TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/09/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Caterina Linares, giudice onorario, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del giorno 29 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico, la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1821 del 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CIARAMITARO DEBORA ( ; C.F._1 attore contro
(C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. RAMONI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO (c.f.: ed elettivamente domiciliato in Trapani C.F._2 nella via Palma 66 presso lo studio dell'avv. Gaestano Di Mattia convenuto resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.449 del 2024 emesso Pt_1 dal Tribunale di Trapani. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Nel corso del giudizio è intervenuto un accordo tra le parti con cui la stesse hanno convenuto, a saldo e stralcio di tutte le pretese derivanti dal decreto ingiuntivo opposto, il pagamento della somma complessiva di €.3.000,00 in due tranches, come da documento in atti.
E' venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e alla pronuncia di un provvedimento definitorio, di cui hanno dato atto le parti.
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo. Si osserva sul punto che è venuto meno per entrambe le parti l'interesse ad agire e contraddire, non avendo più interesse parte opposta alla domanda principale introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo e parte opponente alla sua domanda introdotta con l'atto di opposizione, con conseguente eliminazione di ogni ragione del contendere.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, non ha ad oggetto unicamente la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ma anche l'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, per cui la “cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4531 Tribunale di Torino 11 marzo 2008).
La cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Essa va senz'altro dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, ovvero se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass.
2004, f. 7-8).
Nel caso in esame, non essendovi conflitto sulle spese, il decreto ingiuntivo va revocato con compensazione di queste ultime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Trapani n. 449 del 2024;
- dichiara compensate le spese del giudizio di opposizione e del procedimento monitorio.
Così deciso in data 30/09/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.
Giudice onorario di pace dott.ssa Caterina Linares
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Caterina Linares, giudice onorario, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del giorno 29 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico, la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1821 del 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CIARAMITARO DEBORA ( ; C.F._1 attore contro
(C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. RAMONI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO (c.f.: ed elettivamente domiciliato in Trapani C.F._2 nella via Palma 66 presso lo studio dell'avv. Gaestano Di Mattia convenuto resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.449 del 2024 emesso Pt_1 dal Tribunale di Trapani. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Nel corso del giudizio è intervenuto un accordo tra le parti con cui la stesse hanno convenuto, a saldo e stralcio di tutte le pretese derivanti dal decreto ingiuntivo opposto, il pagamento della somma complessiva di €.3.000,00 in due tranches, come da documento in atti.
E' venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e alla pronuncia di un provvedimento definitorio, di cui hanno dato atto le parti.
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo. Si osserva sul punto che è venuto meno per entrambe le parti l'interesse ad agire e contraddire, non avendo più interesse parte opposta alla domanda principale introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo e parte opponente alla sua domanda introdotta con l'atto di opposizione, con conseguente eliminazione di ogni ragione del contendere.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, non ha ad oggetto unicamente la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ma anche l'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, per cui la “cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4531 Tribunale di Torino 11 marzo 2008).
La cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Essa va senz'altro dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, ovvero se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass.
2004, f. 7-8).
Nel caso in esame, non essendovi conflitto sulle spese, il decreto ingiuntivo va revocato con compensazione di queste ultime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Trapani n. 449 del 2024;
- dichiara compensate le spese del giudizio di opposizione e del procedimento monitorio.
Così deciso in data 30/09/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.
Giudice onorario di pace dott.ssa Caterina Linares