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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 57/2025, promossa da:
nato in [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti MIHAJ IRISI e XHANARI ELTON per l'adozione del maggiorenne nato in [...] il [...] Persona_1
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 313 c.c. )
1. Con ricorso depositato il 07/01/2025, ha esposto che: Parte_1
− ha contratto matrimonio con il 21.4.06; CP_1
− dalla loro unione sono nate quattro figlie: (28/09/2002), (13/11/2003), Per_2 Per_3 Per_4
(27/05/2007) e (12/02/2011); Per_5
− convive con loro il nipote figlio del fratello del ricorrente, con cui la famiglia ha Persona_1 sempre avuto un forte legame fin da momento della nascita;
− il ricorrente intende adottare per formalizzare il loro rapporto affettivo. Per_1
Il 21.6.25 la stazione dei Carabinieri di Brescia ha fatto pervenire una relazione sul conto dell'adottante, senza segnalare impedimenti all'adozione.
Con decreto del 23.6.25 è stata quindi fissata l'udienza per la comparizione di tutte le parti coinvolte;
l'Avv. Mariapia Cimini è stata nominata curatore speciale per le minori (successivamente Per_4 divenuta maggiorenne) e Per_5
Il curatore speciale ha espresso il proprio assenso con la comparsa di costituzione del 28.11.25.
Si riporta il contenuto del verbale dell'udienza del 9.12.25:
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IF dichiara: «Sono sposato con dal 2006; abbiamo quattro figli. Fin da quando era Pt_1 Pt_2 Per_1 piccolo le mie figlie erano molto legate a lui e per questo hanno chiesto di adottarlo;
da ottobre dell'anno scorso viviamo tutti insieme. Do il mio consenso all'adozione». dichiara: «Sono in Italia da un anno e due mesi. Do il mio consenso all'adozione. Non sono Persona_1 sposato e non ho figli. Mia mamma è morta l'anno scorso. Ho buoni rapporti con mio padre che è d'accordo all'adozione». dichiara: «Sono sposata con Non ho altri figli, oltre a loro quattro. Do il mio assenso Parte_3 Pt_1 all'adozione perché confermo il nostro legame». ichiara: «Sono d'accordo all'adozione; non sono sposata e non ho figli». Parte_4 ichiara: «Sono d'accordo all'adozione; non sono sposata e non ho figli». Parte_5 ichiara: «Sono d'accordo all'adozione; non sono sposata e non ho figli». Parte_6
Il curatore speciale conferma l'assenso di all'adozione». Per_5
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, non ha formulato osservazioni.
2. Il Collegio ritiene di poter procedere secondo il rito speciale delineato dagli artt. 311 e ss. c.c. (“Forme dell'adozione di persone di maggiore età”), in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 473-bis c.p.c. (che impone di applicare il c.d. rito unico famiglia «salvo che la legge disponga diversamente»).
2.1. Quanto ai consensi richiesti dal Codice Civile (artt. 296-297), sono stati manifestati direttamente al giudice quelli di: (adottante), (adottando), (moglie Parte_1 Persona_1 CP_1 dell'adottante), , e (figlie dell'adottante e della moglie); il padre Per_2 Per_3 Per_4 Persona_6 biologico dell'adottando ha prestato il proprio assenso all'adozione con dichiarazione notarile tradotta e asseverata (doc. 8 ric.).
2.2. Sussistono i requisiti di legge per l'adozione, in quanto:
− l'adottante ha compiuto 35 anni di età e la differenza con l'adottando supera 18 anni (art. 291 c.c.);
− le parti non sono legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità ostativi all'adozione;
− l'adottando non è stato in precedenza adottato da altri (art. 294 c.c.), come dichiarato con scrittura del 3.5.2024;
− sono stati prestati i consensi richiesti dalla legge (v. supra);
− l'adozione conviene all'adottando (art. 312 c.c.), che in tal modo potrà consolidare, anche tramite il riconoscimento giuridico, il rapporto affettivo che lo unisce all'adottante.
2.3. Per quanto concerne il cognome, l'adottando conserverà quello già posseduto essendo il medesimo dell'adottante.
3. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M. e data la peculiare natura della causa, nulla va disposto sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara l'adozione di nato in [...] il [...], da parte di Persona_1 [...] nato in [...] il [...]; Pt_1 dispone che mantenga il proprio cognome, essendo il medesimo dell'adottante; Persona_1
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ordina la trascrizione della presente sentenza ex art. 314 c.c. a cura della Cancelleria e la sua comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge a margine dell'atto di nascita dell'adottato; nulla sulle spese.
Brescia, 22/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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