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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5161/2021 R.G avente ad oggetto: responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di Parte_1 citazione dall' avvocato Alessandro Cacchione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco al corso Vittorio Emanuele n.119 ATTRICE E
, in persona del Sindaco, legale rappr.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Miele giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliato presso il suo studio di Torre del Greco alla via Martiri D'Africa n. 38 CONVENUTO
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimen- to. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Pec in data 28. 9.2021,
, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco l.r.p.t. per sentire dichiarare la sua Controparte_2 responsabilità in ordine al sinistro verificatosi in data 3.7.2018, alle ore 18,00/18,30 circa, in Torre del Greco e sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite che quantificava nei limiti di euro 52.000,00. L'attrice, premetteva che nelle circostanze di tempo e luogo indicate, mentre camminava a piedi e percorreva via De Gasperi, con direzione monte, nel tratto di strada tra Parco Merola ed istituto , sbatteva contro un Controparte_3 albero e rovinava al suolo, per la presenza di una griglia metallica, delimitante la base di un albero, rialzata rispetto al marciapiede, non visibile e non segnalata;
a
1 seguito dell'evento l'attrice riportava frattura pluriframmentaria del collo omerale destro. Il nel costituirsi contestava, preliminarmente, la Controparte_1
l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda per violazione della L.162/2014, per non aver proposto azione di negoziazione assistita, nonché la nullità della citazione;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Nelle more si costituiva, per parte attorea, il nuovo difensore associandosi a tutte le richieste già articolate in citazione chiedendone l'accoglimento. Alla prima udienza il giudice assegnava alle parti il termine per intraprendere la negoziazione assistita. L'attrice, a mezzo suo procuratore, nei termini di legge, invitava il
[...]
a stipulare negoziazione assistita a norma della L. 132/2014, ma Controparte_1 questa non aveva alcun esito. Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., espletata la prova testimoniale ammessa, disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, la causa era riservata in decisione.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenzia- li e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega all'atto introduttivo documentazione relativa all'evento dannoso.
2 3. La domanda proposta dalla danneggiata deve essere inquadrata nella previsio- ne normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11- 6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998). In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneg- giato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavi- mento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948); b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete
3 idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.). Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n. 16527). Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta). Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabi- lità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggia- to. La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta
4 a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011). Nella specie parte attrice ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinami- smo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui, secondo la sua prospettazione, vi era una griglia metallica che delimitava la base di un albero, rialzata rispetto al marciapiede, non visibile in quanto coperta da foglie e carta) tale da rendere la res pericolosa in assenza di adeguata segnalazio- ne. Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configu- rabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
5 Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015). Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015). In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del compor- tamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabili-
6 stico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficien- za causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°- 2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12-2017). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n. 11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimenta- zione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile). Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
3.1. Applicando i principi enunciati al caso in esame, la domanda merita accoglimento. Nella specie, dalle dichiarazioni testimoniali e dalle riproduzioni fotografiche emerge l'esistenza di una insidia non segnalata. Va rilevato, in particolare, come dalla testimonianza sia stato possibile evincere l'impossibilità di vedere ed evitare il pericolo: pericolo che può essere considerato a tutti gli effetti come una insidia. Invero, la disposizione del testimone figlio dell'attrice escusso Testimone_1 all'udienza dell'11.1.2024, sulla cui genuinità non si ha motivo di dubitare, ha riferito di essere in compagnia della madre il giorno 3 luglio Parte_1
2018, alle ore 18,30 circa, e che la stessa percorreva a piedi la via Alcide De
7 Gasperi, sul marciapiede posto sulla sinistra per chi percorre la detta via De Gasperi, con direzione località Sant'Antonio, allorquando la stessa, che lo precedeva, cadeva a terra. La urtava prima un albero che si trovava nei Pt_1 pressi e poi finiva con la spalla destra a terra;
il teste chiamava l'autoambulanza e vedeva che la grata di protezione dell'albero era leggermente rialzata: circostan- za della quale si avvedeva solo dopo aver spostato delle foglie che la ricoprivano. Aggiungeva che non vi era alcuna transenna o cartello e riconosceva i luoghi oggetto del sinistro dalle foto prodotte in atti dall'attrice Né la relazione di parentela del teste con l'attrice rende le sue dichiarazioni non credibili. Al riguardo, invero, va rammentato che la S.C., con sentenza n. 14706 del 19-7-2016, si è così espressa: “non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibi- lità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti” (conf. Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12365 e Cass. sez. 3, 21 febbraio 2011 n. 4202; e cfr. pure Cass. sez. 2, 6 dicembre 2007 n. 25549). Nel caso dedotto in lite, devono, quindi, ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso nonché il coinvolgimento nel sinistro della persona dell'attrice (cfr. risultanze della documentazione sanitaria in atti, la prova testimoniale, i rilievi fotografici prodotti, la relazione della espletata C.T.U. medico legale) e la titolarità passiva del . Controparte_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, nella assenza di prova (anche per presunzioni) da parte del di Torre del Greco della sussistenza del caso CP_1 fortuito, va affermata la esclusiva responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro. Alla luce delle prove raccolte, dunque, è indubbia la responsabilità dell'ente in relazione alle lesioni subite dall'attrice la cui domanda va, conseguentemente, accolta.
4. Per quel che concerne la quantificazione delle lesioni riportate dall'attrice, il giudicante ha ritenuto di disporre una c.t.u. medico-legale sulla persona della danneggiata, le cui conclusioni risultano essere condivisibili in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che l'attore in conseguenza del denunciato sinistro, riportava “una frattura epifisi prossimale di omero a destra trattata cruentemente di riduzione e sintesi”.
8 Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 7%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg.18 i.t.t., gg. 20 i.t.p. al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25%. Il danno non patrimoniale subito da può essere liquidato in via Parte_1 equitativa, in attuali euro 10.460,00, per postumi permanenti al 7% in un soggetto leso di anni 58 al momento del sinistro, ed euro 6.382,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro 16.842,50 a titolo di danno non patrimoniale. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patri- moniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcito- rio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considera- re la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguente-
9 mente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva.
4.1. Alla danneggiata compete poi il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, pari ad euro 1.295,65. In definitiva all'attrice va riconosciuto un danno pari ad euro 18.138,15. 4.2. Sull'importo di euro 18.138,15 alla danneggiata va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 335,09 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore dell'attrice l'importo complessivo di euro 18.473,24, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannato il , Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t. Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabili, secondo i parametri tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della serialità della materia (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 800,00; fase introduttiva, euro 600,00; fase istruttoria, euro 1.300,00; fase decisoria, euro 1.600,00), con distrazione in favore dell'avvocato Alessandro Cacchione dichiaratasi antistatario.
6.1. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e dichiara la responsabilità del Controparte_1 in ordine al sinistro de quo; B. per l'effetto, condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
18.473,24, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
10 C. condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 4.300,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Alessandro Cacchione dichiaratasi antistatario;
D. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del , Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. Così deciso in Torre Annunziata, 11 marzo 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
11
, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di Parte_1 citazione dall' avvocato Alessandro Cacchione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco al corso Vittorio Emanuele n.119 ATTRICE E
, in persona del Sindaco, legale rappr.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Miele giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliato presso il suo studio di Torre del Greco alla via Martiri D'Africa n. 38 CONVENUTO
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimen- to. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Pec in data 28. 9.2021,
, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco l.r.p.t. per sentire dichiarare la sua Controparte_2 responsabilità in ordine al sinistro verificatosi in data 3.7.2018, alle ore 18,00/18,30 circa, in Torre del Greco e sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite che quantificava nei limiti di euro 52.000,00. L'attrice, premetteva che nelle circostanze di tempo e luogo indicate, mentre camminava a piedi e percorreva via De Gasperi, con direzione monte, nel tratto di strada tra Parco Merola ed istituto , sbatteva contro un Controparte_3 albero e rovinava al suolo, per la presenza di una griglia metallica, delimitante la base di un albero, rialzata rispetto al marciapiede, non visibile e non segnalata;
a
1 seguito dell'evento l'attrice riportava frattura pluriframmentaria del collo omerale destro. Il nel costituirsi contestava, preliminarmente, la Controparte_1
l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda per violazione della L.162/2014, per non aver proposto azione di negoziazione assistita, nonché la nullità della citazione;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Nelle more si costituiva, per parte attorea, il nuovo difensore associandosi a tutte le richieste già articolate in citazione chiedendone l'accoglimento. Alla prima udienza il giudice assegnava alle parti il termine per intraprendere la negoziazione assistita. L'attrice, a mezzo suo procuratore, nei termini di legge, invitava il
[...]
a stipulare negoziazione assistita a norma della L. 132/2014, ma Controparte_1 questa non aveva alcun esito. Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., espletata la prova testimoniale ammessa, disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, la causa era riservata in decisione.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenzia- li e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega all'atto introduttivo documentazione relativa all'evento dannoso.
2 3. La domanda proposta dalla danneggiata deve essere inquadrata nella previsio- ne normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11- 6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998). In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneg- giato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavi- mento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948); b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete
3 idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.). Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n. 16527). Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta). Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabi- lità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggia- to. La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta
4 a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011). Nella specie parte attrice ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinami- smo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui, secondo la sua prospettazione, vi era una griglia metallica che delimitava la base di un albero, rialzata rispetto al marciapiede, non visibile in quanto coperta da foglie e carta) tale da rendere la res pericolosa in assenza di adeguata segnalazio- ne. Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configu- rabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
5 Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015). Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015). In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del compor- tamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabili-
6 stico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficien- za causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°- 2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12-2017). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n. 11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimenta- zione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile). Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
3.1. Applicando i principi enunciati al caso in esame, la domanda merita accoglimento. Nella specie, dalle dichiarazioni testimoniali e dalle riproduzioni fotografiche emerge l'esistenza di una insidia non segnalata. Va rilevato, in particolare, come dalla testimonianza sia stato possibile evincere l'impossibilità di vedere ed evitare il pericolo: pericolo che può essere considerato a tutti gli effetti come una insidia. Invero, la disposizione del testimone figlio dell'attrice escusso Testimone_1 all'udienza dell'11.1.2024, sulla cui genuinità non si ha motivo di dubitare, ha riferito di essere in compagnia della madre il giorno 3 luglio Parte_1
2018, alle ore 18,30 circa, e che la stessa percorreva a piedi la via Alcide De
7 Gasperi, sul marciapiede posto sulla sinistra per chi percorre la detta via De Gasperi, con direzione località Sant'Antonio, allorquando la stessa, che lo precedeva, cadeva a terra. La urtava prima un albero che si trovava nei Pt_1 pressi e poi finiva con la spalla destra a terra;
il teste chiamava l'autoambulanza e vedeva che la grata di protezione dell'albero era leggermente rialzata: circostan- za della quale si avvedeva solo dopo aver spostato delle foglie che la ricoprivano. Aggiungeva che non vi era alcuna transenna o cartello e riconosceva i luoghi oggetto del sinistro dalle foto prodotte in atti dall'attrice Né la relazione di parentela del teste con l'attrice rende le sue dichiarazioni non credibili. Al riguardo, invero, va rammentato che la S.C., con sentenza n. 14706 del 19-7-2016, si è così espressa: “non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibi- lità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti” (conf. Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12365 e Cass. sez. 3, 21 febbraio 2011 n. 4202; e cfr. pure Cass. sez. 2, 6 dicembre 2007 n. 25549). Nel caso dedotto in lite, devono, quindi, ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso nonché il coinvolgimento nel sinistro della persona dell'attrice (cfr. risultanze della documentazione sanitaria in atti, la prova testimoniale, i rilievi fotografici prodotti, la relazione della espletata C.T.U. medico legale) e la titolarità passiva del . Controparte_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, nella assenza di prova (anche per presunzioni) da parte del di Torre del Greco della sussistenza del caso CP_1 fortuito, va affermata la esclusiva responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro. Alla luce delle prove raccolte, dunque, è indubbia la responsabilità dell'ente in relazione alle lesioni subite dall'attrice la cui domanda va, conseguentemente, accolta.
4. Per quel che concerne la quantificazione delle lesioni riportate dall'attrice, il giudicante ha ritenuto di disporre una c.t.u. medico-legale sulla persona della danneggiata, le cui conclusioni risultano essere condivisibili in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che l'attore in conseguenza del denunciato sinistro, riportava “una frattura epifisi prossimale di omero a destra trattata cruentemente di riduzione e sintesi”.
8 Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 7%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg.18 i.t.t., gg. 20 i.t.p. al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25%. Il danno non patrimoniale subito da può essere liquidato in via Parte_1 equitativa, in attuali euro 10.460,00, per postumi permanenti al 7% in un soggetto leso di anni 58 al momento del sinistro, ed euro 6.382,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro 16.842,50 a titolo di danno non patrimoniale. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patri- moniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcito- rio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considera- re la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguente-
9 mente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva.
4.1. Alla danneggiata compete poi il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, pari ad euro 1.295,65. In definitiva all'attrice va riconosciuto un danno pari ad euro 18.138,15. 4.2. Sull'importo di euro 18.138,15 alla danneggiata va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 335,09 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore dell'attrice l'importo complessivo di euro 18.473,24, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannato il , Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t. Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabili, secondo i parametri tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della serialità della materia (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 800,00; fase introduttiva, euro 600,00; fase istruttoria, euro 1.300,00; fase decisoria, euro 1.600,00), con distrazione in favore dell'avvocato Alessandro Cacchione dichiaratasi antistatario.
6.1. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e dichiara la responsabilità del Controparte_1 in ordine al sinistro de quo; B. per l'effetto, condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
18.473,24, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
10 C. condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 4.300,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Alessandro Cacchione dichiaratasi antistatario;
D. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del , Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. Così deciso in Torre Annunziata, 11 marzo 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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