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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5444 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. r.g. 15299/2024 promossa da:
nato in Perù il [...], in [...] e congiuntamente a Controparte_1 CP_2 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore
[...] [...]
nato in [...] il [...]; Per_1
nato in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4
nata in [...] il [...]; CP_5
nata in [...] l'[...]; CP_6
nato in [...] il [...]; Controparte_7
nato in [...] il [...]; Controparte_8
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
EN ZE VI, come da procura in atti. ricorrenti e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_9 presso cui è domiciliato resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_9 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_9
Motivi in fatto e di diritto della decisione Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di nato a Persona_2
RE (ora nel Comune di Condove) (TO) il 2.1.1888 (cfr. doc. 4), cittadino italiano emigrato in
Perù, mai naturalizzatosi peruviano (cfr. doc. 22);
- che , in data 20.9.1932, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_2 Persona_3 doc. 5) e dalla loro unione nasceva , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 6); Persona_4
- che , in data 23.8.1948, contraeva matrimonio con Persona_4 Persona_5
(cfr. doc. 7) e dalla loro unione nascevano , nato in [...] il [...] (cfr.
[...] Persona_6 doc. 9) odierno ricorrente, , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 10) odierno Controparte_3 ricorrente, , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 11) odierno ricorrente e Controparte_4
, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 12) odierno ricorrente; Parte_2
- che , in data 27.2.1998, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_6 Controparte_2
13) e dalla loro unione nascevano , nata in [...] il [...] (cfr. doc. Parte_1
14) odierna ricorrente e , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 15) odierno ricorrente; Persona_1
- che , in data 7.11.1998, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Controparte_3 Persona_7
16) e dalla loro unione nascevano , nata in [...] il [...] (cfr. doc. 17) odierna CP_5 ricorrente e , nata in [...] l'[...] (cfr. doc. 18) odierna ricorrente; CP_6
- , in data 8.5.1992, contraeva matrimonio con (cfr. doc. 19) e Controparte_4 Persona_8 dalla loro unione nascevano , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 20) Controparte_7 odierno ricorrente e , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 21) odierno Controparte_8 ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_9
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_9
* * *
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
RE (ora nel Comune di Condove) (TO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Perù, presso i quali risulta quasi impossibile ottenere qualsiasi risposta o un appuntamento.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_4 anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, , non essendo Persona_2 mai stato naturalizzato cittadino peruviano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmetterla, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 4, 5 e 6 Certificati negativi dei registri d'iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana rilasciato dalla Soprintendenza Nazionale del Perù). La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile fra e suo figlio legittimo , il quale a sua Persona_2 Persona_4 volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi , Persona_6 odierno ricorrente, , odierno ricorrente, , odierno Controparte_3 Controparte_4 ricorrente e , odierno ricorrente; che ha trasmesso la Parte_2 Persona_6 cittadinanza italiana iure sanguinis alle proprie figlie legittime , odierna Parte_1 ricorrente e , odierno ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza Persona_1 Controparte_3 italiana iure sanguinis alle proprie figlie legittime , odierna ricorrente e CP_5 CP_6
, odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure
[...] Controparte_4 sanguinis ai propri figli legittimi , odierno ricorrente e Controparte_7 Controparte_8
, odierno ricorrente.
[...]
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis a nato in Controparte_1
Perù il 23.10.1959; nato in [...] il [...]; nato in Persona_1 Controparte_3
Perù il 28.12.1960; nato in [...] il [...]; Controparte_4 CP_5
nata in [...] il [...]; nata in [...] l'[...];
[...] CP_6 [...]
nato in [...] il [...]; nato in [...] Controparte_7 Controparte_8 il 20.12.1994; nata in [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato in [...] il [...]. Parte_2
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 12.12.2025
Il Giudice
Sara Perlo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. r.g. 15299/2024 promossa da:
nato in Perù il [...], in [...] e congiuntamente a Controparte_1 CP_2 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore
[...] [...]
nato in [...] il [...]; Per_1
nato in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4
nata in [...] il [...]; CP_5
nata in [...] l'[...]; CP_6
nato in [...] il [...]; Controparte_7
nato in [...] il [...]; Controparte_8
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
EN ZE VI, come da procura in atti. ricorrenti e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_9 presso cui è domiciliato resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_9 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_9
Motivi in fatto e di diritto della decisione Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di nato a Persona_2
RE (ora nel Comune di Condove) (TO) il 2.1.1888 (cfr. doc. 4), cittadino italiano emigrato in
Perù, mai naturalizzatosi peruviano (cfr. doc. 22);
- che , in data 20.9.1932, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_2 Persona_3 doc. 5) e dalla loro unione nasceva , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 6); Persona_4
- che , in data 23.8.1948, contraeva matrimonio con Persona_4 Persona_5
(cfr. doc. 7) e dalla loro unione nascevano , nato in [...] il [...] (cfr.
[...] Persona_6 doc. 9) odierno ricorrente, , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 10) odierno Controparte_3 ricorrente, , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 11) odierno ricorrente e Controparte_4
, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 12) odierno ricorrente; Parte_2
- che , in data 27.2.1998, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_6 Controparte_2
13) e dalla loro unione nascevano , nata in [...] il [...] (cfr. doc. Parte_1
14) odierna ricorrente e , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 15) odierno ricorrente; Persona_1
- che , in data 7.11.1998, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Controparte_3 Persona_7
16) e dalla loro unione nascevano , nata in [...] il [...] (cfr. doc. 17) odierna CP_5 ricorrente e , nata in [...] l'[...] (cfr. doc. 18) odierna ricorrente; CP_6
- , in data 8.5.1992, contraeva matrimonio con (cfr. doc. 19) e Controparte_4 Persona_8 dalla loro unione nascevano , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 20) Controparte_7 odierno ricorrente e , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 21) odierno Controparte_8 ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_9
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_9
* * *
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
RE (ora nel Comune di Condove) (TO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Perù, presso i quali risulta quasi impossibile ottenere qualsiasi risposta o un appuntamento.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_4 anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, , non essendo Persona_2 mai stato naturalizzato cittadino peruviano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmetterla, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 4, 5 e 6 Certificati negativi dei registri d'iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana rilasciato dalla Soprintendenza Nazionale del Perù). La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile fra e suo figlio legittimo , il quale a sua Persona_2 Persona_4 volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi , Persona_6 odierno ricorrente, , odierno ricorrente, , odierno Controparte_3 Controparte_4 ricorrente e , odierno ricorrente; che ha trasmesso la Parte_2 Persona_6 cittadinanza italiana iure sanguinis alle proprie figlie legittime , odierna Parte_1 ricorrente e , odierno ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza Persona_1 Controparte_3 italiana iure sanguinis alle proprie figlie legittime , odierna ricorrente e CP_5 CP_6
, odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure
[...] Controparte_4 sanguinis ai propri figli legittimi , odierno ricorrente e Controparte_7 Controparte_8
, odierno ricorrente.
[...]
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis a nato in Controparte_1
Perù il 23.10.1959; nato in [...] il [...]; nato in Persona_1 Controparte_3
Perù il 28.12.1960; nato in [...] il [...]; Controparte_4 CP_5
nata in [...] il [...]; nata in [...] l'[...];
[...] CP_6 [...]
nato in [...] il [...]; nato in [...] Controparte_7 Controparte_8 il 20.12.1994; nata in [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato in [...] il [...]. Parte_2
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 12.12.2025
Il Giudice
Sara Perlo