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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1946/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1946/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Dicembre Enzo) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Stuto M.C. Clotilde) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 14 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/07/2023, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 05 settembre 2018, matrimonio concordatario con CP_1
dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione
[...] personale dei coniugi e contestualmente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 1726 resa da questo Tribunale il 20 dicembre 2023, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorso un anno dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza del 13 dicembre 2023) - della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pertanto, all'udienza cartolare del 14.01.2025, lette le note scritte con cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare insistendo nella domanda di divorzio, il giudice delegato, ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, poneva la causa in decisione.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale
e dall'emissione della sentenza di separazione personale n. 1726 resa da questo
Tribunale il 20 dicembre 2023, passata in giudicato. Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Naro, il 05 settembre 2018, da , nato ad [...] il Parte_1
14/11/1982 e nata a [...] il [...], trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Naro al n. 52, parte II, serie A, dell'anno 2018;
spese compensate;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 17.1.2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
Vincenza Bennici
(atto firmato digitalmente)