TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Stefania Frojo – Presidente dott.ssa Meri Papalia – Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti – Giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 58-1/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 37, co. 2, del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII) depositato da , con sede legale in Roma, Parte_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, finalizzato ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della soc. (c.f. , con sede legale in Via CP_1 P.IVA_1
Meucci n. 61 Leinì (TO), in persona del Suo Legale rappresentante, Sig.
[...]
(cf ); Controparte_2 C.F._1 ritenuta la propria competenza, atteso che la società debitrice aveva sede legale nel Comune di Leinì (TO) -ricadente nella circoscrizione del Tribunale di
Ivrea- sino al 29.09.2023 e allorquando è stata proposta la domanda di apertura di liquidazione giudiziale non era ancora maturato un anno dal trasferimento della sede a Roma, peraltro la stessa società ha da ultimo ritrasferito la sede in Leinì; dato atto che si è conclusa con esito negativo la procedura di composizione negoziata della crisi con cui la soc. ha tentato, senza successo, la CP_1 predisposizione di un piano di risanamento, come è attestato dalla relazione conclusiva dell'esperto dott. (cfr. deposito del Persona_1
18.02.2025) che ha dichiarato, ai sensi dell'art. 17 c.5 del C.C.I.I, ed all'art. 14.1.2 del Decreto Ministeriale 21 marzo 2023, che non si sono riscontrate 2
concrete prospettive di risanamento e, conseguentemente, ha cessato l'incarico a suo tempo ricevuto;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
osservato che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
― Il credito di parte ricorrente non risulta contestato ed è suggellato dagli estratti di ruolo allegati che contemplano un debito con l'Erario comprensivo di oneri e accessori maturati per la somma complessiva di € 2.335.865,93
― il debitore è imprenditore commerciale;
― il debitore non risulta, né ha dichiarato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co 1, lett. d), CCII;
― l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, co. 5, CCII;
-accertato, altresì, il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa società non è in grado di far fronte alle proprie CP_1 obbligazioni;
irrilevante la circostanza rappresentata dalla soc. (la quale, CP_1 secondo la prospettazione della resistente, sarebbe ostativa alla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale) secondo cui il provvedimento di diniego delle misure protettive non è ancora definitivo e ciò sarebbe preclusivo alla pronuncia;
giova infatti rammentare che ai sensi dell'art. 18 co. IV CCII “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma uno e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello Stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi ai provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma uno.”;
- ritenuto, altresì, che dalla disamina dei bilanci prodotti (2023,2022,2021) si evince pacificamente il superamento delle soglie normativamente previste oggi individuate nell'art. 2, co. 1, lett. d), CCII),
- considerato che deve ritenersi comprovato che la società debitrice abbia esercitato attività commerciale ed abbia maturato debiti, ivi inclusi quelli di cui 3
all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, di entità superiore alla soglia normativamente prevista, circostanza sintomatica dell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni e, quindi, dell'esistenza di un patrimonio in dissesto e non già di una volontaria inadempienza o di una illiquidità transeunte;
come emerge dall'epoca di esigibilità e dalla natura dei crediti azionati, e dalla certificazioni dell' che denunciano un Parte_1 debito erariale pari ad Euro 2.746.685,77 (certificazione del 21.08.2024);
-osservato, in particolare, che la parte debitrice-resistente deve ritenersi in stato di decozione, comprovato dall'esposizione debitoria dedotta da parte istante pari ad Euro € 2.335.865,93; osservato che appare conclamata l'impossibilità per la società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
ricorrendone evidenti gli estremi;
ritenuto che
in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore
l'avv. Cecilia Ruggieri
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società ora c.f. con sede Controparte_3 CP_1 P.IVA_1 legale in Leinì (TO) in Via Meucci n. 61, in persona del legale rappresentante,
(c.f. ); Controparte_2 C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Curatore l'avv. Cecilia Ruggieri
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a 4
norma dell'art. 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni.
AUTORIZZA il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni.
AVVISA il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore.
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la 5
cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
INVITA il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2, CCII e dare atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.
ORDINA
― al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
― al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
― al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei 6
rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
― al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, co. 4 e 5,
CCII;
― al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
― al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, co. 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lett. e),
CCII; 7
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4;
e) il domicilio digitale della procedura.
FISSA la data del 21.05.2025 h. 11.00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito.
DISPONE che lo svolgimento dell'udienza avverrà, in “videoconferenza” mediante l'applicativo Microsoft Teams, alla stregua dei provvedimenti del Direttore generale che indicano il detto programma quale idoneo strumento per la CP_4 realizzazione del collegamento e, a tal fine, indica il seguente link ipertestuale, che – nel giorno e nell'orario sopra indicati – consentirà l'accesso alla stanza virtuale del Giudice, in base alla disposizioni che saranno impartite dal G.D. e disponibili presso il Curatore:
https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_YmY2NTExZTYtZGU5Yi00ZDdiLTlkNGYtZWU1ZDU 1ZWNiNDhk%40thread.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_2
[...]
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, co. 1-bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito 8
allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, co. 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.
AUTORIZZA la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del Curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di disponibilità liquide per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
ORDINA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
― entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al
Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
― entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove 9
l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Torino, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Ivrea, 26.02.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Stefania Frojo – Presidente dott.ssa Meri Papalia – Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti – Giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 58-1/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 37, co. 2, del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII) depositato da , con sede legale in Roma, Parte_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, finalizzato ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della soc. (c.f. , con sede legale in Via CP_1 P.IVA_1
Meucci n. 61 Leinì (TO), in persona del Suo Legale rappresentante, Sig.
[...]
(cf ); Controparte_2 C.F._1 ritenuta la propria competenza, atteso che la società debitrice aveva sede legale nel Comune di Leinì (TO) -ricadente nella circoscrizione del Tribunale di
Ivrea- sino al 29.09.2023 e allorquando è stata proposta la domanda di apertura di liquidazione giudiziale non era ancora maturato un anno dal trasferimento della sede a Roma, peraltro la stessa società ha da ultimo ritrasferito la sede in Leinì; dato atto che si è conclusa con esito negativo la procedura di composizione negoziata della crisi con cui la soc. ha tentato, senza successo, la CP_1 predisposizione di un piano di risanamento, come è attestato dalla relazione conclusiva dell'esperto dott. (cfr. deposito del Persona_1
18.02.2025) che ha dichiarato, ai sensi dell'art. 17 c.5 del C.C.I.I, ed all'art. 14.1.2 del Decreto Ministeriale 21 marzo 2023, che non si sono riscontrate 2
concrete prospettive di risanamento e, conseguentemente, ha cessato l'incarico a suo tempo ricevuto;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
osservato che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
― Il credito di parte ricorrente non risulta contestato ed è suggellato dagli estratti di ruolo allegati che contemplano un debito con l'Erario comprensivo di oneri e accessori maturati per la somma complessiva di € 2.335.865,93
― il debitore è imprenditore commerciale;
― il debitore non risulta, né ha dichiarato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co 1, lett. d), CCII;
― l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, co. 5, CCII;
-accertato, altresì, il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa società non è in grado di far fronte alle proprie CP_1 obbligazioni;
irrilevante la circostanza rappresentata dalla soc. (la quale, CP_1 secondo la prospettazione della resistente, sarebbe ostativa alla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale) secondo cui il provvedimento di diniego delle misure protettive non è ancora definitivo e ciò sarebbe preclusivo alla pronuncia;
giova infatti rammentare che ai sensi dell'art. 18 co. IV CCII “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma uno e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello Stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi ai provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma uno.”;
- ritenuto, altresì, che dalla disamina dei bilanci prodotti (2023,2022,2021) si evince pacificamente il superamento delle soglie normativamente previste oggi individuate nell'art. 2, co. 1, lett. d), CCII),
- considerato che deve ritenersi comprovato che la società debitrice abbia esercitato attività commerciale ed abbia maturato debiti, ivi inclusi quelli di cui 3
all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, di entità superiore alla soglia normativamente prevista, circostanza sintomatica dell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni e, quindi, dell'esistenza di un patrimonio in dissesto e non già di una volontaria inadempienza o di una illiquidità transeunte;
come emerge dall'epoca di esigibilità e dalla natura dei crediti azionati, e dalla certificazioni dell' che denunciano un Parte_1 debito erariale pari ad Euro 2.746.685,77 (certificazione del 21.08.2024);
-osservato, in particolare, che la parte debitrice-resistente deve ritenersi in stato di decozione, comprovato dall'esposizione debitoria dedotta da parte istante pari ad Euro € 2.335.865,93; osservato che appare conclamata l'impossibilità per la società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
ricorrendone evidenti gli estremi;
ritenuto che
in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore
l'avv. Cecilia Ruggieri
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società ora c.f. con sede Controparte_3 CP_1 P.IVA_1 legale in Leinì (TO) in Via Meucci n. 61, in persona del legale rappresentante,
(c.f. ); Controparte_2 C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Curatore l'avv. Cecilia Ruggieri
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a 4
norma dell'art. 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni.
AUTORIZZA il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni.
AVVISA il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore.
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la 5
cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
INVITA il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2, CCII e dare atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.
ORDINA
― al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
― al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
― al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei 6
rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
― al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, co. 4 e 5,
CCII;
― al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
― al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, co. 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lett. e),
CCII; 7
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4;
e) il domicilio digitale della procedura.
FISSA la data del 21.05.2025 h. 11.00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito.
DISPONE che lo svolgimento dell'udienza avverrà, in “videoconferenza” mediante l'applicativo Microsoft Teams, alla stregua dei provvedimenti del Direttore generale che indicano il detto programma quale idoneo strumento per la CP_4 realizzazione del collegamento e, a tal fine, indica il seguente link ipertestuale, che – nel giorno e nell'orario sopra indicati – consentirà l'accesso alla stanza virtuale del Giudice, in base alla disposizioni che saranno impartite dal G.D. e disponibili presso il Curatore:
https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_YmY2NTExZTYtZGU5Yi00ZDdiLTlkNGYtZWU1ZDU 1ZWNiNDhk%40thread.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_2
[...]
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, co. 1-bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito 8
allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, co. 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.
AUTORIZZA la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del Curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di disponibilità liquide per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
ORDINA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
― entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al
Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
― entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove 9
l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Torino, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Ivrea, 26.02.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)