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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19078 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Napoli alla via Giovanni Porzio, Centro Direzionale – C.F._2
Isola A/7 presso lo studio dell'avv. Hilarry Sedu (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._3 in virtù di procura allegata in atti opponenti
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
) elettivamente domiciliati in Napoli alla via Francesco Crispi n. 72 presso lo studio dell'avv.
[...]
Lorenzo Zampaglione (C.F. ) e dell'avv. Giuliana Castagna (C.F. C.F._6
che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._7 costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 4032/2009 opposti
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione ritualmente notificato in data
14.09.2023, e proponevano opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 Parte_2 azionato in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 622/2023 di conferma del decreto ingiuntivo n.
4032/2019 del 29.05.2019, con cui il Tribunale di Napoli ingiungeva agli odierni opponenti di pagare la somma di euro 150.000,00 in favore della sig.ra e della sig.ra per aver trattenuto la somma CP_1 CP_2 indicata, in precedenza corrisposta a titolo di caparra confirmatoria in data 7.12.2017 dal sig. Parte_3
.
[...]
A sostegno della presente opposizione, gli opponenti contestavano la correttezza della somma precettata relativamente agli interessi richiesti. Insistevano, pertanto, per la declaratoria di nullità con condanna degli opposti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
che, eccependo la palese infondatezza della domanda, ne chiedevano l'integrale rigetto con la
[...] conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata e degli interessi richiesti ex art. 1284, 4 comma c.c. Parte opposta hanno dedotto che gli interessi moratori fossero stati conteggiati sulla base dei tassi di cui al D.Lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali. E a fugare ogni dubbio in proposito, nella propria comparsa di costituzione e risposta, illustravano il prospetto riportante il conteggio analitico degli interessi con i tassi applicati. Hanno precisato, inoltre, che con ricorso al Tribunale di Napoli, avevano ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4032/2019, reso esecutivo con provvedimento del
29.05.2019 per l'importo capitale di euro 150.000,00, con interessi dal 7.12.2017 all'effettivo soddisfo nonché per spese della procedura per complessivi euro 2.541,5. Hanno concluso, pertanto, con il favore delle spese di lite, nonché chiedendo nella memoria di replica conclusiva del 4.3.2025 la condanna dei germani ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria”. Pt_1
Istruita documentalmente la causa, questa è stata trattenuta in decisione.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va premesso, in ordine alle eccezioni sollevate dai convenuti, in ordine alla assenza di procura alle liti e alla incompletezza della documentazione allegata agli atti loro notificati, l'infondatezza delle stesse, in quanto dalla disamina della documentazione agli atti, vi è la procura alle liti rilasciata in favore del difensore degli opponenti ed inoltre non è stato violato il diritto di difesa degli opposti avendo gli stessi nella loro comparsa di costituzione preso posizione ed argomentato in merito ai motivi di merito sostenuti a supporto della opposizione. E laddove si contesti il quantum debeatur del precetto si deve inquadrare l'opposizione nel rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. che non è soggetta ad alcun termine di decadenza.
In merito, quindi, all'eccezione con cui i fratelli contestano l'erronea quantificazione del quantum Pt_1 debeatur in ordine all'importo richiesto a titolo di interessi, assumendo che non possa applicarsi la disciplina degli interessi moratori, mette conto osservare quanto statuito dallo stesso Giudice di legittimità, secondo cui: “in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c. c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale;
né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che
l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22457 del 27/09/2017) e secondo cui :“Il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo. Di conseguenza, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo dovrà quindi limitarsi a riconoscere in favore del creditore gli interessi dovuti nella misura prevista dalla norma generale codicistica.” (Cass. Sentenza n. 8128 del 23.04.2020). Da ultimo principio affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza del 7 maggio 2024,
n. 12449 le quali hanno ribadito che: “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dalla domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Dunque, la doglianza, sottoposta al vaglio di questo Tribunale, risulta fondata.
A tal proposito, con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sent. n. 5515/2008; Cass. civ. sent. n. 2123/1998 e Cass. civ. Sent. n. 2938/1992), secondo cui la riscontrata erroneità dell'intimazione, quanto agli importi domandati, non cagiona l'invalidità della stessa (chiara essendo l'enunciazione contenuta nell'art. 480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità), ma impone, soltanto, una statuizione declaratoria della somma effettivamente dovuta, nella cui ridotta entità il precetto conserva piena efficacia di atto prodromico all'esecuzione; va pertanto dichiarata la nullità parziale del precetto de quo, relativamente alla somma di euro 43.646,55 richiesta a titolo di interessi, rimanendo valido ed efficace per la differenza pari ad euro 7.118,22 somma dovuta a titolo di interessi legali, nonché per le restanti voci.
Infine, passando allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalle parti convenute, questa non può trovare accoglimento, atteso che nel caso in esame manca la prova specifica circa la sussistenza dei danni subiti, né tale sussistenza può desumersi dagli atti di causa
(con riferimento alla domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c., cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 9080 del 2013: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art.
96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”). Né si ravvisano i presupposti per la condanna di parte soccombente ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, dichiarata la nullità parziale del precetto relativamente alla somma di euro 43.317,78, richiesta a titolo di interessi, il precetto resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo;
b) compensa le spese di lite fra le parti.
Napoli, 16 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19078 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Napoli alla via Giovanni Porzio, Centro Direzionale – C.F._2
Isola A/7 presso lo studio dell'avv. Hilarry Sedu (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._3 in virtù di procura allegata in atti opponenti
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
) elettivamente domiciliati in Napoli alla via Francesco Crispi n. 72 presso lo studio dell'avv.
[...]
Lorenzo Zampaglione (C.F. ) e dell'avv. Giuliana Castagna (C.F. C.F._6
che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._7 costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 4032/2009 opposti
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione ritualmente notificato in data
14.09.2023, e proponevano opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 Parte_2 azionato in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 622/2023 di conferma del decreto ingiuntivo n.
4032/2019 del 29.05.2019, con cui il Tribunale di Napoli ingiungeva agli odierni opponenti di pagare la somma di euro 150.000,00 in favore della sig.ra e della sig.ra per aver trattenuto la somma CP_1 CP_2 indicata, in precedenza corrisposta a titolo di caparra confirmatoria in data 7.12.2017 dal sig. Parte_3
.
[...]
A sostegno della presente opposizione, gli opponenti contestavano la correttezza della somma precettata relativamente agli interessi richiesti. Insistevano, pertanto, per la declaratoria di nullità con condanna degli opposti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
che, eccependo la palese infondatezza della domanda, ne chiedevano l'integrale rigetto con la
[...] conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata e degli interessi richiesti ex art. 1284, 4 comma c.c. Parte opposta hanno dedotto che gli interessi moratori fossero stati conteggiati sulla base dei tassi di cui al D.Lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali. E a fugare ogni dubbio in proposito, nella propria comparsa di costituzione e risposta, illustravano il prospetto riportante il conteggio analitico degli interessi con i tassi applicati. Hanno precisato, inoltre, che con ricorso al Tribunale di Napoli, avevano ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4032/2019, reso esecutivo con provvedimento del
29.05.2019 per l'importo capitale di euro 150.000,00, con interessi dal 7.12.2017 all'effettivo soddisfo nonché per spese della procedura per complessivi euro 2.541,5. Hanno concluso, pertanto, con il favore delle spese di lite, nonché chiedendo nella memoria di replica conclusiva del 4.3.2025 la condanna dei germani ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria”. Pt_1
Istruita documentalmente la causa, questa è stata trattenuta in decisione.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va premesso, in ordine alle eccezioni sollevate dai convenuti, in ordine alla assenza di procura alle liti e alla incompletezza della documentazione allegata agli atti loro notificati, l'infondatezza delle stesse, in quanto dalla disamina della documentazione agli atti, vi è la procura alle liti rilasciata in favore del difensore degli opponenti ed inoltre non è stato violato il diritto di difesa degli opposti avendo gli stessi nella loro comparsa di costituzione preso posizione ed argomentato in merito ai motivi di merito sostenuti a supporto della opposizione. E laddove si contesti il quantum debeatur del precetto si deve inquadrare l'opposizione nel rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. che non è soggetta ad alcun termine di decadenza.
In merito, quindi, all'eccezione con cui i fratelli contestano l'erronea quantificazione del quantum Pt_1 debeatur in ordine all'importo richiesto a titolo di interessi, assumendo che non possa applicarsi la disciplina degli interessi moratori, mette conto osservare quanto statuito dallo stesso Giudice di legittimità, secondo cui: “in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c. c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale;
né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che
l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22457 del 27/09/2017) e secondo cui :“Il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo. Di conseguenza, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo dovrà quindi limitarsi a riconoscere in favore del creditore gli interessi dovuti nella misura prevista dalla norma generale codicistica.” (Cass. Sentenza n. 8128 del 23.04.2020). Da ultimo principio affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza del 7 maggio 2024,
n. 12449 le quali hanno ribadito che: “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dalla domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Dunque, la doglianza, sottoposta al vaglio di questo Tribunale, risulta fondata.
A tal proposito, con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sent. n. 5515/2008; Cass. civ. sent. n. 2123/1998 e Cass. civ. Sent. n. 2938/1992), secondo cui la riscontrata erroneità dell'intimazione, quanto agli importi domandati, non cagiona l'invalidità della stessa (chiara essendo l'enunciazione contenuta nell'art. 480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità), ma impone, soltanto, una statuizione declaratoria della somma effettivamente dovuta, nella cui ridotta entità il precetto conserva piena efficacia di atto prodromico all'esecuzione; va pertanto dichiarata la nullità parziale del precetto de quo, relativamente alla somma di euro 43.646,55 richiesta a titolo di interessi, rimanendo valido ed efficace per la differenza pari ad euro 7.118,22 somma dovuta a titolo di interessi legali, nonché per le restanti voci.
Infine, passando allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalle parti convenute, questa non può trovare accoglimento, atteso che nel caso in esame manca la prova specifica circa la sussistenza dei danni subiti, né tale sussistenza può desumersi dagli atti di causa
(con riferimento alla domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c., cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 9080 del 2013: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art.
96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”). Né si ravvisano i presupposti per la condanna di parte soccombente ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, dichiarata la nullità parziale del precetto relativamente alla somma di euro 43.317,78, richiesta a titolo di interessi, il precetto resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo;
b) compensa le spese di lite fra le parti.
Napoli, 16 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale