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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6680 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dott. Paolo Celentano - Consigliere -
Dott.ssa Caterina di Martino - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante il n.
2408/2020, pubblicata il 16 ottobre 2020, iscritto al n. 1753/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
, in persona del Direttore Generale p.t., C.F.-P.IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
, Via Unità Italiana n. 28, rapp.ta e difesa, dall'Avv. Francesco Fabozzi, CF Pt_1
C.F._1
APPELLATA
E
(C.F.: e P.Iva: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata, dall'avv. Francesco Picazio (C.F.: C.F._2
APPELLANTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il in qualità di struttura accreditata per lo svolgimento di Controparte_1 prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti la branca di Patologia clinica nell'ambito territoriale dell' con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies Parte_1
1 ex d.lgs. 502/92, volto a regolare il rapporto tra le parti rispettivamente per l'anno 2016-2017 - Part chiedeva di ingiungere alla detta il pagamento della somma complessiva di € 28.565,61, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs n. 231/2002, in virtù delle fatture n. 4/E del 19.05.2017, n. 5/E del 10.06.2017 e n. 6/E del 27.07.2017 emesse per prestazioni eseguite nel secondo trimestre dell'anno 2017 nonché spese e compenso professionale.
Con decreto ingiuntivo n. 2906/2018 del 23.12.2018, il Tribunale adito accoglieva il ricorso, Parte ordinando all' di pagare al Centro la somma richiesta, “oltre agli interessi convenzionali dalle singole scadenze pattuite al saldo”.
L' proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, mediante atto di Parte_1 citazione regolarmente notificato, chiedendone la revoca e contestando la pretesa creditoria. A tal fine deduceva, da un lato, la propria carenza di legittimazione passiva e, dall'altro, l'applicabilità della regressione tariffaria unica (RTU) di cui al DCA n. 89/2016, sez. III, assumendo che per il periodo oggetto di causa si fosse verificato uno sforamento del tetto di spesa;
rassegnava pertanto le seguenti conclusioni : Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per le suesposte ragioni;
- in via preliminare, rigettare l' Controparte_2 istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa;
- nel merito, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 2906/2018 emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 23.12.2018 e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall' al Controparte_2 per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, in Controparte_1 particolare perché la domanda è assolutamente infondata in diritto;
- con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Si costituiva il impugnando e contestando le avverse eccezioni Controparte_1
e avanzando contestualmente richiesta di esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo opposto successivamente concessa con ordinanza del 24 settembre 2019.
Con la sentenza impugnata n° 2408/2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n°2906/2018, confermando Parte_2 integralmente la fondatezza della pretesa creditoria del in Controparte_1 relazione alle prestazioni sanitarie regolarmente erogate nel secondo trimestre dell'anno 2017 così disponendo: Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
2 così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 2906 del 2018, emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida nella somma di euro 2.768,00 per compensi, oltre rimborso for- fettario delle spese nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.. Parte Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto notificato il 13.4.2021 formulando i seguenti motivi:
1) Erronea valutazione del contratto e della clausola di salvaguardia ex art. 11
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ravvisato una responsabilità Parte dell' per la violazione dell'art. 5 del contratto, fondando tale conclusione su una lettura parziale e incompleta delle pattuizioni negoziali. Il Tribunale, infatti, avrebbe omesso di considerare la portata assorbente dell'art. 11, la clausola di salvaguardia che incide in modo determinante sulla disciplina del rapporto e condiziona l'operatività delle ulteriori disposizioni contrattuali, ivi compreso l'art. 5.
L'art. 11, come rilevato dall'appellante, prevede un'espressa accettazione, da parte dell'erogatore privato, del sistema remunerativo regionale, dei relativi tetti di spesa e dei meccanismi attraverso cui tali limiti trovano attuazione, ivi inclusa la regressione tariffaria. Tale clausola comporta una rinuncia preventiva a contestare i provvedimenti mediante i quali la Regione e la struttura commissariale determinano e ripartiscono i budget di spesa. Alla luce di ciò, l'impegno assunto dal laboratorio con Parte la clausola di salvaguardia esclude che eventuali carenze o ritardi informativi imputabili all' possano configurare una violazione contrattuale, poiché il rispetto dei tetti di spesa e delle relative modalità applicative discende direttamente dalla volontà negoziale delle parti, espressa in termini chiari e univoci nell'art. 11. Pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere la Parte funzione assorbente dell'art. 11 e, conseguentemente, escludere qualsiasi responsabilità dell' per le presunte violazioni dell'art. 5 del contratto.
2) Erronea subordinazione dell'applicazione della RTU all'asserito obbligo di monitoraggio
L'appellante ha dedotto, inoltre, l'erroneità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha subordinato l'applicazione della regressione tariffaria unica (RTU)rispetto alle prestazioni di Parte Parte tipo R all'esistenza, in capo all' di un presunto obbligo di monitoraggio. Secondo l' tale obbligo non trova alcun fondamento né nelle disposizioni contrattuali né nella normativa regionale di riferimento. Il meccanismo della RTU rispetto alle prestazioni di tipo R, in forza del limite invalicabile di cui all' art. 8 del contratto stipulato tra le parti, opererebbe infatti automaticamente al verificarsi dello sforamento del tetto di spesa, senza richiedere un monitoraggio o una comunicazione periodica agli erogatori. Ne consegue che il Tribunale avrebbe erroneamente introdotto un onere in Part capo all' condizionando così illegittimamente l'applicabilità della misura regressiva.
3 Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli riformare la sentenza impugnata n. 2408/2020, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. (giudice dott.
Diego Dinardo) in data 19/09/2020, pubblicata il 16/10/2020 a definizione del procedimento n.
1700/2019 e, per l'effetto, in accoglimento dei motivi di appello dedotti, revocare e/o annullare il
Decreto ingiuntivo n. 2906/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere”.
All'udienza del 7 ottobre 2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ridotti ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre evidenziare che l'appellante non ha specificatamente e tempestivamente contestato che l'appellato abbia eseguito in proprio favore le prestazioni per le quali si chiede il pagamento né ha contestato che l'ammontare pattuito e dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto di causa corrisponde alla somma richiesta , tuttavia ne ha negato il riconoscimento invocando l' applicazione della RTU per aver superato il laboratorio il tetto di spesa previsto per le prestazioni di tipo R.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto che la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11) rappresenterebbe un limite invalicabile, poiché determinerebbe l'impegno della struttura sanitaria a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, sicché tutte le prestazioni rese in esubero sarebbero da ritenersi non remunerabili;
ne deriverebbe, a Parte detta dell'appellante, una rinuncia a qualsiasi giudizio nei confronti dell' anche laddove avesse ad oggetto il recupero di compensi non versati.
Il motivo è infondato.
La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
4 Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget.
Pertanto, tale doglianza non può essere accolta. Parte Altresì infondato è il secondo motivo di appello con il quale l' ha dedotto che la determinazione della RTU rispetto alle prestazioni di tipo R prescinda dall'attività di monitoraggio e dell'obbligo di comunicazione della data attesa di superamento del tetto di spesa essendo il laboratorio tenuto ad erogare le stesse senza oltrepassare il limite di cui all' art. 8 del contratto sottoscritto tra le parti.
Ebbene il predetto articolo recita in merito testualmente “ allo scopo di garantire continuità nell' erogazione delle prestazioni ai cittadini …... non è consentito , se non sulla base di adeguate motivazioni, la cui valutazione è affidata al tavolo tecnico di cui all'art 6 , ad ogni singola struttura privata :…di superare oltre il 30%nel 2016 e/o nel 2017 il valore medio delle prestazioni calcolato Part sulla produzione totale 2012 di dette prestazioni da parte dei centri operanti nell' … Nel caso in cui il tavolo tecnico esprima una valutazione positiva le prestazioni e il case mix eccedenti devono essere conseguentemente remunerate nell'ovvio rispetto dei limiti di spesa;
in caso di valutazione negativa si fa obbligo all'asl di recupero con emissione di note di credito delle somme eccedenti sia per il superamento del 10% del volume della produzione che del superamento del 10% del case mix valore medio. Per evitare la concentrazione e le prestazioni nella prima parte dell'anno e garantire un'erogazione prestazionale distribuita per quanto possibile sull'intero anno il tavolo tecnico esaminerà l'eccedenza prestazionale in occasione del monitoraggio da tenersi almeno 30 giorni prima dalla data presunta di esaurimento delle prestazioni. Altresì il decreto n.89 del 2016 alla sezione III, pure richiamato da parte appellante, prevede: “Infine, per garantire la continuità assistenziale per tutti i mesi dell'anno solare, è stata prevista dal 2017 l'applicazione in via trimestrale della regressione tariffaria, secondo le regole declinate nell'art. 5 bis dello schema di
Protocollo d'Intesa con le Associazioni (All. A/1) e di contratto (All. A/2). Tali regole si basano sulla suddivisione del tetto annuo di branca in undicesimi, per tenere conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo. E sono temperate dalla previsione della possibilità di riassorbire nel trimestre successivo e, comunque, entro l'anno, limitati sforamenti del budget trimestrale”.
Dalla lettura di tali disposizioni è facile dedurre che l'applicazione della RTU anche rispetto alle prestazioni di tipo R richiede il rispetto di norme procedurali ben definite.
In primo luogo, si precisa che sebbene, secondo consolidata giurisprudenza, debba escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento dell'obbligo di monitoraggio, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la
5 remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (“Atteso il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale, il mancato o ritardato adempimento di alcuni adempimenti di natura procedimentale,… non esclude la potestà dell'amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per l'amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, permanendo, fondamentale ed ineludibile, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione” (Cons. St. 17/5/2012 n. 2857; in termini analoghi, con riguardo alle stesse questioni, Cons. St. 5/10/2011 n. 2264; Cons. St. 13/4/2011 n. 2290; Cons. St. 9/1/2012 n. 4623;
Cons. St. 30/10/13 n. 4540; Cons. St. 5/2/2013 n. 679); (Cons. St. n. 2857/2012)) tuttavia, per l'applicazione della Regressione Tariffaria Unitaria è necessario dimostrare il superamento del tetto di spesa e le operazioni di calcolo nella determinazione della RTU nonché il rispetto degli oneri di comunicazione necessari al centro per organizzare la propria attività trimestralmente.
Ebbene l'assenza di un obbligo di monitoraggio periodico o di un vincolo temporale stringente non comporta che l' possa esercitare in modo unilaterale e discrezionale il potere di Controparte_2 modificare le tariffe. La regressione tariffaria, infatti, incide su un elemento essenziale del sinallagma Parte contrattuale e, pertanto, non può essere attivata o determinata unilateralmente dall' in assenza delle garanzie procedurali previste dal contratto stesso.
Presupposto imprescindibile per l'applicazione della RTU è, anzitutto, il superamento del tetto di spesa, che integra un fatto impeditivo idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'erogatore. Con riferimento all'onere della prova, è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che tale Parte circostanza impeditiva debba essere provata da chi la eccepisce, e dunque dall' (Cass. 16 aprile
2021, n. 10182; Cass. 13 febbraio 2018, n. 3403; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826).La Suprema Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la struttura sanitaria che pretende il pagamento del corrispettivo deve dare prova che le prestazioni siano state effettivamente erogate e rientrino nella tipologia di quelle accreditate ed autorizzate, mentre spetta alla la prova del fatto estintivo, tra cui rientra Pt_1 il superamento del tetto di spesa. Infatti, nell'economia dell' onus probandi, cosi come delineato dal paradigma dell'art. 2697 c.c., il fatto negativo va apprezzato considerando che “ciò che assume rilievo
è la sua efficacia di impedire il dispiegarsi di un fatto costitutivo”, di talché l'onere di provarlo compete a chi resiste alla pretesa fatta valere in giudizio (Cass. n. 16380/2019 e n. 3403/2018).
Quanto alle modalità di allegazione del fatto impeditivo anzidetto, si conviene con la giurisprudenza di questa Corte (Corte d'appello di Napoli, I sez., sentenza n. 745 del 13 febbraio 2019) laddove si afferma che il superamento del tetto di spesa di branca può essere determinato solo valutando i dati
6 consuntivi e che non può comportare di per sé solo la regressione nei confronti di un Centro, essendo necessario determinare il contributo fornito dal Centro in questione al detto sforamento. Parte Nel caso di specie, nessuno degli elementi sopra richiamati trova riscontro negli atti di causa. L' infatti, non ha allegato né provato le circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione della regressione tariffaria, né ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il superamento del tetto di spesa nel periodo oggetto di giudizio e non ha provato di averne data adeguata comunicazione nei termini prescritti al laboratorio .
Essa si è limitata ad invocare, in maniera apodittica, il principio di ineludibilità dei tetti di spesa di cui all' art 8 del contratto senza tuttavia dare alcuna evidenza della procedura seguita per la determinazione e l'applicazione della R.T.U., né tantomeno del presunto fatto estintivo.
Dalla documentazione prodotta non è dato rilevare l'apporto di ciascun centro operante nella branca oggetto di causa rispetto al superamento del tetto di spesa, né possono evincersi elementi funzionali alla determinazione della RTU e del superamento del tetto di spesa.
In particolare, la comunicazione prot. 224762 del 4 dicembre 2017 risulta formata e trasmessa oltre più di sei mesi dall'erogazioni delle prestazioni,relative al II trimestre 2017, e che quindi non comprova alcunché in ordine all'invio ed alla recezione della comunicazione da parte della struttura sanitaria e, quindi, l'avvenuto rispetto del contenuto del contratto e la conseguente operatività del meccanismo di non retribuzione per superamento dei tetti di spesa;
le ulteriori comunicazioni in atti del 06.09.2017 e del 28.09.2017 hanno ad oggetto la revisione delle quote delle impegnative e, quindi, non afferiscono all'eccepita regressione tariffaria. L' assume apoditticamente di aver Parte_1 trattenuto l'importo ingiunto a titolo di regressione unica tariffaria in relazione alle somme fatturate dalla struttura accreditata in ragione delle prestazioni rese nel II trimestre dell'anno 2017.
Ne deriva che la RTU applicata dall' finisce per configurarsi come una determinazione non CP_2 sorretta dai presupposti normativi e contrattuali richiesti, e dunque priva delle garanzie procedimentali previste dalla legge e dallo stesso contratto. L'assenza di qualsiasi ricostruzione analitica del tetto di struttura e del calcolo della riduzione tariffaria impedisce di ritenere validamente Parte assolto l'onere probatorio gravante sull' e determina l'inidoneità dell'atto a fondare una riduzione della remunerazione spettante all'erogatore.
Alla luce delle osservazioni che precedono l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell' al pagamento delle spese del processo Parte_1
d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua dei parametri indicati dal Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n. 55, (come modificato con d.m.147/2022) per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati partendo da quello relativo al valore della controversia (scaglione da €26.000,01 a € 52.000,00) nel
7 complessivo importo di 5.750,00 €, di cui €5.000,00 € per compensi professionali nonché € 750,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori.
Si dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Napoli, V Sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2408/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così Parte_1 provvede:
1. rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 € per compensi professionali e €
750,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
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