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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 536/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
TE EN, EL
CHIANURA PIETRO VITO, IC
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4214/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ufficio Recupero Crediti Tribunale Di Salerno - 80020770659
elettivamente domiciliato presso Ufficio Recupero Crediti Tribunale Di Salerno
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500001172000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002683683000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140023516878000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150006424673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160018685288000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180024475821001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020290033431502000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso redatto e sottoscritto dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), del Foro di Vallo della Lucania, con studio in Castelcivita (SA), Indirizzo_1, PEC Email_1, la sig. ra Ricorrente_1, nata ad [...] il Dati_Nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_2, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso, ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno impugnando la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500001172000, che dichiara di avere ricevuto in data 09 maggio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiesto il pagamento, entro trenta giorni, dell'importo complessivo di € 55.504,47, preannunciando, in difetto, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.
Il ricorso risulta notificato a mezzo PEC in data 04 luglio 2025 ai seguenti destinatari: Agenzia delle Entrate –
Riscossione; Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, PEC dp.salerno@pce.agenziaentrate. it;
Regione Campania, PEC Email_5; Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Salerno, PEC recuperocrediti.ca.salerno@giustiziacert.it. Nel ricorso la parte ricorrente espone che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe fondata su una pluralità di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito che assume non essere mai stati ritualmente notificati, ovvero comunque prescritti. In particolare, la ricorrente individua, quali cartelle sottese all'atto impugnato, quelle riferite a tassa automobilistica Regione
Campania per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011, nonché ulteriori cartelle concernenti imposte ipotecarie e di registro anno 2016 emesse dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno e una cartella relativa a contributo unificato anno 2023 emessa dall'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Salerno. La ricorrente deduce, tra l'altro, l'impugnabilità autonoma del preavviso di ipoteca, la nullità dell'atto per asserita mancata indicazione del bene da sottoporre a vincolo, la prescrizione dei crediti azionati, la mancata o inesistente notifica delle cartelle e degli atti prodromici, nonché la carenza di motivazione in ordine a interessi e sanzioni, chiedendo anche la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Si è costituita in giudizio la
Regione Campania, C.F. 80011990639, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_2, Nominativo_1 della Giunta Regionale, giusta delega conferita con D.G.R. n. 604 del 25.10.2023, con elezione di domicilio digitale presso la PEC Email_2, depositando memoria difensiva ed attestazione di conformità della documentazione relativa agli avvisi di accertamento e alle cartelle di tassa automobilistica 2008–2011. Dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania emergono, in particolare, i prospetti delle cartelle regionali dai quali risultano notifiche con esito positivo per la cartella n.
10020130002683683000 in data 31 gennaio 2013, per la cartella n. 10020150006424673000 in data 23 aprile 2015 e per la cartella n. 10020160018685288000 in data 12 dicembre 2016, tutte riferite a tassa automobilistica regionale. Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno,
Ufficio Legale, depositando controdeduzioni in data 22 settembre 2025, nelle quali ha resistito alle domande della ricorrente, richiamando gli estremi dell'atto impugnato e depositando nota spese. Quanto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur risultando destinataria della notifica del ricorso, allo stato degli atti non è rinvenibile nel fascicolo un autonomo atto di costituzione in giudizio. Nel fascicolo risulta altresì acquisita una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione 6, pronunciata il 12 dicembre 2022 e depositata il 09 marzo 2023, relativa alla cartella di pagamento n. 10020190033431502000
(registro 2016), nella quale il ricorso proposto dalla medesima contribuente è stato rigettato, con accertamento della regolare notifica dell'atto presupposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. In via preliminare, va rilevato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto immediatamente lesivo della sfera giuridica del contribuente, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014, secondo cui il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Ne consegue che il ricorso è ammissibile. Ciò posto, nel merito le doglianze della ricorrente non possono essere condivise. La ricorrente fonda l'impianto difensivo, in via principale, sull'assunto della mancata o inesistente notifica delle cartelle prodromiche. Tale assunto è smentito dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla Regione Campania, che ha depositato attestazione di conformità e prospetti delle cartelle regionali di tassa automobilistica relativi agli anni 2008,
2009, 2010 e 2011, dai quali risultano date certe di notifica con esito positivo. In particolare, risulta documentata la notifica della cartella n. 10020130002683683000 in data 31 gennaio 2013, della cartella n.
10020150006424673000 in data 23 aprile 2015 e della cartella n. 10020160018685288000 in data 12 dicembre 2016. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'Agente della riscossione e l'ente impositore assolvono all'onere probatorio in ordine alla regolare notifica delle cartelle mediante la produzione della relata o di idonea documentazione attestante data ed esito positivo della notifica (Cass. civ., sez. V, n.
19704 del 2 ottobre 2015;. Nel caso di specie, tale onere risulta assolto. Ne consegue che deve ritenersi infondata la censura di omessa notifica degli atti presupposti e, conseguentemente, viene meno anche la dedotta nullità derivata della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.Quanto alla dedotta prescrizione dei crediti relativi alla tassa automobilistica regionale, va ricordato che tale tributo è soggetto al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982. Tuttavia, nel caso di specie, la Regione Campania ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi di accertamento e delle successive cartelle di pagamento, nonché la presenza di atti interruttivi della prescrizione, con conseguente mancata maturazione del termine estintivo. Deve inoltre richiamarsi il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non determina la conversione del termine breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., se non in presenza di un titolo giudiziale definitivo (Cass., Sez. Un.,
17 novembre 2016, n. 23397). Ne consegue che, nel caso concreto, non risulta maturata la prescrizione dei crediti azionati. Nel caso in esame, risultando documentata la notifica degli atti presupposti e non essendo dedotta né provata l'impugnazione degli stessi nei termini, i crediti devono ritenersi validamente consolidati e non prescritti. Con riferimento alle cartelle relative alle imposte ipotecarie e di registro anno 2016, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno ha rappresentato e documentato che almeno una delle cartelle indicate dalla ricorrente (n. 10020190033431502000) è già stata oggetto di precedente giudizio definito con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione 6, pronunciata il 12 dicembre 2022 e depositata il 9 marzo 2023, con rigetto del ricorso. La definitività di tale pronuncia comporta l'applicazione del principio dell'actio iudicati, con conseguente prescrizione decennale del credito ex art. 2953 c.c., come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17 novembre
2016. Risulta, pertanto, infondata anche la censura di prescrizione con riferimento a tali partite. Parimenti non merita accoglimento la doglianza relativa alla mancata indicazione del bene da sottoporre ad ipoteca nella comunicazione preventiva. La Corte di Cassazione ha chiarito che il preavviso di iscrizione ipotecaria
è legittimo purché contenga l'indicazione delle cartelle e degli importi posti a base della pretesa, non essendo richiesta, a pena di nullità, l'indicazione analitica del bene oggetto di futura iscrizione . Quanto alla dedotta carenza di motivazione in ordine a interessi e sanzioni, va osservato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria richiama cartelle già notificate e divenute definitive;
ne consegue che la motivazione dell'atto consequenziale può essere legittimamente per relationem agli atti presupposti, senza necessità di riprodurre nuovamente i criteri di calcolo (Cass. civ., sez. V, n. 21851 del 27 agosto 2018). Infine, deve essere disattesa anche la censura di decadenza, atteso che la ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto idoneo a dimostrare il superamento dei termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo, mentre dagli atti prodotti emerge la tempestiva formazione e notifica delle cartelle. In conclusione, risultando provata la regolare notifica delle cartelle prodromiche, la non intervenuta prescrizione dei crediti e la legittimità formale e sostanziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il ricorso deve essere rigettato.In ordine alla regolazione delle spese di giudizio, la Corte ritiene di disporne la integrale compensazione tra le parti.
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, come integrato dall'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese può essere disposta in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente in motivazione. Nel caso di specie, tali ragioni sono ravvisabili nella complessità della vicenda, caratterizzata da una pluralità di cartelle, riferite a differenti annualità e a tributi eterogenei, nonché nella stratificazione normativa e giurisprudenziale in materia di prescrizione e di regime degli atti della riscossione, che ha generato nel tempo orientamenti non sempre univoci. Pertanto, pur in presenza del rigetto del ricorso, le spese di giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
TE EN, EL
CHIANURA PIETRO VITO, IC
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4214/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ufficio Recupero Crediti Tribunale Di Salerno - 80020770659
elettivamente domiciliato presso Ufficio Recupero Crediti Tribunale Di Salerno
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500001172000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002683683000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140023516878000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150006424673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160018685288000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180024475821001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020290033431502000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso redatto e sottoscritto dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), del Foro di Vallo della Lucania, con studio in Castelcivita (SA), Indirizzo_1, PEC Email_1, la sig. ra Ricorrente_1, nata ad [...] il Dati_Nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_2, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso, ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno impugnando la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500001172000, che dichiara di avere ricevuto in data 09 maggio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiesto il pagamento, entro trenta giorni, dell'importo complessivo di € 55.504,47, preannunciando, in difetto, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.
Il ricorso risulta notificato a mezzo PEC in data 04 luglio 2025 ai seguenti destinatari: Agenzia delle Entrate –
Riscossione; Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, PEC dp.salerno@pce.agenziaentrate. it;
Regione Campania, PEC Email_5; Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Salerno, PEC recuperocrediti.ca.salerno@giustiziacert.it. Nel ricorso la parte ricorrente espone che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe fondata su una pluralità di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito che assume non essere mai stati ritualmente notificati, ovvero comunque prescritti. In particolare, la ricorrente individua, quali cartelle sottese all'atto impugnato, quelle riferite a tassa automobilistica Regione
Campania per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011, nonché ulteriori cartelle concernenti imposte ipotecarie e di registro anno 2016 emesse dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno e una cartella relativa a contributo unificato anno 2023 emessa dall'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Salerno. La ricorrente deduce, tra l'altro, l'impugnabilità autonoma del preavviso di ipoteca, la nullità dell'atto per asserita mancata indicazione del bene da sottoporre a vincolo, la prescrizione dei crediti azionati, la mancata o inesistente notifica delle cartelle e degli atti prodromici, nonché la carenza di motivazione in ordine a interessi e sanzioni, chiedendo anche la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Si è costituita in giudizio la
Regione Campania, C.F. 80011990639, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_2, Nominativo_1 della Giunta Regionale, giusta delega conferita con D.G.R. n. 604 del 25.10.2023, con elezione di domicilio digitale presso la PEC Email_2, depositando memoria difensiva ed attestazione di conformità della documentazione relativa agli avvisi di accertamento e alle cartelle di tassa automobilistica 2008–2011. Dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania emergono, in particolare, i prospetti delle cartelle regionali dai quali risultano notifiche con esito positivo per la cartella n.
10020130002683683000 in data 31 gennaio 2013, per la cartella n. 10020150006424673000 in data 23 aprile 2015 e per la cartella n. 10020160018685288000 in data 12 dicembre 2016, tutte riferite a tassa automobilistica regionale. Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno,
Ufficio Legale, depositando controdeduzioni in data 22 settembre 2025, nelle quali ha resistito alle domande della ricorrente, richiamando gli estremi dell'atto impugnato e depositando nota spese. Quanto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur risultando destinataria della notifica del ricorso, allo stato degli atti non è rinvenibile nel fascicolo un autonomo atto di costituzione in giudizio. Nel fascicolo risulta altresì acquisita una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione 6, pronunciata il 12 dicembre 2022 e depositata il 09 marzo 2023, relativa alla cartella di pagamento n. 10020190033431502000
(registro 2016), nella quale il ricorso proposto dalla medesima contribuente è stato rigettato, con accertamento della regolare notifica dell'atto presupposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. In via preliminare, va rilevato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto immediatamente lesivo della sfera giuridica del contribuente, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014, secondo cui il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Ne consegue che il ricorso è ammissibile. Ciò posto, nel merito le doglianze della ricorrente non possono essere condivise. La ricorrente fonda l'impianto difensivo, in via principale, sull'assunto della mancata o inesistente notifica delle cartelle prodromiche. Tale assunto è smentito dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla Regione Campania, che ha depositato attestazione di conformità e prospetti delle cartelle regionali di tassa automobilistica relativi agli anni 2008,
2009, 2010 e 2011, dai quali risultano date certe di notifica con esito positivo. In particolare, risulta documentata la notifica della cartella n. 10020130002683683000 in data 31 gennaio 2013, della cartella n.
10020150006424673000 in data 23 aprile 2015 e della cartella n. 10020160018685288000 in data 12 dicembre 2016. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'Agente della riscossione e l'ente impositore assolvono all'onere probatorio in ordine alla regolare notifica delle cartelle mediante la produzione della relata o di idonea documentazione attestante data ed esito positivo della notifica (Cass. civ., sez. V, n.
19704 del 2 ottobre 2015;. Nel caso di specie, tale onere risulta assolto. Ne consegue che deve ritenersi infondata la censura di omessa notifica degli atti presupposti e, conseguentemente, viene meno anche la dedotta nullità derivata della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.Quanto alla dedotta prescrizione dei crediti relativi alla tassa automobilistica regionale, va ricordato che tale tributo è soggetto al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982. Tuttavia, nel caso di specie, la Regione Campania ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi di accertamento e delle successive cartelle di pagamento, nonché la presenza di atti interruttivi della prescrizione, con conseguente mancata maturazione del termine estintivo. Deve inoltre richiamarsi il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non determina la conversione del termine breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., se non in presenza di un titolo giudiziale definitivo (Cass., Sez. Un.,
17 novembre 2016, n. 23397). Ne consegue che, nel caso concreto, non risulta maturata la prescrizione dei crediti azionati. Nel caso in esame, risultando documentata la notifica degli atti presupposti e non essendo dedotta né provata l'impugnazione degli stessi nei termini, i crediti devono ritenersi validamente consolidati e non prescritti. Con riferimento alle cartelle relative alle imposte ipotecarie e di registro anno 2016, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno ha rappresentato e documentato che almeno una delle cartelle indicate dalla ricorrente (n. 10020190033431502000) è già stata oggetto di precedente giudizio definito con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione 6, pronunciata il 12 dicembre 2022 e depositata il 9 marzo 2023, con rigetto del ricorso. La definitività di tale pronuncia comporta l'applicazione del principio dell'actio iudicati, con conseguente prescrizione decennale del credito ex art. 2953 c.c., come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17 novembre
2016. Risulta, pertanto, infondata anche la censura di prescrizione con riferimento a tali partite. Parimenti non merita accoglimento la doglianza relativa alla mancata indicazione del bene da sottoporre ad ipoteca nella comunicazione preventiva. La Corte di Cassazione ha chiarito che il preavviso di iscrizione ipotecaria
è legittimo purché contenga l'indicazione delle cartelle e degli importi posti a base della pretesa, non essendo richiesta, a pena di nullità, l'indicazione analitica del bene oggetto di futura iscrizione . Quanto alla dedotta carenza di motivazione in ordine a interessi e sanzioni, va osservato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria richiama cartelle già notificate e divenute definitive;
ne consegue che la motivazione dell'atto consequenziale può essere legittimamente per relationem agli atti presupposti, senza necessità di riprodurre nuovamente i criteri di calcolo (Cass. civ., sez. V, n. 21851 del 27 agosto 2018). Infine, deve essere disattesa anche la censura di decadenza, atteso che la ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto idoneo a dimostrare il superamento dei termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo, mentre dagli atti prodotti emerge la tempestiva formazione e notifica delle cartelle. In conclusione, risultando provata la regolare notifica delle cartelle prodromiche, la non intervenuta prescrizione dei crediti e la legittimità formale e sostanziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il ricorso deve essere rigettato.In ordine alla regolazione delle spese di giudizio, la Corte ritiene di disporne la integrale compensazione tra le parti.
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, come integrato dall'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese può essere disposta in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente in motivazione. Nel caso di specie, tali ragioni sono ravvisabili nella complessità della vicenda, caratterizzata da una pluralità di cartelle, riferite a differenti annualità e a tributi eterogenei, nonché nella stratificazione normativa e giurisprudenziale in materia di prescrizione e di regime degli atti della riscossione, che ha generato nel tempo orientamenti non sempre univoci. Pertanto, pur in presenza del rigetto del ricorso, le spese di giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate