Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo
Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1390/2019 R.G. proposta da in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_1
pore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Martino Alberto
Grimaldi e Francesco Lezzi, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
P_ Controparte_2 [...]
, , CP CP_4 Controparte_5 CP_6
[...
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicolò Maellaro,
giusta procura in atti;
-parti convenute-
avente ad oggetto: domanda di pagamento della caparra con-
firmatoria ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scrit-
ta, depositate in relazione all'udienza del 21.06.2024, so-
stituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti,
- 1 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data
22.01.2019, la , dopo aver allegato che: Parte_1
1) in data 12.07.2016, aveva sottoscritto, presso l'agenzia immobiliare “Propo- Controparte_7
sta d'acquisito irrevocabile” avente ad oggetto l'immobile di proprietà dei Sig.ri Parte_2
,
[...] Controparte_2 Parte_3
e
[...] CP_4 Controparte_5 [...]
cosi identificato e descritto: “a) Parte_4
Ubicazione: , Lido Marini, Via Crispi;
b) CP_7
Composizione: terreno residenziale di circa 1.510
mq ricadente in zona B5; c) Identificativi cata-
stali: foglio 106 particella 523; i) Destinazione
d 'uso: terreno residenziale B5”;
2) con singoli atti denominati “Dichiarazione di
controproposta”, i sig.ri P_ [...]
Controparte_2 Controparte_3
e CP_4 Controparte_5 CP_8
avevano subordinato la conclusione dell'accordo alle seguenti condizioni: “Il prezzo di vendita
sia di € 380.000,00 e con le seguenti modalità di
- 2 - pagamento: “Euro 70.000… a mezzo bonifico banca-
rio e/o assegni circolari da suddividere a tutti
i proprietari, alla sottoscrizione della presente
dichiarazione ... Euro 40.000 saranno versati al-
la parte venditrice a titolo di acconto prezzo
entro il 30.09.2016 ... Euro 40.000 verranno ver-
sati alla parte venditrice entro il 31.12.2016 …
Euro 230.000 con l'intervento di un istituto mu-
tuante scelto dalla parte acquirente anche previa
garanzia ipotecaria concessa dalla parte vendi-
trice sull'immobile oggetto di contrat-
to....L'atto notarile verrà Stipulato entro il
31.08.2017...Le parti convengono di comune accor-
do che le somme fin qui versate ed incassate pari
a € 70.000 .. abbiano valenza di caparra confir-
matoria e che pertanto alla parte che dovesse di-
venire inadempiente anche ad una sola delle ob-
bligazioni assunte con questo atto sarà disposto
quanto per legge in materia di caparra confirma-
toria”;
3) in data 28.09.2016, la aveva forma- Parte_1
lizzato ulteriormente l'accordo sottoscrivendo con il quale agiva in nome e per P_
conto anche di , un contratto preli- CP_8
minare di compravendita, avente ad oggetto l'immobile di cui al foglio 106 particella 523
del Catasto Terreni del Comune di “rica- CP_7
dente in zona B a seguito di ricorso presentato
- 3 - per l'adeguamento del P.R. G., per il quale è
stata rilasciata sentenza del T.A.R. Puglia se-
zione di Lecce, con delibera di incarico n. 134
del 07-12-00, ricorso n. 3241/90 — Sentenza del
TA.R. n. 665/97, successiva delibera del Consi-
glio Comunale n. 45 del 30/11/02 avente ad ogget-
to 'Presa d atto sentenze T.A.R. sui ricorsi del
P.R.G.' e delibera della Giunta Regionale n. 6863
del 10.05.04, come meglio precisato nel CDU (ndr
Certificato di Destinazione Urbanistica) riporta-
to come allegato A. […]”;
4) il prezzo di vendita veniva confermato tra le parti in € 380.000,00, la cui corresponsione ve-
niva così regolata: “€ 70.000,00 sono stati pre-
cedentemente versati a mezzo n. i 5 bonifici ban-
cari di € 11.666,67 a favore dei sig.ri P_
,
[...] CP_4 CP_8 [...]
e oltre CP_5 Controparte_2
ad un assegno circolare dell'importo di €
11.666,65 n. 6076264143-01 non trasferibile,
tratto sulla banca Monte Paschi di Siena, filiale
di Racale e intestato a già Controparte_3
incassati e quietanzati;
- €40.000,00 verranno
versati alla sottoscrizione del presente prelimi-
nare a mezzo n. 5 bonifici bancari dell'importo
di € 6.666,67 da effettuarsi rispettivamente a
favore di: al seguente iban: P_
1T47T0303266560010000004676; al CP_4
- 4 - seguente iban: 1T06E0100541 590000000001203; Gre-
zio al seguente iban: CP_8
CH7408401000051857804 e bic: MIGRCHZZXXX;
[...]
al seguente iban: CP_9
[...]; CP_4 CP_2
al seguente iban:
[...]
[...] e un assegno circola-
re di € 6.666,65 n. 6076661058 — 00 non trasferi-
bile, tratto sulla banca Monte Paschi di Siena
Sfiliale di Racale e intestato a CP
. Il presente preliminare si intenderà per-
[...]
fezionato solo dopo che la parte acquirente avrà
effettuato tutti i bonifici a favore dei compro-
prietari, qualora ciò non dovesse verificarsi,
sarà nullo e la parte acquirente sarà denominata
parte inadempiente con tutte le conseguenze di
legge; - € 40.000,00 saranno versati entro il
31.12.2016 con le medesime modalità di cui al
punto 2) della presente, quale ulteriore acconto
prezzo; - Il saldo finale di € 230.000,00 verran-
no versati alla sottoscrizione del rogito notari-
le con l'intervento di un istituto mutuante,
scelto dalla parte acquirente anche previa garan-
zia ipotecaria concessa dalla parte venditrice
sull'immobile oggetto del contratto. La parte
venditrice riceverà detta somma dall'istituto mu-
tuante, contestualmente alla sottoscrizione del
rogito del contratto definitivo di compravendita,
- 5 - che sarà stipulato entro e non oltre il
31.08.2017. [...]. Le parti convengono di comune
accordo che le somme fin qui versate pari a €
110.000,00 abbia valenza di caparra confirmatoria
e che pertanto alla parte che dovesse divenire
inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni
assunte con questo atto sarà disposto quanto per
legge in materia di caparra confirmatoria.”;
5) il bene promesso in vendita non presentava le ca-
ratteristiche edificatorie, previste dal contrat-
to, non essendo, in particolare, ricompreso inte-
gralmente nella zona B5 del P.R.G., vigente nel comune di;
CP_7
6) con raccomandata A/R del 09.11.2017 la Pt_1
aveva comunicato ai sig.ri il re-
[...] CP_4
cesso dal contratto, chiedendo loro il versamento dalla somma di € 220.000,00, pari al doppio della caparra, ricevuta al momento della stipulazione del contratto;
7) con nota del 23.05.2018 i sig.ri avevano CP_4
comunicato di aver accreditato alla Parte_1
l'importo di € 110.000,00, pari a quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria;
ha convenuto giudizio P_ Controparte_2
,
[...] Controparte_3 CP_4 P_0
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] CP_8
1. accertare che il bene dedotto nel contratto prelimina-
re possiede caratteristiche edificatorie diverse ri-
- 6 - spetto a quelle dichiarate dai promissari alienanti;
2. accertare che la diversità di caratteristiche non
possiede nella vicenda in esame scarsa importanza ai
sensi dell'art. 1455 Cod. Civ.
3. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1385 Cod.
Civ., che la ha correttamente esercitato Pt_1
nell'odierna vicenda il diritto di recesso, sussisten-
done tutti i presupposti formali e sostanziali;
4. per l'effetto condannare, in solido, i Sig.ri P_
,
[...] Controparte_2 CP
, , e
[...] CP_4 Controparte_5 CP_8
al pagamento del residuo importo di € 110.000,00, sino
alla concorrenza del doppio della caparra versata, ol-
tre interessi e rivalutazione;
5. condannare controparte al pagamento delle spese di
giudizio.”
I.
2-Con comparsa di costituzione e risposta, deposita-
ta in data 04.09.2019, si sono costituiti P_
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , i quali, dopo aver
[...] Controparte_5 CP_8
eccepito di aver agito in buona fede, avendo fatto affida-
mento sulla certificazione di destinazione urbanistica ri-
lasciata dal Comune di nell'anno 2012, allegata al CP_7
preliminare di vendita oggetto di causa, e di aver, in ogni caso, a fronte del recesso esercitato dalla Parte_1
restituito la somma ricevuta di € 110.000,00 hanno concluso chiedendo di:
1. rigettare la domanda attorea poiché infondata in
- 7 - fatto ed in diritto, oltre che allo stato sforni-
ta di idoneo supporto probatorio, per tutti i mo-
tivi sopra illustrati, mandando esenti i convenu-
ti da ogni addebito e, se del caso, accertando e
dichiarando la malafede (inosservanza degli ob-
blighi di buona fede oggettiva) e/o
l'inadempimento imputabile all'attrice ovvero la
ricorrenza di errore e/o la carenza del presuppo-
sto comune alle parti o dell'elemento causale,
per quanto esposto in narrativa, con ogni conse-
guenza in ordine alla declaratoria di risoluzione
o d'invalidità del contratto;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare che, a
fronte della avvenuta restituzione dell'importo
di euro 110.000,00 da parte dei convenuti,
null'altro è dovuto in favore dell'attrice in di-
pendenza del contratto de quo;
3. per l'effetto ulteriore, condannare l'attrice al-
la refusione delle spese di lite in favore dei
convenuti;
4. in ogni caso, condannare l'attrice ex art. 96
comma 1 c.p.c., attesa la colpa grave nella pro-
mozione del giudizio, al risarcimento dei danni
in favore dei convenuti per l'ammontare che il
Giudice vorrà liquidare d'Ufficio ovvero, comun-
que, al pagamento, sempre in favore degli odierni
convenuti, di una somma equitativamente determi-
nata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
- 8 - c.p.c.”
I.
3-Espletata consulenza tecnica d'ufficio,
all'udienza del 21.06.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comuni-
cato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolto secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-La domanda di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 110.000,00, corrispondente alla quota del-
la caparra confirmatoria, non ancora versata, essendo fon-
data, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Nel caso di specie, è pacifico, oltre che provato in via documentale che:
1) con contratto preliminare di compravendita, re-
datto per scrittura privata del 28.09.2016, i convenuti hanno promesso in vendita all'attore,
al prezzo di acquisto di € 380.000,00, la piena proprietà dell'immobile, costituito da un appez-
zamento di terreno, dell'estensione di circa
1.510 m², sito in Ugento (LE) alla località lido
Marini, via Crispi;
2) in esecuzione del contratto preliminare il pro-
missario acquirente ha versato, in favore dei promittenti venditori, la somma di € 110.000,00,
- 9 - a titolo di acconto;
3) le parti hanno espressamente convenuto che la suddetta somma ha valenza di caparra confirmato-
ria, con la conseguenza che qualora una delle parti fosse stata inadempiente al contratto, si sarebbe applicata la disciplina, prevista dal co-
dice civile;
4) con raccomandata A\R del 14.12.2016 la Pt_1
, dopo aver allegato che le caratteristiche
[...]
urbanistiche del terreno erano difformi da quelle previste dal contratto, ha esercitato il diritto di recesso dal contratto, chiedendo ai convenuti il pagamento della somma di € 220.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata;
5) i hanno provveduto alla restituzione, in CP_4
favore della della somma di € Parte_1
110.000,00, pari a quanto ricevuto a titolo di acconto;
6) il terreno promesso in vendita presenta caratte-
ristiche urbanistiche difformi, da quelle previ-
ste dal contratto preliminare, essendo, in parti-
colare, solo parzialmente edificabile.
II.
3-Oggetto del contendere è, invece, l'imputabilità
dell'inadempimento del contratto preliminare ai convenuti.
II. hanno, in particolare, eccepito che la P_1
difformità urbanistica del bene promesso in vendita, ri-
spetto a quello oggetto del contratto, non è a loro imputa-
bile, avendo gli stessi fatto incolpevole affidamento sul
- 10 - Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Co-
mune di in data 10.01.2012, dal quale si evinceva CP_7
che il bene de quo era integralmente edificabile.
II.
5-L'eccezione è infondata.
II.
6-Orbene a norma dell'art.1385 c.c. “Se al momento
della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a
titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di
altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento,
deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente,
l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'al-
tra può recedere dal contratto ed esigere il doppio del-
la caparra”.
II.
7-Con particolare riferimento, all'ipotesi in cui,
come nella specie, la caparra confirmatoria accede ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la Su-
prema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. 13845/2024)
ha chiarito che “La disciplina dettata dal secondo comma
dell'art. 1385 c.c., in tema di recesso
per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata
una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disci-
plina generale della risoluzione per inadempimento, ma è
legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di
una parte solo quando l'inadempimento della controparte
sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione
all'interesse dell'altro contraente. Ne consegue che, lad-
dove sia chiamato a valutare se il recesso è stato eserci-
- 11 - tato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni ri-
chieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua
indagine alla sussistenza di un inadempimento della
contro
-
parte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa
importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., ovvero ad accer-
tare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale
verificando, alla stregua della regolamentazione complessi-
va del contratto, se esso abbia compromesso l'utilità che
da esso l'altra parte intendeva conseguire”.
II.
8-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservar-
si che sia il preliminare di compravendita sia la proposta di acquisto, formulata dalla ed accettata dai Parte_1
, prevedono espressamente che il terreno, promesso in CP_4
vendita, costituito da un appezzamento di terreno di circa
1.510 m² ha destinazione residenziale, ricadente nella zona
B, del P.R.G. del comune di CP_7
II.
9-Tanto precisato, il Tribunale al fine di verifi-
care la conformità dell'immobile, rispetto all'oggetto del contratto, ha disposto consulenza tecnica di ufficio, nomi-
nando all'uopo, l'architetto, . Testimone_1
II.10-Orbene, il nominato CTU, dopo aver esaminato la documentazione, versata in atti, nonché quella acquisita nel corso delle operazioni peritali, previo accesso agli uffici del comune di , all'esito di un percorso logi- CP_7
co ed argomentativo, immune da incompletezze ed incongruen-
ze, ha accertato quanto segue.
II.11-L'architetto dopo aver evidenziato Tes_1
che nel certificato di destinazione urbanistica, richiesto
- 12 - all'amministrazione comunale, il bene risulta per circa mq
410 nella zona F/4 e per la restante parte nella zona B/5,
ha precisato che mentre la zona B/5 “COMPLETAMENTO (Mari-
na)” del PRG vigente del Comune di ammette la desti- CP_7
nazione a scopi “residenziali, attività ricreativa, risto-
ranti e piccole pensioni, attività commerciali” e un indice fondiario pari a 2.00 mc/mq, la Zona F/4 “Verde pubblico attrezzato a parco” del PRG vigente del Comune di è, CP_7
invece, priva di indice fondiario (0.00 mc/mq).
II.12-Alla luce, pertanto, della documentazione acqui-
sita dagli uffici tecnici del comune di e in rispo- CP_7
sta ai quesiti peritali il CTU ha accertato che:
A. L'appezzamento di terreno è destinato per circa
mq 410 a Zona F/4 e per la restante parte (1.100
mq circa) a Zona B/5; la zona B/5 ha una capacità
edificatoria pari a 2.00 mc/mq, mentre la zona
F/4 non esprime capacità edificatoria (indice pa-
ri a 0.00 mc/mq);
B. Nel periodo intercorrente tra il 10.01.2012 e il
16.12.2016 non risultano modifiche allo strumento
urbanistico generale e conseguenti mutamenti del-
le caratteristiche edificatorie nell'area oggetto
della presente Relazione.”
II.13-La correttezza dell'accertamento, posto in esse-
re dall'arch. è corroborato dalla circostanza che Tes_1
le relative conclusioni non sono state contestate dalla parte convenuta nei successivi scritti difensivi e, in par-
ticolare, nella comparsa conclusionale depositata il
- 13 - 23.09.2023.
II.14-Alla luce di quanto accertato dal CTU, si rile-
va, in primo luogo, che l'inadempimento dei promittenti venditori, avuto riguardo all'interesse del promissario ac-
quirente, come esplicitato nel regolamento contrattuale,
non può essere considerato di scarsa importanza atteso che il bene, promesso in vendita, come integralmente edificabi-
le, ha, invece, una capacità edificatoria limitata, rica-
dendo nella zona B5 soltanto per un parte, corrispondente circa 1.110,00 m², atteso che per la restante parte, pari a circa 410 m², è ricompreso, invece, nella zona F4, sostan-
zialmente non edificabile.
II.15-Acclarato che l'inadempimento dei convenuti deve ritenersi grave, non può essere condivisa la tesi secondo cui l'inosservanza degli obblighi contrattuali non sarebbe loro imputabile, avendo gli stessi fatto incolpevole affi-
damento sulla certificazione, rilasciata dal comune di nel 2012, da cui risulterebbe che il terreno, ogget- CP_7
to di causa, era, invece, integralmente edificabile.
II.16-Deve, in primo luogo, osservarsi che ai sensi dell'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, ratione temporis applicabile “il certificato
di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal di-
rigente o responsabile del competente ufficio comunale en-
tro il termine perentorio di trenta giorni dalla presenta-
zione della relativa domanda. Esso conserva validità per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'a-
lienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute
- 14 - modificazioni degli strumenti urbanistici.”
II.17-Deve, in ogni caso, rilevarsi che, a prescindere dall'efficacia certificatoria del suddetto documento, am-
piamente scaduta allorquando i convenuti hanno assunto l'obbligo di contrarre, gli stessi in applicazione del principio dell'ordinaria diligenza e del correlato dovere di porre in essere tutte quelle attività in concreto neces-
sarie per garantire la completa ed esatta attuazione del programma negoziale, erano, tenuti, prima di accettare nell'agosto del 2016 la proposta di acquisto, formulata dalla Luxor s.p.a., e di obbligarsi, con il contratto pre-
liminare di compravendita del 28.09.2016, a vendere la res
litigiosa, a verificare, previo accesso ai competenti uffi-
ci comunali, che il bene fosse ancora ed effettivamente,
integralmente edificabile, anziché fare affidamento su una certificazione, rilasciata dal Comune quasi cinque anni prima.
II.18-La negligenza dei convenuti è, peraltro, dimo-
strata dall'incontestata circostanza che la Parte_1
poco dopo la stipulazione del contratto preliminare, ha agevolmente verificato, come da certificazione rilasciata dal Comune di in data 16.12.2016 (doc. 6 fasc. parte CP_7
attrice) che il terreno de quo, ricadendo, per una parte non trascurabile nella zona F4, non era, come promesso dai convenuti nel contratto preliminare, integralmente edifica-
bile.
II.19-In definitiva considerato che il grave inadempi-
mento degli obblighi contrattuali è imputabile ai convenu-
- 15 - ti, in accoglimento della domanda, gli stessi devono essere condannati, in ragione delle rispettive quote, al pagamen-
to, in favore dell'attrice, della somma di € 110.000,00 pa-
ri alla parte della caparra confirmatoria, rimasta impaga-
ta.
II.20-Su tale somma sono dovuti gli interessi, al tas-
so previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
II.21-Non può essere, invece, riconosciuta la valuta- zione monetaria, non avendo la parte attrice espressamente domandato la condanna della controparte al risarcimento del maggior danno, derivante dall'indisponibilità del denaro.
II.22-Vedasi Cass. 14837/2022 “Ove la parte creditrice che lamenti il mancato adempimento di una obbligazione pe- cuniaria invochi il danno da svalutazione ex articolo 1224 del codice civile, comma 2, per il ritardo sofferto nel conseguimento del credito di valuta, di contro ad ogni au- tomatismo destinato a valere per la diversa fattispecie della rivalutazione del credito di valore, è necessaria la proposizione di una autonoma domanda di risarcimento del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 del Cc, comma
2. Il creditore non può, pertanto, limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del ca- pitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle ob- bligazioni di valuta, ma deve allegare alla doman- da maggior danno i fatti costitutivi della pretesa”
III.
1-Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex
art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione del compenso deve provvedersi
- 16 - secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55 (ag-
giornati al D.M. n. 147 del 2022) valori medi, stante quan-
to dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni
di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle
prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua
entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di li-
quidazione delle spese processuali … si applicano in tutti
i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un
momento successivo alla data di entrata in vigore del cita-
to decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non
sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la
liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento
dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione
delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte
del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento il va-
lore della domanda, pari ad € 110.000,00
III.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati ai valo-
ri medi, fatta eccezione per quelli relativi alla fase istruttoria, che si reputa equo ridurre del 20%, essendo consistita esclusivamente nella consulenza tecnica di uffi-
cio.
Scaglione applicato da € 52.001,00 ad € 260.00,00
Parte_5
- 17 - Studio € 2.552,00 // € 2.552,00
Introduttiva € 1.628,00 // € 1.628,00
Istruttoria € 5.670,00 -20% € 4.536,00
Decisoria € 4.253,00 // € 4.253,00
Totale € 12.969,00
III.
4-In applicazione del principio della soccombenza devono essere, infine, poste a carico dei convenuti, in so-
lido tra loro, le spese della CTU, come liquidate con de-
creto del 02.05.2022.
P.q.m.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda, proposta dalla con atto di citazione, Parte_1
notificato in data 22.01.2019, nei confronti di P_2
,
[...] Controparte_2 Controparte_3
disattesa CP_4 Controparte_5 CP_8
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la legittimità del recesso, comunicato dalla , con raccomandata con ricevuta Parte_1
di ritorno del 09.11.2017, dal contratto prelimi-
nare di compravendita immobiliare, stipulato tra le parti in data 28.09.2016;
B. ND al paga- Controparte_2
mento, in favore dalla della somma Parte_1
di € 18.333,33 oltre agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda sino al soddisfo;
C. ND al pagamento, in fa- Controparte_3
- 18 - vore dalla della somma di € Parte_1
18.333,33 oltre agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della do-
manda sino al soddisfo;
D. ND al pagamento, in favore CP_4
dalla della somma di € 18.333,33 Parte_1
oltre agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda sino al soddisfo;
E. ND al pagamento, in favore Controparte_5
dalla della somma di € 18.333,33 Parte_1
oltre agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda sino al soddisfo;
F. ND al pagamento, in favore CP_8
dalla della somma di € 18.333,33 Parte_1
oltre agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda sino al soddisfo;
G. ND al pagamento, in favore P_
dalla della somma di € 18.333,33 Parte_1
oltre agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda sino al soddisfo;
H. ND P_ Parte_6
, e
[...] Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, al pagamen- Controparte_5
to, in favore della delle spese Parte_1
- 19 - processuali che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 12.969,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
I. PONE le spese di C.T.U., come liquidate con de-
creto del 02.05.2022, definitivamente a carico di
P_ Controparte_2
e Controparte_3 CP_4 P_0
, condannando questi ultimi, in solido tra
[...]
loro, a rifondere la di quanto dalla Parte_1
stessa versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 03.01.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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