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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott. ZO EN Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa IS IN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1639/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in PARMA, VIA DEGLI OSPIZI CIVILI, 2/B, presso lo studio degli avvocati LUCA BERNI e che la rappresentano e difendono giusta delega resa in Parte_2
calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 11 (C.F. Controparte_1
), P.IVA_2
elettivamente domiciliata in , VIA FREGUGLIA, 1, presso l'AVVOCATURA dello STATO CP_1
di , che la rappresenta e difende ex lege, CP_1
APPELLATA
OGGETTO: controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, Parte_3
contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, riformare
integralmente l'ordinanza n. 2365/2024 del 22/4/2024 emessa dal Tribunale di Milano Dott.ssa
LE RO, pubblicato in pari data e non notificato. Il tutto per l'accoglimento delle conclusioni
già rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente: “in via preliminare:
dichiarare la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a decidere il merito della presente
causa non avendo l' di instaurato il giudizio di regolamento necessario di Controparte_1 CP_1
competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale di depositato il 4/3/2022 ai sensi CP_1
dell'art. 47 c.p.c. e conseguentemente dichiarare la propria competenza;
nel merito: accertare e
dichiarare l'illegittimità del diniego espresso dall' nel P.V.C. in atti con Controparte_1
riferimento al contributo a fondo perduto richiesto in forza del cd. Decreto Rilancio, per l'effetto
condannare l' al pagamento dell'importo indicato nella istanza presentata dalla Controparte_1
contribuente per la richiesta del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.l. 34/2020, cd. Decreto
Rilancio. Con condanna alle spese del presente procedimento da determinarsi secondo il Tariffario,
scaglione di valore di causa”;
pagina 2 di 11 per : “Voglia la Controparte_1
Corte d'Appello adita rigettare le domande avversarie. Con il favore delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 1.6.2022, riassumeva il giudizio davanti al Parte_4
tribunale di Milano nei confronti di di a seguito Controparte_1 CP_1
della sentenza declaratoria della carenza di giurisdizione emessa dalla Commissione tributaria provinciale di (sentenza n. 630/2022), chiedendo di accertarsi la sussistenza del suo diritto a CP_1
ottenere e mantenere il contributo a fondo perduto ex art. 25 DL 34/2020. A fondamento della sua domanda, la ricorrente asseriva: 1) di svolgere attività di intermediazione immobiliare;
2) di avere svolto detta attività nel 2019 in favore di e di Akno Business Parks Srl;
3) che tale CP_2
attività di mediazione era stata, dapprima, contabilizzata con due fatture, la n. 1 e la n. 2, entrambe del
15.4.2019, e, successivamente, a seguito di storno, con altre due fatture di uguale importo emesse in data 31.05.2019, avendo le parti, in favore delle quali l'attività di intermediazione era stata svolta,
concordato un differimento al mese di maggio per il pagamento del corrispettivo del contratto;
4) di avere presentato istanza in data 8.07.2020 per potere ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal
DL 34/2020 (decreto rilancio); 5) che l' aveva richiesto l'invio di tutta la Controparte_1
documentazione contabile al fine di verificare la sussistenza dei presupposti e, successivamente, con
PVC del 12.1.2021 aveva ritenuto tale contributo non dovuto, non essendo stato dimostrato alcun calo di fatturato tra l'ammontare dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e quelli dell'aprile 2020, atteso che l'attività fatturata al maggio 2019 non poteva ritenersi riferita al mese di aprile 2019; 6) che, in realtà, il suo diritto alla provvigione nell'ambito della mediazione era già maturato nell'aprile 2019, momento in cui si era perfezionato l'accordo definitivo tra le parti, nei cui confronti l'attività di mediazione era stata posta in essere, non rilevando l'effettivo pagamento del corrispettivo, che era stato differito al mese di maggio 2019; 7) che il momento dell'emissione delle fatture era irrilevante, anche alla luce pagina 3 di 11 della circolare della stessa , la n. 15E del 13.6.2020, nella quale erano stati Controparte_1
indicati i presupposti per la erogazione delle somme dovute a fondo perduto previste dal DL 34/2020
(decreto rilancio).
L di si costituiva in giudizio, eccependo la Controparte_3 CP_1
inammissibilità del ricorso in riassunzione in quanto era stato interposto appello alla sentenza emessa dai giudici tributari, essendo stata lamentata la erronea declaratoria della giurisdizione in favore del
Giudice ordinario, chiedendo, in subordine, di sospendere il processo sino all'esito dell'impugnazione.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, stante la legittimità dell'accertamento in ordine alla non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo, ribadendo che il diritto al compenso per l'attività di mediazione, così come indicato negli stessi contratti presentati, era ancorato al momento della stipula degli “Atti definitivi”, ossia degli atti notarili di compravendita immobiliare. La
documentazione extracontabile esaminata e, in particolare, i contratti sottoscritti con i clienti CP_2
e Akno, se da un lato evidenziavano che i rapporti tra le parti erano già in essere dal 2017, dall'altro confermavano che l'operazione d'intermediazione poteva considerarsi conclusa con la stipula degli
“atti definitivi”, il cui “termine finale” preventivamente fissato al 15 aprile 2019 era stato poi differito al 31 maggio 2019. Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 le prestazioni di servizio si consideravano effettuate al momento dell'atto di pagamento del corrispettivo, ovvero alla data di emissione della fattura se anteriore a quella di pagamento, era evidente che, visto che le fatture,
aventi entrambe a oggetto l'attività di mediazione, erano state emesse in data 31.05.2019 e i pagamenti erano stati effettuati nel giugno 2019, il servizio di intermediazione doveva considerarsi perfezionato solo nel mese di maggio 2019 ed era, dunque, al di fuori del perimetro temporale indicato dalla legge.
Nelle more del giudizio, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, con sentenza n. 702/2024, emessa in data 5.03.2024, rigettava l'appello proposto dall e confermava Pt_5
il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
pagina 4 di 11 Il tribunale di Milano, con ordinanza n. 2365/2024 emessa in data 22.04.2024, ha rigettato il ricorso,
condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale ordinanza, ha proposto appello, chiedendo, previa istanza di sospensione della Parte_1
provvisoria esecutorietà, la riforma della pronuncia sulla base del seguente motivo:
1) Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che il diritto alla mediazione non fosse maturato nell'aprile 2019.
L di si è costituita in appello, chiedendo il Controparte_3 CP_1
rigetto dell'impugnazione.
Il Consigliere Istruttore, previa rinuncia di parte appellante alla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, ha fissato per la discussione orale della causa davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c, l'udienza del 24.09.2025, previa concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è la decisione del tribunale di escludere il diritto dell'odierna appellante a ottenere il contributo al fondo perduto previsto dall'art. 25 D.L. 34/2010, in difetto della prova di un calo di fatturato e di corrispettivi tra quelli del mese di aprile 2019 e quelli di aprile 2020. Solo in sede di conclusioni, parte appellante ha, inoltre, chiesto di dichiarare la giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria Ordinaria a decidere il merito della causa, non avendo l' di Controparte_1 CP_1
instaurato il giudizio di regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 47 c.p.c. nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento della Commissione Tributaria
Provinciale di depositato il 4/3/2022 e di dichiarare, conseguentemente, la propria competenza. CP_1
Secondo l'appellante la decisione adottata nel merito dal tribunale non sarebbe condivisibile atteso che per accedere al contributo era necessario solo che la documentazione contabile fosse regolare, mentre pagina 5 di 11 per mera dimenticanza del commercialista, aveva omesso di presentare il modello CP_4
“Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” ed era stata, pertanto, ingiustamente discriminata rispetto agli altri contribuenti, che, invece, avevano ottenuto il contributo sulla base del mero raffronto tra fatturato 2019 e 2020, senza alcuna verifica da parte dell in ordine al fatto, se Pt_5
successivamente alla loro emissione, talune fatture fossero state stornate il mese successivo. In ogni caso l'odierna appellante afferma, al di là dello storno delle fatture, di avere tutti i requisiti per accedere al contributo proprio in riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o della prestazione dei servizi, prevedendo la normativa relativa all'intermediazione immobiliare che l'agente matura il diritto alla provvigione al momento in cui l'affare è concluso, indipendentemente dalla data della compravendita e della corresponsione del prezzo. Secondo l'appellante, infatti, il suo diritto al corrispettivo sarebbe sorto nell'aprile 2019 con il verificarsi della condizione sospensiva per il perfezionamento dell'accordo, allorquando era stato rilasciato il titolo edilizio a costruire sui terreni oggetto di compravendita, non rilevando il fatto che il contratto fosse stato concluso solo nel maggio
2019. Tale interpretazione, peraltro, sarebbe avallata dalla Circolare 15/E del 15.06.2020 emanata dalla stessa , concernente le modalità, i termini di presentazione e il contenuto Controparte_1
informativo dell'istanza da presentare per il contributo previsto dal D.L. 34/2020, laddove era stato previsto che dovevano essere considerate tutte le fatture attive con data di effettuazione delle operazioni che cadevano in aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile.
L'appello è infondato.
La Corte rileva, in primo luogo, che sia inammissibile il motivo di appello concernente la domanda volta a dichiarare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a decidere il merito della controversia, non avendo l' di instaurato il giudizio di regolamento Controparte_1 CP_1
necessario di competenza ai sensi dell'art. 47 c.p.c. nel termine perentorio di 30 giorni dalla pagina 6 di 11 comunicazione del provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale di depositato il CP_1
4/3/2022. Si osserva, infatti, che, anche a prescindere dal fatto che, in data 5.03.2024, sia stata depositata la sentenza n. 702/2024 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Regione
Lombardia, che ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, pacificamente non oggetto di ricorso in Cassazione, è dirimente la circostanza che tale motivo di appello è stato meramente richiamato in sede di conclusioni, senza che la sentenza di primo grado sul punto sia stata oggetto di alcuna censura, nemmeno in via di appello incidentale.
Per quanto concerne, poi, il merito, la Corte ritiene opportuno, ai fini di un corretto inquadramento della questione, richiamare l'art. 25 del c.d. “Decreto rilancio”, nel quale il legislatore ha previsto che:
“
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività' d'impresa e di lavoro autonomo e di
reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte
sui redditi. ... 4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che
hanno iniziato l'attività' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a far data
dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”.
Alla luce di tale previsione di legge, che aveva come scopo quello di assicurare liquidità alle imprese colpite dalla emergenza epidemiologica COVID 19, è chiaro che il legislatore abbia voluto tenere conto pagina 7 di 11 per procedere a erogare un contributo a fondo perduto nell'aprile 2020 esclusivamente del fatturato o del corrispettivo percepito nel mese di aprile 2019, utilizzando unicamente tale mese come riferimento temporale per la verifica della diminuzione dell'importo dei ricavi. In particolare, in considerazione di tale disposizione normativa, il legislatore ha evidentemente voluto prescindere totalmente dall'eventuale maturazione del diritto al corrispettivo, individuando criteri oggettivi e certi rappresentati unicamente dall'emissione delle fatture o dall'effettiva percezione del compenso, con conseguente irrilevanza della disamina effettuata da parte appellante in ordine al momento in cui è
eventualmente maturato il diritto al corrispettivo.
La Corte osserva, peraltro, che, nel caso di specie, risulta per tabulas, come correttamente rilevato anche dal tribunale, che dai documenti nei quali il mandato di intermediazione era stato affidato alla odierna appellante si evince che il corrispettivo per l'attività di intermediazione, svolta a decorrere dal
2017, sarebbe stato riconosciuto “alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita con il
soggetto e/o soggetti sopra indicati e/o persone da essi nominate comprensivo di tutti gli oneri indicati
dal mediatore” (doc. 3 del fascicolo di parte appellante all'interno del doc. 5 del fascicolo di primo grado), ovvero “alla sottoscrizione dell'atto di cessione del contratto di opzione con e CP_2
dell'atto definitivo di compravendita con ” (doc. 3 del fascicolo di parte appellante all'interno del Pt_6
doc. 7 del fascicolo di primo grado). Dall'accordo del 26.11.2018 “Contratto di cessione di opzione e
compravendita con patto di riservato dominio” e dall'addendum a tale accordo del 4.04.2019 (doc. 3
del fascicolo di parte appellante all'interno dei docc. 8 e 9 del fascicolo di primo grado) è evidente che il contratto tra le parti non sia avvenuto nel mese di aprile 2019, bensì nel maggio 2019, ossia alla data in cui era stato differito il termine essenziale per la conclusione del contratto definitivo di cessione di opzione e di compravendita. In particolare, ai punti c) e d) delle premesse dell'addendum del 4.04.2019
risulta che: “c) Akno, a parziale modifica del Contratto, ha chiesto a e di posticipare Pt_6 CP_2
il Termine Finale al 31 maggio 2019 (il “Nuovo Termine Finale”); d) e alle Pt_6 CP_2
condizioni di cui al presente addendum, hanno accettato di posticipare il Termine Finale al Nuovo pagina 8 di 11 Termine e, dunque, di sostituire nel contratto il Termine Finale (id est 15 aprile 2019) con il Pt_7
Nuovo Termine Finale (id est 31 maggio 2019)”. A seguito di tale differimento, è, quindi, corretta la decisione di stornare le fatture emesse per il pagamento del corrispettivo per la data del 15.04.2019
(data dell'iniziale Termine finale del contratto) e di riemetterle per la data del 31.05.2019 (data del
Nuovo Termine finale del contratto), coincidente con la data in cui era stato previsto, in considerazione dei contratti conclusi tra le parti, il pagamento del corrispettivo per l'attività di mediazione. È, infatti,
solo da quel momento che sorgeva per la società di intermediazione immobiliare il diritto al corrispettivo, sulla base degli accordi conclusi.
La Corte osserva, peraltro, che, alla luce della documentazione in atti, non è possibile ritenere che il diritto alla provvigione sia maturato precedentemente, tenuto conto che, allo stato, non è nemmeno possibile ricostruire in concreto quale sia stata l'attività di intermediazione svolta per comprendere esattamente le varie fasi dei rapporti, che hanno avuto decorrenza dal 2017.
Il Collegio rileva, inoltre, che non sia rilevante nemmeno il richiamo alla Circolare dell' CP_1
15/E del 15.06.2020, effettuato da parte appellante, atteso che anche essa, prevedendo che “per
[...]
ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto COVID-19, si
ritiene che devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione
dell'operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a
operazioni effettuate nel mese di aprile”, fa espressamente riferimento a “operazioni” verificatesi nel mese di aprile 2019, mentre, nel caso di specie, il contratto, da cui nasceva, per accordo delle parti, il diritto alla provvigione, si è perfezionato solo nel maggio 2019.
Nessuna rilevanza assumono, infine, nel presente giudizio i documenti prodotti da parte appellante solo nel giudizio di appello, atteso che si tratta di produzioni nuove e, come tali, del tutto inammissibili.
In considerazione del fatto che pacificamente non ha emesso alcuna fattura nel mese di aprile Parte_1
pagina 9 di 11 in data 8.07.2020 non è dovuto, alla luce della normativa applicabile, non essendo stato individuato alcun calo di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto a quello dell'anno precedente.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle Parte_1
questioni affrontate e del suo valore (scaglione fra € 52.001 - € 260.000), applicando i parametri medi per la fase di studio e quella introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, stante il deposito di una sola memoria, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.440,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la CP_1
fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge se dovuti;
pagina 10 di 11 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del doppio del Parte_1
contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IS IN ZO EN
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 e non è sorto il diritto al pagamento di alcun corrispettivo, il contributo a fondo perduto richiesto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott. ZO EN Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa IS IN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1639/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in PARMA, VIA DEGLI OSPIZI CIVILI, 2/B, presso lo studio degli avvocati LUCA BERNI e che la rappresentano e difendono giusta delega resa in Parte_2
calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 11 (C.F. Controparte_1
), P.IVA_2
elettivamente domiciliata in , VIA FREGUGLIA, 1, presso l'AVVOCATURA dello STATO CP_1
di , che la rappresenta e difende ex lege, CP_1
APPELLATA
OGGETTO: controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, Parte_3
contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, riformare
integralmente l'ordinanza n. 2365/2024 del 22/4/2024 emessa dal Tribunale di Milano Dott.ssa
LE RO, pubblicato in pari data e non notificato. Il tutto per l'accoglimento delle conclusioni
già rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente: “in via preliminare:
dichiarare la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a decidere il merito della presente
causa non avendo l' di instaurato il giudizio di regolamento necessario di Controparte_1 CP_1
competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale di depositato il 4/3/2022 ai sensi CP_1
dell'art. 47 c.p.c. e conseguentemente dichiarare la propria competenza;
nel merito: accertare e
dichiarare l'illegittimità del diniego espresso dall' nel P.V.C. in atti con Controparte_1
riferimento al contributo a fondo perduto richiesto in forza del cd. Decreto Rilancio, per l'effetto
condannare l' al pagamento dell'importo indicato nella istanza presentata dalla Controparte_1
contribuente per la richiesta del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.l. 34/2020, cd. Decreto
Rilancio. Con condanna alle spese del presente procedimento da determinarsi secondo il Tariffario,
scaglione di valore di causa”;
pagina 2 di 11 per : “Voglia la Controparte_1
Corte d'Appello adita rigettare le domande avversarie. Con il favore delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 1.6.2022, riassumeva il giudizio davanti al Parte_4
tribunale di Milano nei confronti di di a seguito Controparte_1 CP_1
della sentenza declaratoria della carenza di giurisdizione emessa dalla Commissione tributaria provinciale di (sentenza n. 630/2022), chiedendo di accertarsi la sussistenza del suo diritto a CP_1
ottenere e mantenere il contributo a fondo perduto ex art. 25 DL 34/2020. A fondamento della sua domanda, la ricorrente asseriva: 1) di svolgere attività di intermediazione immobiliare;
2) di avere svolto detta attività nel 2019 in favore di e di Akno Business Parks Srl;
3) che tale CP_2
attività di mediazione era stata, dapprima, contabilizzata con due fatture, la n. 1 e la n. 2, entrambe del
15.4.2019, e, successivamente, a seguito di storno, con altre due fatture di uguale importo emesse in data 31.05.2019, avendo le parti, in favore delle quali l'attività di intermediazione era stata svolta,
concordato un differimento al mese di maggio per il pagamento del corrispettivo del contratto;
4) di avere presentato istanza in data 8.07.2020 per potere ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal
DL 34/2020 (decreto rilancio); 5) che l' aveva richiesto l'invio di tutta la Controparte_1
documentazione contabile al fine di verificare la sussistenza dei presupposti e, successivamente, con
PVC del 12.1.2021 aveva ritenuto tale contributo non dovuto, non essendo stato dimostrato alcun calo di fatturato tra l'ammontare dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e quelli dell'aprile 2020, atteso che l'attività fatturata al maggio 2019 non poteva ritenersi riferita al mese di aprile 2019; 6) che, in realtà, il suo diritto alla provvigione nell'ambito della mediazione era già maturato nell'aprile 2019, momento in cui si era perfezionato l'accordo definitivo tra le parti, nei cui confronti l'attività di mediazione era stata posta in essere, non rilevando l'effettivo pagamento del corrispettivo, che era stato differito al mese di maggio 2019; 7) che il momento dell'emissione delle fatture era irrilevante, anche alla luce pagina 3 di 11 della circolare della stessa , la n. 15E del 13.6.2020, nella quale erano stati Controparte_1
indicati i presupposti per la erogazione delle somme dovute a fondo perduto previste dal DL 34/2020
(decreto rilancio).
L di si costituiva in giudizio, eccependo la Controparte_3 CP_1
inammissibilità del ricorso in riassunzione in quanto era stato interposto appello alla sentenza emessa dai giudici tributari, essendo stata lamentata la erronea declaratoria della giurisdizione in favore del
Giudice ordinario, chiedendo, in subordine, di sospendere il processo sino all'esito dell'impugnazione.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, stante la legittimità dell'accertamento in ordine alla non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo, ribadendo che il diritto al compenso per l'attività di mediazione, così come indicato negli stessi contratti presentati, era ancorato al momento della stipula degli “Atti definitivi”, ossia degli atti notarili di compravendita immobiliare. La
documentazione extracontabile esaminata e, in particolare, i contratti sottoscritti con i clienti CP_2
e Akno, se da un lato evidenziavano che i rapporti tra le parti erano già in essere dal 2017, dall'altro confermavano che l'operazione d'intermediazione poteva considerarsi conclusa con la stipula degli
“atti definitivi”, il cui “termine finale” preventivamente fissato al 15 aprile 2019 era stato poi differito al 31 maggio 2019. Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 le prestazioni di servizio si consideravano effettuate al momento dell'atto di pagamento del corrispettivo, ovvero alla data di emissione della fattura se anteriore a quella di pagamento, era evidente che, visto che le fatture,
aventi entrambe a oggetto l'attività di mediazione, erano state emesse in data 31.05.2019 e i pagamenti erano stati effettuati nel giugno 2019, il servizio di intermediazione doveva considerarsi perfezionato solo nel mese di maggio 2019 ed era, dunque, al di fuori del perimetro temporale indicato dalla legge.
Nelle more del giudizio, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, con sentenza n. 702/2024, emessa in data 5.03.2024, rigettava l'appello proposto dall e confermava Pt_5
il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
pagina 4 di 11 Il tribunale di Milano, con ordinanza n. 2365/2024 emessa in data 22.04.2024, ha rigettato il ricorso,
condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale ordinanza, ha proposto appello, chiedendo, previa istanza di sospensione della Parte_1
provvisoria esecutorietà, la riforma della pronuncia sulla base del seguente motivo:
1) Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che il diritto alla mediazione non fosse maturato nell'aprile 2019.
L di si è costituita in appello, chiedendo il Controparte_3 CP_1
rigetto dell'impugnazione.
Il Consigliere Istruttore, previa rinuncia di parte appellante alla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, ha fissato per la discussione orale della causa davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c, l'udienza del 24.09.2025, previa concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è la decisione del tribunale di escludere il diritto dell'odierna appellante a ottenere il contributo al fondo perduto previsto dall'art. 25 D.L. 34/2010, in difetto della prova di un calo di fatturato e di corrispettivi tra quelli del mese di aprile 2019 e quelli di aprile 2020. Solo in sede di conclusioni, parte appellante ha, inoltre, chiesto di dichiarare la giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria Ordinaria a decidere il merito della causa, non avendo l' di Controparte_1 CP_1
instaurato il giudizio di regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 47 c.p.c. nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento della Commissione Tributaria
Provinciale di depositato il 4/3/2022 e di dichiarare, conseguentemente, la propria competenza. CP_1
Secondo l'appellante la decisione adottata nel merito dal tribunale non sarebbe condivisibile atteso che per accedere al contributo era necessario solo che la documentazione contabile fosse regolare, mentre pagina 5 di 11 per mera dimenticanza del commercialista, aveva omesso di presentare il modello CP_4
“Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” ed era stata, pertanto, ingiustamente discriminata rispetto agli altri contribuenti, che, invece, avevano ottenuto il contributo sulla base del mero raffronto tra fatturato 2019 e 2020, senza alcuna verifica da parte dell in ordine al fatto, se Pt_5
successivamente alla loro emissione, talune fatture fossero state stornate il mese successivo. In ogni caso l'odierna appellante afferma, al di là dello storno delle fatture, di avere tutti i requisiti per accedere al contributo proprio in riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o della prestazione dei servizi, prevedendo la normativa relativa all'intermediazione immobiliare che l'agente matura il diritto alla provvigione al momento in cui l'affare è concluso, indipendentemente dalla data della compravendita e della corresponsione del prezzo. Secondo l'appellante, infatti, il suo diritto al corrispettivo sarebbe sorto nell'aprile 2019 con il verificarsi della condizione sospensiva per il perfezionamento dell'accordo, allorquando era stato rilasciato il titolo edilizio a costruire sui terreni oggetto di compravendita, non rilevando il fatto che il contratto fosse stato concluso solo nel maggio
2019. Tale interpretazione, peraltro, sarebbe avallata dalla Circolare 15/E del 15.06.2020 emanata dalla stessa , concernente le modalità, i termini di presentazione e il contenuto Controparte_1
informativo dell'istanza da presentare per il contributo previsto dal D.L. 34/2020, laddove era stato previsto che dovevano essere considerate tutte le fatture attive con data di effettuazione delle operazioni che cadevano in aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile.
L'appello è infondato.
La Corte rileva, in primo luogo, che sia inammissibile il motivo di appello concernente la domanda volta a dichiarare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a decidere il merito della controversia, non avendo l' di instaurato il giudizio di regolamento Controparte_1 CP_1
necessario di competenza ai sensi dell'art. 47 c.p.c. nel termine perentorio di 30 giorni dalla pagina 6 di 11 comunicazione del provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale di depositato il CP_1
4/3/2022. Si osserva, infatti, che, anche a prescindere dal fatto che, in data 5.03.2024, sia stata depositata la sentenza n. 702/2024 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Regione
Lombardia, che ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, pacificamente non oggetto di ricorso in Cassazione, è dirimente la circostanza che tale motivo di appello è stato meramente richiamato in sede di conclusioni, senza che la sentenza di primo grado sul punto sia stata oggetto di alcuna censura, nemmeno in via di appello incidentale.
Per quanto concerne, poi, il merito, la Corte ritiene opportuno, ai fini di un corretto inquadramento della questione, richiamare l'art. 25 del c.d. “Decreto rilancio”, nel quale il legislatore ha previsto che:
“
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività' d'impresa e di lavoro autonomo e di
reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte
sui redditi. ... 4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che
hanno iniziato l'attività' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a far data
dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”.
Alla luce di tale previsione di legge, che aveva come scopo quello di assicurare liquidità alle imprese colpite dalla emergenza epidemiologica COVID 19, è chiaro che il legislatore abbia voluto tenere conto pagina 7 di 11 per procedere a erogare un contributo a fondo perduto nell'aprile 2020 esclusivamente del fatturato o del corrispettivo percepito nel mese di aprile 2019, utilizzando unicamente tale mese come riferimento temporale per la verifica della diminuzione dell'importo dei ricavi. In particolare, in considerazione di tale disposizione normativa, il legislatore ha evidentemente voluto prescindere totalmente dall'eventuale maturazione del diritto al corrispettivo, individuando criteri oggettivi e certi rappresentati unicamente dall'emissione delle fatture o dall'effettiva percezione del compenso, con conseguente irrilevanza della disamina effettuata da parte appellante in ordine al momento in cui è
eventualmente maturato il diritto al corrispettivo.
La Corte osserva, peraltro, che, nel caso di specie, risulta per tabulas, come correttamente rilevato anche dal tribunale, che dai documenti nei quali il mandato di intermediazione era stato affidato alla odierna appellante si evince che il corrispettivo per l'attività di intermediazione, svolta a decorrere dal
2017, sarebbe stato riconosciuto “alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita con il
soggetto e/o soggetti sopra indicati e/o persone da essi nominate comprensivo di tutti gli oneri indicati
dal mediatore” (doc. 3 del fascicolo di parte appellante all'interno del doc. 5 del fascicolo di primo grado), ovvero “alla sottoscrizione dell'atto di cessione del contratto di opzione con e CP_2
dell'atto definitivo di compravendita con ” (doc. 3 del fascicolo di parte appellante all'interno del Pt_6
doc. 7 del fascicolo di primo grado). Dall'accordo del 26.11.2018 “Contratto di cessione di opzione e
compravendita con patto di riservato dominio” e dall'addendum a tale accordo del 4.04.2019 (doc. 3
del fascicolo di parte appellante all'interno dei docc. 8 e 9 del fascicolo di primo grado) è evidente che il contratto tra le parti non sia avvenuto nel mese di aprile 2019, bensì nel maggio 2019, ossia alla data in cui era stato differito il termine essenziale per la conclusione del contratto definitivo di cessione di opzione e di compravendita. In particolare, ai punti c) e d) delle premesse dell'addendum del 4.04.2019
risulta che: “c) Akno, a parziale modifica del Contratto, ha chiesto a e di posticipare Pt_6 CP_2
il Termine Finale al 31 maggio 2019 (il “Nuovo Termine Finale”); d) e alle Pt_6 CP_2
condizioni di cui al presente addendum, hanno accettato di posticipare il Termine Finale al Nuovo pagina 8 di 11 Termine e, dunque, di sostituire nel contratto il Termine Finale (id est 15 aprile 2019) con il Pt_7
Nuovo Termine Finale (id est 31 maggio 2019)”. A seguito di tale differimento, è, quindi, corretta la decisione di stornare le fatture emesse per il pagamento del corrispettivo per la data del 15.04.2019
(data dell'iniziale Termine finale del contratto) e di riemetterle per la data del 31.05.2019 (data del
Nuovo Termine finale del contratto), coincidente con la data in cui era stato previsto, in considerazione dei contratti conclusi tra le parti, il pagamento del corrispettivo per l'attività di mediazione. È, infatti,
solo da quel momento che sorgeva per la società di intermediazione immobiliare il diritto al corrispettivo, sulla base degli accordi conclusi.
La Corte osserva, peraltro, che, alla luce della documentazione in atti, non è possibile ritenere che il diritto alla provvigione sia maturato precedentemente, tenuto conto che, allo stato, non è nemmeno possibile ricostruire in concreto quale sia stata l'attività di intermediazione svolta per comprendere esattamente le varie fasi dei rapporti, che hanno avuto decorrenza dal 2017.
Il Collegio rileva, inoltre, che non sia rilevante nemmeno il richiamo alla Circolare dell' CP_1
15/E del 15.06.2020, effettuato da parte appellante, atteso che anche essa, prevedendo che “per
[...]
ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto COVID-19, si
ritiene che devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione
dell'operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a
operazioni effettuate nel mese di aprile”, fa espressamente riferimento a “operazioni” verificatesi nel mese di aprile 2019, mentre, nel caso di specie, il contratto, da cui nasceva, per accordo delle parti, il diritto alla provvigione, si è perfezionato solo nel maggio 2019.
Nessuna rilevanza assumono, infine, nel presente giudizio i documenti prodotti da parte appellante solo nel giudizio di appello, atteso che si tratta di produzioni nuove e, come tali, del tutto inammissibili.
In considerazione del fatto che pacificamente non ha emesso alcuna fattura nel mese di aprile Parte_1
pagina 9 di 11 in data 8.07.2020 non è dovuto, alla luce della normativa applicabile, non essendo stato individuato alcun calo di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto a quello dell'anno precedente.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle Parte_1
questioni affrontate e del suo valore (scaglione fra € 52.001 - € 260.000), applicando i parametri medi per la fase di studio e quella introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, stante il deposito di una sola memoria, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.440,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la CP_1
fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge se dovuti;
pagina 10 di 11 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del doppio del Parte_1
contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IS IN ZO EN
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2019 e non è sorto il diritto al pagamento di alcun corrispettivo, il contributo a fondo perduto richiesto