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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/10/2025, n. 5108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5108 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11769/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 20 ottobre 2025 alle ore 12:35, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Giuseppe Passanisi, in sost. dell'Avv. Cirvilleri, il quale chiede l'audizione di nato a [...] il [...] residente in [...] Aci Catena in quanto ha Testimone_1 assistito ai fatti, al quale fa riferimento il teste ome persona informata sui fatti discute la causa;
Tes_2 in subordine discute la causa riportandosi alle conclusioni in citazione;
per l' l'Avv. Rizzo, la quale discute la causa riportandosi alle Controparte_1 conclusioni formulate in atti e si oppone all'audizione del teste in quanto tardiva;
precisa le conclusioni come da comparsa e chiede che la domanda venga rigettata per le ragioni già dedotte e anche alla luce dell'istruttoria svolta;
per la oggi l'Avv.Torrisi il quale si oppone all'audizione del teste in quanto tardiva CP_2 CP_3 e irrilevante e comunque il teste escusso non ha fatto alcun nome;
precisa le conclusioni come da comparsa e chiede che la domanda venga rigettata per le ragioni già dedotte e anche alla luce dell'istruttoria svolta;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 6 N.R.G. 11769/2021
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al n. r.g. 11769/2021 promossa da:
(c.f. ), nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale nei confronti di , nata a [...] il [...], elettivamente Persona_1 domiciliata in Catania Viale XX Settembre n. 76, presso lo studio dell'avv. CIRVILLERI SALVATORE, che le rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE CONTRO
Controparte_4
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania Via Francesco Crispi n. 242 presso lo studio dell'avv. RIZZO ANNA SIMONA che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI (C.F. e P.IVA. già Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Paternò via Emanuele Bellia n. 3, presso lo studio dell'avv. TORRISI SALVATORE, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
TERZO CHIAMATO A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.9.2021, , genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore ha convenuto in giudizio l' Persona_1 [...] formulando le seguenti conclusioni “accertare Controparte_4
e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'odierna convenuta in ordine alla causazione dell'infortunio descritto in premessa in virtù del rapporto contrattuale intercorso ex art. 2048 c.c., art. 2051 c.c. e art.
pagina 2 di 6 2043 c.c.; - per l'effetto, condannare l'istituto scolastico “ , di padre Controparte_4 [...]
con sede in Santagata Li Battiati (CT), Via Umberto n. 8, al risarcimento di tutti i danni CP_4 patrimoniali e non patrimoniali subiti ad oggi dalla minore ed, in particolare: - Persona_1 euro 2.898,00 a titolo di spese medico – sanitarie già sostenute;
- euro 27.400,00 a titolo di spese sanitarie future o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
condannare altresì l'istituto convenuto al rimborso delle spese sanitarie che l'attrice dovrà pagare nelle more del giudizio. - euro 70.365,00 a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo di danno morale) o in quella maggiore o minore cifra che verrà accertata nel corso del giudizio. In subordine liquidare i predetti danni anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente difensore e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 3.12.2021, si è costituito l' chiedendo, nel CP_1 merito, di rigettare la domanda attorea contestando sia l'esistenza della presunta insidia e la sua intrinseca pericolosità, sia l'evento per mancanza di allegazione e prova del fatto e della dinamica dell'evento. Ha chiesto di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita che ha assunto il rischio Controparte_5 del certificato di polizza n.000580.32.001477, associandosi nel merito alle difese formulate dal convenuto in relazione alla mancanza di allegazione in ordine alla dinamica dell'evento e comunque di responsabilità sia ai sensi dell'art. 2048 c.c. sia dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c.
L'istruttoria si è articolata nella prova per testi del teste di parte attrice (vedi verbale di udienza del
17.09.2025).
Con ordinanza del 25.9.2025, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per mancanza di prova in ordine al fatto evento e al nesso causale delle fattispecie di responsabilità invocate sia ex art. 2048 c.c. che ex art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c., gravante sulla parte danneggiata.
In fatto, l'attrice ha allegato che in data 31.10.2017, alle ore 18:30 circa, la figlia , al Persona_1 termine delle attività di doposcuola pomeridiano, mentre usciva dall'edificio scolastico autonomamente, senza essere accompagnata da insegnanti o personale scolastico, dirigendosi verso la madre, che era appena sopraggiunta sul piazzale antistante la scuola, sbatteva violentemente su uno dei pagina 3 di 6 muretti antistanti l'uscita dall'istituto (esattamente nel primo tratto), urtando violentemente il viso e svenendo a seguito del trauma facciale riportato.
Il genitore ha lamentato l'omessa vigilanza ed omissione delle dovute cautele nel tempo in cui la minore fu affidata alle cure dell'insegnante, sì da consentire che l'alunna si causasse la predetta lesione, nonché l'insidiosità del muretto, con conseguente responsabilità del convenuto in relazione al risarcimento dei danni patiti dalla minore.
Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che, qualora un alunno subisca delle lesioni nel corso dell'attività scolastica o nei locali dell'istituto, l'istituto, sussistendone i presupposti, risponde, sia in via contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., che extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2048 c.c. per culpa in vigilando; risponde altresì ex art. 2051 c.c. quale custode dei luoghi e ex art. 2043 c.c. per omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia.
Orbene, ferma restando la diversa intensità dell'onere probatorio gravante sull'alunno – minore nell'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., maggiore nel caso di responsabilità extracontrattuale – l'accertamento della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni riportati dall'alunno all'interno dell'istituto presuppone, innanzitutto, la prova del fatto, ovvero del verificarsi dell'evento dannoso nel tempo in cui lo stesso era sottoposto alle cure ed alla vigilanza del personale scolastico.
Premesso che l'obbligo di vigilanza dell'istituto inizia con l'ingresso degli studenti a scuola e termina solo con l'uscita effettiva, indipendentemente dagli orari delle lezioni (Cass. n. 21255/2022), occorre chiarire che il suddetto obbligo perdura fino al momento della consegna dell'alunno ai genitori su cui ritornano a gravare gli obblighi di vigilanza. Risolutiva, pertanto, la dimostrazione -il cui onere ricade sul danneggiato - che il danno sia stato cagionato alla minore durante il tempo in cui la stessa era ancora sottoposta alla vigilanza del personale scolastico ovvero nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica (Cass. 14484/2000).
Nella fattispecie oggetto di causa, parte attrice non ha allegato né provato l'esatta dinamica del sinistro, né ha provato che il sinistro si sia verificato nel lasso temporale in cui l'allieva era affidata alle cure dei docenti alle dipendenze dell'istituto.
Diversamente da quanto allegato dall'attrice in citazione, all'esito dell'istruttoria, risulta comprovato che il sinistro non è avvenuto mentre la minore usciva dall'istituto da sola e si muoveva in direzione del piazzale ove la madre la stava attendendo, bensì soltanto dopo che la minore era già stata riconsegnata alla madre ossia allorquando la stessa era già sotto la vigilanza dell'esercente la responsabilità genitoriale. pagina 4 di 6 Il teste escusso ha dichiarato: “(…) ho visto i genitori di e la bambina uscire Tes_3 Per_1 dall'aula dove i bambini frequentavano il dopo scuola;
(…) Li ho visti solo uscire, non ho assistito ad alcun urto della bambina contro il muretto laterale antistante il piazzale. Io ho visto uscire dalla scuola al termine del doposcuola la bambina, la mamma e un uomo forse il compagno ma so che non è il padre della bambina. (…) Io non ero presente ma dopo averle incontrate all'interno della scuola, quando sono uscito fuori ho incontrato questo compagno della signora ossia questo uomo che era con la mamma di che mi ha raccontato che la bambina era caduta, si era fatta male e che la Per_1 mamma la stava accompagnando in ospedale. (…) Quando le ho viste io la bambina non si era ancora fatta male” ed ancora “Io le ho incontrate nel corridoio di uscita quindi non ho assistito alla consegna fatta dalla maestra alla madre ma posso dire di avere incontrato all'uscita in corrispondenza della vetrata nell'atto di uscire nel piazzale nell'atto di lasciare la scuola e la madre e il signore di Per_1 cui ho detto e ci siamo salutati velocemente” (vedi verbale di udienza del 17.9.2025).
Quanto riferito dal teste può ritenersi pienamente attendibile e consente di constatare che la minore fosse già rientrata nella sfera di controllo del genitore che aveva già preso in consegna la bambina all'uscita dal dopo scuola e che la madre si recò personalmente all'interno dello stabile scolastico e di essere uscita nel piazzale insieme alla propria figlia.
Pertanto, la mancata prova del verificarsi dell'evento nel tempo in cui la minore si trovava sotto la sorveglianza del docente, esclude la dedotta responsabilità dell'istituto e del suo personale per culpa in vigilando ex art. 2048 c.c. nonché l'obbligo di custodia derivante dall'iscrizione scolastica ex art. 1218
c.c.
Vi sono poi ulteriori ragioni dirimenti che fondano il rigetto della domanda attorea e che attengono alla mancanza di prova del nesso causale ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.
Non risulta assolto l'onere probatorio minimo di allegazione e prova circa la concreta dinamica dei fatti e dell'efficienza causale della cosa – nello specifico il muretto laterale antistante l'ingresso dell'istituto
- rispetto all'evento lesivo allegato in citazione.
In particolare, in riferimento all'art. 2051 c.c. come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio pagina 5 di 6 percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 11023/2018).
Fermo restando che la mancanza di prova della dinamica dell'interazione della minore con il detto muretto è preclusiva sul punto, deve comunque rilevarsi , anche alla luce della documentazione in atti prodotta dalle parti, ossia le rappresentazioni fotografiche del luogo dell'incidente (vedi doc. 2 allegato alla citazione, doc. 2 allegato alla comparsa Istituto e doc. 1 comparsa , che la minore CP_3 conosceva i luoghi frequentandoli da anni, le significative dimensioni dello stesso muretto, nonché
l'assenza di intrinseca pericolosità o insidie di sorta (né tali elementi sono emersi all'esito dell'escussione del teste il quale, al contrario, ha dichiarato che il luogo era sufficientemente illuminato).
Non può da ultimo essere ammessa la prova tardivamente richiesta soltanto all'udienza di discussione odierna, con teste qualificato quale teste de relato, atteso che la parte attrice ben avrebbe potuto indicare quest'ultimo tempestivamente tra i testi da escutere, nel termine delle preclusioni processuali, per adempiere al proprio onere probatorio.
Alla luce dei superiori principi, le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna dell'attrice, al pagamento in favore del convenuto e del terzo chiamato (avendo la parte attrice dato causa alla chiamata), liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e succ. modif. ex d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore ed alla complessità della causa, al tenore delle difese, all'attività difensiva e processuale in concreto svolta (ai minimi per la fase istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta le domande attoree;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore della parte convenuta e del terzo chiamato, liquidate, cadauno, in €5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 20/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 20 ottobre 2025 alle ore 12:35, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Giuseppe Passanisi, in sost. dell'Avv. Cirvilleri, il quale chiede l'audizione di nato a [...] il [...] residente in [...] Aci Catena in quanto ha Testimone_1 assistito ai fatti, al quale fa riferimento il teste ome persona informata sui fatti discute la causa;
Tes_2 in subordine discute la causa riportandosi alle conclusioni in citazione;
per l' l'Avv. Rizzo, la quale discute la causa riportandosi alle Controparte_1 conclusioni formulate in atti e si oppone all'audizione del teste in quanto tardiva;
precisa le conclusioni come da comparsa e chiede che la domanda venga rigettata per le ragioni già dedotte e anche alla luce dell'istruttoria svolta;
per la oggi l'Avv.Torrisi il quale si oppone all'audizione del teste in quanto tardiva CP_2 CP_3 e irrilevante e comunque il teste escusso non ha fatto alcun nome;
precisa le conclusioni come da comparsa e chiede che la domanda venga rigettata per le ragioni già dedotte e anche alla luce dell'istruttoria svolta;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 6 N.R.G. 11769/2021
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al n. r.g. 11769/2021 promossa da:
(c.f. ), nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale nei confronti di , nata a [...] il [...], elettivamente Persona_1 domiciliata in Catania Viale XX Settembre n. 76, presso lo studio dell'avv. CIRVILLERI SALVATORE, che le rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE CONTRO
Controparte_4
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania Via Francesco Crispi n. 242 presso lo studio dell'avv. RIZZO ANNA SIMONA che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI (C.F. e P.IVA. già Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Paternò via Emanuele Bellia n. 3, presso lo studio dell'avv. TORRISI SALVATORE, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
TERZO CHIAMATO A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.9.2021, , genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore ha convenuto in giudizio l' Persona_1 [...] formulando le seguenti conclusioni “accertare Controparte_4
e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'odierna convenuta in ordine alla causazione dell'infortunio descritto in premessa in virtù del rapporto contrattuale intercorso ex art. 2048 c.c., art. 2051 c.c. e art.
pagina 2 di 6 2043 c.c.; - per l'effetto, condannare l'istituto scolastico “ , di padre Controparte_4 [...]
con sede in Santagata Li Battiati (CT), Via Umberto n. 8, al risarcimento di tutti i danni CP_4 patrimoniali e non patrimoniali subiti ad oggi dalla minore ed, in particolare: - Persona_1 euro 2.898,00 a titolo di spese medico – sanitarie già sostenute;
- euro 27.400,00 a titolo di spese sanitarie future o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
condannare altresì l'istituto convenuto al rimborso delle spese sanitarie che l'attrice dovrà pagare nelle more del giudizio. - euro 70.365,00 a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo di danno morale) o in quella maggiore o minore cifra che verrà accertata nel corso del giudizio. In subordine liquidare i predetti danni anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente difensore e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 3.12.2021, si è costituito l' chiedendo, nel CP_1 merito, di rigettare la domanda attorea contestando sia l'esistenza della presunta insidia e la sua intrinseca pericolosità, sia l'evento per mancanza di allegazione e prova del fatto e della dinamica dell'evento. Ha chiesto di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita che ha assunto il rischio Controparte_5 del certificato di polizza n.000580.32.001477, associandosi nel merito alle difese formulate dal convenuto in relazione alla mancanza di allegazione in ordine alla dinamica dell'evento e comunque di responsabilità sia ai sensi dell'art. 2048 c.c. sia dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c.
L'istruttoria si è articolata nella prova per testi del teste di parte attrice (vedi verbale di udienza del
17.09.2025).
Con ordinanza del 25.9.2025, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per mancanza di prova in ordine al fatto evento e al nesso causale delle fattispecie di responsabilità invocate sia ex art. 2048 c.c. che ex art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c., gravante sulla parte danneggiata.
In fatto, l'attrice ha allegato che in data 31.10.2017, alle ore 18:30 circa, la figlia , al Persona_1 termine delle attività di doposcuola pomeridiano, mentre usciva dall'edificio scolastico autonomamente, senza essere accompagnata da insegnanti o personale scolastico, dirigendosi verso la madre, che era appena sopraggiunta sul piazzale antistante la scuola, sbatteva violentemente su uno dei pagina 3 di 6 muretti antistanti l'uscita dall'istituto (esattamente nel primo tratto), urtando violentemente il viso e svenendo a seguito del trauma facciale riportato.
Il genitore ha lamentato l'omessa vigilanza ed omissione delle dovute cautele nel tempo in cui la minore fu affidata alle cure dell'insegnante, sì da consentire che l'alunna si causasse la predetta lesione, nonché l'insidiosità del muretto, con conseguente responsabilità del convenuto in relazione al risarcimento dei danni patiti dalla minore.
Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che, qualora un alunno subisca delle lesioni nel corso dell'attività scolastica o nei locali dell'istituto, l'istituto, sussistendone i presupposti, risponde, sia in via contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., che extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2048 c.c. per culpa in vigilando; risponde altresì ex art. 2051 c.c. quale custode dei luoghi e ex art. 2043 c.c. per omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia.
Orbene, ferma restando la diversa intensità dell'onere probatorio gravante sull'alunno – minore nell'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., maggiore nel caso di responsabilità extracontrattuale – l'accertamento della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni riportati dall'alunno all'interno dell'istituto presuppone, innanzitutto, la prova del fatto, ovvero del verificarsi dell'evento dannoso nel tempo in cui lo stesso era sottoposto alle cure ed alla vigilanza del personale scolastico.
Premesso che l'obbligo di vigilanza dell'istituto inizia con l'ingresso degli studenti a scuola e termina solo con l'uscita effettiva, indipendentemente dagli orari delle lezioni (Cass. n. 21255/2022), occorre chiarire che il suddetto obbligo perdura fino al momento della consegna dell'alunno ai genitori su cui ritornano a gravare gli obblighi di vigilanza. Risolutiva, pertanto, la dimostrazione -il cui onere ricade sul danneggiato - che il danno sia stato cagionato alla minore durante il tempo in cui la stessa era ancora sottoposta alla vigilanza del personale scolastico ovvero nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica (Cass. 14484/2000).
Nella fattispecie oggetto di causa, parte attrice non ha allegato né provato l'esatta dinamica del sinistro, né ha provato che il sinistro si sia verificato nel lasso temporale in cui l'allieva era affidata alle cure dei docenti alle dipendenze dell'istituto.
Diversamente da quanto allegato dall'attrice in citazione, all'esito dell'istruttoria, risulta comprovato che il sinistro non è avvenuto mentre la minore usciva dall'istituto da sola e si muoveva in direzione del piazzale ove la madre la stava attendendo, bensì soltanto dopo che la minore era già stata riconsegnata alla madre ossia allorquando la stessa era già sotto la vigilanza dell'esercente la responsabilità genitoriale. pagina 4 di 6 Il teste escusso ha dichiarato: “(…) ho visto i genitori di e la bambina uscire Tes_3 Per_1 dall'aula dove i bambini frequentavano il dopo scuola;
(…) Li ho visti solo uscire, non ho assistito ad alcun urto della bambina contro il muretto laterale antistante il piazzale. Io ho visto uscire dalla scuola al termine del doposcuola la bambina, la mamma e un uomo forse il compagno ma so che non è il padre della bambina. (…) Io non ero presente ma dopo averle incontrate all'interno della scuola, quando sono uscito fuori ho incontrato questo compagno della signora ossia questo uomo che era con la mamma di che mi ha raccontato che la bambina era caduta, si era fatta male e che la Per_1 mamma la stava accompagnando in ospedale. (…) Quando le ho viste io la bambina non si era ancora fatta male” ed ancora “Io le ho incontrate nel corridoio di uscita quindi non ho assistito alla consegna fatta dalla maestra alla madre ma posso dire di avere incontrato all'uscita in corrispondenza della vetrata nell'atto di uscire nel piazzale nell'atto di lasciare la scuola e la madre e il signore di Per_1 cui ho detto e ci siamo salutati velocemente” (vedi verbale di udienza del 17.9.2025).
Quanto riferito dal teste può ritenersi pienamente attendibile e consente di constatare che la minore fosse già rientrata nella sfera di controllo del genitore che aveva già preso in consegna la bambina all'uscita dal dopo scuola e che la madre si recò personalmente all'interno dello stabile scolastico e di essere uscita nel piazzale insieme alla propria figlia.
Pertanto, la mancata prova del verificarsi dell'evento nel tempo in cui la minore si trovava sotto la sorveglianza del docente, esclude la dedotta responsabilità dell'istituto e del suo personale per culpa in vigilando ex art. 2048 c.c. nonché l'obbligo di custodia derivante dall'iscrizione scolastica ex art. 1218
c.c.
Vi sono poi ulteriori ragioni dirimenti che fondano il rigetto della domanda attorea e che attengono alla mancanza di prova del nesso causale ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.
Non risulta assolto l'onere probatorio minimo di allegazione e prova circa la concreta dinamica dei fatti e dell'efficienza causale della cosa – nello specifico il muretto laterale antistante l'ingresso dell'istituto
- rispetto all'evento lesivo allegato in citazione.
In particolare, in riferimento all'art. 2051 c.c. come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio pagina 5 di 6 percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 11023/2018).
Fermo restando che la mancanza di prova della dinamica dell'interazione della minore con il detto muretto è preclusiva sul punto, deve comunque rilevarsi , anche alla luce della documentazione in atti prodotta dalle parti, ossia le rappresentazioni fotografiche del luogo dell'incidente (vedi doc. 2 allegato alla citazione, doc. 2 allegato alla comparsa Istituto e doc. 1 comparsa , che la minore CP_3 conosceva i luoghi frequentandoli da anni, le significative dimensioni dello stesso muretto, nonché
l'assenza di intrinseca pericolosità o insidie di sorta (né tali elementi sono emersi all'esito dell'escussione del teste il quale, al contrario, ha dichiarato che il luogo era sufficientemente illuminato).
Non può da ultimo essere ammessa la prova tardivamente richiesta soltanto all'udienza di discussione odierna, con teste qualificato quale teste de relato, atteso che la parte attrice ben avrebbe potuto indicare quest'ultimo tempestivamente tra i testi da escutere, nel termine delle preclusioni processuali, per adempiere al proprio onere probatorio.
Alla luce dei superiori principi, le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna dell'attrice, al pagamento in favore del convenuto e del terzo chiamato (avendo la parte attrice dato causa alla chiamata), liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e succ. modif. ex d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore ed alla complessità della causa, al tenore delle difese, all'attività difensiva e processuale in concreto svolta (ai minimi per la fase istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta le domande attoree;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore della parte convenuta e del terzo chiamato, liquidate, cadauno, in €5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 20/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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