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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3593/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA AR CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3593 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to NACCA Parte_1
NI presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to VETRELLA Controparte_1
AR IU presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17.10.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Portico di Caserta (CE) il 04.09.2013 con parte resistente, dalla cui unione nascevano i figli (il 24.08.2015) e (il 28.08.2019). Per_1 Per_2
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'affido condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili ciascuno e in favore della ricorrente pari ad euro 150,00 mensili. Inoltre, chiedeva di percepire integralmente l'assegno unico universale.
Si costituiva in data 24.09.2025 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione e all'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre, ma si dichiarava disponibile a versare mensilmente in favore dei figli un assegno complessivo pari ad euro 500,00, con la percezione al
50% dell'assegno unico universale. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale e di non versare alcunché in favore della ricorrente a titolo di assegno di mantenimento, essendo la stessa economicamente autosufficiente .
All'udienza cartolare del 17.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale. Pertanto, la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. “Pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi - ; Controparte_1 Parte_1
2. Disporre l'annotazione della emananda sentenza presso i competenti uffici di stato civile per le relative annotazioni ed incombenze;
3. La casa coniugale sita in Portico di Caserta (CE) alla via Diaz vico I n. 3 resterà nella disponibilità di
[...]
avendo la sig.ra già volontariamente lasciato la stessa ed essendosi trasferita, Controparte_1 Parte_1 unitamente ai minori, in Portico di Caserta (CE) alla via Diaz n. 90; 4. I figli minori e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
5. terrà con sé i due figli minori il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 21.00, salvo diverse Controparte_1 esigenze lavorative dei coniugi ed esigenze dei minori, nonché a fine settimana alterni dalle ore 17.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, salvo diverse turnazioni lavorative del CP_1
È facoltà per il tenere con sé i due figli minori anche in altri giorni della settimana, compatibilmente CP_1 con le esigenze scolastiche e sportive dei minori;
6. Durante le vacanze natalizie, il padre trascorrerà con i minori, seguendo il criterio dell'alternanza, il giorno del 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 10 del 25 dicembre e/o il giorno del 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00; il giorno del 31 dicembre dalle ore 10.00 con riaccompagno alle 11.00 del giorno 01 gennaio e/o del 01 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 21.00. Se un anno avrà trascorso con il minore il giorno del 24 dicembre e del 1° gennaio,
l'anno successivo trascorrerà il giorno del 25 dicembre e del 31 dicembre e così, via via, seguendo il principio dell'alternanza.
Durante le vacanze pasquali il padre trascorrerà con i minori, alternativamente, il giorno di Pasqua e/o il giorno del lunedì in Albis, dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Se un anno avrà trascorso il giorno di Pasqua con il padre,
l'anno successivo trascorrerà il lunedì in Albis e così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo;
7. Il criterio annuale alternativo interesserà anche il giorno dell'epifania, di carnevale, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre, dell'8 dicembre;
8. I coniugi si adopereranno, ove possibile, a festeggiare insieme i compleanni ed onomastici dei figli minori. In caso di disaccordo, prevarrà l'interesse esclusivo dei minori e/o il principio dell'alternanza;
9. trascorrerà con i figli il giorno della festa del papà, del suo compleanno e dell'onomastico, Controparte_1 nonché le feste dei di lui familiari, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato e dell'orario convenuto, previa comunicazione all'altro genitore. trascorrerà con i figli il giorno della festa Parte_1 della mamma, del suo compleanno e dell'onomastico, nonché le feste dei di lei familiari, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato;
10. Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre nel mese di luglio e/o agosto, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, con riserva di comunicare almeno quindici giorni prima il luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli anche in altri periodi oltre a quelli sopra indicati, previo accordo con l'altro genitore;
11. verserà a titolo di contributo al mantenimento in favore dei due figli minori la somma Controparte_1 complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun minore) da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico bancario e/o ricarica PostePay. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di settembre 2026 che dovrà avvenire automaticamente e senza richiesta espressa della sig.ra
; Parte_1
12. L'assegno unico ed universale per i figli sarà ripartito al 50% da entrambi i coniugi come da circolare Inps;
13. comparteciperà nella misura del 50% al versamento delle spese straordinarie, previamente Controparte_1 concertate e documentate, da affrontarsi nell'interesse dei due figli minori, come determinate dal protocollo deliberato dal Tribunale di S. Maria C.V. nel quale sono determinate le voci extra che vanno concordate preventivamente;
14. Nulla viene disposto a titolo di contributo al mantenimento in favore di , economicamente Parte_1 indipendente, contributo al quale Ella espressamente rinuncia;
15. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare, reciprocamente, eventuali cambi di residenza o domicilio;
16. I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
17. I coniugi e dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto e di non aver Controparte_1 Parte_1 più nulla a pretende l'un l'altro, avendo definito ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi. A tal uopo, i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso CP_2
18. Il sig. altresì si riconosce debitore nei confronti della sig.ra della somma di € CP_1 Parte_1
1500,00 relativa al mancato versamento del mantenimento per i figli per i mesi di giugno (mese in cui è stato depositato il ricorso) luglio e agosto c.a. e si obbliga a versare tale importo entro il 15\10\2025;
19. I coniugi esprimono il proprio consenso alla trattazione cartolare dell'udienza calendarizzata per la data del
17.10.2025.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1 Controparte_1
Vetere (CE) il 08/07/1976;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portico di Caserta (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 9, Parte II, Serie A, anno 2013);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA AR CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3593 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to NACCA Parte_1
NI presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to VETRELLA Controparte_1
AR IU presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17.10.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Portico di Caserta (CE) il 04.09.2013 con parte resistente, dalla cui unione nascevano i figli (il 24.08.2015) e (il 28.08.2019). Per_1 Per_2
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'affido condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili ciascuno e in favore della ricorrente pari ad euro 150,00 mensili. Inoltre, chiedeva di percepire integralmente l'assegno unico universale.
Si costituiva in data 24.09.2025 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione e all'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre, ma si dichiarava disponibile a versare mensilmente in favore dei figli un assegno complessivo pari ad euro 500,00, con la percezione al
50% dell'assegno unico universale. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale e di non versare alcunché in favore della ricorrente a titolo di assegno di mantenimento, essendo la stessa economicamente autosufficiente .
All'udienza cartolare del 17.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale. Pertanto, la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. “Pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi - ; Controparte_1 Parte_1
2. Disporre l'annotazione della emananda sentenza presso i competenti uffici di stato civile per le relative annotazioni ed incombenze;
3. La casa coniugale sita in Portico di Caserta (CE) alla via Diaz vico I n. 3 resterà nella disponibilità di
[...]
avendo la sig.ra già volontariamente lasciato la stessa ed essendosi trasferita, Controparte_1 Parte_1 unitamente ai minori, in Portico di Caserta (CE) alla via Diaz n. 90; 4. I figli minori e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
5. terrà con sé i due figli minori il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 21.00, salvo diverse Controparte_1 esigenze lavorative dei coniugi ed esigenze dei minori, nonché a fine settimana alterni dalle ore 17.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, salvo diverse turnazioni lavorative del CP_1
È facoltà per il tenere con sé i due figli minori anche in altri giorni della settimana, compatibilmente CP_1 con le esigenze scolastiche e sportive dei minori;
6. Durante le vacanze natalizie, il padre trascorrerà con i minori, seguendo il criterio dell'alternanza, il giorno del 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 10 del 25 dicembre e/o il giorno del 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00; il giorno del 31 dicembre dalle ore 10.00 con riaccompagno alle 11.00 del giorno 01 gennaio e/o del 01 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 21.00. Se un anno avrà trascorso con il minore il giorno del 24 dicembre e del 1° gennaio,
l'anno successivo trascorrerà il giorno del 25 dicembre e del 31 dicembre e così, via via, seguendo il principio dell'alternanza.
Durante le vacanze pasquali il padre trascorrerà con i minori, alternativamente, il giorno di Pasqua e/o il giorno del lunedì in Albis, dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Se un anno avrà trascorso il giorno di Pasqua con il padre,
l'anno successivo trascorrerà il lunedì in Albis e così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo;
7. Il criterio annuale alternativo interesserà anche il giorno dell'epifania, di carnevale, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre, dell'8 dicembre;
8. I coniugi si adopereranno, ove possibile, a festeggiare insieme i compleanni ed onomastici dei figli minori. In caso di disaccordo, prevarrà l'interesse esclusivo dei minori e/o il principio dell'alternanza;
9. trascorrerà con i figli il giorno della festa del papà, del suo compleanno e dell'onomastico, Controparte_1 nonché le feste dei di lui familiari, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato e dell'orario convenuto, previa comunicazione all'altro genitore. trascorrerà con i figli il giorno della festa Parte_1 della mamma, del suo compleanno e dell'onomastico, nonché le feste dei di lei familiari, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato;
10. Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre nel mese di luglio e/o agosto, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, con riserva di comunicare almeno quindici giorni prima il luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli anche in altri periodi oltre a quelli sopra indicati, previo accordo con l'altro genitore;
11. verserà a titolo di contributo al mantenimento in favore dei due figli minori la somma Controparte_1 complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun minore) da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico bancario e/o ricarica PostePay. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di settembre 2026 che dovrà avvenire automaticamente e senza richiesta espressa della sig.ra
; Parte_1
12. L'assegno unico ed universale per i figli sarà ripartito al 50% da entrambi i coniugi come da circolare Inps;
13. comparteciperà nella misura del 50% al versamento delle spese straordinarie, previamente Controparte_1 concertate e documentate, da affrontarsi nell'interesse dei due figli minori, come determinate dal protocollo deliberato dal Tribunale di S. Maria C.V. nel quale sono determinate le voci extra che vanno concordate preventivamente;
14. Nulla viene disposto a titolo di contributo al mantenimento in favore di , economicamente Parte_1 indipendente, contributo al quale Ella espressamente rinuncia;
15. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare, reciprocamente, eventuali cambi di residenza o domicilio;
16. I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
17. I coniugi e dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto e di non aver Controparte_1 Parte_1 più nulla a pretende l'un l'altro, avendo definito ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi. A tal uopo, i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso CP_2
18. Il sig. altresì si riconosce debitore nei confronti della sig.ra della somma di € CP_1 Parte_1
1500,00 relativa al mancato versamento del mantenimento per i figli per i mesi di giugno (mese in cui è stato depositato il ricorso) luglio e agosto c.a. e si obbliga a versare tale importo entro il 15\10\2025;
19. I coniugi esprimono il proprio consenso alla trattazione cartolare dell'udienza calendarizzata per la data del
17.10.2025.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1 Controparte_1
Vetere (CE) il 08/07/1976;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portico di Caserta (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 9, Parte II, Serie A, anno 2013);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso