quale nel suo ruolo di lavoratore non poteva certo avere una compiuta conoscenza dell'organigramma dell'azienda e del mansionario del personale.
Quindi la società convenuta va condannata a corrispondere, in favore Parte_2
del ricorrente la somma di € 532,49, a titolo di rimborso delle Parte_1
spese di trasferta sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, come da note sub doc. 6 fasc. ric., che risultano vistate da un “responsabile” della società convenuta;
anche questa somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ.
3. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna della società
convenuta alla corresponsione della contribuzione integrativa afferente al
trattamento di fine rapporto pagina 10 di 13 Il ricorrente ha, infine, proposto domanda volta a condannare la società convenuta a corrispondere alla società Controparte_1
la somma di € 2.875,74 a titolo di contribuzione integrativa afferente al trattamento di fine rapporto.
La società convenuta ha riconosciuto che tale contribuzione era dovuta nella minor somma di € 2.707,43, che allega e documenta (doc. 44 e 45) di aver provveduto a versare in data 13.9.2023 alla società Controparte_1
contesta la differenza rispetto al maggior importo indicato dal ricorrente (€
[...]
2.875,74).
In proposito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dato che prima il c.t. di parte ricorrente durante l'espletamento della c.t.u., poi il ricorrente stesso nelle note finali autorizzate hanno riconosciuto che il versamento effettuato dalla società
ricorrente in data 13.9.2023 risulta interamente satisfattivo della pretesa in esame.
4. in ordine alle spese giudiziali
Appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti, stante la soccombenza reciproca, atteso che:
✓ da un lato il ricorrente ha agito per la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva lorda di € 10.080,61;
✓ dall'altro, la società convenuta ha ammesso di dovere esclusivamente la somma di €
2.707,43;
✓ all'esito del giudizio il ricorrente ha ottenuto una somma complessiva lorda di €
5.939,11.
pagina 11 di 13 Le spese occorse per l'espletamento della c.t.u. vengono poste a carico del ricorrente e della società convenuta in parti eguali (fatta salva la solidarietà in Parte_2
favore della c.t.u.), le spese occorse per l'espletamento della c.t.u..
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta a corrispondere, in favore del Parte_2
ricorrente , la somma di € 2.609,19, di cui € 1.649,19 a titolo di Parte_1
“IRPEF a credito derivante da operazioni di conguaglio di fine anno” ed € 960,00 a titolo di “ex bonus Renzi”, da considerarsi differenze retributive in senso lato per la ragione indicata in motivazione, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Condanna la società convenuta a corrispondere, in favore del Parte_2
ricorrente , la somma di € 532,49, a titolo di rimborso delle Parte_1
spese di trasferta sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, come da note sub doc. 6 fasc. ric., con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così
rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
pagina 12 di 13 3. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna della società convenuta alla corresponsione della contribuzione integrativa afferente al trattamento di fine rapporto.
4. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
5. Pone a carico del ricorrente e della società convenuta in parti eguali Parte_2
(fatta salva la solidarietà in favore della c.t.u.), le spese occorse per l'espletamento della c.t.u..
Trento, 13 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
21.7.2023
d a
Parte_1
rappresentato e difesodall'avv. Gianfranco de Bertolini
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 13 Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Zanardi
pec Email_2
convenuto
e
n e i c o n f r o n t i d i
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Serra
pec Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito:
condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante, a pagare Parte_2
€ 7.204,87 al dott. ed € 2.875,74 alla o le diverse Parte_3 Controparte_2
somme che risulteranno in giudizio per I titoli allegati in ricorso, con interessi legali e
rivalutazione monetaria nella misura di legge.
Compensi e spese del giudizio rifusi”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Parte_2
“NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE
In ragione di quanto argomentato, previo accertamenti dei fatti esposti, respingere
integralmente tutte le domande del ricorrente.
NEL MERITO – IN VIA SUBORDINATA pagina 2 di 13 Limitare la condanna della convenuta, al pagamento delle somme risultanti in corso di
causa, così come provate dal ricorrente.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Controparte_1
“…vale ribadire come non potrà, nemmeno in astratto, essere emessa alcuna
Cont pronuncia nei confronti della , mero gestore del Fondo, né nei confronti di quest'ultimo, posto che nel caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro il
lavoratore può agire iure proprio, ma esclusivamente per ottenere una condanna del
datore di lavoro a favore del terzo, nella specie appunto esclusivamente il Fondo, che costituisce patrimonio autonomo e distinto da quello del gestore”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ egli ha iniziato, in data 2.10.2017, a lavorare alle dipendenze della società convenuta in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e Parte_2
pieno, con inquadramento nella categoria di operaio e nel livello quinto CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti, con mansioni di analista programmatore (doc. 4
fasc. ric.); pagina 3 di 13 ✓ egli ha destinato il trattamento di fine rapporto al Fondo Pensione Aperto Euro
Risparmio presso Controparte_1
✓ la società datrice ha omesso di corrispondergli la retribuzione maturata a far data dall'agosto 2018 e il rimborso delle spese di trasferta sostenute nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2018, come da note sub doc. 6 fasc. ric., che risultano vistate da un “responsabile” della società convenuta;
✓ in data 16.1.2019 egli ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, adducendo i predetti inadempimenti datoriali;
✓ successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro la società qui convenuta gli ha corrisposto acconti per una complessiva somma lorda di € 13.000,00;
propone:
1)
domanda volta a condannare la società convenuta a corrispondergli la somma lorda di €
7.204,87, a titolo di differenze retributive afferenti il periodo agosto 2018 – 16 gennaio
2019;
2) domanda volta a condannare la società convenuta a corrispondergli la somma di € 532,49,
a titolo di rimborso spese;
3)
domanda volta a condannare la società convenuta a corrispondere alla società
[...]
la somma di € 2.875,74, a titolo di Controparte_1
contribuzione integrativa afferente al trattamento di fine rapporto.
pagina 4 di 13 §2 le difese svolte dalla società convenuta
La società convenuta svolge le seguenti difese (così sintetizzate Parte_2
secondo quanto richiesto ai fini di una decisione motivata):
a)
in ordine alla pretesa concernente le differenze retributive, sostiene di averla già soddisfatta integralmente, avendo corrisposto al ricorrente la somma lorda di € 16.814,35,
a fronte di un debito ammontante nella somma netta di € 16.241,91;
b)
in ordine alla pretesa concernente il rimborso spese, ne contesta la fondatezza sia nell'an che nel quantum, negando di aver autorizzato l'assunzione dei relativi costi o di averli approvati o accettati;
c)
in ordine alla pretesa concernente la contribuzione integrativa afferente al trattamento di fine rapporto, riconosce fosse dovuta nella misura dell'importo di € 2.707,43, che ha provveduto a versare alla società Controparte_1
in data 13.9.2023 (doc. 44 e 45), ma contesta la differenza rispetto al maggior
[...]
importo indicato dal ricorrente (€ 2.875,74).
§3 le ragioni della decisione
1) in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna della società
convenuta al pagamento delle differenze retributive
pagina 5 di 13 Il ricorrente ha proposto domanda di condanna della convenuta Parte_1
al pagamento della somma di € 7.204,87, a titolo di differenze Parte_2
retributive afferenti al periodo agosto 2018 – 16 gennaio 2019.
La società convenuta ha negato la fondatezza della domanda, sostenendo di aver già soddisfatto il credito azionato, avendo già corrisposto al ricorrente la somma lorda di €
16.814,35, a fronte di un debito ammontante nella somma netta di € 16.241,91.
La domanda è parzialmente fondata.
Infatti, alla luce dell'accertamento effettuato dal c.t.u. (in ordine al quale nessuno dei c.t.p. ha formulato osservazioni), residua in favore del ricorrente un credito di € 2.609,19, di cui € 1.649,19 a titolo di “IRPEF a credito derivante da operazioni di conguaglio di fine anno” ed € 960,00 a titolo di “ex bonus Renzi”.
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente sostiene che “l'importo lordo, non calcolate dal CTU, corrisponde approssimativamente a 4.000 euro” (ivi compreso il rimborso spese).
Tuttavia, così opinando, parte ricorrente trascura di considerare la precisazione, effettuata dal c.t.u. nel proprio elaborato e non tempestivamente contestata nelle osservazioni del c.t. del ricorrente, secondo cui la somma di € 3.141,68 (comprensiva del rimborso spese)
è “da corrispondersi al netto di imposte e contributi vista la natura delle somme”.
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente evidenzia che i crediti accertati dal c.t.u in favore del ricorrente non hanno natura retributiva.
L'assunto è di per sé esatto, ma risulta ininfluente ai fini della decisione, atteso che sia la domanda proposta dal ricorrente sia il quesito posto al c.t.u. non possono che essere interpretati quali concernenti le somme che la società datrice era tenuta a corrispondere al lavoratore in adempimento non solo dell'obbligazione retributiva, ma anche dei connessi gli obblighi accessori di carattere contabile. pagina 6 di 13 Quindi la società convenuta va condannata a corrispondere, in favore Parte_2
del ricorrente la somma di € 2.609,19, di cui € 1.649,19 a titolo di Parte_1
“IRPEF a credito derivante da operazioni di conguaglio di fine anno” ed € 960,00 a titolo di “ex bonus Renzi”, da considerarsi differenze retributive in senso lato per la ragione sopra indicata;
tale somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
2) in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna della società
convenuta al pagamento del rimborso spese
Il ricorrente ha proposto domanda di condanna della convenuta Parte_1
al pagamento della somma di € 532,49, a titolo di rimborso delle spese Parte_2
di trasferta sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, come da note sub doc. 6 fasc. ric., che risultano vistate da un “responsabile” della società convenuta.
La società convenuta ha contestato la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, negando di aver autorizzato l'assunzione dei relativi costi o di averli approvati o accettati.
A fronte della precisazione di parte ricorrente secondo cui il “responsabile” di si identifica nell'amministratore delegato e legale rappresentante Parte_2 [...]
, all'udienza del 31.10.2023 la società convenuta ha riconosciuto che le tre note CP_3
spese sub doc. 6 fasc. ric. risultano sottoscritte da e che questi all'epoca era CP_3
amministratore delegato di Parte_2
pagina 7 di 13 Le ragioni di tali sottoscrizioni (apposte, come appare per tabulas, quale “visto del responsabile”) è stata illustrata dai testi escussi e Testimone_1 Testimone_2
La prima ha dichiarato: “Lavoro alle dipendenze della convenuta dal 2017. Nel Pt_2
2018 svolgevo mansioni di segreteria (front e back office), in particolare mi occupavo dell'archiviazione di documenti”.
Vengono esibiti alla teste i documenti di cui all'all. 6 di parte ricorrente.
La teste dichiara: “Riconosco i documenti che mi vengono esibiti, quali i modelli che i
lavoratori compilavano quali nota spese assunte nello svolgimento delle loro prestazioni.
Il lavoratore doveva indicare se, nell'assumere la spesa, era stata utilizzata la carta di
credito aziendale da parte degli addetti all'ufficio amministrazione o egli aveva
anticipato personalmente il costo.
I dati apparenti in calce venivano determinati e inseriti automaticamente nel modulo dal
sistema.
Il lavoratore si recava presso il suo responsabile, affinché apponesse il suo visto sul modulo. Nel caso del ricorrente il suo responsabile era l'amministratore delegato al
tempo, dott. . CP_3
Quindi il lavoratore firmava la nota per accettazione e la inviava via mail all'ufficio
amministrazione.
L'ufficio amministrazione chiedeva conferma al responsabile (nel caso del ricorrente a
); in caso positivo procedeva al pagamento del rimborso spese o mediante bonifico o CP_3
mediante inserimento nel prospetto paga.
Non sono in grado di riferire la ragione per cui non sono stati effettuati pagamenti di cui ai documenti che mi vengono esibiti”;
pagina 8 di 13 la teste ha dichiarato: “Ho lavorato alle dipendenze di che era Tes_2 Parte_4
socia di . svolgeva anche l'attività di tenuta della contabilità di Parte_2 Pt_4
Io ero la responsabile amministrativa di . Parte_2 Pt_4
Vengono esibiti al teste i documenti prodotti sub 6 da parte ricorrente.
La teste dichiara: “Riconosco i documenti che mi vengono esibiti quali i modelli che i
lavoratori compilavano quali nota spese assunte nello svolgimento delle loro prestazioni.
Il lavoratore doveva indicare se, nell'assumere la spesa, era stata utilizzata la carta di
credito aziendale da parte degli addetti all'ufficio amministrazione o egli aveva
anticipato personalmente il costo.
I dati apparenti in calce venivano determinati e inseriti automaticamente nel modulo dal
sistema.
Il lavoratore si recava presso il suo responsabile, affinché apponesse il suo visto sul
modulo.
Da quanto emerge dai documenti che mi vengono esibiti all'epoca il responsabile del ricorrente era l'amministratore delegato al tempo, dott. . CP_3
Quindi il lavoratore firmava la nota per accettazione e la inviava via mail all'ufficio
amministrazione.
L'ufficio amministrazione chiedeva conferma al responsabile (nel caso del ricorrente a
); in caso positivo procedeva al pagamento del rimborso spese o mediante bonifico o CP_3
mediante inserimento nel prospetto paga.
Non sono in grado di riferire la specifica ragione per cui non sono stati effettuati
pagamenti di cui ai documenti che mi vengono esibiti.
Posso dire che all'epoca la società convenuta aveva difficoltà di liquidità”.
Appare evidente, alla luce delle circostanze riferite dalle testimoni, che l'apposizione, da parte dell'amministratore delegato dell'epoca, della sua sottoscrizione in calce alle note pagina 9 di 13 de quibus, equivale ad attestazione del carattere giustificato in punto an e della congruità
in punto quantum delle spese inserite dal lavoratore nelle note, da cui non può che sorgere, in favore del lavoratore che le ha sostenute, il diritto al loro rimborso.
Parte convenuta ha eccepito al termine della deposizione di e nuovamente nelle Tes_1
note finali che la teste non era indicata nella lista, atteso che il ricorrente vi aveva inserito il “responsabile per controllo rapporti trasferte”, mentre la teste ha dichiarato di Pt_2
essere soltanto addetta alla “segreteria (front e back office), in particolare [all'] archiviazione di documenti”.
In disparte l'inutilità dell'eccezione, atteso che le stesse circostanze sono state riferite dalla teste , la quale era la responsabile amministrativa di Famas System, al quale Tes_2
teneva la contabilità di e, quindi, può certamente essere considerata Parte_2
“responsabile contabilità ” e come tale inserita nella lista testimoniale – Pt_2
l'eccezione stessa pecca di evidente formalismo e non tiene in giusta considerazione il diritto di difesa del ricorrente, il quale nel suo ruolo di lavoratore non poteva certo avere una compiuta conoscenza dell'organigramma dell'azienda e del mansionario del personale.
Quindi la società convenuta va condannata a corrispondere, in favore Parte_2
del ricorrente la somma di € 532,49, a titolo di rimborso delle Parte_1
spese di trasferta sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, come da note sub doc. 6 fasc. ric., che risultano vistate da un “responsabile” della società convenuta;
anche questa somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ.
3. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna della società
convenuta alla corresponsione della contribuzione integrativa afferente al
trattamento di fine rapporto pagina 10 di 13 Il ricorrente ha, infine, proposto domanda volta a condannare la società convenuta a corrispondere alla società Controparte_1
la somma di € 2.875,74 a titolo di contribuzione integrativa afferente al trattamento di fine rapporto.
La società convenuta ha riconosciuto che tale contribuzione era dovuta nella minor somma di € 2.707,43, che allega e documenta (doc. 44 e 45) di aver provveduto a versare in data 13.9.2023 alla società Controparte_1
contesta la differenza rispetto al maggior importo indicato dal ricorrente (€
[...]
2.875,74).
In proposito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dato che prima il c.t. di parte ricorrente durante l'espletamento della c.t.u., poi il ricorrente stesso nelle note finali autorizzate hanno riconosciuto che il versamento effettuato dalla società
ricorrente in data 13.9.2023 risulta interamente satisfattivo della pretesa in esame.
4. in ordine alle spese giudiziali
Appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti, stante la soccombenza reciproca, atteso che:
✓ da un lato il ricorrente ha agito per la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva lorda di € 10.080,61;
✓ dall'altro, la società convenuta ha ammesso di dovere esclusivamente la somma di €
2.707,43;
✓ all'esito del giudizio il ricorrente ha ottenuto una somma complessiva lorda di €
5.939,11.
pagina 11 di 13 Le spese occorse per l'espletamento della c.t.u. vengono poste a carico del ricorrente e della società convenuta in parti eguali (fatta salva la solidarietà in Parte_2
favore della c.t.u.), le spese occorse per l'espletamento della c.t.u..
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta a corrispondere, in favore del Parte_2
ricorrente , la somma di € 2.609,19, di cui € 1.649,19 a titolo di Parte_1
“IRPEF a credito derivante da operazioni di conguaglio di fine anno” ed € 960,00 a titolo di “ex bonus Renzi”, da considerarsi differenze retributive in senso lato per la ragione indicata in motivazione, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Condanna la società convenuta a corrispondere, in favore del Parte_2
ricorrente , la somma di € 532,49, a titolo di rimborso delle Parte_1
spese di trasferta sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, come da note sub doc. 6 fasc. ric., con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così
rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
pagina 12 di 13 3. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna della società convenuta alla corresponsione della contribuzione integrativa afferente al trattamento di fine rapporto.
4. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
5. Pone a carico del ricorrente e della società convenuta in parti eguali Parte_2
(fatta salva la solidarietà in favore della c.t.u.), le spese occorse per l'espletamento della c.t.u..
Trento, 13 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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