Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01373/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2025, proposto da ATX S.a.s. di RI LA VA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Camillo Rosalba 47/Z;
contro
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caruso, Isabella Palmiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la nullità e/o l'annullamento
-della nota C-A669 – C_A669-1-2024-11-15 – 0086268 del Dirigente dell’Area VI – Settore LLPP del Comune di Barletta, avente ad oggetto: “ esecuzione sentenza T.A.R. Puglia sede di Bari n. 81/2024 pubblicata in data 17.01.2024 emessa nel giudizio n. 814/2022 R.R promosso da ATX S.a.s. di RI LA VA & C. in persona del legale rappresentante p.t. contro il Comune di Barletta”, ricevuta tramite PEC in data 15.11.2024;
-della nota C-A669 – C_A669-1-2024-12-16 – 0095973 del Dirigente dell’Area VI – Settore LLPP del Comune di Barletta, avente ad oggetto “ esecuzione sentenza T.A.R. Bari n. 81/2024 – progettazione completamento urbanizzazione via dei Muratori”, ricevuta tramite PEC in data 16.12.2024;
-degli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti ovvero comunque con-nessi a quelli innanzi indicati;
per l’ottemperanza
-della sentenza T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 81 del 17.01.2024, resa inter partes e passata in giudicato in data 16.02.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. RL Dibello e uditi l'avv. Marco Palieri, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
1.-Con ricorso incardinato nelle forme di rito, la società ATX s.a.s. agisce per la nullità e/o l'annullamento
-a) della nota C-A669 – C_A669-1-2024-11-15 – 0086268 del Dirigente dell’Area VI – Settore LLPP del Comune di Barletta, avente ad oggetto: “ esecuzione sentenza T.A.R. Puglia sede di Bari n. 81/2024 pubblicata in data 17.01.2024 emessa nel giudizio n. 814/2022 R.R promosso da ATX S.a.s. di RI LA VA & C. in persona del legale rappresentante p.t. contro il Comune di Barletta”, ricevuta tramite PEC in data 15.11.2024;
-b) della nota C-A669 – C_A669-1-2024-12-16 – 0095973 del Dirigente dell’Area VI – Settore LLPP del Comune di Barletta, avente ad oggetto “ esecuzione sentenza T.A.R. Bari n. 81/2024 – progettazione completamento urbanizzazione via dei Muratori”, ricevuta tramite PEC in data 16.12.2024;
-c) degli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti ovvero comunque connessi a quelli innanzi indicati; la società chiede l’ottemperanza della sentenza T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 81 del 17.01.2024, resa inter partes e passata in giudicato in data 16.02.2024.
2.- La deducente riferisce che:
- nel 2004, il Comune di Barletta avviava un ampio intervento di infrastrutturazione della zona merceologica cittadina, provvedendo alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria: strade, illuminazione, fogna, ecc;
- alcune delle opere previste nell’intervento di infrastrutturazione non venivano realizzate. In particolare, la realizzazione della strada pubblica denominata “via dei Muratori” si bloccava ad una cinquantina di metri dalla sede aziendale della ARPEX S.n.c. (oggi ATX S.a.s., odierna ricorrente);
- per rimediare a tale situazione, il Comune di Barletta, nel 2009, autorizzava la ARPEX a realizzare, a sue cure e spese, una viabilità provvisoria in attesa del completamento dell’opera pubblica;
- con delibera n. 51 del 2011, il Consiglio comunale di Barletta, chiamato a decidere sul completamento delle necessarie opere di infrastrutturazione cittadina, dopo aver richiamato l’annosa questione della mancata ultimazione dei lavori di urbanizzazione della via dei Muratori decideva di “ fornire l’indirizzo amministrativo di aggiornare la progettazione definitiva approvata dalla deliberazione di Giunta municipale n. 153 dell’8 luglio 2004 limitatamente alle parti stralciate e/o non attuate per garantire e completare il sistema di urbanizzazioni primarie della zona merceologica artigianale di via Foggia, al fine di includere l’opera nel piano triennale delle OO.PP: 2012-2014”;
- con delibera n. 6 del 2019, la Giunta comunale di Barletta, dichiaratamente “…in esecuzione dell’indirizzo amministrativo fornito dalla innanzi citata deliberazione di C.C. n. 51 del 22/12/2011, al fine di garantire e completare il sistema delle urbanizzazioni primarie della zona merceologica di via Foggia, lato ferrovia…”, decideva, in particolare “ di disporre altresì che il successivo livello di progettazione definitiva potrà essere suddiviso, qualora dovesse rendersi necessario, in due stralci funzionali… ;
- con delibera n. 21 del 2019, il Consiglio comunale di Barletta decideva “ di dare continuità e attuazione a quanto deciso dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 22/12/2011…di disporre che il successivo livello di progettazione definitiva potrà essere suddiviso qualora dovesse rendersi necessario in due stralci funzionali…”
- considerato che l’Amministrazione comunale non dava seguito alle richiamate delibere, l’odierna ricorrente sollecitava ripetutamente l’ente in tal senso;
- in mancanza di qualsiasi riscontro alle istanze presentate, la società era costretta ad adire il Tar ai sensi dell’art. 117 c.p.a., con il ricorso depositato in data 18.07.2022, introduttivo del giudizio R.G. n. 814/2022;
- nelle more del giudizio, il dirigente LL.PP. del Comune di Barletta, con provvedimento n. 1544 del 20.10.2022, considerata la possibilità prevista dalla Giunta e dal Consiglio comunale di procedere all’ultimazione delle urbanizzazioni della zona merceologica mediante stralci funzionali, si determinava a contrarre per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva della sola via dei Muratori come stralcio funzionale; nell’occasione, il predetto dirigente non mancava di ricordare che “…la volontà amministrativa è di avviare la procedura con il completamento delle urbanizzazioni previste nel progetto preliminare approvato, con le opere previste in via dei Muratori ”
- l’incarico veniva quindi affidato con determina n. 353 del 16.03.2023, con cui il dirigente LL.PP., dopo aver premesso che:
• “è volontà di questa Amministrazione avviare la procedura per il completamento delle urbanizzazioni previste dal progetto preliminare approvato con le opere da realizzarsi in via dei Muratori;
• l’intervento in argomento prevede il completamento delle urbanizzazioni primarie, parzialmente realizzate, in via dei Muratori per un importo di € 594.866,91;”
affidava ad un tecnico esterno:
1. “…il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con sicurezza in progettazione per i lavori di completamento delle opere di urbanizzazioni in via dei Muratori…”;
- seguiva la stipula del contratto relativo avente ad oggetto “…la redazione della progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i Lavori di Completamento delle opere di urbanizzazioni in via dei Muratori…” (art. 1). Il progetto definitivo andava consegnato all’ente entro sessanta giorni dal verbale di consegna. Il progetto esecutivo nei successivi trenta giorni (art. 7). La spesa complessiva per l’incarico de quo ammontava ad € 41.428,73;
- in data 31.07.2023 aveva luogo la consegna del servizio. Come riportato nel relativo verbale di consegna, il RUP precisava quanto segue: “ha indicato i siti oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva; ha illustrato che, alla data odierna, lo stato attuale dei luoghi è tale da non impedire l’avvio dell’attività fermo restando la presenza di alcune unità immobiliari nella parte centrale della viabilità che dovranno essere oggetto di apposita procedura espropriativa”;
- della questione si parlava anche nella seduta del 11.01.2024 della V^ Commissione Consiliare Permanente, competente in materia di LL.PP.
3.- La deducente rappresenta, altresì, che il ricorso ex art. 117 c.p.a. sopra citato veniva accolto con la sentenza T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 81 del 17.01.2024, resa inter partes e passata in giudicato in data 16.02.2024. Con la pronuncia di accoglimento in questione il Tar “…definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto ordinando al Comune di Barletta di determinarsi in ordine all’approvazione del progetto definitivo entro trenta giorni e, comunque, entro la data del 9.03.2024”.
4.- La società ATX s.a.s. lamenta che i competenti uffici del Comune di Barletta non abbiano dato esecuzione al giudicato inter partes e agli stessi provvedimenti comunali che ne costituiscono il presupposto. Assume, più in particolare, che il dirigente del Settore LL.PP., con nota n. 9629 del 05.02.2024, rispondendo all’interrogazione presentata da un consigliere comunale, riferiva che il termine del 09.03.2024 assegnato dalla sentenza n. 81/2024 del T.A.R. di Bari non sarebbe stato rispettato, in quanto lo stesso dirigente, a seguito delle rimostranze dei progettisti incaricati che lamentavano lacune e incongruenze nella progettazione preliminare, e della necessità di procedere alle verifiche sulla legittimità di alcune opere presenti lungo il tracciato, aveva sospeso l’incarico di progettazione già con verbale del 28.08.2023. Lo stesso dirigente confermava che il vincolo preordinato all’esproprio, se pur scaduto, poteva essere reiterato, anche perché la previsione stradale impressa sull’area aveva carattere conformativo e, quindi, sine die (sul punto, giova richiamare la sentenza T.A.R. Bari, III, n. 475 del 2023, resa nei confronti del Comune di Barletta e passata in giudicato, che espressamente afferma che la previsione stradale impressa dai vigenti strumenti urbanistici comunali sulla via dei Muratori, in Barletta, ha natura conformativa e, come tale, sine die). La citata relazione n. 69629 del 05.02.2024 del Dirigente LL.PP. veniva poi partecipata alla V^ Commissione Consiliare Permanente, competente in materia, nella seduta del 18.03.2024 (all. 9). Successivamente, la ATX S.a.s., tramite il socio, sig. TA MU, veniva invitata a partecipare alla seduta del 01.08.2024 della V Commissione Consiliare Permanente avente ad oggetto la “progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di completamento delle opere di urbanizzazioni in via dei Muratori”, che, tuttavia, risultava meramente interlocutoria.
5.- Recentemente, con nota n. 86268 del 15.11.2024 – adottata in dichiarata esecuzione della sentenza n. 81 del 2024 del T.A.R. di Bari – il dirigente p.t. del Settore LL.PP., dopo aver riepilogato l’annosa vicenda di via dei Muratori, e dopo aver ribadito che il vincolo espropriativo, anche se scaduto, poteva essere reiterato, comunicava alla ricorrente che l’Amministrazione si sarebbe pronunciata sull’ap-provazione della progettazione definitiva ed esecutiva e sulla riapposizione del vincolo espropriativo “…solo all’esito della conclusione dell’attività di ricognizione delle interferenze richiesta…” dai progettisti incaricati.
6.- La nota comunale del 15.11.2024 veniva riscontrata in pari data dal legale della società ATX s.a.s., nei seguenti termini:
“…considerato che l’Amministrazione non può rinviare sine die l’esecuzione di una sentenza (peraltro passata in giudicato), e che l’esecuzione della sentenza sarebbe affidata alla operosità ed alla diligenza del Settore LL.PP., si invita la S.V. a disporre affinché la ricognizione (ed ogni altro adempimento necessario) venga conclusa entro trenta giorni dal ricevimento della presente, così da consentire al Consiglio comunale di esprimersi senza altri ritardi. Mette conto rammentare, infatti, che, per quanto risulta, tale ricognizione prosegue (?) ormai da diversi mesi, e, quindi, non dovrebbe essere difficile portarla finalmente a termine. In difetto, decorsi i trenta giorni, la mia assistita si vedrà nuovamente costretta a rivolgersi al T.A.R. di Bari per l’ottemperanza della sentenza in oggetto. Si confida che, almeno questa volta, venga evitato l’ulteriore infittirsi del contenzioso giurisdizionale”.
7.- Seguiva l’ulteriore nota n. 95973 del 16.12.2024 del medesimo dirigente comunale con cui, dopo l’invito “…a soprassedere dal paventato ricorso per l’ottemperanza…”, si confermava che “…solo all’esito della conclusione della suddetta attività di ricognizione delle interferenze…” sarà possibile per l’ente pronunciarsi in ordine alla progettazione dei lavori di completamento delle urbanizzazioni in via dei Muratori (all. 13)”.
8.- Ciò premesso in fatto, la società deduce le seguenti censure:
Violazione ed elusione del giudicato inter partes. Violazione degli artt. 1, 2 e ss. della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di buon andamento, efficacia, imparzialità dell’azione amministrativa.
9.- Il Comune di Barletta si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto che il Tar dichiari l’inammissibilità sulla base della relazione tecnica prot. n. 73097 del 04.09.2025, a firma del Dirigente Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni, Ing. Ernesto Bernardini. L’ente civico ha depositato una memoria difensiva con la quale ha preso posizione sulla ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda così come offerta dalla ricorrente. La difesa della società ricorrente ha depositato una memoria di replica.
10.- Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2025, la controversia è passata in decisione.
11.- Si premette che il Tar, con sentenza n. 81 del 17 gennaio 2024, ha accolto il ricorso proposto dalla società ATX s.a.s. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale di Barletta sull’istanza presentata ed iscritta in data 11.04.2022 al n. 28060 del protocollo dell’Ente civico, volta all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie di via dei Muratori e via degli Artigiani, nella zona merceologica di Barletta. Nella circostanza, la Sezione ha ordinato “ al Comune di Barletta di determinarsi in ordine all’approvazione del progetto definitivo entro trenta giorni e, comunque, entro la data del 9.03.2024 ”.
12.- La sopra citata pronuncia giurisdizionale costituisce l’aspetto nevralgico della presente controversia dal momento che il Collegio è chiamato preliminarmente a decifrare il contenuto conformativo della pronuncia della cui corretta esecuzione si controverte oggi.
13.- Non possono esserci dubbi, in proposito, sul fatto che “l’ordine di determinarsi in ordine all’approvazione del progetto definitivo (delle opere di viabilità di cui si discuteva nel presupposto giudizio avverso il silenzio) ” comportasse e comporti tutt’ora, per l’Amministrazione comunale barlettana, l’obbligo di adottare entro il termine previsto tutti gli atti giuridicamente rilevanti al fine di soddisfare l’interesse pretensivo azionato dalla ricorrente, che è quello del completamento della viabilità in via dei Muratori e via degli Artigiani, opera pubblica che il Comune manifesta di voler realizzare fin dal 2011.
14.- Ove si opinasse diversamente, se, cioè, si ritenesse che il dictum del giudice possa essere disinvoltamente disatteso o tenuto in non cale, risulterebbe compromesso irrimediabilmente il principio enunciato dall’articolo 112 c.p.a., in forza del quale “i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti” . Si tratta di un principio destinato a operare anche con riguardo alla sentenza di accoglimento di un ricorso avverso il silenzio, prova ne sia il fatto che la stessa ricorrente ha proposto al Collegio una vera e propria azione di esecuzione di quella pronuncia.
15.- Dal dovere della Pubblica amministrazione di portare ad esecuzione i provvedimenti del giudice -e, quindi, senz’altro le sentenze del Giudice amministrativo- discende logicamente l’inammissibilità dei cd “ atti soprassessori ”, vale a dire quegli atti con il quali l’Amministrazione non fa altro che rinviare sine die l’esecuzione della pronuncia giurisdizionale. Atti di questa natura hanno, infatti, una connotazione sostanzialmente elusiva dell’obbligo di dare attuazione ad una pronuncia, frustrando ancora una volta l’interesse legittimo della parte privata risultata vittoriosa in sede di azione avverso il silenzio ex art. 117 del codice del processo amministrativo, così da vanificare l’effettività della tutela giurisdizionale.
16.- Non vi sono dubbi che le note adottate dal Dirigente dei lavori pubblici, rispettivamente il 15 novembre 2024 e il 16 dicembre 2024, siano riconducibili al paradigma dell’atto soprassessorio. Lo è la prima, del 15 novembre 2024, nella parte in cui si rappresenta che “ solo all’esito della conclusione dell’attività di ricognizione delle interferenze richiesta – id est: accordi bonari con proprietari di opifici privati lungo la viabilità da realizzare – e dell’ultimazione della progettazione definitiva da parte dell’affidatario del relativo servizio l’amministrazione comunale potrà valutare di procedere all’approvazione della progettazione esecutiva per la riapposizione o apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”, in quanto il Dirigente fa dipendere l’attuazione concreta della pronuncia n. 81 del 2024 da un evento futuro e incerto, come se l’esecuzione di una sentenza del giudice possa essere sospensivamente condizionata.
Lo è la seconda, del 16 dicembre 2024, in cui “ si chiede di soprassedere dal paventato ricorso per l’ottemperanza alla sentenza in oggetto, in quanto, come Le è ben noto, la presenza delle suddette interferenze sta comportando una complessa attività di ricognizione anche di una serie di pratiche di condono presentate da diverse ditte titolari di opifici privati presenti in loco, che non hanno ancora manifestato la loro volontà di stipulare accordi bonari.” non essendo chiaro, ancora una volta, se ed entro quale termine il Comune porrà in essere una attività non meglio individuata.
17.- E’ sufficiente peraltro rilevare la palese contraddittorietà delle due note: la prima, nella parte in cui afferma “ quest’ultima società, però, durante lo svolgimento del servizio di progettazione affidatole, rilevava difficoltà oggettive, circa l’assenza di una viabilità pubblica effettiva dovuta alla presenza, di opifici privati, i cui proprietari manifestavano al Comune di Barletta, comunque, la volontà di stipulare accordi bonari, che avrebbero mirato alla conclusione del procedimento amministrativo di approvazione del Progetto Definitivo”; la seconda, in cui “ si chiede di soprassedere dal paventato ricorso per l’ottemperanza alla sentenza in oggetto, in quanto, come Le è ben noto, la presenza delle suddette interferenze sta comportando una complessa attività di ricognizione anche di una serie di pratiche di condono presentate da diverse ditte titolari di opifici privati presenti in loco, che non hanno ancora manifestato la loro volontà di stipulare accordi bonari.”
18.- È, allora, palese, che con le sopra citate note il Comune di Barletta stia illegittimamente tardando la doverosa attuazione della sentenza n. 81 del 2024.
19.- Consegue da tanto che va accolto il ricorso della società ATX s.a.s. con conseguente annullamento delle note impugnate e fissazione del termine di 90 giorni al fine di dare completa e corretta attuazione al dictum contenuto nella sopra citata pronuncia giurisdizionale.
20.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla le note impugnate.
Ordina al Comune di Barletta di porre in essere la necessaria attività intesa a dare corretta attuazione alla sentenza n. 81 del 2024 del Tar Puglia, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, entro il termine di giorni 90 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Condanna il Comune di Barletta al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AN, Presidente
RL Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL Dibello | IO AN |
IL SEGRETARIO