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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/12/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 958 del 2025 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 958 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. STASI AGOSTINO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 in data 19.12.76, rappresentata e difesa dall'avv. STASI AGOSTINO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 20.5.25, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
allegando che: Controparte_1
- l'istante in data 26.08.2000 in OS (CS) ha contratto matrimonio, annotato agli atti dell'Ufficio del Comune di Corigliano-OS (CS) al n. 86, P. II Serie A, con la sig.ra e dall'unione è nata in [...] il Controparte_1 Persona_1
30.09.2002;
- l'unione si è rivelata tuttavia infelice, essendo da più tempo il rapporto coniugale divenuto intollerabile e la prosecuzione della convivenza;
- la figlia è maggiorenne ma non percepisce redditi in quanto studente Persona_1 universitaria in Catanzaro;
- Tale situazione perdura da diversi anni e il ricorrente per affectio familiaris ha accettato senza opporsi a tale situazione e già da diverso tempo ha lasciato la casa coniugale ed abita in altra abitazione in Viale S. Antonio di Corigliano-OS A.U. OS;
- La resistente non lavora ma percepisce una pensione di invalidità con un reddito annuo di circa € 13.000,00.
- Il ricorrente attualmente ha reddito di circa €. 8.000,00 annui come da documentazione allegata;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli Parte_1 opportuni provvedimenti analiticamente indicati in ricorso : R.G. n. 958 del 2025 - Pag. 2 di 3
a. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b. assegnare la casa coniugale, sita in Corigliano-OS (CS) alla via Catanzaro alla moglie che vi abiterà unitamente alla figlia, atteso che il ricorrente si è già trasferito altrove;
c. disporre che il marito versi in favore della moglie la somma di €. 150,00 mensile quale contributo per il mantenimento della Figlia maggiorenne non occupata in quanto studente universitaria ed €. 100,00 quale mantenimento della moglie Controparte_1 Si è costituita parte resistente , la quale si è difesa ed Controparte_1 ha concluso come in atti.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. In occasione della udienza del 5.11.25, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo di separazione, intervenuto con scrittura privata in atti e, conseguentemente, la causa è stata rinviata alla successiva udienza per la discussione ed il deposito della documentazione indicata. All'udienza del 26.11.25 – sostituita dal deposito di note scritte di trattazione - le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo depositato, chiedendo la decisione rinunciando a qualsiasi termine per il deposito delle comparse conclusionali. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della figlia nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato che:
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e, in assenza di figli minori, nessuna valutazione della loro legittimità e congruità deve essere effettuata, con l'unica precisazione che, essendo la figlia maggiorenne, nessun diritto di visita tecnicamente inteso deve essere concordato. R.G. n. 958 del 2025 - Pag. 3 di 3
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
B. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORIGLIANO OS per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 86, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000). E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.12.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 958 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. STASI AGOSTINO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 in data 19.12.76, rappresentata e difesa dall'avv. STASI AGOSTINO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 20.5.25, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
allegando che: Controparte_1
- l'istante in data 26.08.2000 in OS (CS) ha contratto matrimonio, annotato agli atti dell'Ufficio del Comune di Corigliano-OS (CS) al n. 86, P. II Serie A, con la sig.ra e dall'unione è nata in [...] il Controparte_1 Persona_1
30.09.2002;
- l'unione si è rivelata tuttavia infelice, essendo da più tempo il rapporto coniugale divenuto intollerabile e la prosecuzione della convivenza;
- la figlia è maggiorenne ma non percepisce redditi in quanto studente Persona_1 universitaria in Catanzaro;
- Tale situazione perdura da diversi anni e il ricorrente per affectio familiaris ha accettato senza opporsi a tale situazione e già da diverso tempo ha lasciato la casa coniugale ed abita in altra abitazione in Viale S. Antonio di Corigliano-OS A.U. OS;
- La resistente non lavora ma percepisce una pensione di invalidità con un reddito annuo di circa € 13.000,00.
- Il ricorrente attualmente ha reddito di circa €. 8.000,00 annui come da documentazione allegata;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli Parte_1 opportuni provvedimenti analiticamente indicati in ricorso : R.G. n. 958 del 2025 - Pag. 2 di 3
a. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b. assegnare la casa coniugale, sita in Corigliano-OS (CS) alla via Catanzaro alla moglie che vi abiterà unitamente alla figlia, atteso che il ricorrente si è già trasferito altrove;
c. disporre che il marito versi in favore della moglie la somma di €. 150,00 mensile quale contributo per il mantenimento della Figlia maggiorenne non occupata in quanto studente universitaria ed €. 100,00 quale mantenimento della moglie Controparte_1 Si è costituita parte resistente , la quale si è difesa ed Controparte_1 ha concluso come in atti.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. In occasione della udienza del 5.11.25, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo di separazione, intervenuto con scrittura privata in atti e, conseguentemente, la causa è stata rinviata alla successiva udienza per la discussione ed il deposito della documentazione indicata. All'udienza del 26.11.25 – sostituita dal deposito di note scritte di trattazione - le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo depositato, chiedendo la decisione rinunciando a qualsiasi termine per il deposito delle comparse conclusionali. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della figlia nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato che:
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e, in assenza di figli minori, nessuna valutazione della loro legittimità e congruità deve essere effettuata, con l'unica precisazione che, essendo la figlia maggiorenne, nessun diritto di visita tecnicamente inteso deve essere concordato. R.G. n. 958 del 2025 - Pag. 3 di 3
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
B. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORIGLIANO OS per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 86, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000). E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.12.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia