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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 14539/2023 R.G.
RE PU BBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 06.04.2023 rimessa al
Collegio con verbale del 18.06.2025 e discussa nella camera di consiglio del 25.06.2025
promossa da C.F. 1 (), nata a [...] 1'11.09.1974, Parte_1 (C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. CREMONESI CHIARA, presso il cui studio, sito in Vaprio D'Adda,
Via Mazzini n. 33, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte attrice-
nei confronti di
C.F._2 nato a [...] il [...], CP_1 (C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. CATTANEO SARA, presso il cui studio, sito in Lainate, Piazza
Borroni n. 8, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte convenuta-
CP_2 nato a [...] il [...]) e Controparte_3 nata a [...] il [...]), in persona del curatore speciale, Avv. BELLMAN FRANCESCO, che li rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 04.05.2023.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI come precisate dalle parti e dal curatore speciale, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato all'udienza del 18.06.2025: Contr 1.affido dei minori e CP_3 all'ente per un periodo di 2 anni
2.collocamento dei minori presso e con la mamma 3.prosecuzione di tutti i supporti attivi in favore del nucleo, avuto particolare riguardo al supporto educativo per entrambi i minori, ai supporti scolastici per MO nonché alla prosecuzione della presa in carico del padre presso il CP_4 e della madre presso il CPS competenti per territorio
4.incarico ai SS, sentiti i genitori, di redigere calendario delle frequentazioni padre/figli allo stato senza pernottamento
5.contributo paterno al mantenimento dei minori € 300 mensili oltre al 50% delle spese extra obbligatorie
6.spese di lite compensate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Vaprio D'Adda (MI) il 16.09.2011 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vaprio D'Adda al n. 18, parte I, anno 2011). Contr il 18.09.2006, il 09.01.2014, e CP_3 il Dalla loro unione sono nati Persona_1
05.02.2016. Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale diCon ricorso depositato in data 05.04.2023 pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo altresì l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, il collocamento degli stessi presso quest'ultima con conseguente assegnazione della casa sita in Vaprio D'Adda, Via Matteotti n. 18, alla madre, oltre alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figli in modalità protetta e osservata, anche eventualmente con l'ausilio dei SS, ponendo infine a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori mediante la somma mensile di € 600 (€ 200 a figlio) e il 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre.
CP_1 si èCon comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.08.2023 costituito in giudizio e, aderendo alla pronuncia di status, ha chiesto disporsi l'affido dei minori al
Comune di Vaprio D'Adda, il collocamento degli stessi presso la madre e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli per almeno due pomeriggi a settimana, incaricando i SS di avviare interventi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori e di supporto ai minori e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli mediante la somma mensile di €
150 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.10.2023 il Giudice Delegato, all'esito della discussione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, preso atto che le parti si sono rimesse alla decisione del
Tribunale quanto all'adozione dei provvedimenti provvisori e hanno rinunciato alle istanze istruttorie, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
Ritenuto che alla luce della relazione depositata dai SS del Comune d Vaprio D'Adda, che da anni conoscono il nucleo famigliare, e delle dichiarazioni effettuate dalle parti è emersa una situazione familiare fortemente complessa e potenzialmente foriera di pregiudizio per i figli minori della coppia;
che la situazione sopra decritta impone di nominare un curatore speciale per i minori che garantisca che gli interessi dello stesso siano adeguatamente tutelati e che gli interventi predisposti dai servizi
- su delega del Tribunale - sia concretamente effettuati;
che non sussistono allo stato i presupposti per disporre un affido monogenitoriale in ragione del fatto che il padre, ad eccezione prima di una visita e poi di una telefonata mono settimanale, entrambe sospese dai SS in quanto pregiudizievoli per i minori coinvolti ossessivamente coinvolti dal padre peraver informazioni sulla vita, anche sentimentale della madre e per convincerla a riaccoglierlo in casa, non ha alcuna relazione con i figli minori dal 2021, allorché ha fatto ingresso nella casa circondariale di Monza (detenzione in carcere di recente sostituita con il regime di detenzione domiciliare); la madre, pur essendo apprezzabilmente riuscita – secondo quanto relazionato dai SS del Comune di Vaprio D'Adda - ad allontanarsi dall'ambiente familiare del marito e ad occuparsi dei tre figli in maniera tutto sommato adeguata, presenta ancora delle rilavanti fragilità in relazione alle quali necessita di essere sostenuta;
che, pertanto, fermo il collocamento dei minori presso l'abitazione della madre- che si occupa nella quotidianità della loro cura e gestione e che rappresenta per i minori il genitore di riferimento - deve Contr essere disposto in via temporanea ed urgente l'affido di Per_1, CP_3 ai Servizi Sociali e del Comune di Vaprio D'Adda con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza anagrafica nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative ai minori (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc), come meglio dettagliato in dispositivo;
Contr che, quanto alle frequentazioni padre/figli i SS dell'Ente affidatario, con specifico riguardo a
CP_3, devono essere incaricati di regolamentare gli incontri in modalità osservata e protetta mediante l'attivazione dello Spazio Neutro, con espressa delega, previa interlocuzione con i genitori e con il curatore speciale, a progressivamente liberalizzare gli incontri in un primo mento mediante sostituzione dello spazio neutro con l'educativa domiciliare/territoriale e successivamente fino alla liberalizzazione sussistendone i presupposti ovvero a sospendere gli incontri qualora pregiudizievoli per i minori. Allo stesso modo i contatti telefonici potranno avvenire solo alla presenza di un educatore, con la conseguenza che sarà cura dell'Ente affidatario, sentiti i genitori e il curatore speciale, calendarizzare le telefonate;
quanto a i SS devono essere incaricati, Persona_1 '
sentita la ragazza e il curatore speciale, di stilare un calendario di incontri secondo tempi e modalità rispondenti alla volontà e la benessere psicofisico della minore che appare altresì assolutamente necessario che i Servizi Sociali dell'ente affidatario, anche, per il tramite sei servizi specialistici sul territorio:
-assumano periodiche informazioni dalle insegnanti, dal pediatra e dagli specialisti che seguono i minori
-acquisiscano una relazione aggiornata dal CPS che ha in carico la parte attrice
-effettuino approfonditi colloqui conoscitivi con tutte le figure adulte di riferimento dei minori (nonni, zii, eventuali compagni, insegnanti sport, attività extra scolastiche etc)
-attivino un percorso di supporto psicologico in favore del convenuto
-attivino un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambe le parti
-effettuino accessi domiciliari presso l'abitazione materna
- supportino la madre nella ricerca di attività lavorativa e nello svolgimento di ogni pratica di natura amministrativa finalizzata ad ottenere le sovvenzioni che per legge dovessero spettare alla stessa o ai minori
-attivino l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
Contr
-attivino un percorso di supporto psicologico per e Per_1 che quanto agli aspetti economici della vicenda che, alla luce dell'attuale situazione personale del convenuto, in regime di detenzione domiciliare non ammesso al lavoro può essere recepito l'accordo temporaneo raggiunto dalle parti che prevede il mantenimento integrale diretto da parte della madre, fermo restando che l'assegno unico per i figli minori e ogni altra erogazione di natura pubblica in favore degli stessi dovranno essere integralmente percepito dalla donna
РОМ
A)nomina in favore di Parte_2 CP_2 e Controparte_3 un curatore speciale individuato nell'Avv. Francesco BELLMAN, assegnando allo stesso termine fino 15.11.2023 al per depositare in atti una breve memoria di costituzione nell'interesse dei minori Parte_2B) Per_2 CP_2 e Controparte 3 ai Servizi Sociali del Comune di Vaprio
D'Adda con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza anagrafica nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative ai minori (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.) disponendo che: in punto salute, il genitore collocatario prevalente, nel caso di specie la madre, previo avviso all'Ente, al curatore speciale ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. Visite presso il pediatra di base;
b. visite specialistiche del minore prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico;
c. cure dentistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base;
d. altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e. ricoveri urgenti ovvero prescritti dal pediatra di base o dallo specialista del servizio pubblico, trattamenti medici da eseguire durante il ricovero e relative dimissioni, se autorizzate dalla struttura ospedaliera pubblica f. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori e il curatore speciale, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
L'Ente affidatario convocherà i genitori e il curatore speciale per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori in relazione alle scelte in materia di salute relative a:
a. vaccinazioni facoltative b. cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
c. cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
d. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, la madre, provvederà al compimento degli atti.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
In punto istruzione ed educazione dei minori, il genitore collocatario prevalente, la madre, previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
-
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
c. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
d. deleghe al ritiro da scuola pubblica da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia;
e. centro ricreativo estivo diurno (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori e il curatore speciale, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
L'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori in relazione alle scelte relative ai seguenti punti:
a. frequentazione di istituti privati parificati o meno;
b. corsi di recupero e lezioni private;
c. corsi di lingue;
d. iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti assecondando interessi e desideri del/della minorenne e/o su suggerimento degli insegnanti della scuola frequentata per incentivarne specifiche passioni/competenze; e. attività educative/ricreative diverse;
f. viaggi studio in Italia e all'estero;
g. stage sportivi e vacanze senza i genitori;
In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, la madre, provvederà al compimento degli atti.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
In punto pratiche amministrative, il genitore collocatario prevalente, la madre, previo avviso all'Ente, al curatore speciale ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. richiesta documenti identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio e di permesso di soggiorno, l'Ente affidatario, valutato l'interesse dei minori, convocherà i genitori e il curatore speciale per raggiungere una soluzione condivisa.
In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, provvederà al compimento degli atti, anche con firma disgiunta.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
C)dispone che l'Ente Affidatario mantenga collocati i minori presso e con la mamma Contr D)incarica i SS dell'Ente Affidatario di regolamentare gli incontri del papà con e CP_3 in modalità osservata e protetta mediante l'attivazione dello Spazio Neutro, con espressa delega progressivamente ampliare e liberalizzare gli incontri a in un primo mento mediante sostituzione dello spazio neutro con l'educativa domiciliare/territoriale e successivamente fino alla liberalizzazione sussistendone i presupposti ovvero a sospendere gli incontri qualora pregiudizievoli per i minori. Allo stesso modo i contatti telefonici potranno avvenire in un primo momento solo alla presenza di un educatore, con la conseguenza che sarà cura dell'Ente affidatario, sentiti i genitori e il curatore speciale, calendarizzare le telefonate;
quanto a incarica i SS sentita la Persona_1
,
ragazza e il curatore speciale, distilare un calendario di incontri secondo tempi e modalità rispondenti alla volontà e la benessere psicofisico della minore
E)incarica i SS dell'Ente Affidatario di:
-assumere periodiche informazioni dalle insegnanti, dal pediatra e dagli specialisti che seguono i minori
-acquisire una relazione aggiornata dal CPS che ha in carico la parte attrice
-effettuare approfonditi colloqui conoscitivi con tutte le figure adulte di riferimento dei minori (nonni, zii, eventuali compagni, insegnanti sport, attività extra scolastiche etc)
-attivare un percorso di supporto psicologico in favore del convenuto
-attivare un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambe le parti
-effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione di entrambi i genitori
- supportare la madre nella ricerca di attività lavorativa e nello svolgimento di ogni pratica di natura amministrativa finalizzata ad ottenere le sovvenzioni che per legge dovessero spettare alla stessa o ai minori
-attivare l' educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
Contr
-attivare un percorso di supporto psicologico in favore di e Persona_3
F)dispone, sull'accordo delle parti, che in via provvisoria tenuto conto della situazione personale del padre, al mantenimento dei figli minori provveda in via diretta la madre
G)dispone che l'assegno unico universale relativo ai tre figli minori e ogni altra erogazione di natura pubblica in favore degli stessi vengano integralmente percepiti dalla madre
Provvedimento immediatamente esecutivo
2.sulle richieste istruttorie
Preso atto della rinuncia alle istanze istruttorie formulate dalle parti, fatta salva la facoltà di attivare i poteri istruttori officiosi ex art. 473 bis. 2 cpc qualora ritenuto necessario nell'esclusivo interesse dei minori, dispone:
- l'acquisizione a cura della cancelleria -del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di entrambe le parti
-onera entrambe le parti a depositare il modello disclosure aggiornato assegnando termine fino al
14.02.2024
All'udienza del 21.03.2024 il Giudice, sentite le parti, ha provveduto come segue:
Conferma i provvedimenti temporanei attualmente vigenti
Dispone che i SS del Comune di Vaprio D'Adda provvedano senza ulteriore ritardo.
- all'attivazione dell'educativa domiciliare presso l'abitazione materna alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figli in modalità osservata anche per il tramite
-
Contr dell'educativa domiciliare o territoriale. Medio tempore il papà potrà vedere CP_3 il sabato mattina un'ora alla presenza di un soggetto individuato dal curatore speciale, sentiti i SS, i genitori e i difensori Contr
-alla presa in carico neuropsichiatrica di e CP_3 con massima priorità
-all'attivazione di un massiccio supporto psicologico per Per_1
-a verificare le concrete possibilità e le tempistiche per l'eventuale inserimento di Per_1 a Villa
Luce
-a fornire ogni supporto necessario alle parti al fine di reperire un'attività lavorativa e di espletare ogni pratica amministrativa finalizzata all'ottenimento di bonus/erogazioni pubbliche di qualsiasi natura a cui abbiano diritto per sé e per i minori Contr CP_3 e e il Sig. Dispone che sia preclusa ogni frequentazione o contatto anche telefonico tra
CP_5 Contr Dispone che sia preclusa ogni frequentazione o contatto anche telefonico tra e i CP_3 e membri della famiglia CP_1 Contr
Dispone che i SS regolamentino in modalità osservata le frequentazioni tra CP_3 la sorella
Per_1
Il Giudice ha quindi rinviato la causa, disponendo l'ascolto della minore Parte_2
All'udienza del 25.06.2024, il Giudice, all'esito dell'ascolto della minore, ha provveduto come segue:
Conferma le statuizioni attualmente vigenti tra le parti e tutti gli incarichi già conferiti ai SS del
Comune di Vaprio D'Adda.
Prescrive ai SS nominati di adempiere senza ulteriore ritardo agli incarichi conferiti dando priorità:
1.all'attivaizone dell'educativa domiciliare presso la madre e territoriale per gli incontri padre/figli
(da affiancare allo spazio neutro con cadenza settimanale)
2.alla valutazione neuropsichiatrica di MO e IA
3.all'acquisizione di una relazione di aggiornamento dal CPS quanto ai genitori (entrambi già in carico al servizio)
4.all'acquisizione di informazioni aggiornate dalle insegnanti (e dagli educatori scolastici) e dal Contr pediatra di CP_3 circa lo stato di benessere psico fisico dei minori, lo stato di accudimento e dei bisogni primari (salute, igiene, vestiario, materiale didattico etc), l'idoneità della partecipazione dei genitori alla vita sanitaria e scolastica dei minori
Incarica i SS del Comune di Vaprio D'Adda, sentiti i genitori, la minore e il curatore speciale di regolamentare le frequentazioni madre/figlia predisponendo un calendario dei tempi di permeanza di Per_1 presso la casa materna, al fine di sperimentare un graduale rientro strettamente monitorato
Quindi il Giudice, preso atto della richiesta congiunta dei procuratori delle parti di ottenere pronuncia non definitiva di separazione personale dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione limitatamente alla domanda di status, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Tribunale, con sentenza n. 6711/2024, emessa il 26.06.2024 e pubblicata il 04.07.2024, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
All'udienza del 17.12.2024 il Giudice, sentite le parti, ha così provveduto:
Conferma le situazioni attualmente vigenti in punto di affido e di collocamento dei minori presso e con la mamma
Dispone che i SS del comune di Vaprio D'Adda, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio (ivi compreso il consultorio e la neuropsichiatria infantile) provvedano senza ritardo a:
-effettuare la valutazione psico diagnostica di entrambi i genitori Contr
-effettuare la rivalutazione neuropsichiatrica di e CP_3 attivando all'esito, ogni supporto
(anche scolastico) ritenuto necessario, ivi compreso il supporto psicologico
-attivare l'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori cercando – se possibile -
-
di garantire ai minori la copertura di almeno 4 giorni alla settimana (tra educativa mamma e educativa papà)
-regolamentare le frequentazioni padre/figli predisponendo, sentiti i genitori e il curatore speciale, un calendario di incontri alla presenza dell'educatore (educativa territoriale e domiciliare) che osservi la relazione
-assumere informazioni aggiornate (in prossimità della prossima udienza) dalle insegnanti dei minori
All'udienza del 18.06.2025 il Giudice, dopo ampia discussione, alla luce delle risultanze degli accertamenti espletati nel corso del giudizio e dell'andamento dei supporti attivati, ha proposto di definire il procedimento con la cornice giuridica sopra integralmente trascritta e, preso atto della richiesta congiunta delle parti di precisare congiuntamente le conclusioni in adesione alla proposta formulata dal Giudice (rinunciando ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.), ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
***
L'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Collegio ritiene che, come richiesto congiuntamente dai genitori e dal curatore speciale, in adesione alla proposta formulata dal Giudice Delegato all'udienza del 18.06.2025 e in conformità alle conclusioni dei Servizi sociali del Comune di Vaprio D'Adda, debba essere confermato l'assetto attualmente vigente in punto di responsabilità genitoriale.
Invero, sin dall'inizio del procedimento sono emerse con evidenza la complessità e la delicatezza della vicenda che ha investito il nucleo familiare in questione, conosciuto già da diversi anni dai
Servizi sociali territorialmente competenti anche per i risvolti penalistici del contesto socioculturale che l'ha contraddistinto, oltre che per l'accesa conflittualità interna sia alla coppia genitoriale sia alla famiglia "allargata" del padre.
Tale situazione ha inevitabilmente impattato sulla salute psico-fisica dei minori e ha reso necessaria l'attivazione di molteplici interventi di supporto psicologico ed educativo in loro favore, che li accompagnassero in un percorso di crescita ed evoluzione quanto più sano e rispettoso della loro età
e delle loro esigenze personali e che li tenessero al riparo dal rischio di eventi pregiudizievoli.
Tuttavia, all'esito del massiccio intervento dei Servizi sociali, appare ancora necessario pur nell'evidente graduale miglioramento della situazione complessiva del nucleo, a fronte della collaborazione fornita da entrambi i genitori ai professionisti incaricati, nonché della loro disponibilità a mettere in discussione il proprio approccio genitoriale e a concedersi l'opportunità di investire fattivamente sulla responsabilizzazione del proprio ruolo – che gli stessi continuino ad essere sostenuti nell'esercizio delle loro funzioni genitoriali, con l'obiettivo di rafforzare le rispettive competenze soprattutto sotto il profilo della capacità di comunicare in modo funzionale agli interessi dei figli minori, garantendo agli stessi il diritto a intrattenere relazioni serene con ciascun genitore.
Inoltre, la relazione padre-figli necessita come osservato dai SS, che hanno ritenuto opportuno
-
concludere, visto il raggiungimento degli obiettivi prefigurati, l'intervento in Spazio Neutro - di ulteriore supporto, all'auspicabile fine dell'ampliamento e della liberalizzazione della frequentazione, tenuto conto del prioritario interesse dei minori e in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per gli stessi.
Alla luce delle suddette considerazioni e della complessità che caratterizza i legami familiari del nucleo allargato in questione, fermo il collocamento dei minori presso la madre, che si occupa nella quotidianità della loro cura e gestione e che rappresenta per gli stessi il genitore di riferimento, deve Contr essere confermato l'affido di CP_3 all'Ente territorialmente competente, individuato nel
Comune di Vaprio D'Adda, per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza anagrafica, alla frequentazione paterna, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative ai minori
(iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.).
In punto salute, il genitore collocatario prevalente (nel caso di specie, la madre), previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. Visite presso il pediatra di base;
b. visite specialistiche del minore prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico;
C. cure dentistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base;
d. altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e. ricoveri urgenti ovvero prescritti dal pediatra di base o dallo specialista del servizio pubblico, trattamenti medici da eseguire durante il ricovero e relative dimissioni, se autorizzate dalla struttura ospedaliera pubblica;
f. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alle scelte in materia di salute relative a:
a. vaccinazioni facoltative;
b. cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
C. cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
d. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
L'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori.
In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, la madre, provvederà al compimento degli atti.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
In punto istruzione ed educazione dei minori, il genitore collocatario prevalente (la madre), previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
c. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
d. deleghe al ritiro da scuola pubblica da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia;
e. centro ricreativo estivo diurno (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alle scelte relative ai seguenti punti:
a. frequentazione di istituti privati parificati o meno;
b. corsi di recupero e lezioni private;
c. corsi di lingue;
d. iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti assecondando interessi e desideri del/della minorenne e/o su suggerimento degli insegnanti della scuola frequentata per incentivarne specifiche passioni/competenze;
e. attività educative/ricreative diverse;
f. viaggi studio in Italia e all'estero;
g. stage sportivi e vacanze senza i genitori;
L'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori.
In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, la madre, provvederà al compimento degli atti.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
In punto pratiche amministrative, il genitore collocatario prevalente, la madre, previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. richiesta documenti identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio e di permesso di soggiorno, l'Ente affidatario, valutato l'interesse dei minori, convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa.
In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, provvederà al compimento degli atti, anche con firma disgiunta.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
Quanto alla frequentazione padre-figli, deve essere delegato all'Ente Affidatario di redigere un calendario di incontri, almeno inizialmente senza pernottamento, che individui modalità e tempistiche di frequentazione maggiormente rispondenti agli interessi dei figli minori, anche tenuto conto dell'andamento degli interventi di sostegno in corso e delle auspicabili positive evoluzioni della situazione personale e relazionale dell'interno del nucleo familiare.
Il Collegio ritiene altresì necessario delegare espressamente ai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico dei minori e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, con prosecuzione di tutti gli interventi di supporto alla genitorialità, psicologico ed educativo in favore dei genitori e della prole, come meglio indicati in dispositivo.
I Servizi Sociali dovranno segnalare tempestivamente all'A.G. competente ogni situazione di pregiudizio per i minori che ne richieda l'intervento.
Il contributo al mantenimento dei figli.
-Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
L'AUU verrà percepito integralmente dalla madre, genitore collocatario prevalente della prole.
Le spese di lite.
Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto dalle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
14539/2023, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
1) Conferma l'affido di CP_2 nato a [...] il [...]) e Controparte_3
(nata a [...] il [...]) al Comune di Vaprio D'Adda per un periodo di 24 mesi a partire dalla pubblicazione della presente sentenza;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso ai genitori;
2) Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza anagrafica, alla frequentazione paterna, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative ai minori (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.), come dettagliatamente disciplinato in parte motiva;
3) Conferma il collocamento prevalente dei minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna, sita in Vaprio D'Adda (MI), Via Matteotti n. 18;
4) Incarica i Servizi sociali del Comune di Vaprio D'Adda di redigere un calendario di incontri padre-figli, almeno inizialmente senza pernottamento, che individui modalità e tempistiche di frequentazione maggiormente rispondenti agli interessi dei figli minori, anche tenuto conto dell'andamento degli interventi di sostegno in corso e delle auspicabili positive evoluzioni della situazione personale e relazionale dell'interno del nucleo familiare
5) Incarica altresì i Servizi sociali del Comune di Vaprio D'Adda - in collaborazione con le competenti ASST - di: proseguire la presa in carico del nucleo familiare con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico dei minori e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare;
proseguire il percorso di supporto educativo domiciliare in favore di entrambi i minori;
Contr proseguire il percorso di supporto scolastico per proseguire la presa in carico del padre presso il CP_4 competente per territorio;
-
proseguire la presa in carico della madre presso il CPS competente per territorio;
segnalare tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria eventuali fattori di pregiudizio per i minori o elementi che indichino la necessità di modifiche in relazione al regime di esercizio responsabilità genitoriale in senso maggiormente restrittivo nei confronti di uno o di entrambi i genitori;
6) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat (prima rivalutazione luglio 2026);
7) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di concorrere in ragione del
50% nel pagamento delle spese straordinarie relative ai minori che non richiedono il preventivo accordo, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
-
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Dispone che l'AUU venga percepito interamente dalla madre;
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Vaprio D'Adda.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Laura Amato Dott.ssa Valentina Maderna
RE PU BBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 06.04.2023 rimessa al
Collegio con verbale del 18.06.2025 e discussa nella camera di consiglio del 25.06.2025
promossa da C.F. 1 (), nata a [...] 1'11.09.1974, Parte_1 (C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. CREMONESI CHIARA, presso il cui studio, sito in Vaprio D'Adda,
Via Mazzini n. 33, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte attrice-
nei confronti di
C.F._2 nato a [...] il [...], CP_1 (C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. CATTANEO SARA, presso il cui studio, sito in Lainate, Piazza
Borroni n. 8, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte convenuta-
CP_2 nato a [...] il [...]) e Controparte_3 nata a [...] il [...]), in persona del curatore speciale, Avv. BELLMAN FRANCESCO, che li rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 04.05.2023.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI come precisate dalle parti e dal curatore speciale, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato all'udienza del 18.06.2025: Contr 1.affido dei minori e CP_3 all'ente per un periodo di 2 anni
2.collocamento dei minori presso e con la mamma 3.prosecuzione di tutti i supporti attivi in favore del nucleo, avuto particolare riguardo al supporto educativo per entrambi i minori, ai supporti scolastici per MO nonché alla prosecuzione della presa in carico del padre presso il CP_4 e della madre presso il CPS competenti per territorio
4.incarico ai SS, sentiti i genitori, di redigere calendario delle frequentazioni padre/figli allo stato senza pernottamento
5.contributo paterno al mantenimento dei minori € 300 mensili oltre al 50% delle spese extra obbligatorie
6.spese di lite compensate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Vaprio D'Adda (MI) il 16.09.2011 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vaprio D'Adda al n. 18, parte I, anno 2011). Contr il 18.09.2006, il 09.01.2014, e CP_3 il Dalla loro unione sono nati Persona_1
05.02.2016. Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale diCon ricorso depositato in data 05.04.2023 pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo altresì l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, il collocamento degli stessi presso quest'ultima con conseguente assegnazione della casa sita in Vaprio D'Adda, Via Matteotti n. 18, alla madre, oltre alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figli in modalità protetta e osservata, anche eventualmente con l'ausilio dei SS, ponendo infine a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori mediante la somma mensile di € 600 (€ 200 a figlio) e il 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre.
CP_1 si èCon comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.08.2023 costituito in giudizio e, aderendo alla pronuncia di status, ha chiesto disporsi l'affido dei minori al
Comune di Vaprio D'Adda, il collocamento degli stessi presso la madre e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli per almeno due pomeriggi a settimana, incaricando i SS di avviare interventi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori e di supporto ai minori e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli mediante la somma mensile di €
150 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.10.2023 il Giudice Delegato, all'esito della discussione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, preso atto che le parti si sono rimesse alla decisione del
Tribunale quanto all'adozione dei provvedimenti provvisori e hanno rinunciato alle istanze istruttorie, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
Ritenuto che alla luce della relazione depositata dai SS del Comune d Vaprio D'Adda, che da anni conoscono il nucleo famigliare, e delle dichiarazioni effettuate dalle parti è emersa una situazione familiare fortemente complessa e potenzialmente foriera di pregiudizio per i figli minori della coppia;
che la situazione sopra decritta impone di nominare un curatore speciale per i minori che garantisca che gli interessi dello stesso siano adeguatamente tutelati e che gli interventi predisposti dai servizi
- su delega del Tribunale - sia concretamente effettuati;
che non sussistono allo stato i presupposti per disporre un affido monogenitoriale in ragione del fatto che il padre, ad eccezione prima di una visita e poi di una telefonata mono settimanale, entrambe sospese dai SS in quanto pregiudizievoli per i minori coinvolti ossessivamente coinvolti dal padre peraver informazioni sulla vita, anche sentimentale della madre e per convincerla a riaccoglierlo in casa, non ha alcuna relazione con i figli minori dal 2021, allorché ha fatto ingresso nella casa circondariale di Monza (detenzione in carcere di recente sostituita con il regime di detenzione domiciliare); la madre, pur essendo apprezzabilmente riuscita – secondo quanto relazionato dai SS del Comune di Vaprio D'Adda - ad allontanarsi dall'ambiente familiare del marito e ad occuparsi dei tre figli in maniera tutto sommato adeguata, presenta ancora delle rilavanti fragilità in relazione alle quali necessita di essere sostenuta;
che, pertanto, fermo il collocamento dei minori presso l'abitazione della madre- che si occupa nella quotidianità della loro cura e gestione e che rappresenta per i minori il genitore di riferimento - deve Contr essere disposto in via temporanea ed urgente l'affido di Per_1, CP_3 ai Servizi Sociali e del Comune di Vaprio D'Adda con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza anagrafica nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative ai minori (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc), come meglio dettagliato in dispositivo;
Contr che, quanto alle frequentazioni padre/figli i SS dell'Ente affidatario, con specifico riguardo a
CP_3, devono essere incaricati di regolamentare gli incontri in modalità osservata e protetta mediante l'attivazione dello Spazio Neutro, con espressa delega, previa interlocuzione con i genitori e con il curatore speciale, a progressivamente liberalizzare gli incontri in un primo mento mediante sostituzione dello spazio neutro con l'educativa domiciliare/territoriale e successivamente fino alla liberalizzazione sussistendone i presupposti ovvero a sospendere gli incontri qualora pregiudizievoli per i minori. Allo stesso modo i contatti telefonici potranno avvenire solo alla presenza di un educatore, con la conseguenza che sarà cura dell'Ente affidatario, sentiti i genitori e il curatore speciale, calendarizzare le telefonate;
quanto a i SS devono essere incaricati, Persona_1 '
sentita la ragazza e il curatore speciale, di stilare un calendario di incontri secondo tempi e modalità rispondenti alla volontà e la benessere psicofisico della minore che appare altresì assolutamente necessario che i Servizi Sociali dell'ente affidatario, anche, per il tramite sei servizi specialistici sul territorio:
-assumano periodiche informazioni dalle insegnanti, dal pediatra e dagli specialisti che seguono i minori
-acquisiscano una relazione aggiornata dal CPS che ha in carico la parte attrice
-effettuino approfonditi colloqui conoscitivi con tutte le figure adulte di riferimento dei minori (nonni, zii, eventuali compagni, insegnanti sport, attività extra scolastiche etc)
-attivino un percorso di supporto psicologico in favore del convenuto
-attivino un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambe le parti
-effettuino accessi domiciliari presso l'abitazione materna
- supportino la madre nella ricerca di attività lavorativa e nello svolgimento di ogni pratica di natura amministrativa finalizzata ad ottenere le sovvenzioni che per legge dovessero spettare alla stessa o ai minori
-attivino l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
Contr
-attivino un percorso di supporto psicologico per e Per_1 che quanto agli aspetti economici della vicenda che, alla luce dell'attuale situazione personale del convenuto, in regime di detenzione domiciliare non ammesso al lavoro può essere recepito l'accordo temporaneo raggiunto dalle parti che prevede il mantenimento integrale diretto da parte della madre, fermo restando che l'assegno unico per i figli minori e ogni altra erogazione di natura pubblica in favore degli stessi dovranno essere integralmente percepito dalla donna
РОМ
A)nomina in favore di Parte_2 CP_2 e Controparte_3 un curatore speciale individuato nell'Avv. Francesco BELLMAN, assegnando allo stesso termine fino 15.11.2023 al per depositare in atti una breve memoria di costituzione nell'interesse dei minori Parte_2B) Per_2 CP_2 e Controparte 3 ai Servizi Sociali del Comune di Vaprio
D'Adda con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza anagrafica nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative ai minori (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.) disponendo che: in punto salute, il genitore collocatario prevalente, nel caso di specie la madre, previo avviso all'Ente, al curatore speciale ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. Visite presso il pediatra di base;
b. visite specialistiche del minore prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico;
c. cure dentistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base;
d. altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e. ricoveri urgenti ovvero prescritti dal pediatra di base o dallo specialista del servizio pubblico, trattamenti medici da eseguire durante il ricovero e relative dimissioni, se autorizzate dalla struttura ospedaliera pubblica f. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori e il curatore speciale, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
L'Ente affidatario convocherà i genitori e il curatore speciale per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori in relazione alle scelte in materia di salute relative a:
a. vaccinazioni facoltative b. cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
c. cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
d. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, la madre, provvederà al compimento degli atti.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
In punto istruzione ed educazione dei minori, il genitore collocatario prevalente, la madre, previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
-
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
c. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
d. deleghe al ritiro da scuola pubblica da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia;
e. centro ricreativo estivo diurno (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori e il curatore speciale, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
L'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori in relazione alle scelte relative ai seguenti punti:
a. frequentazione di istituti privati parificati o meno;
b. corsi di recupero e lezioni private;
c. corsi di lingue;
d. iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti assecondando interessi e desideri del/della minorenne e/o su suggerimento degli insegnanti della scuola frequentata per incentivarne specifiche passioni/competenze; e. attività educative/ricreative diverse;
f. viaggi studio in Italia e all'estero;
g. stage sportivi e vacanze senza i genitori;
In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, la madre, provvederà al compimento degli atti.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
In punto pratiche amministrative, il genitore collocatario prevalente, la madre, previo avviso all'Ente, al curatore speciale ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. richiesta documenti identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio e di permesso di soggiorno, l'Ente affidatario, valutato l'interesse dei minori, convocherà i genitori e il curatore speciale per raggiungere una soluzione condivisa.
In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, provvederà al compimento degli atti, anche con firma disgiunta.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
C)dispone che l'Ente Affidatario mantenga collocati i minori presso e con la mamma Contr D)incarica i SS dell'Ente Affidatario di regolamentare gli incontri del papà con e CP_3 in modalità osservata e protetta mediante l'attivazione dello Spazio Neutro, con espressa delega progressivamente ampliare e liberalizzare gli incontri a in un primo mento mediante sostituzione dello spazio neutro con l'educativa domiciliare/territoriale e successivamente fino alla liberalizzazione sussistendone i presupposti ovvero a sospendere gli incontri qualora pregiudizievoli per i minori. Allo stesso modo i contatti telefonici potranno avvenire in un primo momento solo alla presenza di un educatore, con la conseguenza che sarà cura dell'Ente affidatario, sentiti i genitori e il curatore speciale, calendarizzare le telefonate;
quanto a incarica i SS sentita la Persona_1
,
ragazza e il curatore speciale, distilare un calendario di incontri secondo tempi e modalità rispondenti alla volontà e la benessere psicofisico della minore
E)incarica i SS dell'Ente Affidatario di:
-assumere periodiche informazioni dalle insegnanti, dal pediatra e dagli specialisti che seguono i minori
-acquisire una relazione aggiornata dal CPS che ha in carico la parte attrice
-effettuare approfonditi colloqui conoscitivi con tutte le figure adulte di riferimento dei minori (nonni, zii, eventuali compagni, insegnanti sport, attività extra scolastiche etc)
-attivare un percorso di supporto psicologico in favore del convenuto
-attivare un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambe le parti
-effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione di entrambi i genitori
- supportare la madre nella ricerca di attività lavorativa e nello svolgimento di ogni pratica di natura amministrativa finalizzata ad ottenere le sovvenzioni che per legge dovessero spettare alla stessa o ai minori
-attivare l' educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
Contr
-attivare un percorso di supporto psicologico in favore di e Persona_3
F)dispone, sull'accordo delle parti, che in via provvisoria tenuto conto della situazione personale del padre, al mantenimento dei figli minori provveda in via diretta la madre
G)dispone che l'assegno unico universale relativo ai tre figli minori e ogni altra erogazione di natura pubblica in favore degli stessi vengano integralmente percepiti dalla madre
Provvedimento immediatamente esecutivo
2.sulle richieste istruttorie
Preso atto della rinuncia alle istanze istruttorie formulate dalle parti, fatta salva la facoltà di attivare i poteri istruttori officiosi ex art. 473 bis. 2 cpc qualora ritenuto necessario nell'esclusivo interesse dei minori, dispone:
- l'acquisizione a cura della cancelleria -del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di entrambe le parti
-onera entrambe le parti a depositare il modello disclosure aggiornato assegnando termine fino al
14.02.2024
All'udienza del 21.03.2024 il Giudice, sentite le parti, ha provveduto come segue:
Conferma i provvedimenti temporanei attualmente vigenti
Dispone che i SS del Comune di Vaprio D'Adda provvedano senza ulteriore ritardo.
- all'attivazione dell'educativa domiciliare presso l'abitazione materna alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figli in modalità osservata anche per il tramite
-
Contr dell'educativa domiciliare o territoriale. Medio tempore il papà potrà vedere CP_3 il sabato mattina un'ora alla presenza di un soggetto individuato dal curatore speciale, sentiti i SS, i genitori e i difensori Contr
-alla presa in carico neuropsichiatrica di e CP_3 con massima priorità
-all'attivazione di un massiccio supporto psicologico per Per_1
-a verificare le concrete possibilità e le tempistiche per l'eventuale inserimento di Per_1 a Villa
Luce
-a fornire ogni supporto necessario alle parti al fine di reperire un'attività lavorativa e di espletare ogni pratica amministrativa finalizzata all'ottenimento di bonus/erogazioni pubbliche di qualsiasi natura a cui abbiano diritto per sé e per i minori Contr CP_3 e e il Sig. Dispone che sia preclusa ogni frequentazione o contatto anche telefonico tra
CP_5 Contr Dispone che sia preclusa ogni frequentazione o contatto anche telefonico tra e i CP_3 e membri della famiglia CP_1 Contr
Dispone che i SS regolamentino in modalità osservata le frequentazioni tra CP_3 la sorella
Per_1
Il Giudice ha quindi rinviato la causa, disponendo l'ascolto della minore Parte_2
All'udienza del 25.06.2024, il Giudice, all'esito dell'ascolto della minore, ha provveduto come segue:
Conferma le statuizioni attualmente vigenti tra le parti e tutti gli incarichi già conferiti ai SS del
Comune di Vaprio D'Adda.
Prescrive ai SS nominati di adempiere senza ulteriore ritardo agli incarichi conferiti dando priorità:
1.all'attivaizone dell'educativa domiciliare presso la madre e territoriale per gli incontri padre/figli
(da affiancare allo spazio neutro con cadenza settimanale)
2.alla valutazione neuropsichiatrica di MO e IA
3.all'acquisizione di una relazione di aggiornamento dal CPS quanto ai genitori (entrambi già in carico al servizio)
4.all'acquisizione di informazioni aggiornate dalle insegnanti (e dagli educatori scolastici) e dal Contr pediatra di CP_3 circa lo stato di benessere psico fisico dei minori, lo stato di accudimento e dei bisogni primari (salute, igiene, vestiario, materiale didattico etc), l'idoneità della partecipazione dei genitori alla vita sanitaria e scolastica dei minori
Incarica i SS del Comune di Vaprio D'Adda, sentiti i genitori, la minore e il curatore speciale di regolamentare le frequentazioni madre/figlia predisponendo un calendario dei tempi di permeanza di Per_1 presso la casa materna, al fine di sperimentare un graduale rientro strettamente monitorato
Quindi il Giudice, preso atto della richiesta congiunta dei procuratori delle parti di ottenere pronuncia non definitiva di separazione personale dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione limitatamente alla domanda di status, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Tribunale, con sentenza n. 6711/2024, emessa il 26.06.2024 e pubblicata il 04.07.2024, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
All'udienza del 17.12.2024 il Giudice, sentite le parti, ha così provveduto:
Conferma le situazioni attualmente vigenti in punto di affido e di collocamento dei minori presso e con la mamma
Dispone che i SS del comune di Vaprio D'Adda, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio (ivi compreso il consultorio e la neuropsichiatria infantile) provvedano senza ritardo a:
-effettuare la valutazione psico diagnostica di entrambi i genitori Contr
-effettuare la rivalutazione neuropsichiatrica di e CP_3 attivando all'esito, ogni supporto
(anche scolastico) ritenuto necessario, ivi compreso il supporto psicologico
-attivare l'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori cercando – se possibile -
-
di garantire ai minori la copertura di almeno 4 giorni alla settimana (tra educativa mamma e educativa papà)
-regolamentare le frequentazioni padre/figli predisponendo, sentiti i genitori e il curatore speciale, un calendario di incontri alla presenza dell'educatore (educativa territoriale e domiciliare) che osservi la relazione
-assumere informazioni aggiornate (in prossimità della prossima udienza) dalle insegnanti dei minori
All'udienza del 18.06.2025 il Giudice, dopo ampia discussione, alla luce delle risultanze degli accertamenti espletati nel corso del giudizio e dell'andamento dei supporti attivati, ha proposto di definire il procedimento con la cornice giuridica sopra integralmente trascritta e, preso atto della richiesta congiunta delle parti di precisare congiuntamente le conclusioni in adesione alla proposta formulata dal Giudice (rinunciando ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.), ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
***
L'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Collegio ritiene che, come richiesto congiuntamente dai genitori e dal curatore speciale, in adesione alla proposta formulata dal Giudice Delegato all'udienza del 18.06.2025 e in conformità alle conclusioni dei Servizi sociali del Comune di Vaprio D'Adda, debba essere confermato l'assetto attualmente vigente in punto di responsabilità genitoriale.
Invero, sin dall'inizio del procedimento sono emerse con evidenza la complessità e la delicatezza della vicenda che ha investito il nucleo familiare in questione, conosciuto già da diversi anni dai
Servizi sociali territorialmente competenti anche per i risvolti penalistici del contesto socioculturale che l'ha contraddistinto, oltre che per l'accesa conflittualità interna sia alla coppia genitoriale sia alla famiglia "allargata" del padre.
Tale situazione ha inevitabilmente impattato sulla salute psico-fisica dei minori e ha reso necessaria l'attivazione di molteplici interventi di supporto psicologico ed educativo in loro favore, che li accompagnassero in un percorso di crescita ed evoluzione quanto più sano e rispettoso della loro età
e delle loro esigenze personali e che li tenessero al riparo dal rischio di eventi pregiudizievoli.
Tuttavia, all'esito del massiccio intervento dei Servizi sociali, appare ancora necessario pur nell'evidente graduale miglioramento della situazione complessiva del nucleo, a fronte della collaborazione fornita da entrambi i genitori ai professionisti incaricati, nonché della loro disponibilità a mettere in discussione il proprio approccio genitoriale e a concedersi l'opportunità di investire fattivamente sulla responsabilizzazione del proprio ruolo – che gli stessi continuino ad essere sostenuti nell'esercizio delle loro funzioni genitoriali, con l'obiettivo di rafforzare le rispettive competenze soprattutto sotto il profilo della capacità di comunicare in modo funzionale agli interessi dei figli minori, garantendo agli stessi il diritto a intrattenere relazioni serene con ciascun genitore.
Inoltre, la relazione padre-figli necessita come osservato dai SS, che hanno ritenuto opportuno
-
concludere, visto il raggiungimento degli obiettivi prefigurati, l'intervento in Spazio Neutro - di ulteriore supporto, all'auspicabile fine dell'ampliamento e della liberalizzazione della frequentazione, tenuto conto del prioritario interesse dei minori e in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per gli stessi.
Alla luce delle suddette considerazioni e della complessità che caratterizza i legami familiari del nucleo allargato in questione, fermo il collocamento dei minori presso la madre, che si occupa nella quotidianità della loro cura e gestione e che rappresenta per gli stessi il genitore di riferimento, deve Contr essere confermato l'affido di CP_3 all'Ente territorialmente competente, individuato nel
Comune di Vaprio D'Adda, per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza anagrafica, alla frequentazione paterna, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative ai minori
(iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.).
In punto salute, il genitore collocatario prevalente (nel caso di specie, la madre), previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. Visite presso il pediatra di base;
b. visite specialistiche del minore prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico;
C. cure dentistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base;
d. altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e. ricoveri urgenti ovvero prescritti dal pediatra di base o dallo specialista del servizio pubblico, trattamenti medici da eseguire durante il ricovero e relative dimissioni, se autorizzate dalla struttura ospedaliera pubblica;
f. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alle scelte in materia di salute relative a:
a. vaccinazioni facoltative;
b. cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
C. cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
d. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
L'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori.
In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, la madre, provvederà al compimento degli atti.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
In punto istruzione ed educazione dei minori, il genitore collocatario prevalente (la madre), previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
c. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
d. deleghe al ritiro da scuola pubblica da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia;
e. centro ricreativo estivo diurno (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alle scelte relative ai seguenti punti:
a. frequentazione di istituti privati parificati o meno;
b. corsi di recupero e lezioni private;
c. corsi di lingue;
d. iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti assecondando interessi e desideri del/della minorenne e/o su suggerimento degli insegnanti della scuola frequentata per incentivarne specifiche passioni/competenze;
e. attività educative/ricreative diverse;
f. viaggi studio in Italia e all'estero;
g. stage sportivi e vacanze senza i genitori;
L'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori.
In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, la madre, provvederà al compimento degli atti.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
In punto pratiche amministrative, il genitore collocatario prevalente, la madre, previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. richiesta documenti identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio e di permesso di soggiorno, l'Ente affidatario, valutato l'interesse dei minori, convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa.
In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, provvederà al compimento degli atti, anche con firma disgiunta.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
Quanto alla frequentazione padre-figli, deve essere delegato all'Ente Affidatario di redigere un calendario di incontri, almeno inizialmente senza pernottamento, che individui modalità e tempistiche di frequentazione maggiormente rispondenti agli interessi dei figli minori, anche tenuto conto dell'andamento degli interventi di sostegno in corso e delle auspicabili positive evoluzioni della situazione personale e relazionale dell'interno del nucleo familiare.
Il Collegio ritiene altresì necessario delegare espressamente ai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico dei minori e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, con prosecuzione di tutti gli interventi di supporto alla genitorialità, psicologico ed educativo in favore dei genitori e della prole, come meglio indicati in dispositivo.
I Servizi Sociali dovranno segnalare tempestivamente all'A.G. competente ogni situazione di pregiudizio per i minori che ne richieda l'intervento.
Il contributo al mantenimento dei figli.
-Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
L'AUU verrà percepito integralmente dalla madre, genitore collocatario prevalente della prole.
Le spese di lite.
Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto dalle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
14539/2023, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
1) Conferma l'affido di CP_2 nato a [...] il [...]) e Controparte_3
(nata a [...] il [...]) al Comune di Vaprio D'Adda per un periodo di 24 mesi a partire dalla pubblicazione della presente sentenza;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso ai genitori;
2) Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza anagrafica, alla frequentazione paterna, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative ai minori (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.), come dettagliatamente disciplinato in parte motiva;
3) Conferma il collocamento prevalente dei minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna, sita in Vaprio D'Adda (MI), Via Matteotti n. 18;
4) Incarica i Servizi sociali del Comune di Vaprio D'Adda di redigere un calendario di incontri padre-figli, almeno inizialmente senza pernottamento, che individui modalità e tempistiche di frequentazione maggiormente rispondenti agli interessi dei figli minori, anche tenuto conto dell'andamento degli interventi di sostegno in corso e delle auspicabili positive evoluzioni della situazione personale e relazionale dell'interno del nucleo familiare
5) Incarica altresì i Servizi sociali del Comune di Vaprio D'Adda - in collaborazione con le competenti ASST - di: proseguire la presa in carico del nucleo familiare con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico dei minori e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare;
proseguire il percorso di supporto educativo domiciliare in favore di entrambi i minori;
Contr proseguire il percorso di supporto scolastico per proseguire la presa in carico del padre presso il CP_4 competente per territorio;
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proseguire la presa in carico della madre presso il CPS competente per territorio;
segnalare tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria eventuali fattori di pregiudizio per i minori o elementi che indichino la necessità di modifiche in relazione al regime di esercizio responsabilità genitoriale in senso maggiormente restrittivo nei confronti di uno o di entrambi i genitori;
6) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat (prima rivalutazione luglio 2026);
7) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di concorrere in ragione del
50% nel pagamento delle spese straordinarie relative ai minori che non richiedono il preventivo accordo, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
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specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Dispone che l'AUU venga percepito interamente dalla madre;
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Vaprio D'Adda.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Laura Amato Dott.ssa Valentina Maderna