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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 112/2023 e 119/2023 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta Pt_1 procura in atti
-Appellante nel proc. 112/23 ed appellato nel proc 119/23 r.g.l. -
CONTRO
Controparte_1
-Appellato contumace-
, in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
GI GENTILE, giusta procura in atti
-Appellato nel proc 112/23 r.g.l. ed appellante nel proc. 119/23 r.g.l.-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, ed hanno impugnato la sentenza n. Pt_1 CP_3
748//22 pubblicata in data 19.9.2022 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri accoglieva parzialmente la domanda, qualificata di accertamento negativo del credito, promossa da
, dichiarando la nullità delle cartelle di pagamento nn. 09420140017806654, Controparte_1 09420140000787856, 09420150010369566 per l'intervenuta prescrizione dei crediti afferente premi e sanzioni che, a suo dire, non gli sarebbero state mai notificate e di cui era venuto a Pt_1 conoscenza per il tramite del rilascio di estratto di ruolo (mentre per la cartella n. 094 2011
0031218323, atteso lo sgravio documentato dall'ente impositore, dichiarava la cessata materia del contendere).
Il giudicante riteneva non accoglibile la tesi della dedotta inammissibilità ex lege della domanda per carenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo ex art. 3 bis del D.L. n. 21/10/2021 n.
146, ritenendo non applicabile la nuova normativa.
e con unico motivo di appello hanno dedotto la non impugnabilità dell'estratto di Pt_1 CP_3 ruolo.
è rimasto contumace. Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti costituite che, nel termine fissato nel predetto decreto, hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di interesse ad agire con la sentenza n. 26283 del 2022.
Come già osservato da questa Corte, la citata sentenza ha preso le mosse dall'art.3 l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R.
n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La Suprema Corte precisato che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie e che in base, in particolare, per quel che interessa, alla combinazione degli artt. 17
e 18 del d.lgs. n. 46/99 opera anche in relazione ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21) ha affermato che detta previsione opera nei processi in corso.
Richiamata la differenza fra estratto di ruolo e ruolo, che trae fonte dalla propria giurisprudenza consolidata, ha osservato che il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitivo della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n.
546/92 tra quelli impugnabili.
Pertanto, posto che ciò che si impugna è l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, ha affermato è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata
(tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
Si è quindi soffermata sulla previsione (non interpretativa, né retroattiva) che concerne l'azione diretta che è possibile esperire in specifici casi "diretta", sostenendo che con essa il legislatore ha stabilito le ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e sussista l'interesse ad agire.
Trattandosi di condizione dell'azione che ha natura dinamica, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta si applichi, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
In tale ottica l'interesse ad agire va dimostrato e la prova può essere fornita anche nel corso dei giudizi pendenti. Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che se il pregiudizio è <già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che
l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo
>> e può essere allegato e dimostrato ( con la produzione di documenti) anche in sede di legittimità.
Premessa la piena legittimità della scelta legislativa, non irragionevole, né arbitraria, ha sostanzialmente ravvisato la ratio legis dell'intervento normativo nell'<esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda
Corte cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.>>.
Si è pertanto circoscritta la facoltà di tutela ai soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e <>, che sono stati ritenuti dalla Suprema Corte
<tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri>>.
Con riferimento alla riscossione dei crediti previdenziali, la Corte al punto 24.1. ha precisato che cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un.,
n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). >>.
Nel caso in esame, l'originario ricorrente aveva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di
Locri, assumendo la mancata notifica delle suindicate cartelle senza allegare che, in prossimità dell'azione giudiziaria intesa a far valere anche la prescrizione, fosse stata intrapresa alcuna azione esecutiva o vi fosse una minaccia di esecuzione e né allegare di essersi trovato in una delle ipotesi tassativamente previste dal co 4 bis della L. sopra citata.
Pertanto, l'appello va accolto e va dichiarata l'inammissibilità della domanda originaria avverso i crediti per difetto di interesse ad agire. Pt_1 Considerato che la norma sopravvenuta e l'orientamento delle Sezioni Unite che ha rimeditato i termini della questione dell'interesse ad agire nella riscossione mediante ruolo discostandosi dal precedente e diverso orientamento di legittimità seguito da questa Corte, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti con ricorsi depositati da e , avverso la sentenza n. 748/2022 del Giudice Pt_1 CP_3 del lavoro di LOCRI, pubblicata in data 19/09/2022 , in accoglimento degli appelli e in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile la domanda originaria proposta da Controparte_1 avverso le cartelle nn. 09420140017806654, 09420140000787856, 09420150010369566 portate Pt_1 nell'estratto di ruolo.
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 112/2023 e 119/2023 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta Pt_1 procura in atti
-Appellante nel proc. 112/23 ed appellato nel proc 119/23 r.g.l. -
CONTRO
Controparte_1
-Appellato contumace-
, in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
GI GENTILE, giusta procura in atti
-Appellato nel proc 112/23 r.g.l. ed appellante nel proc. 119/23 r.g.l.-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, ed hanno impugnato la sentenza n. Pt_1 CP_3
748//22 pubblicata in data 19.9.2022 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri accoglieva parzialmente la domanda, qualificata di accertamento negativo del credito, promossa da
, dichiarando la nullità delle cartelle di pagamento nn. 09420140017806654, Controparte_1 09420140000787856, 09420150010369566 per l'intervenuta prescrizione dei crediti afferente premi e sanzioni che, a suo dire, non gli sarebbero state mai notificate e di cui era venuto a Pt_1 conoscenza per il tramite del rilascio di estratto di ruolo (mentre per la cartella n. 094 2011
0031218323, atteso lo sgravio documentato dall'ente impositore, dichiarava la cessata materia del contendere).
Il giudicante riteneva non accoglibile la tesi della dedotta inammissibilità ex lege della domanda per carenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo ex art. 3 bis del D.L. n. 21/10/2021 n.
146, ritenendo non applicabile la nuova normativa.
e con unico motivo di appello hanno dedotto la non impugnabilità dell'estratto di Pt_1 CP_3 ruolo.
è rimasto contumace. Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti costituite che, nel termine fissato nel predetto decreto, hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di interesse ad agire con la sentenza n. 26283 del 2022.
Come già osservato da questa Corte, la citata sentenza ha preso le mosse dall'art.3 l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R.
n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La Suprema Corte precisato che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie e che in base, in particolare, per quel che interessa, alla combinazione degli artt. 17
e 18 del d.lgs. n. 46/99 opera anche in relazione ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21) ha affermato che detta previsione opera nei processi in corso.
Richiamata la differenza fra estratto di ruolo e ruolo, che trae fonte dalla propria giurisprudenza consolidata, ha osservato che il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitivo della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n.
546/92 tra quelli impugnabili.
Pertanto, posto che ciò che si impugna è l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, ha affermato è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata
(tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
Si è quindi soffermata sulla previsione (non interpretativa, né retroattiva) che concerne l'azione diretta che è possibile esperire in specifici casi "diretta", sostenendo che con essa il legislatore ha stabilito le ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e sussista l'interesse ad agire.
Trattandosi di condizione dell'azione che ha natura dinamica, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta si applichi, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
In tale ottica l'interesse ad agire va dimostrato e la prova può essere fornita anche nel corso dei giudizi pendenti. Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che se il pregiudizio è <già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che
l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo
>> e può essere allegato e dimostrato ( con la produzione di documenti) anche in sede di legittimità.
Premessa la piena legittimità della scelta legislativa, non irragionevole, né arbitraria, ha sostanzialmente ravvisato la ratio legis dell'intervento normativo nell'<esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda
Corte cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.>>.
Si è pertanto circoscritta la facoltà di tutela ai soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e <>, che sono stati ritenuti dalla Suprema Corte
<tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri>>.
Con riferimento alla riscossione dei crediti previdenziali, la Corte al punto 24.1. ha precisato che cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un.,
n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). >>.
Nel caso in esame, l'originario ricorrente aveva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di
Locri, assumendo la mancata notifica delle suindicate cartelle senza allegare che, in prossimità dell'azione giudiziaria intesa a far valere anche la prescrizione, fosse stata intrapresa alcuna azione esecutiva o vi fosse una minaccia di esecuzione e né allegare di essersi trovato in una delle ipotesi tassativamente previste dal co 4 bis della L. sopra citata.
Pertanto, l'appello va accolto e va dichiarata l'inammissibilità della domanda originaria avverso i crediti per difetto di interesse ad agire. Pt_1 Considerato che la norma sopravvenuta e l'orientamento delle Sezioni Unite che ha rimeditato i termini della questione dell'interesse ad agire nella riscossione mediante ruolo discostandosi dal precedente e diverso orientamento di legittimità seguito da questa Corte, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti con ricorsi depositati da e , avverso la sentenza n. 748/2022 del Giudice Pt_1 CP_3 del lavoro di LOCRI, pubblicata in data 19/09/2022 , in accoglimento degli appelli e in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile la domanda originaria proposta da Controparte_1 avverso le cartelle nn. 09420140017806654, 09420140000787856, 09420150010369566 portate Pt_1 nell'estratto di ruolo.
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)