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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/04/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza dell'8.04.2025 nel procedimento iscritto al n. 5248/2023 R.G. promosso da parte attrice/opponente
nei confronti di parte Parte_1
convenuta/opposta Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Sono comparsi:
- per parte attrice/opponente , l'avv. Parte_1 Parte_1
Corti Federico del Foro di Milano, oggi sostituito dall'avv. Antonini Francesca del
Foro di Milano, che conclude come da foglio di precisazione e discute come da note autorizzate;
- per parte convenuta/opposta , l'avv. Controparte_1
Manzalini Federico del Foro di Verona, che conclude e discute come da note autorizzate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che le parti si allontanano.
Il Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
1 Pierangela Bellingeri, all'esito della camera di consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 5248/2023 R.G.; promossa da:
(C.F./P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Corti Federico del Foro di Milano;
-parte attrice/opponente-
contro
:
(C.F./P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Manzalini Federico del Foro di Verona;
-parte convenuta/opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato tramite p.e.c. il 19.07.2023 e depositato il 26.07.2023, con cui
[...]
ha adito l'intestato Tribunale nei confronti di Parte_1 [...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1547/2023 Controparte_1
(n. 3463/2024 R.G.) emesso il 24.05.2023 e notificato il 9.06.2023 per l'importo capitale di € 94.015,43 oltre interessi e spese del monitorio, fondato sulla fattura n.
140921 del 7.09.2020 per la fornitura di acqua ad uso antincendio in favore del centro commerciale ingiunto;
Osservato che l'opponente, nel riconoscere di avere intrattenuto con l'opposta tale
2 rapporto contrattuale, ha tuttavia eccepito, segnatamente: - l'abnormità del conteggio consumi di 74.802 mc, da sé già rilevata in sede di autolettura il 6.04.2020 e posta alla base della propria richiesta di sostituzione contatore e verifica effettivamente disposte dalla fornitrice, con esiti tuttavia contestati dal somministrato, a tale fine allegando le circostanze consistenti nella notevole evidente differenza tra i consumi indicati nelle bollette precedenti e successive rispetto a quella azionata in sede monitoria, oltre che nell'assenza di incendi nel periodo in esame;
- il difetto di ordinaria diligenza in capo alla fornitrice ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. per non avere eseguito almeno due tentativi annui di lettura del contatore;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 17.11.2023, con cui l'opposta ha contestato specificamente l'impianto ricostruttivo attoreo ed ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c., rigettare la spiegata opposizione per infondatezza ovvero condannare comunque l'opponente alla corresponsione in proprio favore della somma capitale di
€ 94.015,43 oltre interessi e spese;
Osservato che l'opposta, nel richiamare il contratto concluso inter partes nel 2016, ha rappresentato di avere dato prontamente seguito alla contestazione dell'opponente nell'aprile 2020 con un sopralluogo condotto in contraddittorio, cui hanno fatto seguito la rimozione/sostituzione del contatore ed il suo invio al Laboratorio nazionale di taratura per contatori d'acqua di Asti per la verifica, che ne ha accertato il corretto funzionamento, deducendo, in particolare: - la regolarità della procedura da sé seguita, attivata dall'utente ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di - la Parte_2
non pertinenza del richiamo all'art. 1227, comma 2, c.p.c., non vertendosi in materia risarcitoria ed in difetto di un obbligo contrattuale alla duplice lettura annuale, tanto più che non risulta di contro rispettato l'obbligo di diligenza ed attenzione nella
3 preservazione dell'impianto dettato dall'art. 11 del richiamato Regolamento;
§.III. Dato atto che la causa, denegata la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto stante la natura di pronta soluzione della stessa e rigettate le istanze istruttorie per prova orale e la richiesta di c.t.u. formulate dall'opponente
(cfr. l'ordinanza emessa il 18.04.2024, in questa sede integralmente richiamata e ribadita), è stata istruita unicamente in via documentale ed è stata rinviata per la decisione a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna;
§.IV. Richiamato, nel merito ed in linea generale, il condivisibile orientamento enucleatosi in legittimità secondo cui, per un verso, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, per altro verso, tale affermazione deve coordinarsi, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento a tale sistema di lettura, nel senso che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante
è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell'articolo 1218 c.c.; nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità; deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il
4 contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo del resto tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (cfr. Cass. civ., n.
6959/2024; Cass. civ., n. 297/2020; Cass. civ., n. 13605/2019); in buona sostanza,
l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, quale meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti, non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto, impresa, famiglia o persona singola (cfr.
Cass. civ., n. 17401/2024);
Considerato, sempre nel merito e venendo al caso che attualmente ci occupa, che l'opposta ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo attualmente impugnato sulla scorta del contratto (non contestato) e della fattura emessa per l'importo corrispondente alla lettura del contatore (e tale corrispondenza tra quantificazione e consumo non è stata specificamente contestata), mentre l'opponente si è limitato ad eccepire l'erroneità della lettura del contatore e la irrilevanza/inopponibilità della verifica sullo stesso effettuata in sede stragiudiziale;
Ora, detta verifica, peraltro sollecitata dal medesimo opponente in base all'art. 22 del
Regolamento ed all'art. 5 del Regolamento n. 155 del 30.10.2013 Parte_2
(recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori
5 dell'acqua e sui contatori di calore ai sensi del d.lgs. n. 22/2007 attuativo della direttiva 2004/22/CE) è cristallizzata nel documento 2 allegato al fascicolo della convenuta, che attesta lo svolgimento dell'intervento in loco nel contraddittorio delle parti contrattuali e la espressa rinuncia scritta dell'utente ad assistere alla fase di verifica posta in essere non da un mero consulente di parte, bensì da un soggetto terzo individuato nel laboratorio nazionale di taratura di Asti, organismo certificato istituito presso la relativa Camera di Commercio;
In ispecie gli esiti della verifica, che hanno consentito di acclarare il corretto funzionamento del contatore, sono stati contestati negli atti di causa di provenienza attorea in maniera eccessivamente generica ed apodittica, senza produrre una c.t.p. e senza comunque indicare, neppure a grandi linee, in quale vizio logico/metodologico o negligenza sarebbe incorso l'organo verificatore, con la conseguenza che l'onere probatorio gravante, in base ai surriferiti principi, sull'opposta è stato da quest'ultima pienamente assolto;
Da ultimo, l'eccepito difetto di ordinaria diligenza in capo alla fornitrice ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., oltre a non essere pertinente non vertendosi in materia risarcitoria, è rimasto del tutto sguarnito di sostrato probatorio;
Ritenuto in conclusione che, alla luce dei precedenti considerata, si debba rigettare la pretesa dell'opponente di revoca del provvedimento monitorio opposto, da confermarsi integralmente;
§.V. Ritenuto infine che le spese processuali, liquidate come da dispositivo alla luce del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per quelle istruttoria e decisoria), seguano la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, nel procedimento di cui in
6 epigrafe, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da parte attrice/opponente verso il decreto ingiuntivo n. 1547/2023 emesso il 24.05.2023 da questo Tribunale, che conferma integralmente;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice/opponente a rifondere a parte convenuta/opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute come per legge.
Verona, 8.04.2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri
7
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza dell'8.04.2025 nel procedimento iscritto al n. 5248/2023 R.G. promosso da parte attrice/opponente
nei confronti di parte Parte_1
convenuta/opposta Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Sono comparsi:
- per parte attrice/opponente , l'avv. Parte_1 Parte_1
Corti Federico del Foro di Milano, oggi sostituito dall'avv. Antonini Francesca del
Foro di Milano, che conclude come da foglio di precisazione e discute come da note autorizzate;
- per parte convenuta/opposta , l'avv. Controparte_1
Manzalini Federico del Foro di Verona, che conclude e discute come da note autorizzate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che le parti si allontanano.
Il Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
1 Pierangela Bellingeri, all'esito della camera di consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 5248/2023 R.G.; promossa da:
(C.F./P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Corti Federico del Foro di Milano;
-parte attrice/opponente-
contro
:
(C.F./P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Manzalini Federico del Foro di Verona;
-parte convenuta/opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato tramite p.e.c. il 19.07.2023 e depositato il 26.07.2023, con cui
[...]
ha adito l'intestato Tribunale nei confronti di Parte_1 [...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1547/2023 Controparte_1
(n. 3463/2024 R.G.) emesso il 24.05.2023 e notificato il 9.06.2023 per l'importo capitale di € 94.015,43 oltre interessi e spese del monitorio, fondato sulla fattura n.
140921 del 7.09.2020 per la fornitura di acqua ad uso antincendio in favore del centro commerciale ingiunto;
Osservato che l'opponente, nel riconoscere di avere intrattenuto con l'opposta tale
2 rapporto contrattuale, ha tuttavia eccepito, segnatamente: - l'abnormità del conteggio consumi di 74.802 mc, da sé già rilevata in sede di autolettura il 6.04.2020 e posta alla base della propria richiesta di sostituzione contatore e verifica effettivamente disposte dalla fornitrice, con esiti tuttavia contestati dal somministrato, a tale fine allegando le circostanze consistenti nella notevole evidente differenza tra i consumi indicati nelle bollette precedenti e successive rispetto a quella azionata in sede monitoria, oltre che nell'assenza di incendi nel periodo in esame;
- il difetto di ordinaria diligenza in capo alla fornitrice ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. per non avere eseguito almeno due tentativi annui di lettura del contatore;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 17.11.2023, con cui l'opposta ha contestato specificamente l'impianto ricostruttivo attoreo ed ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c., rigettare la spiegata opposizione per infondatezza ovvero condannare comunque l'opponente alla corresponsione in proprio favore della somma capitale di
€ 94.015,43 oltre interessi e spese;
Osservato che l'opposta, nel richiamare il contratto concluso inter partes nel 2016, ha rappresentato di avere dato prontamente seguito alla contestazione dell'opponente nell'aprile 2020 con un sopralluogo condotto in contraddittorio, cui hanno fatto seguito la rimozione/sostituzione del contatore ed il suo invio al Laboratorio nazionale di taratura per contatori d'acqua di Asti per la verifica, che ne ha accertato il corretto funzionamento, deducendo, in particolare: - la regolarità della procedura da sé seguita, attivata dall'utente ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di - la Parte_2
non pertinenza del richiamo all'art. 1227, comma 2, c.p.c., non vertendosi in materia risarcitoria ed in difetto di un obbligo contrattuale alla duplice lettura annuale, tanto più che non risulta di contro rispettato l'obbligo di diligenza ed attenzione nella
3 preservazione dell'impianto dettato dall'art. 11 del richiamato Regolamento;
§.III. Dato atto che la causa, denegata la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto stante la natura di pronta soluzione della stessa e rigettate le istanze istruttorie per prova orale e la richiesta di c.t.u. formulate dall'opponente
(cfr. l'ordinanza emessa il 18.04.2024, in questa sede integralmente richiamata e ribadita), è stata istruita unicamente in via documentale ed è stata rinviata per la decisione a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna;
§.IV. Richiamato, nel merito ed in linea generale, il condivisibile orientamento enucleatosi in legittimità secondo cui, per un verso, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, per altro verso, tale affermazione deve coordinarsi, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento a tale sistema di lettura, nel senso che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante
è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell'articolo 1218 c.c.; nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità; deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il
4 contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo del resto tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (cfr. Cass. civ., n.
6959/2024; Cass. civ., n. 297/2020; Cass. civ., n. 13605/2019); in buona sostanza,
l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, quale meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti, non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto, impresa, famiglia o persona singola (cfr.
Cass. civ., n. 17401/2024);
Considerato, sempre nel merito e venendo al caso che attualmente ci occupa, che l'opposta ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo attualmente impugnato sulla scorta del contratto (non contestato) e della fattura emessa per l'importo corrispondente alla lettura del contatore (e tale corrispondenza tra quantificazione e consumo non è stata specificamente contestata), mentre l'opponente si è limitato ad eccepire l'erroneità della lettura del contatore e la irrilevanza/inopponibilità della verifica sullo stesso effettuata in sede stragiudiziale;
Ora, detta verifica, peraltro sollecitata dal medesimo opponente in base all'art. 22 del
Regolamento ed all'art. 5 del Regolamento n. 155 del 30.10.2013 Parte_2
(recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori
5 dell'acqua e sui contatori di calore ai sensi del d.lgs. n. 22/2007 attuativo della direttiva 2004/22/CE) è cristallizzata nel documento 2 allegato al fascicolo della convenuta, che attesta lo svolgimento dell'intervento in loco nel contraddittorio delle parti contrattuali e la espressa rinuncia scritta dell'utente ad assistere alla fase di verifica posta in essere non da un mero consulente di parte, bensì da un soggetto terzo individuato nel laboratorio nazionale di taratura di Asti, organismo certificato istituito presso la relativa Camera di Commercio;
In ispecie gli esiti della verifica, che hanno consentito di acclarare il corretto funzionamento del contatore, sono stati contestati negli atti di causa di provenienza attorea in maniera eccessivamente generica ed apodittica, senza produrre una c.t.p. e senza comunque indicare, neppure a grandi linee, in quale vizio logico/metodologico o negligenza sarebbe incorso l'organo verificatore, con la conseguenza che l'onere probatorio gravante, in base ai surriferiti principi, sull'opposta è stato da quest'ultima pienamente assolto;
Da ultimo, l'eccepito difetto di ordinaria diligenza in capo alla fornitrice ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., oltre a non essere pertinente non vertendosi in materia risarcitoria, è rimasto del tutto sguarnito di sostrato probatorio;
Ritenuto in conclusione che, alla luce dei precedenti considerata, si debba rigettare la pretesa dell'opponente di revoca del provvedimento monitorio opposto, da confermarsi integralmente;
§.V. Ritenuto infine che le spese processuali, liquidate come da dispositivo alla luce del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per quelle istruttoria e decisoria), seguano la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, nel procedimento di cui in
6 epigrafe, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da parte attrice/opponente verso il decreto ingiuntivo n. 1547/2023 emesso il 24.05.2023 da questo Tribunale, che conferma integralmente;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice/opponente a rifondere a parte convenuta/opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute come per legge.
Verona, 8.04.2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri
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