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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza dell'11.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2459 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Palamara ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Reggio Calabria, alla Via G. Spagnolìo
n. 36, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cimino ed elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
Email_1
CONVENUTA – OPPOSTA
pagina 1 di 6 Oggetto: consegna di documenti.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 493/2022 del 10.09.2022, emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente la consegna alla società della Controparte_1
copia conforme del documento C.O.P.E., collegato alla polizza n. 732102276, stipulata tra le parti in data 07.05.2019 - sulla base del quale, in seguito a un sinistro assicurato occorso all'opposta, il perito dell'opponente contestava la liquidazione del danno effettuata dal terzo perito -, oltre al pagamento delle spese del giudizio monitorio.
In particolare, l'opponente eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
la mancanza del fumus e del periculum in relazione alla domanda.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società
[...]
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e con ordinanza del
22.09.2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In ottemperanza alla predetta ordinanza, parte opponente consegnava all'opposta il documento oggetto del decreto monitorio e corrispondeva le spese di lite, chiedendo la cessazione della materia del contendere, a cui aderiva parte opposta, residuando la contestazione esclusivamente sulle spese di lite.
All'udienza dell'11.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, va rigettata la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalle parti, in quanto l'esecuzione da parte del debitore dell'ordine di consegna provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. non costituisce adempimento spontaneo e l'eventuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporterebbe la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il conseguente venir meno dell'ordinanza di cui al citato art. 648 c.p.c. (cfr.
Cass. civ., sez. I, sent. n. 13085/2008).
pagina 2 di 6 5. Ciò detto, va rigettata, altresì, l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, sollevata da parte opponente, in quanto il diritto alla consegna del documento in parola trova fondamento nella polizza assicurativa sottoscritta in data 07.05.2019 e non si basa sull'art. 146 del d.lgs. 209/2005.
6. Va rigettata, altresì, l'eccezione di violazione dell'art. 176, sollevata da parte opponente, in quanto è ammissibile l'emissione del decreto ingiuntivo, con il quale si ingiunga la consegna di documenti contrattuali.
7. Nel merito, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che e “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
pagina 3 di 6 Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
8. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha provato il proprio diritto di credito e il proprio interesse alla domanda monitoria, producendo il contratto di assicurazione, nonché la documentazione attestante l'adempimento agli obblighi contrattualmente assunti per l'indennizzabilità del sinistro assicurato e la rilevanza del documento ingiunto nella risoluzione stragiudiziale della controversia (denuncia querela e denuncia di sinistro del
13.05.2020; atto di nomina dei periti;
atto di contestazioni all'elaborato peritale redatto dal terzo perito basate anche sul COPE, asseritamente compilato dal legale rappresentante della società opposta, da parte del consulente della compagnia assicurativa;
la richiesta del 03.06.2022 di trasmissione del COPE da parte del terzo perito e la relativa risposta di diniego del 13.06.2022; istanza di accesso agli atti del 03.08.2022 e relativa lettera di diniego consegnata il 19.08.2022; lettera di diffida e messa in mora del 19.08.2022).
9. Parte opponente, non negando il mancato rilascio del documento per cui è causa, si è limitata a dedurre che il documento non fosse allegato alla polizza, che il mancato rilascio fosse causato dalla pendenza di una controversia tra le parti, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 209/2005, e che non sussistesse il periculum atteso che la relazione peritale aveva avuto conclusione.
pagina 4 di 6 Orbene, in merito alla mancata allegazione del COPE alla polizza, si rileva che detta deduzione è del tutto infondata, in quanto detto documento, contenente l'analisi preliminare necessaria ai fini della stipula del contratto assicurativo, è senza dubbio connesso alla polizza stipulata tra le parti.
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata si sensi dell'art. 146 del d.lgs. 209/2005, si ribadisce che, nel caso di specie, detta disposizione non assume alcuna rilevanza, atteso che l'opposto agisce fondando il proprio diritto sul contratto assicurativo e sull' 1888 c.c. secondo cui “Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza;
ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale”.
Inoltre, per completezza si rappresenta che il diniego di consegna del documento da parte dell'opponente appare illegittimo anche per contrasto ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, giacché la mancata disponibilità del COPE ha generato un'asimmetria informativa e negoziale che, rendendo impossibile all'odierna opposta di controdedurre in merito alle obiezioni della società assicuratrice, ha , di fatto, impedito la corretta liquidazione dei danni patiti a seguito dell'occorso.
Infine, in merito all'insussistenza del periculum, si ripete che l'interesse dell'opposta sorge dalla necessità di poter esperire azioni giudiziarie, tese a conseguire una revisione dell'indennizzo assicurativo ovvero a ottenere la dichiarazione di nullità di un documento asseritamente falso.
10. Per tali motivi, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si precisa, che essendo la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, ai sensi dell'art. 5, ult. co., del D.M. n. 55/2014, va applicato lo scaglione di valore tra € 5.201,00 e €
26.000,00.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “…La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a Euro
26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra Euro 26.001,00 e Euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto pagina 5 di 6 conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in Euro
26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra Euro
5.201,00 e 26.000,00” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 29821/2019).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 493/2022 del
10.09.2022, emesso dall'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione, in favore della società Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.600,00 (di cui € Controparte_1
900,00 per la fase di studio, € 700,000 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 17.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza dell'11.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2459 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Palamara ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Reggio Calabria, alla Via G. Spagnolìo
n. 36, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cimino ed elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
Email_1
CONVENUTA – OPPOSTA
pagina 1 di 6 Oggetto: consegna di documenti.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 493/2022 del 10.09.2022, emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente la consegna alla società della Controparte_1
copia conforme del documento C.O.P.E., collegato alla polizza n. 732102276, stipulata tra le parti in data 07.05.2019 - sulla base del quale, in seguito a un sinistro assicurato occorso all'opposta, il perito dell'opponente contestava la liquidazione del danno effettuata dal terzo perito -, oltre al pagamento delle spese del giudizio monitorio.
In particolare, l'opponente eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
la mancanza del fumus e del periculum in relazione alla domanda.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società
[...]
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e con ordinanza del
22.09.2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In ottemperanza alla predetta ordinanza, parte opponente consegnava all'opposta il documento oggetto del decreto monitorio e corrispondeva le spese di lite, chiedendo la cessazione della materia del contendere, a cui aderiva parte opposta, residuando la contestazione esclusivamente sulle spese di lite.
All'udienza dell'11.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, va rigettata la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalle parti, in quanto l'esecuzione da parte del debitore dell'ordine di consegna provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. non costituisce adempimento spontaneo e l'eventuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporterebbe la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il conseguente venir meno dell'ordinanza di cui al citato art. 648 c.p.c. (cfr.
Cass. civ., sez. I, sent. n. 13085/2008).
pagina 2 di 6 5. Ciò detto, va rigettata, altresì, l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, sollevata da parte opponente, in quanto il diritto alla consegna del documento in parola trova fondamento nella polizza assicurativa sottoscritta in data 07.05.2019 e non si basa sull'art. 146 del d.lgs. 209/2005.
6. Va rigettata, altresì, l'eccezione di violazione dell'art. 176, sollevata da parte opponente, in quanto è ammissibile l'emissione del decreto ingiuntivo, con il quale si ingiunga la consegna di documenti contrattuali.
7. Nel merito, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che e “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
pagina 3 di 6 Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
8. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha provato il proprio diritto di credito e il proprio interesse alla domanda monitoria, producendo il contratto di assicurazione, nonché la documentazione attestante l'adempimento agli obblighi contrattualmente assunti per l'indennizzabilità del sinistro assicurato e la rilevanza del documento ingiunto nella risoluzione stragiudiziale della controversia (denuncia querela e denuncia di sinistro del
13.05.2020; atto di nomina dei periti;
atto di contestazioni all'elaborato peritale redatto dal terzo perito basate anche sul COPE, asseritamente compilato dal legale rappresentante della società opposta, da parte del consulente della compagnia assicurativa;
la richiesta del 03.06.2022 di trasmissione del COPE da parte del terzo perito e la relativa risposta di diniego del 13.06.2022; istanza di accesso agli atti del 03.08.2022 e relativa lettera di diniego consegnata il 19.08.2022; lettera di diffida e messa in mora del 19.08.2022).
9. Parte opponente, non negando il mancato rilascio del documento per cui è causa, si è limitata a dedurre che il documento non fosse allegato alla polizza, che il mancato rilascio fosse causato dalla pendenza di una controversia tra le parti, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 209/2005, e che non sussistesse il periculum atteso che la relazione peritale aveva avuto conclusione.
pagina 4 di 6 Orbene, in merito alla mancata allegazione del COPE alla polizza, si rileva che detta deduzione è del tutto infondata, in quanto detto documento, contenente l'analisi preliminare necessaria ai fini della stipula del contratto assicurativo, è senza dubbio connesso alla polizza stipulata tra le parti.
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata si sensi dell'art. 146 del d.lgs. 209/2005, si ribadisce che, nel caso di specie, detta disposizione non assume alcuna rilevanza, atteso che l'opposto agisce fondando il proprio diritto sul contratto assicurativo e sull' 1888 c.c. secondo cui “Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza;
ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale”.
Inoltre, per completezza si rappresenta che il diniego di consegna del documento da parte dell'opponente appare illegittimo anche per contrasto ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, giacché la mancata disponibilità del COPE ha generato un'asimmetria informativa e negoziale che, rendendo impossibile all'odierna opposta di controdedurre in merito alle obiezioni della società assicuratrice, ha , di fatto, impedito la corretta liquidazione dei danni patiti a seguito dell'occorso.
Infine, in merito all'insussistenza del periculum, si ripete che l'interesse dell'opposta sorge dalla necessità di poter esperire azioni giudiziarie, tese a conseguire una revisione dell'indennizzo assicurativo ovvero a ottenere la dichiarazione di nullità di un documento asseritamente falso.
10. Per tali motivi, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si precisa, che essendo la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, ai sensi dell'art. 5, ult. co., del D.M. n. 55/2014, va applicato lo scaglione di valore tra € 5.201,00 e €
26.000,00.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “…La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a Euro
26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra Euro 26.001,00 e Euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto pagina 5 di 6 conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in Euro
26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra Euro
5.201,00 e 26.000,00” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 29821/2019).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 493/2022 del
10.09.2022, emesso dall'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione, in favore della società Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.600,00 (di cui € Controparte_1
900,00 per la fase di studio, € 700,000 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 17.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 6 di 6